CassazionedecretoSezione 3Decisione del 23 gennaio 2025
Cassazione n. 02741/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.225/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata in Roma [OSCURATO:PERSONA], 101, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che la rappresenta e difende - controricorrente ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1394/2022 depositata il 16/08/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che alla presente controversia va applicato ratione temporis l’art. 370 c.p.c., così come da ultimo formulato , e che la parte controricorrente ricorrente incidentale ha depositato il controricorso oltre il termine previsto dalla norma appena richiamata, con conseguente inammissibilità del predetto atto, sicché non deve provvedersi sulle spese di legittimità; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 23/01/2025 [OSCURATO:PERSONA]