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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 gennaio 2024

Cassazione n. 09530/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15635/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente successivo/controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 216/2023 depositata il 24/05/2023.

Dott.[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere - Oggetto: Pubblico impiego – trattamento perequativo ex art. 31 D.P.R. n. 761/1979 R.G.N. 15635/2023 Pag.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti dell’Università di Pisa in servizio presso strutture dell’Azienda sanitaria pisana (Dipartimenti dell’Ospedale di Pisa), al trattamento perequativo di cui all’art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979 secondo la tabella D allegata al Decreto Interministeriale 9/11/1982 nella misura dovuta al personale sanitario appartenente all’ex X livello, ora ruolo unico dirigenziale, a decorrere dalle rispettive assunzioni e condannava l’Università di Pisa in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle relative differenze, entro il termine di prescrizione, con contestuale accoglimento della domanda di manleva proposta dall’Università e condanna dell’Azienda a fornire la provvista necessaria per detto pagamento.

La Corte territoriale aderiva all’orientamento di legittimità, consolidato da Cass., Sez.

Un., n. 9279/2016 secondo cui l’indennità di perequazione (c.d.

“indennità [OSCURATO:PERSONA]”) deve essere corrisposta al personale universitario non docente impiegato in attività di assistenza presso strutture sanitarie sulla base dei parametri di equiparazione di cui alla tabella all.

D al D.P.R. 9/11/1982 fino all’entrata in vigore del C.C.N.L. del 2005 (fatta salva, per i dipendenti delle qualifiche apicali, la corresponsione della retribuzione di posizione solo in caso di effettivo affidamento di incarichi dirigenziali).

Riteneva assolto dalle appellanti l’onere probatorio relativo allo svolgimento, quali dipendenti dell’Università, di attività di assistenza sanitaria presso la struttura ospedaliera anche prima dell’ottobre 2006 (essendo pacifico che da tale data in poi le stesse erano state formalmente inserite tra i dipendenti universitari impiegati in attività assistenziali, sulla base di apposito accordo) cioè fin dall’assegnazione presso tale struttura.

Riteneva, in conseguenza, applicabile la clausola di salvaguardia di cui all’art. 28, comma 6, del C.C.N.L.per la quale era sufficiente che il dipendente potesse rivendicare, sulla base delle tabelle previgenti, un trattamento perequativo di miglior favore, rispetto a quello poi concordato dalle parti collettive.

Escludeva che le appellanti avessero rinunciato al beneficio come già previsto, ritenendo che l’accordo del 2006 non potesse avere alcun effetto novativo o anche solo la rinuncia al trattamento perequativo (che avrebbe dovuto essere esplicita ed inequivoca).

2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi l’Università degli Studi di Pisa e l’[OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso.

4. L’Università e le controricorrenti hanno depositato memorie.

R.G.N. 15635/2023 Pag.[OSCURATO:PERSONA]

1. Va, preliminarmente, ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass., Sez.

Un., 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 1° giugno 2020, n. 10412; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662).

Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso dell’Università di Pisa perché risulta notificato e depositato prima del ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] (AOUP).

Quest’ultimo ricorso deve essere, pertanto, considerato incidentale.

RICORSO PRINCIPALE DELL’UNIVERSITA’[OSCURATO:PERSONA]

2. Con il primo motivo di ricorso l’Università di Pisa denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata per aver affermato che le appellanti avevano svolto attività assistenziale anche anteriormente all’accordo del 2006 quando vi era stata, sul punto, puntuale contestazione e non erano state acquisite prove sufficienti.

3. Con il secondo motivo di ricorso l’Università denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. n. 761/1979 e dell’art. 28, comma 6, C.C.N.L. università 2002-2005.

Assume che l’equiparazione retributiva prevista dalla normativa indicata presuppone l’identità di mansioni (assistenziali) che, nello specifico, non era stata provata.

4. Con il terzo motivo di ricorso l’Università denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1230 cod. civ.

Censura la sentenza impugnata per avere escluso valore novativo all’accordo del 2006 con il quale le originarie ricorrenti avevano accettato l’inclusione tra il personale universitario impiegato in assistenza ed aver ritenuto che tale accordo afferisse solo all’inquadramento ex art. 28 C.C.N.L. e non implicasse anche rinuncia all ’ indennità perequativa nella misura in precedenza spettante.

RICORSO INCIDENTALE DELL’[OSCURATO:PERSONA] 5.Con il primo motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] lamenta un vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 1 L. n. 200/1974, 31 D.P.R. n. 761/1979, 28 C.C.N.L.

Università del 2005, 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, R.G.N. 15635/2023 Pag.4 cod. proc. civ., e/o vizio di nullità della sentenza per omessa valutazione della specificità della contestazione dei fatti costitutivi da parte dell’AOUP, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ.

Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato (e non specificamente contestato) lo svolgimento di attività assistenziale da parte delle dott.sse Romei, Annichiarico e Santoni nel periodo anteriore all’inserimento nell’organico dell’AOUP.

6. Con il secondo motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] lamenta un vizio di violazione e falsa applicazionedegli artt. 28 del CCNL Università del 2005 e 1230, 1321, 1362 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.

Contesta la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto giuridicamente irrilevanti nella controversia gli accordi novativi che sono stati sottoscritti nel 2006 dalle dott.sse Romei, Annichiarico e Santoni con l’Università di Pisa e l’AOUP.

6. Sono inammissibili i primi due motivi dei ricorsi principali e il primo motivo del ricorso incidentale.

Nella sostanza i motivi ruotano intorno ad un’unica contestazione, e cioè che le ricorrenti non svolgessero attività connessa all’assistenza sanitaria prima dell’ottobre 2006, prima del loro inserimento negli elenchi del personale universitario convenzionato predisposto a seguito della nascita dell’[OSCURATO:PERSONA] e che fatto comprovante ciò è il non aver mai percepito fino al mese di novembre 2006 alcuna indennità integrativa exart. 31 D.P.R. 761/1979.

In particolare, secondo le ricorrenti, la Corte d’appello di Firenze avrebbe errato nel ritenere che le lavoratrici avessero svolto attività di assistenza (e cioè una prestazione di servizio “presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le Regioni e le Unità sanitarie locali” ex art. 1 L. n. 320/1974 e 31 D.P.R. n. 761/1979) prima dell’inserimento in organico da parte AOUP.

Tuttavia, nello specifico, la Corte fiorentina, sulla base di un accertamento in fatto non rivedibile in questa sede di legittimità, dopo aver ricostruito la posizione delle indicate dipendenti (inserite tra i dipendenti universitari impiegati in attività di assistenza sulla base di apposito accordo dell’ottobre 2006 con UNIPI e AOUP), ha affermato che l’attività di assistenza era stata svolta anche nel periodo precedente.

Ha, al riguardo, valorizzato la circostanza che le appellanti avevano specificamente allegato, sin dal ricorso introduttivo, di essere biologhe, impiegate fin dalle rispettive date di assunzione in reparti clinici (la Annichiarico a far data dal 1° gennaio 2005, prima presso il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e poi presso il [OSCURATO:PERSONA]; la Romei a far data dal 1° gennaio 2005, presso il Dipartimento di Endocrinologia e Metabolismo, Ortopedia e Traumatologia, Medicina del Lavoro; la Santoni a far data dal 19 dicembre 2001, presso il [OSCURATO:PERSONA]), di aver da sempre svolto (e dunque non solo dopo l’accordo del 2006) la medesima attività R.G.N. 15635/2023 Pag.assistenziale che aveva poi comportato il loro inserimento formale nel personale svolgente tale attività.

Ha ritenuto che la posizione delle amministrazioni non fosse intesa a contestare in punto di fatto le mansioni di assistenza in concreto svolte dalle predette prima del 2006 ma fosse incentrata sulla mancanza, in riferimento a tale periodo, di una formalizzazione dell’inserimento tra il personale addetto all’attività di assistenza ai fini della percezione della relativa indennità.

A tali affermazioni le odierne ricorrenti, sia pure con differenti argomentazioni, oppongono sostanzialmente una diversa lettura delle risultanze di causa.

Ciò, però, è inammissibile in questa sede di legittimità.

Peraltro, come da questa Corte evidenziato, a partire da Cass., Sez.

Un., n. 8053/2014, non rileva l’omesso esame di documenti o di risultanze probatorie ove il “fatto storico” sia stato comunque apprezzato e valutato dal giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 21005 del 18 luglio 2023 e Cass. n. 32553 del 4 novembre 2022).

Ripropongono, poi, le ricorrenti la linea difensiva coltivata nel giudizio di merito ed afferente alla configurabilità dell’accordo del 2006 quale discrimine formale per il riconoscimento dell’attività di assistenza ai fini del trattamento perequativo, tesi che si infrange con il prospettato (e non contestato) svolgimento di tale attività di assistenza, con le medesime modalità, anche prima del suddetto accordo e con il dato testuale relativo alla effettiva prestazione dell’attività di assistenza ricavabile dall’art. 31 del D.P.R. 761/1979 (“Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità…”).

Né può dirsi violato l’art. 2697 cod. civ. non essendosi posto l’onere della prova a carico di un soggetto diverso da quello onerato ma essendosi fatta corretta applicazione del principio secondo cui, nel rito del lavoro, il convenuto ha l’onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell’art. 416, comma 3, cod. proc. civ.(v.

Cass. n. 20768 del 5 settembre 2017; Cass. n. 2832 del 12 febbraio 2016).

Inproposito, è stato chiarito che il compito di contribuire alla fissazione del ‘thema decidendum’ opera identicamente rispetto all’una e all’altra delle parti in causa, sicché l ’ onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l’allegazione dei medesimi e vale a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione e quelli per i quali sussiste una ‘relevatio’ dell ’ avversario R.G.N. 15635/2023 Pag.dall’onere probatorio (v.

Cass. n. 21075 del 19 ottobre 2016; Cass. n. 11252 del10 maggio 2018; Cass.n. 20525 del 29 settembre 2020).

Nello specifico, risulta dalla sentenza appellata, e non è idoneamente contrastato in punto di fatto dalle odierne ricorrenti, che le lavoratrici avevano fondato le domande su dati precisi e circostanziati concernenti lo svolgimento di mansioni di natura assistenziale nell’intero periodo, e dunque anche in quello controverso, dati non contrastati dalle amministrazioni intimate che, come detto, si erano limitate a sostenere che, trattandosi di attività svolta prima dell’accordo del 2006, per la stessa non fosse riconoscibile l’indennità perequativa.

È di conseguenza inammissibile l’ulteriore vizio lamentato, in quanto la non applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 6 dell’art. 28 C.C.N.L. è conseguenziale all’assunto del mancato svolgimento di attività assistenziale rispettivamente nel periodo precedente l’accordo del 2006.

Si aggiunga che correttamente la Corte territoriale ha richiamato anche l’art. 53 del c.c.n.l. 1996 il quale pone sullo stesso piano, ai fini dell’applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 761/1979, il personale che “presta servizio” e quello “incluso nominativamente nelle convenzioni” (“Fino alla ridefinizione dell’ordinamento come previsto dall’art. 50, al personale che presta servizio presso le [OSCURATO:PERSONA], i Policlinici a gestione diretta, le cliniche e gli istituti Universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le [OSCURATO:PERSONA], ovvero al personale incluso nominativamente nelle convenzioni tra le Universita’e le Regioni per le [OSCURATO:PERSONA], i Policlinici e cliniche convenzionate e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, continua ad applicarsi l’art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761”).

8. Né miglior sorte hanno le censure di cui al terzo motivo del ricorso principale ed al secondo motivo del ricorso incidentale.

Secondo l’accertamento svolto dalla Corte territoriale sulla base del contenuto degli accordi del 2006, non vi è stata alcuna novazione del rapporto di lavoro ovvero alcuna rinuncia, né espressa né tacita, ad un diritto nascente dall’essenza stessa delle mansioni e funzioni demandate al personale tecnico-biologo universitario che presta servizio all’interno di strutture ospedaliere.

LaCorte d’appello è pervenuta a tale conclusione interpretando l’accordo del 2006 ed evidenziando che in esso non vi era alcun elemento testuale dal quale desumere che nella prevista accettazione dell’inclusione nel personale universitario impiegato in assistenza fosse compresa anche quella del minor importo dell’indennità di perequazione come sino ad allora stabilita ex art. 31 D.P.R. n. 761/1979 in base alle tabelle di cui all’allegato D del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] (a fronte, peraltro, della disposizione di cui al comma 6 dell’art. 28 che faceva salva la misura di detta indennità come in godimento).

R.G.N. 15635/2023 Pag.A fronte di detta disamina dell’accordo, le ricorrenti, senza neppure indicare i canoni interpretativi eventualmente violati, prospettano una diversa lettura delle clausole contrattuali ma tale operazione è inammissibile in sede di legittimità(cfr. ex multis Cass.n. 18375 del23 agosto 2006; Cass. n. 15890 del 17 luglio 2007; Cass. n. 15471 del 22 giugno 2017).

9. A tanto consegue che il ricorso principale e quello incidentale vanno dichiarati inammissibili.

10. La soccombenza impone di condannare le amministrazioni ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo, in favore dei lavoratori controricorrenti (art. 97, comma primo, secondo cpv. cod. proc. civ.).

11. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale; condanna le amministrazioni ricorrenti al pagamento, in solido, il favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale, dell’ulterio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15635/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende; -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -ricorrente successivo/controricorrente – nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] con domicilio legale come da pecRegistri di Giustizia; -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 216/2023 depositata il 24/05/2023. Dott.[OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere rel. - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere - Oggetto: Pubblico impiego – trattamento perequativo ex art. 31 D.P.R. n. 761/1979 R.G.N. 15635/2023 Pag.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dipendenti dell’Università di Pisa in servizio presso strutture dell’Azienda sanitaria pisana (Dipartimenti dell’Ospedale di Pisa), al trattamento perequativo di cui all’art. 31 D.P.R. n. 761 del 1979 secondo la tabella D allegata al Decreto Interministeriale 9/11/1982 nella misura dovuta al personale sanitario appartenente all’ex X livello, ora ruolo unico dirigenziale, a decorrere dalle rispettive assunzioni e condannava l’Università di Pisa in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle relative differenze, entro il termine di prescrizione, con contestuale accoglimento della domanda di manleva proposta dall’Università e condanna dell’Azienda a fornire la provvista necessaria per detto pagamento. La Corte territoriale aderiva all’orientamento di legittimità, consolidato da Cass., Sez. Un., n. 9279/2016 secondo cui l’indennità di perequazione (c.d. “indennità [OSCURATO:PERSONA]”) deve essere corrisposta al personale universitario non docente impiegato in attività di assistenza presso strutture sanitarie sulla base dei parametri di equiparazione di cui alla tabella all. D al D.P.R. 9/11/1982 fino all’entrata in vigore del C.C.N.L. del 2005 (fatta salva, per i dipendenti delle qualifiche apicali, la corresponsione della retribuzione di posizione solo in caso di effettivo affidamento di incarichi dirigenziali). Riteneva assolto dalle appellanti l’onere probatorio relativo allo svolgimento, quali dipendenti dell’Università, di attività di assistenza sanitaria presso la struttura ospedaliera anche prima dell’ottobre 2006 (essendo pacifico che da tale data in poi le stesse erano state formalmente inserite tra i dipendenti universitari impiegati in attività assistenziali, sulla base di apposito accordo) cioè fin dall’assegnazione presso tale struttura. Riteneva, in conseguenza, applicabile la clausola di salvaguardia di cui all’art. 28, comma 6, del C.C.N.L.per la quale era sufficiente che il dipendente potesse rivendicare, sulla base delle tabelle previgenti, un trattamento perequativo di miglior favore, rispetto a quello poi concordato dalle parti collettive. Escludeva che le appellanti avessero rinunciato al beneficio come già previsto, ritenendo che l’accordo del 2006 non potesse avere alcun effetto novativo o anche solo la rinuncia al trattamento perequativo (che avrebbe dovuto essere esplicita ed inequivoca). 2. Avverso tale sentenza hanno proposto distinti ricorsi l’Università degli Studi di Pisa e l’[OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito con controricorso. 4. L’Università e le controricorrenti hanno depositato memorie. R.G.N. 15635/2023 Pag.[OSCURATO:PERSONA] 1. Va, preliminarmente, ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso, fermo restando che tale modalità non è essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass., Sez. Un., 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 1° giugno 2020, n. 10412; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662). Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso dell’Università di Pisa perché risulta notificato e depositato prima del ricorso dell’[OSCURATO:PERSONA] (AOUP). Quest’ultimo ricorso deve essere, pertanto, considerato incidentale. RICORSO PRINCIPALE DELL’UNIVERSITA’[OSCURATO:PERSONA] 2. Con il primo motivo di ricorso l’Università di Pisa denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 115 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per aver affermato che le appellanti avevano svolto attività assistenziale anche anteriormente all’accordo del 2006 quando vi era stata, sul punto, puntuale contestazione e non erano state acquisite prove sufficienti. 3. Con il secondo motivo di ricorso l’Università denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 31 D.P.R. n. 761/1979 e dell’art. 28, comma 6, C.C.N.L. università 2002-2005. Assume che l’equiparazione retributiva prevista dalla normativa indicata presuppone l’identità di mansioni (assistenziali) che, nello specifico, non era stata provata. 4. Con il terzo motivo di ricorso l’Università denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1230 cod. civ. Censura la sentenza impugnata per avere escluso valore novativo all’accordo del 2006 con il quale le originarie ricorrenti avevano accettato l’inclusione tra il personale universitario impiegato in assistenza ed aver ritenuto che tale accordo afferisse solo all’inquadramento ex art. 28 C.C.N.L. e non implicasse anche rinuncia all ’ indennità perequativa nella misura in precedenza spettante. RICORSO INCIDENTALE DELL’[OSCURATO:PERSONA] 5.Con il primo motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] lamenta un vizio di violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 cod. civ., 1 L. n. 200/1974, 31 D.P.R. n. 761/1979, 28 C.C.N.L. Università del 2005, 112 e 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, R.G.N. 15635/2023 Pag.4 cod. proc. civ., e/o vizio di nullità della sentenza per omessa valutazione della specificità della contestazione dei fatti costitutivi da parte dell’AOUP, in relazione all’art. 360, n. 4, cod. proc. civ. Censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto provato (e non specificamente contestato) lo svolgimento di attività assistenziale da parte delle dott.sse Romei, Annichiarico e Santoni nel periodo anteriore all’inserimento nell’organico dell’AOUP. 6. Con il secondo motivo di ricorso l’[OSCURATO:PERSONA] lamenta un vizio di violazione e falsa applicazionedegli artt. 28 del CCNL Università del 2005 e 1230, 1321, 1362 cod. civ., in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ. Contesta la sentenza di appello nella parte in cui ha ritenuto giuridicamente irrilevanti nella controversia gli accordi novativi che sono stati sottoscritti nel 2006 dalle dott.sse Romei, Annichiarico e Santoni con l’Università di Pisa e l’AOUP. 6. Sono inammissibili i primi due motivi dei ricorsi principali e il primo motivo del ricorso incidentale. Nella sostanza i motivi ruotano intorno ad un’unica contestazione, e cioè che le ricorrenti non svolgessero attività connessa all’assistenza sanitaria prima dell’ottobre 2006, prima del loro inserimento negli elenchi del personale universitario convenzionato predisposto a seguito della nascita dell’[OSCURATO:PERSONA] e che fatto comprovante ciò è il non aver mai percepito fino al mese di novembre 2006 alcuna indennità integrativa exart. 31 D.P.R. 761/1979. In particolare, secondo le ricorrenti, la Corte d’appello di Firenze avrebbe errato nel ritenere che le lavoratrici avessero svolto attività di assistenza (e cioè una prestazione di servizio “presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le Regioni e le Unità sanitarie locali” ex art. 1 L. n. 320/1974 e 31 D.P.R. n. 761/1979) prima dell’inserimento in organico da parte AOUP. Tuttavia, nello specifico, la Corte fiorentina, sulla base di un accertamento in fatto non rivedibile in questa sede di legittimità, dopo aver ricostruito la posizione delle indicate dipendenti (inserite tra i dipendenti universitari impiegati in attività di assistenza sulla base di apposito accordo dell’ottobre 2006 con UNIPI e AOUP), ha affermato che l’attività di assistenza era stata svolta anche nel periodo precedente. Ha, al riguardo, valorizzato la circostanza che le appellanti avevano specificamente allegato, sin dal ricorso introduttivo, di essere biologhe, impiegate fin dalle rispettive date di assunzione in reparti clinici (la Annichiarico a far data dal 1° gennaio 2005, prima presso il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e poi presso il [OSCURATO:PERSONA]; la Romei a far data dal 1° gennaio 2005, presso il Dipartimento di Endocrinologia e Metabolismo, Ortopedia e Traumatologia, Medicina del Lavoro; la Santoni a far data dal 19 dicembre 2001, presso il [OSCURATO:PERSONA]), di aver da sempre svolto (e dunque non solo dopo l’accordo del 2006) la medesima attività R.G.N. 15635/2023 Pag.assistenziale che aveva poi comportato il loro inserimento formale nel personale svolgente tale attività. Ha ritenuto che la posizione delle amministrazioni non fosse intesa a contestare in punto di fatto le mansioni di assistenza in concreto svolte dalle predette prima del 2006 ma fosse incentrata sulla mancanza, in riferimento a tale periodo, di una formalizzazione dell’inserimento tra il personale addetto all’attività di assistenza ai fini della percezione della relativa indennità. A tali affermazioni le odierne ricorrenti, sia pure con differenti argomentazioni, oppongono sostanzialmente una diversa lettura delle risultanze di causa. Ciò, però, è inammissibile in questa sede di legittimità. Peraltro, come da questa Corte evidenziato, a partire da Cass., Sez. Un., n. 8053/2014, non rileva l’omesso esame di documenti o di risultanze probatorie ove il “fatto storico” sia stato comunque apprezzato e valutato dal giudice del merito (cfr. fra le tante Cass. n. 21005 del 18 luglio 2023 e Cass. n. 32553 del 4 novembre 2022). Ripropongono, poi, le ricorrenti la linea difensiva coltivata nel giudizio di merito ed afferente alla configurabilità dell’accordo del 2006 quale discrimine formale per il riconoscimento dell’attività di assistenza ai fini del trattamento perequativo, tesi che si infrange con il prospettato (e non contestato) svolgimento di tale attività di assistenza, con le medesime modalità, anche prima del suddetto accordo e con il dato testuale relativo alla effettiva prestazione dell’attività di assistenza ricavabile dall’art. 31 del D.P.R. 761/1979 (“Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici, le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le unità sanitarie locali, anche se gestiti direttamente dalle università, è corrisposta una indennità, non utile ai fini previdenziali e assistenziali, nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni e anzianità…”). Né può dirsi violato l’art. 2697 cod. civ. non essendosi posto l’onere della prova a carico di un soggetto diverso da quello onerato ma essendosi fatta corretta applicazione del principio secondo cui, nel rito del lavoro, il convenuto ha l’onere di contestare in termini specifici, e non limitati a una generica negazione, le circostanze di fatto dedotte a fondamento della domanda, ai sensi dell’art. 416, comma 3, cod. proc. civ.(v. Cass. n. 20768 del 5 settembre 2017; Cass. n. 2832 del 12 febbraio 2016). Inproposito, è stato chiarito che il compito di contribuire alla fissazione del ‘thema decidendum’ opera identicamente rispetto all’una e all’altra delle parti in causa, sicché l ’ onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l’allegazione dei medesimi e vale a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione e quelli per i quali sussiste una ‘relevatio’ dell ’ avversario R.G.N. 15635/2023 Pag.dall’onere probatorio (v. Cass. n. 21075 del 19 ottobre 2016; Cass. n. 11252 del10 maggio 2018; Cass.n. 20525 del 29 settembre 2020). Nello specifico, risulta dalla sentenza appellata, e non è idoneamente contrastato in punto di fatto dalle odierne ricorrenti, che le lavoratrici avevano fondato le domande su dati precisi e circostanziati concernenti lo svolgimento di mansioni di natura assistenziale nell’intero periodo, e dunque anche in quello controverso, dati non contrastati dalle amministrazioni intimate che, come detto, si erano limitate a sostenere che, trattandosi di attività svolta prima dell’accordo del 2006, per la stessa non fosse riconoscibile l’indennità perequativa. È di conseguenza inammissibile l’ulteriore vizio lamentato, in quanto la non applicazione della clausola di salvaguardia di cui al comma 6 dell’art. 28 C.C.N.L. è conseguenziale all’assunto del mancato svolgimento di attività assistenziale rispettivamente nel periodo precedente l’accordo del 2006. Si aggiunga che correttamente la Corte territoriale ha richiamato anche l’art. 53 del c.c.n.l. 1996 il quale pone sullo stesso piano, ai fini dell’applicazione dell’art. 31 del D.P.R. n. 761/1979, il personale che “presta servizio” e quello “incluso nominativamente nelle convenzioni” (“Fino alla ridefinizione dell’ordinamento come previsto dall’art. 50, al personale che presta servizio presso le [OSCURATO:PERSONA], i Policlinici a gestione diretta, le cliniche e gli istituti Universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e con le [OSCURATO:PERSONA], ovvero al personale incluso nominativamente nelle convenzioni tra le Universita’e le Regioni per le [OSCURATO:PERSONA], i Policlinici e cliniche convenzionate e Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, continua ad applicarsi l’art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761”). 8. Né miglior sorte hanno le censure di cui al terzo motivo del ricorso principale ed al secondo motivo del ricorso incidentale. Secondo l’accertamento svolto dalla Corte territoriale sulla base del contenuto degli accordi del 2006, non vi è stata alcuna novazione del rapporto di lavoro ovvero alcuna rinuncia, né espressa né tacita, ad un diritto nascente dall’essenza stessa delle mansioni e funzioni demandate al personale tecnico-biologo universitario che presta servizio all’interno di strutture ospedaliere. LaCorte d’appello è pervenuta a tale conclusione interpretando l’accordo del 2006 ed evidenziando che in esso non vi era alcun elemento testuale dal quale desumere che nella prevista accettazione dell’inclusione nel personale universitario impiegato in assistenza fosse compresa anche quella del minor importo dell’indennità di perequazione come sino ad allora stabilita ex art. 31 D.P.R. n. 761/1979 in base alle tabelle di cui all’allegato D del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] (a fronte, peraltro, della disposizione di cui al comma 6 dell’art. 28 che faceva salva la misura di detta indennità come in godimento). R.G.N. 15635/2023 Pag.A fronte di detta disamina dell’accordo, le ricorrenti, senza neppure indicare i canoni interpretativi eventualmente violati, prospettano una diversa lettura delle clausole contrattuali ma tale operazione è inammissibile in sede di legittimità(cfr. ex multis Cass.n. 18375 del23 agosto 2006; Cass. n. 15890 del 17 luglio 2007; Cass. n. 15471 del 22 giugno 2017). 9. A tanto consegue che il ricorso principale e quello incidentale vanno dichiarati inammissibili. 10. La soccombenza impone di condannare le amministrazioni ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, come liquidate in dispositivo, in favore dei lavoratori controricorrenti (art. 97, comma primo, secondo cpv. cod. proc. civ.). 11. Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1- quater, del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale; condanna le amministrazioni ricorrenti al pagamento, in solido, il favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 7.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principale e incidentale, dell’ulterio
Sentenza Cassazione n. 09530/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris