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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 15682/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05106/1951 avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

L'Avv. luciano Meraviglia ha insistito per l'accoglimento del ricorso e depositato in udienza giurisprudenza a sostegno del primo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] L'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, in sede di giudizio di rinvio da annullamento della Corte di cassazione di precedente sentenza del medesimo Tribunale di non doversi procedere per difetto di querela, che lo ha condannato alla pena di giustizia in relazione all'imputazione di tentato furto di avifauna.

Il ricorso è affidato a due motivi.

1. Il primo motivo è articolato con riferimento alla erronea applicazione di legge penale, in relazione alla nozione di cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità ai sensi dell'art. 625 n. 7, con conseguente erronea individuazione del regime di procedibilità ex officio.

2. Il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 167 e 168 cod. pen., in riferimento alla estinzione del Ato conseguente al decorso del tempo a seguito della concessione della sospensione condizionale della pena nonché in ordine all'effetto estintivo ex art. 445 comma 3 cod. proc. pen, censurando come erronea la statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, di revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile il 15 giugno 2017. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è infondato, alla luce della sentenza rescindente emessa dalla sez. 4 di questa Corte, che ha espressamente ritenuto che nel caso di specie ricorresse l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., censurando la sentenza impugnata sul punto della relativa omessa motivazione, senza peraltro accedere, pregiudizialmente, ex att. 129 cod. proc. pen., alla conferma della declaratoria di improcedibilità.

Sotto tale profilo, pertanto, la censura articolata come violazione di legge sostanziale e conseguente violazione processuale relativa alla questione di procedibilità, risulta inammissibile trattandosi di questione coperta dal giudicato, cxze, c4.1/44-t-i° né può accogliersi la prospettazione difensiv entrata in vigore della legge n. 82/25.

Tale ultima legge, infatti, incide su plurime disposizioni del codice penale, di procedura penale, del d.

Igs. n. 231/01, ed ancora della legge. n. 201/10 (in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia), complessivamente orientate ad una più completa e compiuta tutela degli animali, senza peraltro alcun riferimento abrogativo alla fattispecie di furto venatorio, precipuamente finalizzata, tra l'altro, alla tutela del patrimonio costituito dall'avifauna: anzi, si osserva che l'art. 8 della citata legge, prevede espressamente che le diposizioni di cui ai commi 1 e 2, relative alle sanzioni da applicare all'ente in ipotesi di commissione di taluno dei reati di ci agli artt. 544- 2bis, 544-ter, 544-quinquies e 638 cod. pen, non trovino applicazione nei casi previsti dalle leggi speciali di cui all'art. 19-ter disp. coord. cod. pen. (rubricato "Leggi speciali in materia di animali"), ivi incluse, tra le altre, pertanto, le disposizioni in tema di caccia, pesca, allevamento, con ciò desumendosi che la tutela penale rafforzata oggetto della novella, non si sia posta l'obiettivo di elidere la tutela penale della fauna complessivamente offerta dalle leggi speciali e, deve ritenersi, dalle disposizioni codicistiche di residuale applicazione, laddove, piuttosto, le nuove fattispecie, poste a tutela degli animali, (si pensi al delitto di cui all'art. 544-bis cod. pen.), potrebbero in ipotesi concorrere proprio con quelle che tutelano il patrimonio disponibile dello Stato da indebite condotte di sottrazione, anche solo tentata.

2. Il secondo motivo è fondato.

Preliminarmente si osserva che il presente procedimento ha riguardo al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen., contestato come commesso in data 5 febbraio 2021.

Dalla lettura del certificato penale del ricorrente, allegato al ricorso, emerge che lo stesso è stato condannato, per fatti di bancarotta fraudolenta commessi in data 18 aprile 2013, con sentenza del GUP presso il Tribunale di Brescia emessa in data 9 maggio 2017, irrevocabile in data 16 giugno 2017, alla pena ritenuta di giustizia e con il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Il presente procedimento, quindi, ha ad oggetto fatti commessi nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza a pena condizionalmente sospesa, circostanza astrattamente rilevante quale ipotesi di revoca di diritto del beneficio ex art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen..

Tuttavia, la revoca del beneficion presuppone che il fatto commesso nel quinquennio sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, mentre nel caso di specie la revoca è stata disposta con la sentenza d'appello, oggi impugnata anche in relazione a tale punto.

Va ricordato che questa Corte ha chiaramente affermato che la nozione di commissione del reato, da cui dipende, ex art. 167 cod. pen., l'ostacolo all'effetto estintivo, è riferita alla data di consumazione dello stesso in relazione al quinquennio, ma l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27, comma primo, Cost. (Sez. 3, n. 37192 del 08/10/2025, Cannone, Rv. 288686 - 01; conforme a Sez. 1, n. 17878 del 30/01/2017, Manno, Rv. 269824 - 01).

Pertanto, poiché la sentenza impugnata ha proceduto aO/r— evoca del beneficio in relazione a fatto commesso nel quinquennio ma non accertato in via definitiva, il motivo di ricorso sul punto è fondato, con assorbimento dell'ulteriore profilo di censura.

3. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione di revoca del beneficio della sospensione 3condizionale della pena concesso con sentenza del GUP del Tribunale di Brescia del 9 maggio 2017, irrevocabile il 15 giugno 2017.

Si rigetta nel resto il ricorso.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05106/1951 avverso la sentenza del 01/07/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Presidente; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. L'Avv. luciano Meraviglia ha insistito per l'accoglimento del ricorso e depositato in udienza giurisprudenza a sostegno del primo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] L'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, in sede di giudizio di rinvio da annullamento della Corte di cassazione di precedente sentenza del medesimo Tribunale di non doversi procedere per difetto di querela, che lo ha condannato alla pena di giustizia in relazione all'imputazione di tentato furto di avifauna. Il ricorso è affidato a due motivi. 1. Il primo motivo è articolato con riferimento alla erronea applicazione di legge penale, in relazione alla nozione di cose destinate a pubblico servizio o pubblica utilità ai sensi dell'art. 625 n. 7, con conseguente erronea individuazione del regime di procedibilità ex officio. 2. Il secondo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 167 e 168 cod. pen., in riferimento alla estinzione del Ato conseguente al decorso del tempo a seguito della concessione della sospensione condizionale della pena nonché in ordine all'effetto estintivo ex art. 445 comma 3 cod. proc. pen, censurando come erronea la statuizione, contenuta nella sentenza impugnata, di revoca della sospensione condizionale della pena precedentemente concessa con sentenza di patteggiamento divenuta irrevocabile il 15 giugno 2017. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è infondato, alla luce della sentenza rescindente emessa dalla sez. 4 di questa Corte, che ha espressamente ritenuto che nel caso di specie ricorresse l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., censurando la sentenza impugnata sul punto della relativa omessa motivazione, senza peraltro accedere, pregiudizialmente, ex att. 129 cod. proc. pen., alla conferma della declaratoria di improcedibilità. Sotto tale profilo, pertanto, la censura articolata come violazione di legge sostanziale e conseguente violazione processuale relativa alla questione di procedibilità, risulta inammissibile trattandosi di questione coperta dal giudicato, cxze, c4.1/44-t-i° né può accogliersi la prospettazione difensiv entrata in vigore della legge n. 82/25. Tale ultima legge, infatti, incide su plurime disposizioni del codice penale, di procedura penale, del d. Igs. n. 231/01, ed ancora della legge. n. 201/10 (in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia), complessivamente orientate ad una più completa e compiuta tutela degli animali, senza peraltro alcun riferimento abrogativo alla fattispecie di furto venatorio, precipuamente finalizzata, tra l'altro, alla tutela del patrimonio costituito dall'avifauna: anzi, si osserva che l'art. 8 della citata legge, prevede espressamente che le diposizioni di cui ai commi 1 e 2, relative alle sanzioni da applicare all'ente in ipotesi di commissione di taluno dei reati di ci agli artt. 544- 2bis, 544-ter, 544-quinquies e 638 cod. pen, non trovino applicazione nei casi previsti dalle leggi speciali di cui all'art. 19-ter disp. coord. cod. pen. (rubricato "Leggi speciali in materia di animali"), ivi incluse, tra le altre, pertanto, le disposizioni in tema di caccia, pesca, allevamento, con ciò desumendosi che la tutela penale rafforzata oggetto della novella, non si sia posta l'obiettivo di elidere la tutela penale della fauna complessivamente offerta dalle leggi speciali e, deve ritenersi, dalle disposizioni codicistiche di residuale applicazione, laddove, piuttosto, le nuove fattispecie, poste a tutela degli animali, (si pensi al delitto di cui all'art. 544-bis cod. pen.), potrebbero in ipotesi concorrere proprio con quelle che tutelano il patrimonio disponibile dello Stato da indebite condotte di sottrazione, anche solo tentata. 2. Il secondo motivo è fondato. Preliminarmente si osserva che il presente procedimento ha riguardo al reato di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen., contestato come commesso in data 5 febbraio 2021. Dalla lettura del certificato penale del ricorrente, allegato al ricorso, emerge che lo stesso è stato condannato, per fatti di bancarotta fraudolenta commessi in data 18 aprile 2013, con sentenza del GUP presso il Tribunale di Brescia emessa in data 9 maggio 2017, irrevocabile in data 16 giugno 2017, alla pena ritenuta di giustizia e con il beneficio della sospensione condizionale della pena. Il presente procedimento, quindi, ha ad oggetto fatti commessi nel quinquennio dalla irrevocabilità della sentenza a pena condizionalmente sospesa, circostanza astrattamente rilevante quale ipotesi di revoca di diritto del beneficio ex art. 168, comma primo, n. 1 cod. pen.. Tuttavia, la revoca del beneficion presuppone che il fatto commesso nel quinquennio sia stato accertato con sentenza passata in giudicato, mentre nel caso di specie la revoca è stata disposta con la sentenza d'appello, oggi impugnata anche in relazione a tale punto. Va ricordato che questa Corte ha chiaramente affermato che la nozione di commissione del reato, da cui dipende, ex art. 167 cod. pen., l'ostacolo all'effetto estintivo, è riferita alla data di consumazione dello stesso in relazione al quinquennio, ma l'effetto ostativo di tale evenienza è subordinato all'accertamento definitivo del reato medesimo, in ragione della presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 27, comma primo, Cost. (Sez. 3, n. 37192 del 08/10/2025, Cannone, Rv. 288686 - 01; conforme a Sez. 1, n. 17878 del 30/01/2017, Manno, Rv. 269824 - 01). Pertanto, poiché la sentenza impugnata ha proceduto aO/r— evoca del beneficio in relazione a fatto commesso nel quinquennio ma non accertato in via definitiva, il motivo di ricorso sul punto è fondato, con assorbimento dell'ulteriore profilo di censura. 3. Alla luce delle sopraesposte considerazioni, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla statuizione di revoca del beneficio della sospensione 3condizionale della pena concesso con sentenza del GUP del Tribunale di Brescia del 9 maggio 2017, irrevocabile il 15 giugno 2017. Si rigetta nel resto il ricorso. P.Q.M
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