Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 28875/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26229-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro-tempore, omiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1338/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 26229 sez.

M3 - ud. 12-07-2022 Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1338 del 2021 della Corte di appello di Bari, esponendo che: - aveva appreso di un pignoramento presso terzi notificato dal concessionario per la riscossione al Comune di Molfetta, quale terzo debitore della deducente; - si era opposta, ex artt. 615 e 617, cod. proc. civ., deducendo l'inesistenza del credito e l'inesistenza della notifica del pignoramento a sé medesima; - il Tribunale, all'esito della fase sommaria, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione quanto all'opposizione all'esecuzione, e rigettato l'opposizione agli atti; - la Corte di appello aveva disatteso il gravarne, osservando che l'opposizione agli atti era inappellabile e l'opposizione all'esecuzione infondata trattandosi del recupero di crediti a titolo di IVA e IRAP; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 615, 617, 618, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, anche a séguito della sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018, l'opposizione esecutiva era riservata alla cognizione del giudice ordinario in veste di giudice dell'esecuzione, che il pignoramento non era stato notificato alla deducente, sicché l'inesistenza in parola era come tale insanabile, mentre in difetto della produzione delle cartelle non vi era prova della natura tributaria dei crediti, ferma restando la mancata dimostrazione della notifica delle stesse;RG n 26229 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: preliminarmente, il ricorso dev'essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ., per mancata produzione della relata di notifica della sentenza gravata, tale indicata come avvenuta dalla parte ricorrente; è opportuno evidenziare che, in ogni caso, il ricorso sarebbe stato inammissibile per tardività; come allegato dalla parte in ricorso, la sentenza è stata notificata il 14 luglio 2021, mentre il gravame è stato notificato 1'8 ottobre 2021; trattandosi di opposizione esecutiva, non si applica, neppure nella fase di legittimità, la c.d. sospensione feriale dei termini; spese secondo soccombenza; P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 2.000,00 oltre a spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26229-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro-tempore, omiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1338/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 13/07/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 26229 sez. M3 - ud. 12-07-2022 Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 1338 del 2021 della Corte di appello di Bari, esponendo che: - aveva appreso di un pignoramento presso terzi notificato dal concessionario per la riscossione al Comune di Molfetta, quale terzo debitore della deducente; - si era opposta, ex artt. 615 e 617, cod. proc. civ., deducendo l'inesistenza del credito e l'inesistenza della notifica del pignoramento a sé medesima; - il Tribunale, all'esito della fase sommaria, aveva dichiarato il difetto di giurisdizione quanto all'opposizione all'esecuzione, e rigettato l'opposizione agli atti; - la Corte di appello aveva disatteso il gravarne, osservando che l'opposizione agli atti era inappellabile e l'opposizione all'esecuzione infondata trattandosi del recupero di crediti a titolo di IVA e IRAP; resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione; Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 615, 617, 618, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che, anche a séguito della sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2018, l'opposizione esecutiva era riservata alla cognizione del giudice ordinario in veste di giudice dell'esecuzione, che il pignoramento non era stato notificato alla deducente, sicché l'inesistenza in parola era come tale insanabile, mentre in difetto della produzione delle cartelle non vi era prova della natura tributaria dei crediti, ferma restando la mancata dimostrazione della notifica delle stesse;RG n 26229 del 2021 Cons. rel. [OSCURATO:PERSONA] la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: preliminarmente, il ricorso dev'essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ., per mancata produzione della relata di notifica della sentenza gravata, tale indicata come avvenuta dalla parte ricorrente; è opportuno evidenziare che, in ogni caso, il ricorso sarebbe stato inammissibile per tardività; come allegato dalla parte in ricorso, la sentenza è stata notificata il 14 luglio 2021, mentre il gravame è stato notificato 1'8 ottobre 2021; trattandosi di opposizione esecutiva, non si applica, neppure nella fase di legittimità, la c.d. sospensione feriale dei termini; spese secondo soccombenza; P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di parte controricorrente liquidate in euro 2.000,00 oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto