CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 dicembre 2021
Cassazione n. 09291/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/04/2021 della CORTE APPELLO di ROMAel"e3t13"3"4~4e—P-aftli udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 19 aprile 2021 che, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Velletri del 15 settembre 2020 all'esito di giudizio abbreviato, lo ha condannato ex art. 599 bis cod. proc. pen. alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 5.200,00 di multa, in ordine ai seguenti reati, commessi il 3 maggio 2020 in Marino e Rocca di Papa e riuniti tra loro dal vincolo della continuazione: - capi 1, 2, 3, 4 e 5: detenzione e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 10 e 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497, e detenzione abusiva di armi, ai sensi dell'art. 697 cod. pen., perché illegalmente aveva detenuto e portato in luogo pubblico una pistola con caricatore inserito, un caricatore e n. 50 proiettili; - capo 6: minaccia aggravata, ai sensi dell'art. 612, secondo comma, cod. pen., perché aveva minacciato di morte [OSCURATO:PERSONA], mostrando una busta con dei proiettili ed esplodendo un colpo di pistola contro la cassetta delle lettere. 2. Il ricorrente lamenta vizio della motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte territoriale ha omesso di emettere un provvedimento ex art. 129 cod. proc. pen., senza offrire sul punto alcuna motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giova premettere in diritto che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello ex art. 599 bis cod. proc. pen. ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, rivive il principio secondo il quale il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause di cui all'art.129 cod. proc. pen., posto che, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice di merito deve limitarsi ai motivi non rinunciati (Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919). Questo principio era stato elaborato dalla giurisprudenza di legittimità in merito al similare istituto previsto dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen., successivamente abrogato dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599 bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinata equamente in 3.000,00 euro, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla cassa delle ammende. Così deciso il 10/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA].co [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]