CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 1996
Cassazione n. 34557/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di: SOLA Assunta, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/06/1996, terza interessata al provvedimento che ha condotto alla confisca definitiva dell'immobile a lei intestato, nell'ambito del procedimento di prevenzione definito nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]/a, genitore della ricorrente, avverso l'ordinanza emessa il 23/11/2023, dep. il 20/02/2024, dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte rassegnate dal Pubblico ministero, nella persona della sostituta Procuratrice generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica trasmessa, a mezzo p.e.c., in data 8 maggio 2024 dal difensore della ricorrente, che nel ripercorrere i motivi di ricorso, ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata, ritenendo "nuovi" e decisivi i documenti allegati all'istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con provvedimento in data 23 novembre 2023, depositato il 20 febbraio 2024, tempestivamente impugnato dal difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello di Roma rigettava -per difetto di nova rilevanti, dalla dirimente efficacia- la richiesta di revocazione della confisca (resasi definitiva dopo la decisione di questa Corte, in data 16 febbraio 2021, che rigettava il ricorso proposto avverso il provvedimento di conferma della confisca) di un immobile già intestato alla ricorrente, in quanto acquistato con il provento dell'attività illecita svolta dal genitore negli anni precedenti il 2005, in cui si perfezionava l'acquisto. 2. Avverso tale provvedimento ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a ministero del difensore e procuratore speciale, che deduce i vizi in appresso sinteticamente indicati: 2.1. Violazione e falsa applicazione della legge penale, omessa e contraddittoria motivazione (art. 606, comma 1, lett. b ed e, cod. proc. pen., in relazione all'articolo 28 del d.lgs. 159 del 2011), atteso che la Corte adita con la richiesta di revocazione non ha apprezzato le novità portate dalla documentazione prodotta in allegato all'istanza e non ha tenuto conto della causa di forza maggiore che ne aveva impedito la produzione nel corso del procedimento di prevenzione. 2.2. I medesimi vizi sono dedotti in riferimento al ritenuto difetto di portata decisiva della documentazione prodotta in allegato all'istanza, atteso che una compiuta e completa valutazione avrebbe determinato la revoca del provvedimento di confisca, avendo l'istante dimostrato che la provvista impegnata per l'acquisto, nel 2005, del piccolo appartamento intestato alla ricorrente rinveniva dai risparmi dei nonni e non dalle illecite attività del genitore. 2.3. Ancora i medesimi vizi sono dedotti quanto a omessa valutazione della perizia che aveva stimato il valore dell'appartamento al momento dell'acquisto e non al tempo del procedimento di prevenzione. La decisione della Corte di merito sarebbe pertanto fondata su dati errati e sulla sottovalutazione dei nova dirimenti. 2.4. L'omessa valutazione di tutti tali elementi, allegati all'istanza e non compiutamente apprezzati dall'organo della revocazione, legittimerebbe l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso in esame, trattato secondo il rito disciplinato dall'art. 611 cod. proc. pen., va dichiarato inammissibile, sulle conformi conclusioni scritte del Procuratore generale, giacché proposto ricorrendo ad argomentazioni manifestamente infondate, che neppure si confrontano con il diffuso apparato argomentativo che sostiene la decisione impugnata. . 2. Il difensore e procuratore speciale di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza ai sensi dell'art. 28, comma 1, lett. a), d.lgs. 2 settembre 2011, n. 159, ovvero in forza della «scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute, nella loro conoscenza, alla conclusione del procedimento», che sarebbero idonee a dimostrare, in ossequio al disposto del secondo comma del medesimo articolo, «il difetto originario dei presupposti per l'applicazione della misura». Fino a tempi recenti (2022) hanno convissuto, nel seno della giurisprudenza di legittimità, due opposti orientamenti sul tema della interpretazione dei nova efficacemente deducibili con la richiesta di revocazione; il che ha determinato la devoluzione della questione alle Sezioni unite di questa Corte, che hanno così risolto il contrastro: «In tema di confisca di prevenzione, la prova nuova, rilevante ai fini della revocazione della misura ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, è sia quella ontologicamente sopravvenuta alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di esso, sia quella preesistente ma incolpevolmente scoperta dopo che la misura è divenuta definitiva; non lo è, invece, quella deducibile e non dedotta nell'ambito del suddetto procedimento, salvo che l'interessato dimostri l'impossibilità di tempestiva deduzione per forza maggiore» (Sez. U, n. 43668 del 26/5/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283707). Nella motivazione della menzionata decisione, il massimo consesso nomofilattico ha rilevato anche che la scoperta della prova nuova costituisce il momento da cui decorre il termine per opporre alla definitiva statuizione della confisca elementi "decisivi", che nel corso del giudizio di prevenzione non era stato possibile allegare, nel rispetto delle cadenze individuate dal particolare modello procedimentale previsto nelle disposizioni di cui agli artt. 20, 23 e 24 d.lgs. cit. 6 settembre 2011, n. 159. La sentenza prosegue affermando che, non potendo l'istituto della revocazione costituire lo strumento per riaprire tardivamente una sequenza procedimentale ormai conclusa, deducendo quelle stesse prove che il proposto e gli interessati ben avrebbero potuto allegare in udienza (Sez. 1, n. 21537 del 11/03/2021, Esposito, Rv. 281226), le nuove prove che rendono ammissibile il rimedio straordinario devono individuarsi in quelle che non è stato possibile dedurre nell'ambito del procedimento, perché riguardanti fatti decisivi e mezzi per dimostrarli incolpevolmente sconosciuti, al nuovo deducente, al momento del giudizio. La scelta del legislatore come emerge anche dalla relazione illustrativa del codice antimafia - trova, continuano le Sezioni unite, la sua ratio giustificativa nell'intento di realizzare Io scopo di una tendenziale stabilizzazione del giudicato in materia di prevenzione patrimoniale, consolidandone gli effetti nel massimo grado possibile. Logico corollario di tale impostazione ricostruttiva è che la revocazione della confisca di prevenzione può ritenersi legittimata dalle sole prove che siano ad essa sopravvenute (nel senso della loro materiale formazione), ovvero da quelle "decisive" che vengano "incolpevolmente" scoperte dopo che la misura sia divenuta definitiva (essendo, pertanto, originariamente preesistenti), sicché, per converso, non rilevano le prove deducibili, ma non dedotte per scelta o per negligenza nell'ambito del procedimento di prevenzione. La necessità di una successiva «scoperta» implica, pertanto, la incompatibilità di tale situazione con un precedente comportamento privo dell'ordinaria diligenza da parte dell'interessato, o con un suo atteggiamento meramente omissivo, ai fini della puntuale allegazione di elementi di prova nell'ambito del procedimento di prevenzione concluso con il provvedimento di cui, in seguito, si chiede la revocazione. Le prove deducibili, ma non dedotte, possono, pertanto, supportare una richiesta di revocazione solo quando l'interessato adduca l'impossibilità di provvedere altrimenti per la riscontrata sussistenza di una «causa a lui non imputabile», secondo la previsione espressamente dettata nell'art. 28, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, da ravvisarsi hanno chiarito, ancora, le Sezioni unite - attraverso il richiamo alle tradizionali nozioni di caso fortuito, da intendersi quale evento non evitabile con la normale diligenza e non imputabile al soggetto a titolo di colpa o doto, e di forza maggiore, fatto umano o naturale al quale non può opporsi una diversa determinazione volitiva e che, per tale ragione, è irresistibile. Soccorrono, al riguardo, i principi stabiliti da tempo dalla giurisprudenza di legittimità (Sez U, n. 14991 del 11/04/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 233419), che attribuisce al caso fortuito la caratteristica della «imprevedibilità» ed individua, invece, la nota distintiva della forza maggiore nell'elemento della «irresistibilità», restando, di conseguenza, escluse quelle situazioni che, con una normale manifestazione di impegno e diligenza, avrebbero potuto essere altrimenti superate (Sez. 5, n. 965 del 28/2/1997, Zarrella, Rv. 207387). Grava, comunque, sul richiedente che adduca un'ipotesi di forza maggiore l'onere di provare un impedimento assoluto, ossia tale da rendere vano ogni sforzo umano, che derivi da cause esterne a lui non imputabili (Sez. 1, n. 12712 del 28/2/2020, Giglio, Rv. 278706). 3. L'applicazione dei principi di diritto, così autorevolmente affermati, alla vicenda in esame induce ad escludere, come correttamente argomentato dalla Corte di appello capitolina, che, nel caso di specie, possa in alcun modo discorrersi di allegazione di «prove nuove decisive». 3.1. Ripercorrendo l'istanza di revocazione, si è rilevato, nella superiore esposizione in fatto, che l'interessata ha individuato tali nova in elementi (testamento olografo della nonna materna; contratto preliminare di compravendita dell'immobile confiscato sottoscritto dalla alienante il 15 giugno 2004; ricevute di pagamento rilasciate al nonno della ricorrente delle quote condominiali relative ad un immobile sito nello stabile ove è ubicato l'immobile confiscato; perizia estimatoria giurata relativa all'immobile confiscato sottoscritta dal tecnico incaricato il 30 maggio 2023), preesistenti (ad eccezione della 4 •n••". perizia del 2023) e facilmente conoscibili dall'istante con l'uso della ordinaria diligenza, sol che avesse avuto cura di interloquire con i propri ascendenti nel corso del procedimento di prevenzione. Talché, a ben vedere, i nova prodotti in allegato all'istanza di revocazione, non corrispondono affatto alla nozione di prova nuova declinata dalla legge, come interpretata dal diritto vivente poco sopra richiamato (negli stessi termini, Sez. 1, sentenze nn. 14300 e 36069 del 2023, non massimate). I documenti "familiari" perché conoscibili con l'uso della ordinaria diligenza, la perizia, perché l'incarico poteva esser conferito in corso di procedimento di prevenzione, per contrastare l'ipotesi d'accusa. 4. Ricordato alla ricorrente (che nella memoria da ultimo trasmessa a mezzo p.e.c. ha dato mostra di non essersi documentata sul tema) che, in tema di confisca di prevenzione, il ricorso per cassazione avverso la decisione di rigetto della richiesta di revocazione non soggiace a limitazioni in ordine ai motivi deducibili, essendo detto ricorso regolato, in forza del rinvio dell'art. 28, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 alle forme degli artt. 630 e ss. cod. proc. pen., dall'art. 640 cod. proc. pen., che non prevede alcuna limitazione al riguardo (Sez. 1, n. 35763 del 4/6/2019, Grauso, Rv. 277132), ritiene il Collegio che il Giudice di merito non abbia violato alcuna disposizione sostanziale o processuale e neppure sia incorso in nessuno dei travisamenti denunciati o, comunque, in travisamenti (per omissione) decisivi, come prospettato in ricorso. 4.1. In primo luogo, non è dato comprendere in cosa si sostanzierebbero le violazioni di legge denunziate, essendosi la Corte capitolina rigidamente attenuta alle prescrizioni sostanziali e processuali poste dal legislatore. 4.2. Né si coglie il vizio esiziale di motivazione (per omissione) in un tessuto argomentativo assai logico e consequenziale, che ha escluso la qualità di nova rilevanti e decisivi agli elementi storici esaltati dall'istante. Gli elementi documentali valorizzati non avrebbero infatti potuto determinare, secondo il condivisibile avviso della Corte territoriale, un diverso apprezzamento della "situazione" patrimoniale, sia perché l'illiceità delle risorse (spiega la Corte) si pone a presupposto dell'investimento immobiliare, sia perché i documenti tardivamente offerti alla valutazione rescindente offrono solo un'ipotesi ricostruttiva alternativa, ma non l'unica possibile. Decisivo, ai fini che qui rilevano, è comunque il difetto di novità degli atti evidenziati. 5. In conclusione, deve reputarsi coerente con le premesse argomentative l'approdo cui è pervenuta la Corte di appello di Roma nell'escludere, nel caso di specie, l'esistenza del necessario profilo di novità della prova, come, da ultimo, tratteggiato dalle Sezioni unite di questa Corte. 6. All'inammissib.ilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma