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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 15441/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ANI;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] di ROMA, rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.212/2022 depositata il 13/01/2022;Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del primomotivo di ricorso e l’inammissibilità o il rigetto dei restanti;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in delega dell’avv.toANDREA LUCIANI per i ricorrenti;1. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] opposizione avverso l'ordinanza prot.

N.100/11/20120621 notificata il 23 luglio 2012 che aveva ingiuntoloro - al secondo come trasgressore e alla prima come obbligatasolidale - il pagamento della somma di euro 210.936,00 per laviolazione degli artt. 152, comma 2, e 153 legge n. 633/41 suldiritto d'autore per non avere prelevato e trattenuto o per avertrattenuto in ritardo il compenso dovuto a titolo di diritto di seguitoai sensi dell’art.144 della stessa legge per le opere d'arte venduteper importo uguale o superiore a euro 3.000,00 nel periodo dal 12aprile 2006 al 12 aprile 2011, come accertato nel verbale dellaGuardia di Finanza del 1° giugno 2011.2.

Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione.3. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appello avverso la suddetta sentenza4.

La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame.La Corte d’Appello, quanto al primo motivo circa la mancanzadi legittimazione passiva quale trasgressore di Antonio deCrescenzo, richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cuinel sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689,fondato sulla natura personale della responsabilità, autoredell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica cheha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come societàNumero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciticommessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è previstaesclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della sommadovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalitàdi sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati arispondere del fatto altrui.

Il criterio d'imputazione di taleresponsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n.689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dallapersona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze,stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempostesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nelsenso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovicon l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operatonell'interesse dell'ente ( (Cass. Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3879, Rv.621466 - 01).Di conseguenza correttamente nel caso di specie iltrasgressore era stato individuato in [OSCURATO:PERSONA] per lasua qualità di legale rappresentante dell’Ente e colui che avevaagito per conto della casa d'aste.La Corte rigettava anche il secondo motivo di appello relativoall’erronea applicazione degli artt. 150 e 151 legge sul dirittod’autore per 32 delle operazioni contestate che, invece, dovevanoconsiderarsi sotto la soglia di 3000 euro perché il prezzo diaggiudicazione doveva essere depurato dell’IVA.Secondo il giudice del gravame, invece, richiamato l’art. 40 bisdel d.l. n. 41 del 1995 sul regime speciale per gli esercenti agenziedi vendite all’asta, l’IVA veniva applicata al solo utile lordorealizzato dall'operatore professionale.

Sul margine lordo andavapoi applicata l’aliquota Iva.Numero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026Nei casi di vendita all’asta il prezzo dovuto dal cessionario delbene era comprensivo della commissione e delle altre speseaccessorie addebitate dall'organizzatore della vendita.

L'importoche l'organizzatore corrispondeva al cedente era invece costituitodal prezzo di aggiudicazione al netto della commissione che lostesso organizzatore della vendita riceveva dal cedente in virtù delcontratto di mandato.

Pertanto, l'importo netto pagatodall'organizzatore era pari alla differenza tra il prezzo diaggiudicazione in asta del bene e l'importo della commissione.

Era,quindi, esatto ritenere, in una con quanto affermato dal Tribunale,che la base imponibile fosse in realtà costituita dalle solecommissioni pagate dall'acquirente e dal venditore e che alladeterminazione dell'imponibile concorrevano solo dettecommissioni e non anche il prezzo battuto di aggiudicazione.Secondo la Corte d’Appello era corretto considerare come"soglia" il prezzo di aggiudicazione in quanto lo stesso, comespiegato, non concorreva a determinare la base imponibile lva cheera costituita dalle sole commissioni.[OSCURATO:PERSONA] motivo di appello era infondato perché in atti non viera la transazione del 18 ottobre 2010 asseritamente intercorsa trala casa d’Aste e la Siae e il consulente aveva evidenziato, conconclusione fatta propria dal giudicante, che i pagamenti daespungere dal calcolo operato nell’ordinanza ingiunzione eranocomunque tutti successivi alla transazione o non riconducibili allastessa.Il quarto motivo di appello era infondato perché il dispostodell’art. 144, comma 3, L.D.A. era chiarissimo circa l'onere divincere la presunzione iuris tantum di risalenza della vendita oltrei tre anni dall'acquisto, prova che non poteva dirsi “diabolica”Numero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026essendo di facile acquisizione tramite certificazioni anagrafiche efatture o ricevute di vendita.Il quinto motivo era infondato perché l’eccezione diprescrizione, essendo eccezione in senso stretto e non essendostata proposta come motivo di opposizione, era tardiva.Il sesto motivo era infondato non potendosi applicare l’istitutodella continuazione ma quello del cumulo formale ed essendoesclusa la materia in esame da quella previdenziale o assistenziale.Il settimo motivo proponeva anch’esso una questioneinammissibile perché tardiva fondandosi sulla transazione che noncostituiva un fatto sopravvenuto in quanto intervenuta con la Siaein data 22 aprile 2016 e, dunque ben prima della proposizionedell’atto di appello e potendo, quindi, la doglianza esseretempestivamente formulata con l'atto introduttivo del giudizio.5.

Casa d'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sullabase di cinque motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha resistito con controricorso.7.

Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.8.

Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento delprimo motivo di ricorso e l’inammissibilità o il rigetto dei restanti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione diinammissibilità del controricorso formulata da parte ricorrente pertardività della notifica avvenuta in data 27/4/2022 e cioè oltre iltermine stabilito dall’art. 370, primo comma, c.p.c. in vigoreall’epoca, considerato che il ricorso era stato notificato in dataNumero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/20263/3/2022 e che quindi il termine per il deposito dello stesso scadevail 23/3/2022, e il termine per il controricorso scadeva il 12/4/2022.L’avvocatura dello Stato ha replicato all’eccezione di partericorrente evidenziando che per un errore nella compilazionedell’indirizzo del destinatario (è stato indicato l’indirizzo PEC conl’estensione “.it” anziché “.org”) la notifica del controricorso non siè perfezionata e di aver tempestivamente riavviato il procedimentodi notifica.1.1 Il controricorso è inammissibile.

Nel caso in esame, infatti,non può applicarsi la giurisprudenza richiamata nella memoriadell’Avvocatura che presuppone che la prima notifica non siaandata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà delnotificante tra le quali non può farsi rientrare l’erronea digitazionedell’indirizzo PEC in quanto in tal caso il sistema fornisceimmediatamente la risposta circa l’erronea digitazione, sicchèl’inutile decorso del termine è imputabile a negligenza (vedi Cass.,Sez.

U., 15/07/2016, n. 14594, alla quale si è attenuta lasuccessiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici tra lequali).Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: Aifini della valutazione della tempestività della rinnovazione dellanotificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto altermine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'erroreoriginario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso,l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se larinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, nonpotendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della primanotificazione; nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimentonotificatorio - che la parte deve provare di aver avviatoNumero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo dellanotificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione algiudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione delprocedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termineper impugnare (Cass. Sez. 3, 07/12/2023, n. 34272, Rv. 669822 -01).1.2 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione efalsa applicazione degli artt. 150-151 Legge n. 633/1941 sul dirittodi autore (di seguito L.d.A.) in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.La impugnata sentenza al capo II della motivazione, avrebbeviolato e applicato erroneamente il combinato disposto dagli artt.150-151 L.d.A., ritenendo che la base imponibile del compensodovuto a titolo di diritto di seguito per le vendite di valore unitarionon inferiore ad euro 3.000,00 e cioè "il prezzo di vendita al nettodell'imposta", sia costituita dal prezzo di aggiudicazione senzascorporo dell'imposta IVA dovuta dalla Casa d'[OSCURATO:PERSONA] inapplicazione del regime speciale di margine disciplinato dall'art. 40bis del D.l. n. 41/1995.Al contrario, la corretta applicazione degli artt. 150-151 L.d.Acomporterebbe che la base imponibile del compenso dovuto a titolodi diritto di seguito per le vendite di valore unitario non inferiore adeuro 3.000,00 e cioè "il prezzo di vendita al netto dell'imposta", siacostituita dal prezzo di aggiudicazione con scorporo dell'impostaIVA dovuta dalla Casa d'[OSCURATO:PERSONA] srl in applicazione delsuddetto regime speciale di margine.1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato.Numero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Corte d’Appello ha applicato correttamente gli artt. 150 e151 della legge 22/04/1941, n. 633 recante Protezione del dirittod'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.L’art. 150, comma 1, della legge ora citata prevede che: Ilcompenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo dellavendita non è inferiore a 3.000,00 euro e l’art. 151 specifica che ilprezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cuiall'articolo 150, è calcolato al netto dell'imposta.La Corte d’Appello ha correttamente ritenuto che il prezzo dellavendita debba calcolarsi sul prezzo di aggiudicazione senza tenerconto delle somme che la casta d’aste percepisce a titolo dicommissione sia dal committente (venditore) che dal cessionario(acquirente) e senza tener conto di quanto la Casa d’Aste devepagare a titolo di IVA.Per una chiara esposizione delle ragioni del rigetto del motivoin esame nel senso sopra indicato è opportuno partire dal datonormativo.Infatti, la sanzione applicata riguarda, ai sensi dell’art. 172della l. n. 633 del 1941, la violazione delle disposizioni di cui alcomma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 della suddetta legge.Tale sanzione prevede la sospensione dell'attività professionale ocommerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzioneamministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.L’art. 152, comma 2, l. n. 633 del 1941 pone a carico deisoggetti di cui all’art. 144, comma 2, (venditori, acquirenti ointermediari, di soggetti che operano professionalmente nelmercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, ingenerale, qualsiasi commerciante di opere d'arte) l'obbligo diprelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovutoNumero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativoimporto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).Il medesimo art. 152, tuttavia, prevede al comma 1 che: «ilcompenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore» eche: «I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita qualiacquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditoredel pagamento del compenso da questi dovuto» inoltre il comma 3precisa che: «Fino al momento in cui il versamento alla Societàitaliana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, isoggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effettodi legge, delle somme prelevate».Dunque, le Case d’Aste sono solo responsabili in solido con ivenditori per il pagamento agli autori del c.d.

“diritto di seguito”disciplinato dall’art. 144 della l.n. 633 del 1941 secondo cui «gliautori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad uncompenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessionedelle opere stesse da parte dell'autore» (primo comma) con laprecisazione (al secondo comma) che «si intende come venditasuccessiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento,in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti cheoperano professionalmente nel mercato dell'arte, come le cased'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante diopere d'arte».Pertanto, posto che, ai sensi delle norme sopra citate, ilcompenso relativo al c.d.

“diritto di seguito” è a carico del venditoree la Casa d’Aste è solo obbligata in solido, ai fini dell’applicazionedel tetto di vendita di 3000 euro oltre il quale nasce l’obbligo dipagare all’autore dell’opera il suddetto diritto di seguito deve farsiriferimento al prezzo percepito dal committente-venditore.Numero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026In altri termini, deve affermarsi che in virtù del combinatodisposto di cui agli artt. 150, comma 1, e 151 della Legge22/04/1941, n. 633 secondo cui il compenso previsto dall'articolo144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a3.000,00 euro, prezzo calcolato al netto dell'imposta, deveinterpretarsi nel senso che nel prezzo di vendita non può tenersiconto dell’imposta che la Casa d’Aste paga sulle commissionidovute dalle parti che si avvalgono della sua opera qualoraquest’ultima svolga solo le funzioni di intermediario nel rapportotra venditore e acquirente.La compravendita di opere d’arte in asta, infatti, non trovanell’ordinamento italiano una sua disciplina specifica mageneralmente il rapporto tra venditore e casa d’aste si riconducealla disciplina del mandato a vendere e della commissione.Di norma, infatti, in caso di asta sorge un rapporto trilatero nelquale l’offerta al pubblico del venditore è veicolata tramite la casad’aste che non acquista la proprietà del bene posto in vendita chepassa dal venditore all’acquirente e la casa d’asta riceve solo uncompenso per i servizi offerti tanto dal venditore quantodall’acquirente, in base al rapporto contrattualmente di volta involta stabilito.In ogni caso, quel che in questa sede rileva è che l’obbligo dipagare il c.d. diritto di seguito grava sul venditore ed è conriferimento al prezzo da questi riscosso, al netto dell’imposta, chedeve intendersi il limite di euro 3000,00 che esonera dal suddettopagamento.

La casa d’aste è solo depositaria delle sommeprelevate e risponde in solido dell’obbligo che, comunque è a caricodel venditore, infatti la norma è chiara nel fare riferimento alcompenso da questi (venditore) dovuto.Numero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026Di conseguenza la commissione che l’ acquirente paga allacasa d’aste non deve essere ricompresa nel prezzo diaggiudicazione e allo stesso modo quella che paga il committentenon può essere scorporata, essendo relativa all’autonomo rapportocontrattuale tra questi e la medesima Casa d’Aste.

Infatti, il prezzodi aggiudicazione è la somma che il venditore ha incamerato e sullaquale si calcola la percentuale corrispondente al pagamento dellacommissione alla casa d’aste fondata su un autonomo obbligocontrattuale.Non assume rilevanza, pertanto, l’IVA che la Casa d’Aste pagasulla commissione disciplinata in base al c.d. regime del margineche è la modalità di calcolo dell’imposta ai sensi dell’art. 40 bisdecreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41.Risulta corretta pertanto la conclusione della Corte d’Appellosecondo cui è irrilevante il calcolo della base imponibile della casad’Aste che, peraltro, è costituita dalle sole commissioni pagatedall'acquirente e dal venditore senza tener conto del prezzo battutodi aggiudicazione.D'altra parte, come evidenziato dalla Corte d’Appello oltre chedal c.t.u. e dal Tribunale in primo grado, la stessa Casa d'Aste nelladichiarazione di avvenuta vendita alla Siae ex art. 153 l.n. 633 del1941 ha sempre esposto il prezzo di aggiudicazione senza tenerconto dell'lVA sulle commissioni con ciò confermando che il dirittodi seguito deve essere riconosciuto sul prezzo battuto diaggiudicazione.2.

Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione efalsa applicazione dell'art. 8, comma 1, l. n. 689/1981 in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Numero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026Secondo parte ricorrente, la impugnata sentenza al VI capodella motivazione, erroneamente ha ritenuto non applicabile ilprincipio del cumulo giuridico previsto dall’art. 8, comma 1, l. n.689/1981 alle condotte della Casa d'[OSCURATO:PERSONA] che hannodeterminato le sanzioni irrogate.Al contrario, detto principio sarebbe applicabile a dettecondotte, essendosi realizzata la condizione prevista dalla norma inquestione dell'unicità dell'azione o omissione in violazione dellastessa disposizione tenuto conto del carattere novativo dellaintervenuta definizione transattiva intervenuta nelle more con laSIAE con scrittura privata del 22/4/2016 relativamente alcompenso dovuto a titolo di diritto di seguito per il periodo12/4/2006- 12/4/2011 di cui al verbale di accertamento dellaG.d.F. da cui traggono origine le sanzioni irrogate dal Prefetto.In subordine, dovrebbero considerarsi l’unicità delle condotteposte in essere dalla Casa d'[OSCURATO:PERSONA] prima dell'entrata invigore del DPR 275/2007 e cioè prima del 5/3/2008.In ulteriore subordine, dovrebbe considerarsi l’unicità dellevendite effettuate dalla Casa d'[OSCURATO:PERSONA] cumulativamentein ogni sessione di aste tenuta.2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato.Nella specie la condotta della ricorrente rientra nel c.d.concorso materiale e non può applicarsi l’art. 8 della l. n. 689 del1981 che prevede il cumulo giuridico delle sanzioni per le soleipotesi di concorso formale di violazioni (c.d. concorso eterogeneoo omogeneo), ossia nella commissione di più violazioni con un'unicaazione o omissione.Infatti, ciò che è contestato alla parte ricorrente è l’averomesso di versare il c.d. diritto di seguito che, ai sensi delNumero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026combinato disposto di cui si è detto con riferimento al primo motivo,era tenuta a versare per ogni vendita il cui prezzo era superiore a3000 euro.Ai sensi dell’art. 172 della l. n. 633 del 1941 la violazione delledisposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153comporta la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00euro.La fattispecie, pertanto, non può ricondursi al c.d. concorsoformale limitato ai casi in cui la pluralità di violazioni della stessa odi più norme sanzionatorie è commessa con un’unica azione oomissione come prevede l’art. 8 della l. n. 689 del 1981.Correttamente, pertanto, la Corte d’Appello ha fatto propri iprincipi espressi da questa Corte secondo cui: In tema di sanzioniamministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmentepiù condotte realizzatrici della medesima violazione, non èapplicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cuiall'art. 81, comma 2, c.p., ma esclusivamente quello del concorsoformale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 della legge n.689 del 1981, il quale richiede l'unicità dell'azione od omissioneproduttiva della pluralità di violazioni.

La disciplina stabilita dalcitato art. 8 non subisce deroghe neppure in base al successivo art.8 bis della medesima legge che, salve le ipotesi eccezionali delcomma 2, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, lacomputabilità delle violazioni amministrative successive alla primasolo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenzesanzionatorie della reiterazione (Cass. Sez. 2, 07/05/2018, n.10890, Rv. 648176 – 01, vedi anche Cass., Sez.

Lav., 13 maggio2019, n. 12659; Cass. 22 giugno 2022, n. 20129; Cass. 12dicembre 2024, n. 32079).Numero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026Il fatto che successivamente alla commissione dell’illecito laparte ricorrente abbia raggiunto un accordo transattivo con la SIAEè del tutto irrilevante ai fini della pluralità delle condotte diviolazione delle norme sopra indicate che già si erano consumate.L’accordo intervenuto, infatti, non può ricondurre le condotte giàrealizzate ad una unica azione o omissione, al più si potrebbeipotizzare un’ulteriore violazione in caso di mancato pagamentodella medesima transazione, pagamento che tuttavia risulta esserestato effettuato e che in ogni caso non è contestato.Allo stesso modo, il fatto che il DPR 275/2007 abbiadisciplinato le modalità di pagamento del diritto di seguito in unmomento successivo non unisce o scrimina le condotte poste inessere precedentemente, ma pur sempre nella vigenza della leggeche imponeva alla Casa d’Aste di pagare il diritto di seguito perconto dei venditori, così come non è possibile ritenere che l’omessadichiarazione con riferimento alle vendite effettuate duranteun’asta possa considerarsi un’unica condotta.3.

Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.La impugnata sentenza all’'ultimo capo della motivazioneavrebbe erroneamente ritenuto tardivo e non sopravvenuto ilmotivo formulato nelle note conclusive dagli appellanti diintervenuta decadenza delle sanzioni accessorie ovvero lororiduzione per fatto sopravvenuto costituito dalla intervenutadichiarazione della SIAE del 17/11/2021 nella quale si dichiara chela Casa d'[OSCURATO:PERSONA] ha completato nei termini stabiliti leobbligazioni contenute nella scrittura privata transattiva del22/4/2016 con la quale è stato ridefinito con effetto novativo ilNumero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026compenso per diritto di seguito dovuto per il periodo incontestazione.In virtù di tale dichiarazione gli appellanti avevano chiesto ladecadenza delle sanzioni irrogate o quantomeno la loro riduzionein misura proporzionale all'intervenuta minore definizione degliimporti non corrisposti.

Il motivo era sopravvenuto in quanto alladata di proposizione dell'atto introduttivo del giudizio di II° grado,la transazione in questione non aveva efficacia giuridica acquistatasolo all'avveramento della condizione di avvenuto pagamento dellerate convenute (30/5/2020), confermata dalla dichiarazione dellaSIAE del 17/11/2021.3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] condivide le conclusioni del P.G. secondo cui lasentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimitànella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che la ricorrentenon potesse proporre un nuovo motivo di appello nella comparsaconclusionale, in quanto, come è noto, l’appellante, in virtù delprincipio di consumazione dell’impugnazione, deve dedurre tutte lesue censure, comprese le eccezioni, solo con l’atto di appello e nonanche nell’ulteriore corso del giudizio di gravame.

Sull’argomentoquesta Corte ha, infatti, affermato con orientamento consolidato erisalente nel tempo che: «L’appellante, diversamente dall’appellatoche sia anche appellante incidentale, è tenuto a prospettare tuttele censure, anche quelle che attengono ad eccezioni, con l’atto diappello, e nulla può aggiungere in prosieguo, in quanto il diritto diimpugnazione si consuma con il detto atto, che fissa i limiti delladevoluzione della controversia in sede di gravame, in conseguenzadella regola della specificità dei motivi di appello.

L’art. 345 cod.proc. civ., nel testo previgente (applicabile nella specie) cheNumero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026consente alle parti di proporre nuove eccezioni in appello, deveinfatti essere interpretato in collegamento con l’art. 342 cod. proc.civ., che pone la regola della specificità.D’altra parte, difetta anche l’interesse all’impugnazione sulpunto, perché, come si è già detto, la transazione intercorsa tra lacasa d’Aste e la SIAE non può avere alcuna efficacia riflessasull’applicazione delle sanzioni per le violazioni contestate.L’accordo con la SIAE intervenuto a distanza di molti anni dalcompimento delle condotte omissive non può unificare la pluralitàdi illeciti commessi in una unica condotta ai fini dell’applicazione delcumulo giuridico né può avere alcun effetto rispetto alle sanzioniaccessorie.4.

Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione dell'art. 23 della legge n. 87/1953, degli artt. 416, 101c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.La impugnata sentenza all’ultimo capo della motivazione haerroneamente ritenuto la tardività e il difetto di contradditorio dellaquestione di legittimità costituzionale dell'art. 172, comma 3, dellalegge n.633/1941 per violazione dell'art. 3 della Costituzionesollevata dagli appellanti nelle note conclusive ai sensi dell'art. 23,comma 1, L. n. 87/1953.La questione di legittimità costituzionale può essere propostada una delle parti nel corso del giudizio e può anche esseresollevata d’ufficio; pertanto, alla stessa non si applicano lepreclusioni per le eccezioni in senso stretto stabilite dall’art. 416c.p.c. e la sua proposizione delle note conclusive del giudizio disecondo grado non può essere considerata tardiva, mentre ilprincipio del contradditorio di cui all'art. 101 c.p.c. è stato rispettatoin quanto la questione di legittimità costituzionale è stata sollevataNumero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026dagli appellanti nelle note conclusive depositate telematicamentein data 17/12/2021 e quindi l’appellata era nella condizione e avevagli strumenti per controdedurre alla successiva udienza didiscussione del 13/1/2022.5.

Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all'art 360,comma 1, n. 4, c.p.c.La impugnata sentenza all'ultimo capo della motivazione si èlimitata a ritenere " non sufficientemente motivata" la questione dilegittimità costituzionale sollevata dagli appellanti nelle noteconclusive, di cui ai precedenti IV e V motivo.

Con tale motivazione,la Corte di Appello ha disatteso il disposto dell'art. 132, n. 4, c.p.c.in quanto non si può ritenere che con essa la Corte abbia assoltol'onere della concisa esposizione delle ragioni di diritto presuppostidella decisione, non essendo illustrato, sia pure in modo conciso esommario, il percorso logico seguito per giungere alla decisione.Detta norma alla lettera q) dispone l'adeguamento delledisposizioni sanzionatorie all'effettiva entità oggettiva e soggettivadelle violazioni " in modo da assicurare uniformità di disciplina perviolazione identiche anche se riferite a tributi diversi." Al contrario,la disciplina sanzionatoria prevista dalla predetta norma della L.D.Anon è equiparata ai principi generali suddetti e alle conseguentidisposizioni generali dettate in materia di mancati adempimenti daparte del sostituto di imposta dall'art. 13 D. Lgs n. 47111997 edall'art. 13 D. Lgs n. 472/1997, all'epoca vigenti, oggi modificatidagli artt. 15 e 16 del D.lgs n. 158/2015,5.1 Il quarto e il quinto motivo di ricorso, che stante la loroevidente connessione possono essere esaminati congiuntamente,sono inammissibili.Numero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026Come evidenziato dall’Ufficio di procura, infatti, non èconsentito, con il motivo di ricorso di cui all’art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ., dolersi del mancato esame della questione dilegittimità costituzionale sollevata nei precedenti gradi di giudizio,sia perché la valutazione negativa che il giudice di merito abbiafatto circa la rilevanza e la manifesta infondatezza di una questionedi legittimità costituzionale è frutto di un provvedimento a caratterepuramente ordinatorio, essendo riservato il relativo poteredecisorio alla Corte costituzionale, sia perché la questione dilegittimità non esaminata può essere riproposta in ogni grado digiudizio.Sulla questione questa Corte ha, infatti, affermato: - «[…] laviolazione delle norme costituzionali non può essere prospettatadirettamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360,comma 1, n. 3, cod. , in quanto il contrasto tra la decisioneimpugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per iltramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portatoad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionaledella norma applicata (S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459;conf.

Cass. n. 15879/2018)» (Cass., Sez.

U., 29 luglio 2022, n.23794); - «[…] non può costituire motivo di ricorso per cassazionela valutazione negativa che il giudice di merito abbia fatto circa larilevanza e la manifesta infondatezza di una questione di legittimitàcostituzionale, perché il relativo provvedimento ha caratterepuramente ordinatorio, essendo riservato il relativo poteredecisorio alla Corte costituzionale, e, d’altra parte, la stessaquestione può essere riproposta in ogni grado di giudizio (Cass. 16aprile 2018, n. 9284)» (Cass. 2 maggio 2023, n. 11325).Numero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026Nella specie, peraltro, non può dirsi sussistente il requisito delfumus quanto alla non manifesta infondatezza della questione inquanto il tertium comparationis non è conferente data la diversitàrispetto alle sanzioni per la violazione delle norme tributarie deibeni tutelati dalla disciplina in esame posta a presidio dell’effettivarealizzazione degli scopi della direttiva 2001/84/CE del 27settembre 2001, attuata in Italia con il decreto legislativo 13febbraio 2006, n. 118 [8], nonché con il d.P.R. 29.12.2007 n. 275recante disposizioni modificative del capo IV del r.d. 18.05.1942,n. 1369, concernente il regolamento per l'esecuzione della l.633/1941 allo scopo di dettare una armonizzazione nell'ambitodell'Unione Europea, del diritto di seguito a favore dell'autoredell'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.Peraltro, oltre a quanto detto in relazione alla diversità di ratio,deve evidenziarsi che le norme richiamate, nella versione rationetemporis applicabile alla fattispecie, operano solo se la violazionenon sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi,ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamentodelle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbianoavuto formale conoscenza.In particolare, con riferimento al ravvedimento operoso, sitratta di un istituto con il quale si procede volontariamente allaregolarizzazione di un inadempimento mediante il pagamentospontaneo di quanto dovuto a titolo di imposta, oltre agli interessilegali, beneficiando di una riduzione delle sanzioni in base al tempoche intercorre tra la violazione e la regolarizzazione stessa e in casodi omessa dichiarazione non è possibile procedere al ravvedimento.6.

Il ricorso è rigettato.Numero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/20267.

Nulla sulle spese considerata l’inammissibilità delcontroricorso dell’Amministrazione.8.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17,

I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della partericorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ANI;- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] di ROMA, rappresentata e difesadall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;- controricorrente -avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n.212/2022 depositata il 13/01/2022;Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 22/01/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026Udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale in persona del dott.[OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l’accoglimento del primomotivo di ricorso e l’inammissibilità o il rigetto dei restanti;udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in delega dell’avv.toANDREA LUCIANI per i ricorrenti;1. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] opposizione avverso l'ordinanza prot. N.100/11/20120621 notificata il 23 luglio 2012 che aveva ingiuntoloro - al secondo come trasgressore e alla prima come obbligatasolidale - il pagamento della somma di euro 210.936,00 per laviolazione degli artt. 152, comma 2, e 153 legge n. 633/41 suldiritto d'autore per non avere prelevato e trattenuto o per avertrattenuto in ritardo il compenso dovuto a titolo di diritto di seguitoai sensi dell’art.144 della stessa legge per le opere d'arte venduteper importo uguale o superiore a euro 3.000,00 nel periodo dal 12aprile 2006 al 12 aprile 2011, come accertato nel verbale dellaGuardia di Finanza del 1° giugno 2011.2. Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione.3. [OSCURATO:PERSONA] d'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appello avverso la suddetta sentenza4. La Corte d’Appello di Roma rigettava il gravame.La Corte d’Appello, quanto al primo motivo circa la mancanzadi legittimazione passiva quale trasgressore di Antonio deCrescenzo, richiamava la giurisprudenza di legittimità secondo cuinel sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689,fondato sulla natura personale della responsabilità, autoredell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica cheha commesso il fatto, e non anche un'entità astratta, come societàNumero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026o enti in genere, la cui responsabilità solidale per gli illeciticommessi dai loro legali rappresentanti o dipendenti è previstaesclusivamente in funzione di garanzia del pagamento della sommadovuta dall'autore della violazione, rispondendo anche alla finalitàdi sollecitare la vigilanza delle persone e degli enti chiamati arispondere del fatto altrui. Il criterio d'imputazione di taleresponsabilità è chiaramente individuato dall'art. 6 della legge n.689 cit., il quale, richiedendo che l'illecito sia stato commesso dallapersona fisica nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze,stabilisce un criterio di collegamento che costituisce al tempostesso il presupposto ed il limite della responsabilità dell'ente, nelsenso che a tal fine si esige soltanto che la persona fisica si trovicon l'ente nel rapporto indicato, e non anche che essa abbia operatonell'interesse dell'ente ( (Cass. Sez. 2, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 3879, Rv.621466 - 01).Di conseguenza correttamente nel caso di specie iltrasgressore era stato individuato in [OSCURATO:PERSONA] per lasua qualità di legale rappresentante dell’Ente e colui che avevaagito per conto della casa d'aste.La Corte rigettava anche il secondo motivo di appello relativoall’erronea applicazione degli artt. 150 e 151 legge sul dirittod’autore per 32 delle operazioni contestate che, invece, dovevanoconsiderarsi sotto la soglia di 3000 euro perché il prezzo diaggiudicazione doveva essere depurato dell’IVA.Secondo il giudice del gravame, invece, richiamato l’art. 40 bisdel d.l. n. 41 del 1995 sul regime speciale per gli esercenti agenziedi vendite all’asta, l’IVA veniva applicata al solo utile lordorealizzato dall'operatore professionale. Sul margine lordo andavapoi applicata l’aliquota Iva.Numero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026Nei casi di vendita all’asta il prezzo dovuto dal cessionario delbene era comprensivo della commissione e delle altre speseaccessorie addebitate dall'organizzatore della vendita. L'importoche l'organizzatore corrispondeva al cedente era invece costituitodal prezzo di aggiudicazione al netto della commissione che lostesso organizzatore della vendita riceveva dal cedente in virtù delcontratto di mandato. Pertanto, l'importo netto pagatodall'organizzatore era pari alla differenza tra il prezzo diaggiudicazione in asta del bene e l'importo della commissione. Era,quindi, esatto ritenere, in una con quanto affermato dal Tribunale,che la base imponibile fosse in realtà costituita dalle solecommissioni pagate dall'acquirente e dal venditore e che alladeterminazione dell'imponibile concorrevano solo dettecommissioni e non anche il prezzo battuto di aggiudicazione.Secondo la Corte d’Appello era corretto considerare come"soglia" il prezzo di aggiudicazione in quanto lo stesso, comespiegato, non concorreva a determinare la base imponibile lva cheera costituita dalle sole commissioni.[OSCURATO:PERSONA] motivo di appello era infondato perché in atti non viera la transazione del 18 ottobre 2010 asseritamente intercorsa trala casa d’Aste e la Siae e il consulente aveva evidenziato, conconclusione fatta propria dal giudicante, che i pagamenti daespungere dal calcolo operato nell’ordinanza ingiunzione eranocomunque tutti successivi alla transazione o non riconducibili allastessa.Il quarto motivo di appello era infondato perché il dispostodell’art. 144, comma 3, L.D.A. era chiarissimo circa l'onere divincere la presunzione iuris tantum di risalenza della vendita oltrei tre anni dall'acquisto, prova che non poteva dirsi “diabolica”Numero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026essendo di facile acquisizione tramite certificazioni anagrafiche efatture o ricevute di vendita.Il quinto motivo era infondato perché l’eccezione diprescrizione, essendo eccezione in senso stretto e non essendostata proposta come motivo di opposizione, era tardiva.Il sesto motivo era infondato non potendosi applicare l’istitutodella continuazione ma quello del cumulo formale ed essendoesclusa la materia in esame da quella previdenziale o assistenziale.Il settimo motivo proponeva anch’esso una questioneinammissibile perché tardiva fondandosi sulla transazione che noncostituiva un fatto sopravvenuto in quanto intervenuta con la Siaein data 22 aprile 2016 e, dunque ben prima della proposizionedell’atto di appello e potendo, quindi, la doglianza esseretempestivamente formulata con l'atto introduttivo del giudizio.5. Casa d'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sullabase di cinque motivi.6. [OSCURATO:PERSONA] di Roma ha resistito con controricorso.7. Entrambe le parti con memoria depositata in prossimitàdell’udienza hanno insistito nelle rispettive richieste.8. Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento delprimo motivo di ricorso e l’inammissibilità o il rigetto dei restanti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione diinammissibilità del controricorso formulata da parte ricorrente pertardività della notifica avvenuta in data 27/4/2022 e cioè oltre iltermine stabilito dall’art. 370, primo comma, c.p.c. in vigoreall’epoca, considerato che il ricorso era stato notificato in dataNumero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/20263/3/2022 e che quindi il termine per il deposito dello stesso scadevail 23/3/2022, e il termine per il controricorso scadeva il 12/4/2022.L’avvocatura dello Stato ha replicato all’eccezione di partericorrente evidenziando che per un errore nella compilazionedell’indirizzo del destinatario (è stato indicato l’indirizzo PEC conl’estensione “.it” anziché “.org”) la notifica del controricorso non siè perfezionata e di aver tempestivamente riavviato il procedimentodi notifica.1.1 Il controricorso è inammissibile. Nel caso in esame, infatti,non può applicarsi la giurisprudenza richiamata nella memoriadell’Avvocatura che presuppone che la prima notifica non siaandata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà delnotificante tra le quali non può farsi rientrare l’erronea digitazionedell’indirizzo PEC in quanto in tal caso il sistema fornisceimmediatamente la risposta circa l’erronea digitazione, sicchèl’inutile decorso del termine è imputabile a negligenza (vedi Cass.,Sez. U., 15/07/2016, n. 14594, alla quale si è attenuta lasuccessiva giurisprudenza di legittimità a sezioni semplici tra lequali).Deve richiamarsi in proposito il seguente principio di diritto: Aifini della valutazione della tempestività della rinnovazione dellanotificazione, inizialmente non andata a buon fine, rispetto altermine per impugnare, occorre distinguere a seconda che l'erroreoriginario sia imputabile al notificante oppure no: nel primo caso,l'impugnazione può ritenersi tempestivamente proposta solo se larinnovata notifica interviene entro il termine per impugnare, nonpotendosi far retroagire i suoi effetti fino al momento della primanotificazione; nel secondo caso, invece, la ripresa del procedimentonotificatorio - che la parte deve provare di aver avviatoNumero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026nell'immediatezza dell'appresa notizia circa l'esito negativo dellanotificazione, non occorrendo una preventiva autorizzazione algiudice - ha effetto dalla data iniziale di attivazione delprocedimento, essendo irrilevante l'intervenuto spirare del termineper impugnare (Cass. Sez. 3, 07/12/2023, n. 34272, Rv. 669822 -01).1.2 Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione efalsa applicazione degli artt. 150-151 Legge n. 633/1941 sul dirittodi autore (di seguito L.d.A.) in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, c.p.c.La impugnata sentenza al capo II della motivazione, avrebbeviolato e applicato erroneamente il combinato disposto dagli artt.150-151 L.d.A., ritenendo che la base imponibile del compensodovuto a titolo di diritto di seguito per le vendite di valore unitarionon inferiore ad euro 3.000,00 e cioè "il prezzo di vendita al nettodell'imposta", sia costituita dal prezzo di aggiudicazione senzascorporo dell'imposta IVA dovuta dalla Casa d'[OSCURATO:PERSONA] inapplicazione del regime speciale di margine disciplinato dall'art. 40bis del D.l. n. 41/1995.Al contrario, la corretta applicazione degli artt. 150-151 L.d.Acomporterebbe che la base imponibile del compenso dovuto a titolodi diritto di seguito per le vendite di valore unitario non inferiore adeuro 3.000,00 e cioè "il prezzo di vendita al netto dell'imposta", siacostituita dal prezzo di aggiudicazione con scorporo dell'impostaIVA dovuta dalla Casa d'[OSCURATO:PERSONA] srl in applicazione delsuddetto regime speciale di margine.1.2 Il primo motivo di ricorso è infondato.Numero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026La Corte d’Appello ha applicato correttamente gli artt. 150 e151 della legge 22/04/1941, n. 633 recante Protezione del dirittod'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.L’art. 150, comma 1, della legge ora citata prevede che: Ilcompenso previsto dall'articolo 144 è dovuto solo se il prezzo dellavendita non è inferiore a 3.000,00 euro e l’art. 151 specifica che ilprezzo della vendita, ai fini dell'applicazione delle percentuali di cuiall'articolo 150, è calcolato al netto dell'imposta.La Corte d’Appello ha correttamente ritenuto che il prezzo dellavendita debba calcolarsi sul prezzo di aggiudicazione senza tenerconto delle somme che la casta d’aste percepisce a titolo dicommissione sia dal committente (venditore) che dal cessionario(acquirente) e senza tener conto di quanto la Casa d’Aste devepagare a titolo di IVA.Per una chiara esposizione delle ragioni del rigetto del motivoin esame nel senso sopra indicato è opportuno partire dal datonormativo.Infatti, la sanzione applicata riguarda, ai sensi dell’art. 172della l. n. 633 del 1941, la violazione delle disposizioni di cui alcomma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153 della suddetta legge.Tale sanzione prevede la sospensione dell'attività professionale ocommerciale da sei mesi ad un anno, nonché la sanzioneamministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00 euro.L’art. 152, comma 2, l. n. 633 del 1941 pone a carico deisoggetti di cui all’art. 144, comma 2, (venditori, acquirenti ointermediari, di soggetti che operano professionalmente nelmercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, ingenerale, qualsiasi commerciante di opere d'arte) l'obbligo diprelevare e di trattenere dal prezzo di vendita il compenso dovutoNumero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026e di versarne, nel termine stabilito dal regolamento, il relativoimporto alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).Il medesimo art. 152, tuttavia, prevede al comma 1 che: «ilcompenso di cui agli articoli 144 e 150 è a carico del venditore» eche: «I soggetti di cui al comma 2, intervenuti nella vendita qualiacquirenti o intermediari, rispondono solidalmente con il venditoredel pagamento del compenso da questi dovuto» inoltre il comma 3precisa che: «Fino al momento in cui il versamento alla Societàitaliana degli autori ed editori (SIAE) non sia stato effettuato, isoggetti di cui al comma 2 sono costituiti depositari, ad ogni effettodi legge, delle somme prelevate».Dunque, le Case d’Aste sono solo responsabili in solido con ivenditori per il pagamento agli autori del c.d. “diritto di seguito”disciplinato dall’art. 144 della l.n. 633 del 1941 secondo cui «gliautori delle opere d'arte e di manoscritti hanno diritto ad uncompenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessionedelle opere stesse da parte dell'autore» (primo comma) con laprecisazione (al secondo comma) che «si intende come venditasuccessiva quella comunque effettuata che comporta l'intervento,in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti cheoperano professionalmente nel mercato dell'arte, come le cased'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante diopere d'arte».Pertanto, posto che, ai sensi delle norme sopra citate, ilcompenso relativo al c.d. “diritto di seguito” è a carico del venditoree la Casa d’Aste è solo obbligata in solido, ai fini dell’applicazionedel tetto di vendita di 3000 euro oltre il quale nasce l’obbligo dipagare all’autore dell’opera il suddetto diritto di seguito deve farsiriferimento al prezzo percepito dal committente-venditore.Numero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026In altri termini, deve affermarsi che in virtù del combinatodisposto di cui agli artt. 150, comma 1, e 151 della Legge22/04/1941, n. 633 secondo cui il compenso previsto dall'articolo144 è dovuto solo se il prezzo della vendita non è inferiore a3.000,00 euro, prezzo calcolato al netto dell'imposta, deveinterpretarsi nel senso che nel prezzo di vendita non può tenersiconto dell’imposta che la Casa d’Aste paga sulle commissionidovute dalle parti che si avvalgono della sua opera qualoraquest’ultima svolga solo le funzioni di intermediario nel rapportotra venditore e acquirente.La compravendita di opere d’arte in asta, infatti, non trovanell’ordinamento italiano una sua disciplina specifica mageneralmente il rapporto tra venditore e casa d’aste si riconducealla disciplina del mandato a vendere e della commissione.Di norma, infatti, in caso di asta sorge un rapporto trilatero nelquale l’offerta al pubblico del venditore è veicolata tramite la casad’aste che non acquista la proprietà del bene posto in vendita chepassa dal venditore all’acquirente e la casa d’asta riceve solo uncompenso per i servizi offerti tanto dal venditore quantodall’acquirente, in base al rapporto contrattualmente di volta involta stabilito.In ogni caso, quel che in questa sede rileva è che l’obbligo dipagare il c.d. diritto di seguito grava sul venditore ed è conriferimento al prezzo da questi riscosso, al netto dell’imposta, chedeve intendersi il limite di euro 3000,00 che esonera dal suddettopagamento. La casa d’aste è solo depositaria delle sommeprelevate e risponde in solido dell’obbligo che, comunque è a caricodel venditore, infatti la norma è chiara nel fare riferimento alcompenso da questi (venditore) dovuto.Numero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026Di conseguenza la commissione che l’ acquirente paga allacasa d’aste non deve essere ricompresa nel prezzo diaggiudicazione e allo stesso modo quella che paga il committentenon può essere scorporata, essendo relativa all’autonomo rapportocontrattuale tra questi e la medesima Casa d’Aste. Infatti, il prezzodi aggiudicazione è la somma che il venditore ha incamerato e sullaquale si calcola la percentuale corrispondente al pagamento dellacommissione alla casa d’aste fondata su un autonomo obbligocontrattuale.Non assume rilevanza, pertanto, l’IVA che la Casa d’Aste pagasulla commissione disciplinata in base al c.d. regime del margineche è la modalità di calcolo dell’imposta ai sensi dell’art. 40 bisdecreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41.Risulta corretta pertanto la conclusione della Corte d’Appellosecondo cui è irrilevante il calcolo della base imponibile della casad’Aste che, peraltro, è costituita dalle sole commissioni pagatedall'acquirente e dal venditore senza tener conto del prezzo battutodi aggiudicazione.D'altra parte, come evidenziato dalla Corte d’Appello oltre chedal c.t.u. e dal Tribunale in primo grado, la stessa Casa d'Aste nelladichiarazione di avvenuta vendita alla Siae ex art. 153 l.n. 633 del1941 ha sempre esposto il prezzo di aggiudicazione senza tenerconto dell'lVA sulle commissioni con ciò confermando che il dirittodi seguito deve essere riconosciuto sul prezzo battuto diaggiudicazione.2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione efalsa applicazione dell'art. 8, comma 1, l. n. 689/1981 in relazioneall'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Numero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026Secondo parte ricorrente, la impugnata sentenza al VI capodella motivazione, erroneamente ha ritenuto non applicabile ilprincipio del cumulo giuridico previsto dall’art. 8, comma 1, l. n.689/1981 alle condotte della Casa d'[OSCURATO:PERSONA] che hannodeterminato le sanzioni irrogate.Al contrario, detto principio sarebbe applicabile a dettecondotte, essendosi realizzata la condizione prevista dalla norma inquestione dell'unicità dell'azione o omissione in violazione dellastessa disposizione tenuto conto del carattere novativo dellaintervenuta definizione transattiva intervenuta nelle more con laSIAE con scrittura privata del 22/4/2016 relativamente alcompenso dovuto a titolo di diritto di seguito per il periodo12/4/2006- 12/4/2011 di cui al verbale di accertamento dellaG.d.F. da cui traggono origine le sanzioni irrogate dal Prefetto.In subordine, dovrebbero considerarsi l’unicità delle condotteposte in essere dalla Casa d'[OSCURATO:PERSONA] prima dell'entrata invigore del DPR 275/2007 e cioè prima del 5/3/2008.In ulteriore subordine, dovrebbe considerarsi l’unicità dellevendite effettuate dalla Casa d'[OSCURATO:PERSONA] cumulativamentein ogni sessione di aste tenuta.2.1 Il secondo motivo di ricorso è infondato.Nella specie la condotta della ricorrente rientra nel c.d.concorso materiale e non può applicarsi l’art. 8 della l. n. 689 del1981 che prevede il cumulo giuridico delle sanzioni per le soleipotesi di concorso formale di violazioni (c.d. concorso eterogeneoo omogeneo), ossia nella commissione di più violazioni con un'unicaazione o omissione.Infatti, ciò che è contestato alla parte ricorrente è l’averomesso di versare il c.d. diritto di seguito che, ai sensi delNumero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026combinato disposto di cui si è detto con riferimento al primo motivo,era tenuta a versare per ogni vendita il cui prezzo era superiore a3000 euro.Ai sensi dell’art. 172 della l. n. 633 del 1941 la violazione delledisposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 152 e all'articolo 153comporta la sanzione amministrativa da 1.034,00 euro a 5.165,00euro.La fattispecie, pertanto, non può ricondursi al c.d. concorsoformale limitato ai casi in cui la pluralità di violazioni della stessa odi più norme sanzionatorie è commessa con un’unica azione oomissione come prevede l’art. 8 della l. n. 689 del 1981.Correttamente, pertanto, la Corte d’Appello ha fatto propri iprincipi espressi da questa Corte secondo cui: In tema di sanzioniamministrative, allorché siano poste in essere inequivocabilmentepiù condotte realizzatrici della medesima violazione, non èapplicabile in via analogica l'istituto della continuazione di cuiall'art. 81, comma 2, c.p., ma esclusivamente quello del concorsoformale, in quanto espressamente previsto dall'art. 8 della legge n.689 del 1981, il quale richiede l'unicità dell'azione od omissioneproduttiva della pluralità di violazioni. La disciplina stabilita dalcitato art. 8 non subisce deroghe neppure in base al successivo art.8 bis della medesima legge che, salve le ipotesi eccezionali delcomma 2, ha escluso, sussistendo determinati presupposti, lacomputabilità delle violazioni amministrative successive alla primasolo al fine di rendere inoperanti le ulteriori conseguenzesanzionatorie della reiterazione (Cass. Sez. 2, 07/05/2018, n.10890, Rv. 648176 – 01, vedi anche Cass., Sez. Lav., 13 maggio2019, n. 12659; Cass. 22 giugno 2022, n. 20129; Cass. 12dicembre 2024, n. 32079).Numero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026Il fatto che successivamente alla commissione dell’illecito laparte ricorrente abbia raggiunto un accordo transattivo con la SIAEè del tutto irrilevante ai fini della pluralità delle condotte diviolazione delle norme sopra indicate che già si erano consumate.L’accordo intervenuto, infatti, non può ricondurre le condotte giàrealizzate ad una unica azione o omissione, al più si potrebbeipotizzare un’ulteriore violazione in caso di mancato pagamentodella medesima transazione, pagamento che tuttavia risulta esserestato effettuato e che in ogni caso non è contestato.Allo stesso modo, il fatto che il DPR 275/2007 abbiadisciplinato le modalità di pagamento del diritto di seguito in unmomento successivo non unisce o scrimina le condotte poste inessere precedentemente, ma pur sempre nella vigenza della leggeche imponeva alla Casa d’Aste di pagare il diritto di seguito perconto dei venditori, così come non è possibile ritenere che l’omessadichiarazione con riferimento alle vendite effettuate duranteun’asta possa considerarsi un’unica condotta.3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c.La impugnata sentenza all’'ultimo capo della motivazioneavrebbe erroneamente ritenuto tardivo e non sopravvenuto ilmotivo formulato nelle note conclusive dagli appellanti diintervenuta decadenza delle sanzioni accessorie ovvero lororiduzione per fatto sopravvenuto costituito dalla intervenutadichiarazione della SIAE del 17/11/2021 nella quale si dichiara chela Casa d'[OSCURATO:PERSONA] ha completato nei termini stabiliti leobbligazioni contenute nella scrittura privata transattiva del22/4/2016 con la quale è stato ridefinito con effetto novativo ilNumero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026compenso per diritto di seguito dovuto per il periodo incontestazione.In virtù di tale dichiarazione gli appellanti avevano chiesto ladecadenza delle sanzioni irrogate o quantomeno la loro riduzionein misura proporzionale all'intervenuta minore definizione degliimporti non corrisposti. Il motivo era sopravvenuto in quanto alladata di proposizione dell'atto introduttivo del giudizio di II° grado,la transazione in questione non aveva efficacia giuridica acquistatasolo all'avveramento della condizione di avvenuto pagamento dellerate convenute (30/5/2020), confermata dalla dichiarazione dellaSIAE del 17/11/2021.3.1 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] condivide le conclusioni del P.G. secondo cui lasentenza impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimitànella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto che la ricorrentenon potesse proporre un nuovo motivo di appello nella comparsaconclusionale, in quanto, come è noto, l’appellante, in virtù delprincipio di consumazione dell’impugnazione, deve dedurre tutte lesue censure, comprese le eccezioni, solo con l’atto di appello e nonanche nell’ulteriore corso del giudizio di gravame. Sull’argomentoquesta Corte ha, infatti, affermato con orientamento consolidato erisalente nel tempo che: «L’appellante, diversamente dall’appellatoche sia anche appellante incidentale, è tenuto a prospettare tuttele censure, anche quelle che attengono ad eccezioni, con l’atto diappello, e nulla può aggiungere in prosieguo, in quanto il diritto diimpugnazione si consuma con il detto atto, che fissa i limiti delladevoluzione della controversia in sede di gravame, in conseguenzadella regola della specificità dei motivi di appello. L’art. 345 cod.proc. civ., nel testo previgente (applicabile nella specie) cheNumero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026consente alle parti di proporre nuove eccezioni in appello, deveinfatti essere interpretato in collegamento con l’art. 342 cod. proc.civ., che pone la regola della specificità.D’altra parte, difetta anche l’interesse all’impugnazione sulpunto, perché, come si è già detto, la transazione intercorsa tra lacasa d’Aste e la SIAE non può avere alcuna efficacia riflessasull’applicazione delle sanzioni per le violazioni contestate.L’accordo con la SIAE intervenuto a distanza di molti anni dalcompimento delle condotte omissive non può unificare la pluralitàdi illeciti commessi in una unica condotta ai fini dell’applicazione delcumulo giuridico né può avere alcun effetto rispetto alle sanzioniaccessorie.4. Il quarto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione dell'art. 23 della legge n. 87/1953, degli artt. 416, 101c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.La impugnata sentenza all’ultimo capo della motivazione haerroneamente ritenuto la tardività e il difetto di contradditorio dellaquestione di legittimità costituzionale dell'art. 172, comma 3, dellalegge n.633/1941 per violazione dell'art. 3 della Costituzionesollevata dagli appellanti nelle note conclusive ai sensi dell'art. 23,comma 1, L. n. 87/1953.La questione di legittimità costituzionale può essere propostada una delle parti nel corso del giudizio e può anche esseresollevata d’ufficio; pertanto, alla stessa non si applicano lepreclusioni per le eccezioni in senso stretto stabilite dall’art. 416c.p.c. e la sua proposizione delle note conclusive del giudizio disecondo grado non può essere considerata tardiva, mentre ilprincipio del contradditorio di cui all'art. 101 c.p.c. è stato rispettatoin quanto la questione di legittimità costituzionale è stata sollevataNumero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026dagli appellanti nelle note conclusive depositate telematicamentein data 17/12/2021 e quindi l’appellata era nella condizione e avevagli strumenti per controdedurre alla successiva udienza didiscussione del 13/1/2022.5. Il quinto motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsaapplicazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c. in relazione all'art 360,comma 1, n. 4, c.p.c.La impugnata sentenza all'ultimo capo della motivazione si èlimitata a ritenere " non sufficientemente motivata" la questione dilegittimità costituzionale sollevata dagli appellanti nelle noteconclusive, di cui ai precedenti IV e V motivo. Con tale motivazione,la Corte di Appello ha disatteso il disposto dell'art. 132, n. 4, c.p.c.in quanto non si può ritenere che con essa la Corte abbia assoltol'onere della concisa esposizione delle ragioni di diritto presuppostidella decisione, non essendo illustrato, sia pure in modo conciso esommario, il percorso logico seguito per giungere alla decisione.Detta norma alla lettera q) dispone l'adeguamento delledisposizioni sanzionatorie all'effettiva entità oggettiva e soggettivadelle violazioni " in modo da assicurare uniformità di disciplina perviolazione identiche anche se riferite a tributi diversi." Al contrario,la disciplina sanzionatoria prevista dalla predetta norma della L.D.Anon è equiparata ai principi generali suddetti e alle conseguentidisposizioni generali dettate in materia di mancati adempimenti daparte del sostituto di imposta dall'art. 13 D. Lgs n. 47111997 edall'art. 13 D. Lgs n. 472/1997, all'epoca vigenti, oggi modificatidagli artt. 15 e 16 del D.lgs n. 158/2015,5.1 Il quarto e il quinto motivo di ricorso, che stante la loroevidente connessione possono essere esaminati congiuntamente,sono inammissibili.Numero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026Come evidenziato dall’Ufficio di procura, infatti, non èconsentito, con il motivo di ricorso di cui all’art. 360, primo comma,n. 3 cod. proc. civ., dolersi del mancato esame della questione dilegittimità costituzionale sollevata nei precedenti gradi di giudizio,sia perché la valutazione negativa che il giudice di merito abbiafatto circa la rilevanza e la manifesta infondatezza di una questionedi legittimità costituzionale è frutto di un provvedimento a caratterepuramente ordinatorio, essendo riservato il relativo poteredecisorio alla Corte costituzionale, sia perché la questione dilegittimità non esaminata può essere riproposta in ogni grado digiudizio.Sulla questione questa Corte ha, infatti, affermato: - «[…] laviolazione delle norme costituzionali non può essere prospettatadirettamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360,comma 1, n. 3, cod. , in quanto il contrasto tra la decisioneimpugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per iltramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portatoad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionaledella norma applicata (S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459;conf. Cass. n. 15879/2018)» (Cass., Sez. U., 29 luglio 2022, n.23794); - «[…] non può costituire motivo di ricorso per cassazionela valutazione negativa che il giudice di merito abbia fatto circa larilevanza e la manifesta infondatezza di una questione di legittimitàcostituzionale, perché il relativo provvedimento ha caratterepuramente ordinatorio, essendo riservato il relativo poteredecisorio alla Corte costituzionale, e, d’altra parte, la stessaquestione può essere riproposta in ogni grado di giudizio (Cass. 16aprile 2018, n. 9284)» (Cass. 2 maggio 2023, n. 11325).Numero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/2026Nella specie, peraltro, non può dirsi sussistente il requisito delfumus quanto alla non manifesta infondatezza della questione inquanto il tertium comparationis non è conferente data la diversitàrispetto alle sanzioni per la violazione delle norme tributarie deibeni tutelati dalla disciplina in esame posta a presidio dell’effettivarealizzazione degli scopi della direttiva 2001/84/CE del 27settembre 2001, attuata in Italia con il decreto legislativo 13febbraio 2006, n. 118 [8], nonché con il d.P.R. 29.12.2007 n. 275recante disposizioni modificative del capo IV del r.d. 18.05.1942,n. 1369, concernente il regolamento per l'esecuzione della l.633/1941 allo scopo di dettare una armonizzazione nell'ambitodell'Unione Europea, del diritto di seguito a favore dell'autoredell'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.Peraltro, oltre a quanto detto in relazione alla diversità di ratio,deve evidenziarsi che le norme richiamate, nella versione rationetemporis applicabile alla fattispecie, operano solo se la violazionenon sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi,ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamentodelle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbianoavuto formale conoscenza.In particolare, con riferimento al ravvedimento operoso, sitratta di un istituto con il quale si procede volontariamente allaregolarizzazione di un inadempimento mediante il pagamentospontaneo di quanto dovuto a titolo di imposta, oltre agli interessilegali, beneficiando di una riduzione delle sanzioni in base al tempoche intercorre tra la violazione e la regolarizzazione stessa e in casodi omessa dichiarazione non è possibile procedere al ravvedimento.6. Il ricorso è rigettato.Numero registro generale 6672/2022Numero sezionale 143/2026Numero di raccolta generale 15441/2026Data pubblicazione 20/05/20267. Nulla sulle spese considerata l’inammissibilità delcontroricorso dell’Amministrazione.8. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sidà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento da parte della parte ricorrente di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto; P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso;ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002,inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte della partericorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato paria quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto;Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezionecivile in data 22 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA] PRESIDENTELuca [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15441/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris