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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2024

ECLI:EU:T:2024:580
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TJ0373_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 4 settembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – EvivaMed Distribution (VIVORA) (causa T‑373/23) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo VIVORA – Marchio denominativo anteriore VERFORA – Parziale rigetto dell’opposizione – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Interdipendenza – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001»

1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti [Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1 o frase] (v. punti 20, 21, 25)

2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 30, 31, 44, 45, 47, 49)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi VIVORA e VERFORA [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 37, 50, 52, 53)

4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Considerazione delle condizioni di commercializzazione – Esclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 46) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla EvivaMed Distribution GmbH. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 296 del 21.8.2023 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TJ0373_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 4 settembre 2024 – [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO – EvivaMed Distribution (VIVORA) (causa T‑373/23) ( 1 ) «Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo VIVORA – Marchio denominativo anteriore VERFORA – Parziale rigetto dell’opposizione – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Interdipendenza – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 – Obbligo di motivazione – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001» 1. Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE – Utilizzo da parte della commissione di ricorso di una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti [Art. 296 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 2, c); regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 94, § 1, 1 o frase] (v. punti 20, 21, 25) 2. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 30, 31, 44, 45, 47, 49) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi VIVORA e VERFORA [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punti 37, 50, 52, 53) 4. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti alla registrazione relativi – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione – Considerazione delle condizioni di commercializzazione – Esclusione [Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 8, § 1, b)] (v. punto 46) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] AG è condannata a farsi carico delle proprie spese e di quelle sostenute dalla EvivaMed Distribution GmbH. 3) L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) si farà carico delle proprie spese. ( 1 ) GU C 296 del 21.8.2023 .
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