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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 17 novembre 2025

Cassazione n. 26692/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA]Antonio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/11/2025 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello dichiarava l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi.

2. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la nullità della sentenza d'appello, derivante dall'omessa notifica del decreto di citazione.

A tal fine, si sottolinea come il decreto di citazione è stato notificato, ex t.161, n. 4, cod. proc. pen. sul presupposto che la notifica al domicilio dichiarato non era stata possibile stante l'irreperibilità del destinatario.

Sottolinea la difesa come tale affermazione sarebbe frutto di un palese errore nella individuazione del domicilio dichiarato.

Il ricorrente, infatti, aveva indicato quale domicilio la sua abitazione sita in [OSCURATO:PERSONA] n.12, mentre il decreto di citazione in appello era stato inviato in [OSCURATO:PERSONA] con conseguente, inevitabile, irreperibilità del destinatario.

L'errata individuazione del domicilio presso il quale inviare il decreto di citazione si era tradotta in un'omessa notifica dello stesso, in quanto tale integrante una nullità assoluta ed insanabile.

Né può ritenersi che la notifica effettuata presso il difensore sia di per sé idonea a garantire la conoscenza dell'atto, posto che l'imputato era assistito da un difensore d'ufficio, al quale non era legato da alcun effettivo rapporto di natura professionale.

3. Il ricorso è stato definito con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Deve premettersi che la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, senza pronunciarsi nel merito e, quindi, non essendosi costituito un valido rapporto processuale, è del tutto irrilevante l'eccepita omessa notifica del decreto di citazione all'imputato.

In presenza di una causa di inammissibilità, infatti, la Corte di appello ben avrebbe potuto dichiararla de plano (ex art.591, cod.proc.pen.), sicché il fatto che si sia proceduto con la fissazione dell'udienza non può determinare la prevalenza della dedotta nullità della notifica della citazione, rispetto alla preesistente ed originaria inammissibilità dell'impugnazione, posto che in ogni caso il giudizio è stato definito sulla base di un vizio che rendeva l'impugnazione intrinsecamente inidonea a dar ingresso al giudizio di appello (Sez.6, n. 48472 del 4/12/2008, Rv. 242428; Sez.3, n. 956 del 7/10/2014, Campisano, Rv. 261628; Sez.5, n. 27135 del 23/3/2018, Rv.273231).

Nel caso di specie, la Corte di appello ha rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione evidenziando l'assoluta genericità dell'appello e, quindi, a prescindere dalla validità o meno della notifica del decreto di citazione a giudizio, l'esito del giudizio non sarebbe mutato.

Peraltro, deve rilevarsi un'ulteriore causa di inammissibilità dell'appello, posto 2che l'imputato era assente nel giudizio di primo grado ed era difeso d'ufficio dall'[OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, in base all'art.581, comma 1 -quater cod.proc.pen. avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità, depositare uno specifico mandato ad impugnare che, dall'esame degli atti, non risulta esser stato rilasciato.

Sulla base di tali premesse, la Corte di appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello né può, in sede di ricorso per cassazione, dedursi l'invalidità della notifica, posto che il decreto di citazione è un atto che strutturalmente segue la proposizione di un'impugnazione ammissibile e, quindi, gli eventuali vizi di tale atto sono irrilevanti lì dove il rapporto processuale, nel giudizio di secondo grado, non si è correttamente instaurato.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA]Antonio il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/11/2025 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta procuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorrente impugna la sentenza con la quale la Corte di appello dichiarava l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi. 2. Con l'unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la nullità della sentenza d'appello, derivante dall'omessa notifica del decreto di citazione. A tal fine, si sottolinea come il decreto di citazione è stato notificato, ex t.161, n. 4, cod. proc. pen. sul presupposto che la notifica al domicilio dichiarato non era stata possibile stante l'irreperibilità del destinatario. Sottolinea la difesa come tale affermazione sarebbe frutto di un palese errore nella individuazione del domicilio dichiarato. Il ricorrente, infatti, aveva indicato quale domicilio la sua abitazione sita in [OSCURATO:PERSONA] n.12, mentre il decreto di citazione in appello era stato inviato in [OSCURATO:PERSONA] con conseguente, inevitabile, irreperibilità del destinatario. L'errata individuazione del domicilio presso il quale inviare il decreto di citazione si era tradotta in un'omessa notifica dello stesso, in quanto tale integrante una nullità assoluta ed insanabile. Né può ritenersi che la notifica effettuata presso il difensore sia di per sé idonea a garantire la conoscenza dell'atto, posto che l'imputato era assistito da un difensore d'ufficio, al quale non era legato da alcun effettivo rapporto di natura professionale. 3. Il ricorso è stato definito con rito cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Deve premettersi che la Corte di appello ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello, senza pronunciarsi nel merito e, quindi, non essendosi costituito un valido rapporto processuale, è del tutto irrilevante l'eccepita omessa notifica del decreto di citazione all'imputato. In presenza di una causa di inammissibilità, infatti, la Corte di appello ben avrebbe potuto dichiararla de plano (ex art.591, cod.proc.pen.), sicché il fatto che si sia proceduto con la fissazione dell'udienza non può determinare la prevalenza della dedotta nullità della notifica della citazione, rispetto alla preesistente ed originaria inammissibilità dell'impugnazione, posto che in ogni caso il giudizio è stato definito sulla base di un vizio che rendeva l'impugnazione intrinsecamente inidonea a dar ingresso al giudizio di appello (Sez.6, n. 48472 del 4/12/2008, Rv. 242428; Sez.3, n. 956 del 7/10/2014, Campisano, Rv. 261628; Sez.5, n. 27135 del 23/3/2018, Rv.273231). Nel caso di specie, la Corte di appello ha rilevato l'inammissibilità dell'impugnazione evidenziando l'assoluta genericità dell'appello e, quindi, a prescindere dalla validità o meno della notifica del decreto di citazione a giudizio, l'esito del giudizio non sarebbe mutato. Peraltro, deve rilevarsi un'ulteriore causa di inammissibilità dell'appello, posto 2che l'imputato era assente nel giudizio di primo grado ed era difeso d'ufficio dall'[OSCURATO:PERSONA] che, pertanto, in base all'art.581, comma 1 -quater cod.proc.pen. avrebbe dovuto, a pena di inammissibilità, depositare uno specifico mandato ad impugnare che, dall'esame degli atti, non risulta esser stato rilasciato. Sulla base di tali premesse, la Corte di appello ha correttamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello né può, in sede di ricorso per cassazione, dedursi l'invalidità della notifica, posto che il decreto di citazione è un atto che strutturalmente segue la proposizione di un'impugnazione ammissibile e, quindi, gli eventuali vizi di tale atto sono irrilevanti lì dove il rapporto processuale, nel giudizio di secondo grado, non si è correttamente instaurato. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M
Decreto Cassazione n. 26692/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris