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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 09660/2024

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6283- 20 21 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s. –c.f. 03362580874– in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce a l ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Bisagno , n. 14, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] – c.f. 00 162000871 - in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura municipale ed elettivamente domiciliatoin Roma, alla via dei Gracchi , n. 1 8 7, presso l o studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1262/2020della Corte d’Appello di Catania;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 .

Così deciso in Roma,l’8 ap

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 6283- 20 21 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s. –c.f. 03362580874– in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa disgiuntamente e congiuntamente in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce a l ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Bisagno , n. 14, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro COMUNE di [OSCURATO:PERSONA] – c.f. 00 162000871 - in persona del sindaco pro tempore, rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura municipale ed elettivamente domiciliatoin Roma, alla via dei Gracchi , n. 1 8 7, presso l o studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza n. 1262/2020della Corte d’Appello di Catania;vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; rilevato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che a norma dell’art. 380-bis, 2° co., c.p.c. il ricorso deve intendersi rinunciato e deve dichiararsi l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che a norma dell’art. 391, 2° co., c.p.c. deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna parte ricorrent e a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 1.500,00 per compensi, oltre al rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per leggeed oltre agli esborsi liquidati in euro 200,00 . Così deciso in Roma,l’8 ap
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