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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 31174/2022

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,z)1,_:9 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5080/2020 R.G., proposto DA il Comune di Segrate (MI), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 17 ottobre 2019 n. 155, e la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Lecco, in persona del direttore generale pro tempore, nella qualità di concessionaria del servizio di gestione delle entrate tributarie per il Comune di Segrate (MI), rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in Milano, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Milano, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 25 giugno 2019 n. 2742/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 21 settembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Il Comune di Segrate (BA) e la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", quest'ultima nella qualità di concessionaria del servizio di gestione delle entrate tributarie per il Comune di Segrate (MI), hanno proposto ricorso congiunto per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 25 giugno 2019 n. 2742/07/2019, la quale, in controversia su impugnazione di diniego di rimborso dell'ICI relativa all'anno 2011 e dell'IMU relativa agli anni 2012, 2013 e 2014, a seguito dell'annullamento delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale il 15 luglio 2011 n. 36 ed il 14 febbraio 2012 n. 11, rispettivamente per l'adozione e l'approvazione del Piano di Governo del Territorio [strumento essenziale della pianificazione urbanistica a livello comunale, ai sensi degli artt. 6 ss. della Legge Regionale della Lombardia 11 marzo 2005 n.12 ("Legge per il governo del territorio"), in sostituzione del [OSCURATO:PERSONA] di cui agli artt. 7 ss. della Legge 17 agosto 1942 n. 1142 ("Legge urbanistica")], con sentenza depositata dal T.A.R. per la Lombardia il 27 febbraio 2015 n. 576, confermata con sentenza depositata dal Consiglio di Stato, Sez. 4^, il 28 giugno 2016 n. 2921, in relazione alla proprietà di un terreno sito nel territorio comunale, esteso mq. 48.560 e compreso tra le aree di trasformazione urbanistica del predetto Piano di Governo del Territorio (in particolare nell'ambito di trasformazione TR2), ha accolto l'appello proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." nei confronti dei medesimi avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 29 marzo 2018 n. 1435/11/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali.

Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che l'efficacia ex tunc dell'annullamento in sede giudiziale degli atti relativi all'adozione ed all'approvazione del predetto Piano di Governo del Territorio escludesse che il terreno in questione fosse mai divenuto edificabile.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo.

La "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." si è costituita con controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., richiamando un precedente di questa Corte sulla medesima questione in punto di diritto. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, e 5, comma 5, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'annullamento dello strumento urbanistico da parte del giudice amministrativo escludesse ab origine l'edificabilità del terreno in questione, con la conseguenza che la rideterminazione in minus del valore imponibile ai fini dell'ICI e dell'IMU giustificasse la rimborsabilità dell'eccedenza indebitamente versata a tali titoli negli anni dal 2011 al 2014, là dove, invece, ai fini fiscali, il terreno deve considerarsi edificabile dall'adozione fino alla caducazione dello strumento urbanistico. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il motivo è fondato. 1.1 Come è noto, l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 prevede che: «b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità.

Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo- pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali.

Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera».

Dapprima, l'art. 11-quaterdecies, comma 16, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, ha disposto che: «Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo».

Analogamente, poi, l'art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ha ribadito che: «Ai fini dell'applicazione del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo». 1.2 Sulla scorta del consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11- quaterdecies, comma 16, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, e dell'art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 30 novembre 2006, n. 25506; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2007, n. 16714; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2012, n. 20137; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2016, n. 22247; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24308; Cass., Sez. 6^-5, 12 ottobre 2017, n. 24057; Cass., Sez. 6^-5, 11 settembre 2018, n. 22102; Cass., Sez. 5", 10 ottobre 2019, nn. 25512 e 25513; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2020, n. 21329; Cass., Sez. 6^-5, 11 novembre 2021, n. 33540; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2021, n. 41738; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2022, n. 7958).

L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone, peraltro, di tenere conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio, e si è al riguardo ribadito che l'art. 2, comma 1, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio quando la edificabilità risulti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, oppure quando, per lo stesso terreno, esistano possibilità effettive di costruzione, delinea una nozione di area edificabile, a fini fiscali, ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria (vedasi anche: Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2018, n. 4853).

Per cui, in tema di ICI, la qualificazione edificatoria delle aree ex-agricole sussiste e decorre sin dal momento del loro inserimento nelle previsioni del piano regolatore generale del comune, essendo irrilevante il perfezionamento dello strumento urbanistico; ne consegue che tale inserimento è sufficiente a determinare un incremento di valore che ne giustifica la natura edificatoria a fini fiscali (Cass., Sez. 5", 18 dicembre 2019, n. 33576).1.3 Analogo principio è destinato a valere anche in tema di IMU, sulla scorta dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, secondo il quale: «L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (..)». 1.4 Su tali premesse, il principio è stato coerentemente ampliato dall'evoluzione giurisprudenziale nel senso che, ai fini della qualificazione edificatoria di aree ex-agricole, l'intervenuto annullamento della deliberazione di approvazione del piano regolatore generale da parte del giudice amministrativo per vizi estranei alla fase dì adozione, conclusa con diversa ed autonoma deliberazione, è assolutamente irrilevante nel caso di inserimento del terreno nel piano adottato (Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2019, n. 33576).

Ciò in quanto l'annullamento giudiziale della deliberazione comunale di approvazione del piano regolatore generale non ha alcuna diretta incidenza sulla qualifica di edificabilità del terreno (Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2019, n. 18368). 1.5 Diverso, invece, è il caso in cui l'annullamento del giudice amministrativo investa anche (come nel caso di specie, in cui - per espressa precisazione del Consiglio di Stato - «l'annullamento va limitato alle prescrizioni attinte dal mezzo di primo grado e, quindi, incidenti sugli ambiti di trasformazione TR1, TR2, TR3, TR4») la deliberazione comunale di adozione del piano regolatore generale, venendo meno in tal caso proprio il provvedimento amministrativo che ha trasformato la destinazione urbanistica delle aree interessate da agricola in edificabile.1.6 Ora, in un recente arresto, a cui il collegio valuta di dare continuità in questa sede, occupandosi in modo specifico dei riflessi dell'annullamento giudiziale degli atti relativi al Piano di [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Segrate (MI) sulla rimborsabilità dell'IMU versata in eccedenza da altro contribuente per gli anni 2012, 2013 e 2014 rispetto alla determinazione del valore imponibile di aree ricondotte ope iudicis alla originaria destinazione agricola, questa Corte (Cass., Sez. 5", 29 ottobre 2021, n. 30732) ha ritenuto che «la sentenza impugnata non è coerente con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, non avendo, nel caso di specie, l'annullamento delle del/bere di adozione e approvazione del Piano del Governo del Territorio (PGT) alcuna diretta incidenza sulla qualifica di edificabilità del terreno».

Secondo l'iter argomentativo del giudice di legittimità, l'edificabilità fiscale si articola in due specie: l'area edificabile di diritto, così qualificata in un piano urbanistico, e l'area edificabile di fatto, vale a dire quella del terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può nondimeno avere una vocazione edificatoria che si individua attraverso la constatazione dell'esistenza di taluni fattori indice, come la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati, e l'esistenza di qualsiasi altro elemento obiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica (Cass., Sez. 5", 14 novembre 2012, n. 19851; Cass., Sez. 5", 16 novembre 2012, n. 20137; Cass., Sez. 5", 11 novembre 2016, n. 23023).

L'edificabilità di fatto è giuridicamente rilevante in quanto specificamente considerata dalla legge sia ai fini dell'ICI (art. 2, comma 1, lett. b, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504), che ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione (artt. 5-bis, comma 3, del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992 n.359 e 37, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327), ed anche, avendo riflessi sul valore del bene immobile, ai fini delle imposte di registro e dell'INVIM (Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2006, n. 9131; Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2012, n. 19851).

Peraltro, anche in tema di imposta di registro, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, che ha fornito l'interpretazione autentica del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'edificabilità di un'area, ai fini di sostenere l'inapplicabilità del sistema di valutazione automatica previsto dall'art. 52, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dev'essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, atteso che l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, considerato che la valutazione del bene dev'essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo (Cass., Sez. 5^, 21 maggio 2014, n. 11182; Cass., Sez. 6A-5, 29 ottobre 2018, n. 27426).

Analogamente, in tema di imposta sulle successioni, l'edificabilità di un'area va desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, poiché l'art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, è norma d'interpretazione autentica, che ha portata retroattiva e valenza generale, per cui si applica anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore ed ai tributi diversi da quelli in essa espressamente contemplati, in tutti i casi in cui venga in rilievo l'utilizzazione edificatoria di terreni (Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2014, n. 27077; Cass., Sez. 5^, 23 settembre 2016, n. 18655). 1.7 Premesso che «ciò che rileva ai fini fiscali è che venga adottato un diverso criterio di valutazione dei suoli, quando questi siano avviati sulla strada della edificabilità poiché, normalmente, già l'avvio della procedura per la formazione del PRG determina un consistente aumento di valore, pur con tutti i necessari distinguo riferiti alle zone e alla necessità di ulteriori passaggi procedurali, e che l'edificabilità dei suoli, ai fini fiscali, non è condizionata dall'approvazione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, proprio perché il valore del terreno nelle contrattazioni aumenta per effetto della sola adozione di un piano regolatore che ne preveda l'edificabilità, e ciò che assume rilievo, dunque, ai fini del prelievo fiscale è lo stato di fatto del terreno secondo Io strumento urbanistico che lo conforma», se ne è concluso che «alla luce di tali principi consolidati la decisione impugnata non risulta ad essi coerente, laddove ha ritenuto che l'effetto caducatorio della sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato, abbia determinato anche la sussistenza del diritto al rimborso dell'imposta versata, prima di tale annullamento, in relazione ad aree trasformate, in virtù del suddetto strumento urbanistico, da agricole a edificabili». 1.8 Come è evidente, la sentenza impugnata non si è uniformata ai principi enunciati, avendo diversamente affermato (con il richiamo ad un suo precedente) che: «L'imposta deve tener conto del mutato valore dell'immobile quando il mutamento della sua natura abbia i caratteri della stabilità.

Nel caso in esame non si tratta di esaminare rapporti giuridici esauriti per cui l'anno di imposta chiuso non consente ripensamenti.

Inoltre non si tratta di valutare il venir meno della edificabilità per un atto o fatto giuridico successivo indipendente dal provvedimento che in altro tempo aveva attribuito a tale area a natura edificatoria.

Qui si esamina un area che è diventata edificabile a seguito di un PRG che è stato contestato, che è stato annullato, che ha generato il ritorno ad una non edificabilità dell'area in questione sin dall'origine per vizi e difetti del provvedimento o del procedimento amministrativo censurato da TAR e Consiglio di Stato.

È pertanto errata la decisione dei primi giudici laddove parlano di successiva inedificabilità: qui l'edificabilità non è venuta meno, non c'è mai stata».

2. In conclusione, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario della contribuente.

3. Le spese dei giudizi di merito possono essere compensate in ragione del successivo consolidamento della giurisprudenza in materia, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna la contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'ente impositore e della concessionaria del servizio di gestione delle entra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,z)1,_:9 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5080/2020 R.G., proposto DA il Comune di Segrate (MI), in persona del Sindaco pro tempore, autorizzato ad instaurare il presente procedimento in virtù di deliberazione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 17 ottobre 2019 n. 155, e la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", con sede in Lecco, in persona del direttore generale pro tempore, nella qualità di concessionaria del servizio di gestione delle entrate tributarie per il Comune di Segrate (MI), rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTI [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.", con sede in Milano, in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Milano, elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 25 giugno 2019 n. 2742/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 21 settembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Il Comune di Segrate (BA) e la "[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.", quest'ultima nella qualità di concessionaria del servizio di gestione delle entrate tributarie per il Comune di Segrate (MI), hanno proposto ricorso congiunto per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il 25 giugno 2019 n. 2742/07/2019, la quale, in controversia su impugnazione di diniego di rimborso dell'ICI relativa all'anno 2011 e dell'IMU relativa agli anni 2012, 2013 e 2014, a seguito dell'annullamento delle deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale il 15 luglio 2011 n. 36 ed il 14 febbraio 2012 n. 11, rispettivamente per l'adozione e l'approvazione del Piano di Governo del Territorio [strumento essenziale della pianificazione urbanistica a livello comunale, ai sensi degli artt. 6 ss. della Legge Regionale della Lombardia 11 marzo 2005 n.12 ("Legge per il governo del territorio"), in sostituzione del [OSCURATO:PERSONA] di cui agli artt. 7 ss. della Legge 17 agosto 1942 n. 1142 ("Legge urbanistica")], con sentenza depositata dal T.A.R. per la Lombardia il 27 febbraio 2015 n. 576, confermata con sentenza depositata dal Consiglio di Stato, Sez. 4^, il 28 giugno 2016 n. 2921, in relazione alla proprietà di un terreno sito nel territorio comunale, esteso mq. 48.560 e compreso tra le aree di trasformazione urbanistica del predetto Piano di Governo del Territorio (in particolare nell'ambito di trasformazione TR2), ha accolto l'appello proposto dalla "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." nei confronti dei medesimi avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Milano il 29 marzo 2018 n. 1435/11/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. Il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che l'efficacia ex tunc dell'annullamento in sede giudiziale degli atti relativi all'adozione ed all'approvazione del predetto Piano di Governo del Territorio escludesse che il terreno in questione fosse mai divenuto edificabile. Il ricorso è affidato ad un unico motivo. La "[OSCURATO:PERSONA] S.r.l." si è costituita con controricorso. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., richiamando un precedente di questa Corte sulla medesima questione in punto di diritto. [OSCURATO:PERSONA]: Con unico motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 11-quaterdecies, comma 16, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, e 5, comma 5, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'annullamento dello strumento urbanistico da parte del giudice amministrativo escludesse ab origine l'edificabilità del terreno in questione, con la conseguenza che la rideterminazione in minus del valore imponibile ai fini dell'ICI e dell'IMU giustificasse la rimborsabilità dell'eccedenza indebitamente versata a tali titoli negli anni dal 2011 al 2014, là dove, invece, ai fini fiscali, il terreno deve considerarsi edificabile dall'adozione fino alla caducazione dello strumento urbanistico. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il motivo è fondato. 1.1 Come è noto, l'art. 2, comma 1, lett. b, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504 prevede che: «b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo- pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera». Dapprima, l'art. 11-quaterdecies, comma 16, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, ha disposto che: «Ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b) dello stesso decreto si interpreta nel senso che un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo». Analogamente, poi, l'art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ha ribadito che: «Ai fini dell'applicazione del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo». 1.2 Sulla scorta del consolidato insegnamento di questa Corte, in tema di ICI, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11- quaterdecies, comma 16, del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, e dell'art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi (tra le tante: Cass., Sez. Un., 30 novembre 2006, n. 25506; Cass., Sez. 5^, 27 luglio 2007, n. 16714; Cass., Sez. 5^, 16 novembre 2012, n. 20137; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2016, n. 22247; Cass., Sez. 6^-5, 29 novembre 2016, n. 24308; Cass., Sez. 6^-5, 12 ottobre 2017, n. 24057; Cass., Sez. 6^-5, 11 settembre 2018, n. 22102; Cass., Sez. 5", 10 ottobre 2019, nn. 25512 e 25513; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2020, n. 21329; Cass., Sez. 6^-5, 11 novembre 2021, n. 33540; Cass., Sez. 5^, 28 dicembre 2021, n. 41738; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2022, n. 7958). L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone, peraltro, di tenere conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio, e si è al riguardo ribadito che l'art. 2, comma 1, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504, prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio quando la edificabilità risulti dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, oppure quando, per lo stesso terreno, esistano possibilità effettive di costruzione, delinea una nozione di area edificabile, a fini fiscali, ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria (vedasi anche: Cass., Sez. 5^, 2 marzo 2018, n. 4853). Per cui, in tema di ICI, la qualificazione edificatoria delle aree ex-agricole sussiste e decorre sin dal momento del loro inserimento nelle previsioni del piano regolatore generale del comune, essendo irrilevante il perfezionamento dello strumento urbanistico; ne consegue che tale inserimento è sufficiente a determinare un incremento di valore che ne giustifica la natura edificatoria a fini fiscali (Cass., Sez. 5", 18 dicembre 2019, n. 33576).1.3 Analogo principio è destinato a valere anche in tema di IMU, sulla scorta dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214, secondo il quale: «L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (..)». 1.4 Su tali premesse, il principio è stato coerentemente ampliato dall'evoluzione giurisprudenziale nel senso che, ai fini della qualificazione edificatoria di aree ex-agricole, l'intervenuto annullamento della deliberazione di approvazione del piano regolatore generale da parte del giudice amministrativo per vizi estranei alla fase dì adozione, conclusa con diversa ed autonoma deliberazione, è assolutamente irrilevante nel caso di inserimento del terreno nel piano adottato (Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2019, n. 33576). Ciò in quanto l'annullamento giudiziale della deliberazione comunale di approvazione del piano regolatore generale non ha alcuna diretta incidenza sulla qualifica di edificabilità del terreno (Cass., Sez. 5^, 9 luglio 2019, n. 18368). 1.5 Diverso, invece, è il caso in cui l'annullamento del giudice amministrativo investa anche (come nel caso di specie, in cui - per espressa precisazione del Consiglio di Stato - «l'annullamento va limitato alle prescrizioni attinte dal mezzo di primo grado e, quindi, incidenti sugli ambiti di trasformazione TR1, TR2, TR3, TR4») la deliberazione comunale di adozione del piano regolatore generale, venendo meno in tal caso proprio il provvedimento amministrativo che ha trasformato la destinazione urbanistica delle aree interessate da agricola in edificabile.1.6 Ora, in un recente arresto, a cui il collegio valuta di dare continuità in questa sede, occupandosi in modo specifico dei riflessi dell'annullamento giudiziale degli atti relativi al Piano di [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Segrate (MI) sulla rimborsabilità dell'IMU versata in eccedenza da altro contribuente per gli anni 2012, 2013 e 2014 rispetto alla determinazione del valore imponibile di aree ricondotte ope iudicis alla originaria destinazione agricola, questa Corte (Cass., Sez. 5", 29 ottobre 2021, n. 30732) ha ritenuto che «la sentenza impugnata non è coerente con i principi affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, non avendo, nel caso di specie, l'annullamento delle del/bere di adozione e approvazione del Piano del Governo del Territorio (PGT) alcuna diretta incidenza sulla qualifica di edificabilità del terreno». Secondo l'iter argomentativo del giudice di legittimità, l'edificabilità fiscale si articola in due specie: l'area edificabile di diritto, così qualificata in un piano urbanistico, e l'area edificabile di fatto, vale a dire quella del terreno che, pur non essendo urbanisticamente qualificato, può nondimeno avere una vocazione edificatoria che si individua attraverso la constatazione dell'esistenza di taluni fattori indice, come la vicinanza al centro abitato, lo sviluppo edilizio raggiunto dalle zone adiacenti, l'esistenza di servizi pubblici essenziali, la presenza di opere di urbanizzazione primaria, il collegamento con i centri urbani già organizzati, e l'esistenza di qualsiasi altro elemento obiettivo di incidenza sulla destinazione urbanistica (Cass., Sez. 5", 14 novembre 2012, n. 19851; Cass., Sez. 5", 16 novembre 2012, n. 20137; Cass., Sez. 5", 11 novembre 2016, n. 23023). L'edificabilità di fatto è giuridicamente rilevante in quanto specificamente considerata dalla legge sia ai fini dell'ICI (art. 2, comma 1, lett. b, del D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 504), che ai fini della determinazione dell'indennità di espropriazione (artt. 5-bis, comma 3, del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 agosto 1992 n.359 e 37, comma 5, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327), ed anche, avendo riflessi sul valore del bene immobile, ai fini delle imposte di registro e dell'INVIM (Cass., Sez. 5^, 19 aprile 2006, n. 9131; Cass., Sez. 5^, 14 novembre 2012, n. 19851). Peraltro, anche in tema di imposta di registro, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, che ha fornito l'interpretazione autentica del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'edificabilità di un'area, ai fini di sostenere l'inapplicabilità del sistema di valutazione automatica previsto dall'art. 52, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, dev'essere desunta dalla qualificazione ad esso attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, atteso che l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile, senza che assumano alcun rilievo eventuali vicende successive incidenti sulla sua edificabilità, quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento urbanistico, considerato che la valutazione del bene dev'essere compiuta in riferimento al momento del suo trasferimento, che costituisce il fatto imponibile, avente carattere istantaneo (Cass., Sez. 5^, 21 maggio 2014, n. 11182; Cass., Sez. 6A-5, 29 ottobre 2018, n. 27426). Analogamente, in tema di imposta sulle successioni, l'edificabilità di un'area va desunta dalla qualificazione attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi, poiché l'art. 36, comma 2, del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, è norma d'interpretazione autentica, che ha portata retroattiva e valenza generale, per cui si applica anche alle fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore ed ai tributi diversi da quelli in essa espressamente contemplati, in tutti i casi in cui venga in rilievo l'utilizzazione edificatoria di terreni (Cass., Sez. 5^, 19 dicembre 2014, n. 27077; Cass., Sez. 5^, 23 settembre 2016, n. 18655). 1.7 Premesso che «ciò che rileva ai fini fiscali è che venga adottato un diverso criterio di valutazione dei suoli, quando questi siano avviati sulla strada della edificabilità poiché, normalmente, già l'avvio della procedura per la formazione del PRG determina un consistente aumento di valore, pur con tutti i necessari distinguo riferiti alle zone e alla necessità di ulteriori passaggi procedurali, e che l'edificabilità dei suoli, ai fini fiscali, non è condizionata dall'approvazione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, proprio perché il valore del terreno nelle contrattazioni aumenta per effetto della sola adozione di un piano regolatore che ne preveda l'edificabilità, e ciò che assume rilievo, dunque, ai fini del prelievo fiscale è lo stato di fatto del terreno secondo Io strumento urbanistico che lo conforma», se ne è concluso che «alla luce di tali principi consolidati la decisione impugnata non risulta ad essi coerente, laddove ha ritenuto che l'effetto caducatorio della sentenza del TAR, confermata dal Consiglio di Stato, abbia determinato anche la sussistenza del diritto al rimborso dell'imposta versata, prima di tale annullamento, in relazione ad aree trasformate, in virtù del suddetto strumento urbanistico, da agricole a edificabili». 1.8 Come è evidente, la sentenza impugnata non si è uniformata ai principi enunciati, avendo diversamente affermato (con il richiamo ad un suo precedente) che: «L'imposta deve tener conto del mutato valore dell'immobile quando il mutamento della sua natura abbia i caratteri della stabilità. Nel caso in esame non si tratta di esaminare rapporti giuridici esauriti per cui l'anno di imposta chiuso non consente ripensamenti. Inoltre non si tratta di valutare il venir meno della edificabilità per un atto o fatto giuridico successivo indipendente dal provvedimento che in altro tempo aveva attribuito a tale area a natura edificatoria. Qui si esamina un area che è diventata edificabile a seguito di un PRG che è stato contestato, che è stato annullato, che ha generato il ritorno ad una non edificabilità dell'area in questione sin dall'origine per vizi e difetti del provvedimento o del procedimento amministrativo censurato da TAR e Consiglio di Stato. È pertanto errata la decisione dei primi giudici laddove parlano di successiva inedificabilità: qui l'edificabilità non è venuta meno, non c'è mai stata». 2. In conclusione, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, alla stregua delle suesposte argomentazioni, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario della contribuente. 3. Le spese dei giudizi di merito possono essere compensate in ragione del successivo consolidamento della giurisprudenza in materia, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna la contribuente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'ente impositore e della concessionaria del servizio di gestione delle entra