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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 25156/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22852/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege Oggetto: tributi – sanzioni – autonoma impugnabilità N.19013/21 R.G.

Est.

F. D’Aquino dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Liguria, n. 69/01/21, depositata in data 3 febbraio 2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato due provvedimenti di contestazione di sanzioni, relativi alla erronea classificazione doganale di accessori per tubi, di cui si accertava l’erronea applicazione della sottovoce doganale, con conseguente applicazione di dazio antidumping (in relazione ai quali la società contribuente prestava acquiescenza), previsto per le importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Cina e della Thailandia. 2.La CTP di Genova ha rigettato il ricorso.

3. La CTR della Liguria, con sentenza in data 3 febbraio 2021, ha rigettato l’appello della società contribuente, ritenendo ostativo all’accoglimento del gravame l’omessa impugnazione dell’atto di accertamento dei tributi.

4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a tre motivi e ulteriormente illustrato da memoria ; resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., omessa pronuncia.

Deduce il ricorrente che l’omessa impugnazione degli atti irrogativi dei maggiori dazi non esime il giudice di appello dall’esaminare la legittimità degli atti sanzionatori, trattandosi di atti N.19013/21 R.G.

Est.

F. D’Aquino autonomamente impugnabili, con particolare riguardo ai criteri oggettivi e soggettivi per la determinazione delle sanzioni, con particolare riguardo alla condizione di non punibilità di cui all’art. 6 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nonché al mancato rispetto della condizione di proporzionalità di cui all’art. 42 del [OSCURATO:PERSONA].

2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione delle norme relative all’esistenza di condizioni obiettive di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria, in relazione all’art. 10, comma 3, l. 27 luglio 2000, n. 212 e alla conseguente incertezza normativa oggettiva della norma applicata , quale causa di esenzione del contribuente da responsabilità .

Il ricorrente osserva come sulla corretta qualificazione della importazione definitiva delle merci la Corte di Giustizia si sia pronunciata due volte, a dimostrazione della difficoltà di interpretazione della norma.

3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «illegittimità degli atti sanzionatori sotto il profilo del diritto europeo; incompatibilità delle disposizioni dell’articolo 303 del dpr 23 gennaio 1973, n.42 (tuld) con gli articolo 42 e 116 a 121 del codice doganale dell’unione e con gli articoli 16, 17, 41, 47 e 49 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea».

Osserva il ricorrente che il giudice di appello non si è pronunciato sul secondo motivo di appello, con cui era stata denunciata l’illegittimità delle sanzioni per contrasto con il principio di proporzionalità, osservando come l’importo della sanzione minima irrogata sarebbe in concreto pari al 423 %dei diritti di confine evasi.

4. Il primo motivo è fondato.

Il giudice di appello ha ritenuto che l’omessa impugnazione degli atti presupposti precluda l’esame delle questioni relative alle sanzioni («non residua alcuno spazio pertanto per l’esame delle restanti censura riproposte»).

Tale ragione della N.19013/21 R.G.

Est.

F. D’Aquino decisione è stata espressamente censurata dal ricorrente, ove osserva che «gli atti sanzionatori sono infatti degli atti impugnabili autonomamente, come sancito dall’articolo 18 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e l’esame dell’eventuale sussistenza di una o più cause di non punibilità previste dall’articolo 6 del suddetto D.L., o del principio di proporzionalità della sanzione ripreso nell’articolo 42 del Codice doganale dell’Unione, non prevedono come condizione di procedibilità l’impugnazione degli atti di definizione dell’accertamento, essendo l’atto sanzionatorio un atto autonomo sottoposto a diverse condizioni di legittimità».

5. Il ricorrente ha, quindi, censurato – diversamente da quanto opina il controricorrente -la statuizione del giudice di appello , secondo cui l’omessa impugnazione degliatti presupposti non può comportare l’assorbimento delle questioni inerenti gli atti sanzionatori.

Nel qual caso, vertendosi in tema di assorbimento cd. improprio, nel caso di rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che rende vano esaminare le altre, per il soccombente è sufficiente, per evitare il giudicato interno, che censuri o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento, contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa(Cass., Sez.

I, 4 gennaio 2022, n. 48; Cass., Sez.

V, 19 gennaio 2018, n. 1296; Cass., Sez.

V, 30 settembre 2016, n. 19510).

6. Il giudice di appello non poteva, nella specie , omettere di pronunciarsi sulle questioni in tema di presupposti applicativi delle sanzioni in caso di definitività degli atti relativi all’applicazione dei maggiori dazi in forza del principio dell’assorbimento , trattandosi di questioni autonome rispetto alla debenza dei tributi.

7. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo e, previo assorbimento degli ulteriori motivi, la sentenza va cassata per N.19013/21 R.G.

Est.

F. D’Aquino l’esame delle questioni rimaste erroneamente assorbite dedotte dalla società contribuente i n tema di sanzioni , oltre che per la regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.

P. Q. M. LaCorte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22852/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] ) , in virtù di procura speciale allegata al ricorso, elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege Oggetto: tributi – sanzioni – autonoma impugnabilità N.19013/21 R.G. Est. F. D’Aquino dall’Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria r egionale del la Liguria, n. 69/01/21, depositata in data 3 febbraio 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha impugnato due provvedimenti di contestazione di sanzioni, relativi alla erronea classificazione doganale di accessori per tubi, di cui si accertava l’erronea applicazione della sottovoce doganale, con conseguente applicazione di dazio antidumping (in relazione ai quali la società contribuente prestava acquiescenza), previsto per le importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Cina e della Thailandia. 2.La CTP di Genova ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Liguria, con sentenza in data 3 febbraio 2021, ha rigettato l’appello della società contribuente, ritenendo ostativo all’accoglimento del gravame l’omessa impugnazione dell’atto di accertamento dei tributi. 4. Propone ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a tre motivi e ulteriormente illustrato da memoria ; resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione dell’art. 112, cod. proc. civ., omessa pronuncia. Deduce il ricorrente che l’omessa impugnazione degli atti irrogativi dei maggiori dazi non esime il giudice di appello dall’esaminare la legittimità degli atti sanzionatori, trattandosi di atti N.19013/21 R.G. Est. F. D’Aquino autonomamente impugnabili, con particolare riguardo ai criteri oggettivi e soggettivi per la determinazione delle sanzioni, con particolare riguardo alla condizione di non punibilità di cui all’art. 6 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, nonché al mancato rispetto della condizione di proporzionalità di cui all’art. 42 del [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione delle norme relative all’esistenza di condizioni obiettive di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria, in relazione all’art. 10, comma 3, l. 27 luglio 2000, n. 212 e alla conseguente incertezza normativa oggettiva della norma applicata , quale causa di esenzione del contribuente da responsabilità . Il ricorrente osserva come sulla corretta qualificazione della importazione definitiva delle merci la Corte di Giustizia si sia pronunciata due volte, a dimostrazione della difficoltà di interpretazione della norma. 3. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «illegittimità degli atti sanzionatori sotto il profilo del diritto europeo; incompatibilità delle disposizioni dell’articolo 303 del dpr 23 gennaio 1973, n.42 (tuld) con gli articolo 42 e 116 a 121 del codice doganale dell’unione e con gli articoli 16, 17, 41, 47 e 49 della carta dei diritti fondamentali dell’unione europea». Osserva il ricorrente che il giudice di appello non si è pronunciato sul secondo motivo di appello, con cui era stata denunciata l’illegittimità delle sanzioni per contrasto con il principio di proporzionalità, osservando come l’importo della sanzione minima irrogata sarebbe in concreto pari al 423 %dei diritti di confine evasi. 4. Il primo motivo è fondato. Il giudice di appello ha ritenuto che l’omessa impugnazione degli atti presupposti precluda l’esame delle questioni relative alle sanzioni («non residua alcuno spazio pertanto per l’esame delle restanti censura riproposte»). Tale ragione della N.19013/21 R.G. Est. F. D’Aquino decisione è stata espressamente censurata dal ricorrente, ove osserva che «gli atti sanzionatori sono infatti degli atti impugnabili autonomamente, come sancito dall’articolo 18 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e l’esame dell’eventuale sussistenza di una o più cause di non punibilità previste dall’articolo 6 del suddetto D.L., o del principio di proporzionalità della sanzione ripreso nell’articolo 42 del Codice doganale dell’Unione, non prevedono come condizione di procedibilità l’impugnazione degli atti di definizione dell’accertamento, essendo l’atto sanzionatorio un atto autonomo sottoposto a diverse condizioni di legittimità». 5. Il ricorrente ha, quindi, censurato – diversamente da quanto opina il controricorrente -la statuizione del giudice di appello , secondo cui l’omessa impugnazione degliatti presupposti non può comportare l’assorbimento delle questioni inerenti gli atti sanzionatori. Nel qual caso, vertendosi in tema di assorbimento cd. improprio, nel caso di rigetto di una domanda in base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che rende vano esaminare le altre, per il soccombente è sufficiente, per evitare il giudicato interno, che censuri o la sola decisione sulla questione giudicata di carattere assorbente o la stessa statuizione di assorbimento, contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione della causa(Cass., Sez. I, 4 gennaio 2022, n. 48; Cass., Sez. V, 19 gennaio 2018, n. 1296; Cass., Sez. V, 30 settembre 2016, n. 19510). 6. Il giudice di appello non poteva, nella specie , omettere di pronunciarsi sulle questioni in tema di presupposti applicativi delle sanzioni in caso di definitività degli atti relativi all’applicazione dei maggiori dazi in forza del principio dell’assorbimento , trattandosi di questioni autonome rispetto alla debenza dei tributi. 7. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo e, previo assorbimento degli ulteriori motivi, la sentenza va cassata per N.19013/21 R.G. Est. F. D’Aquino l’esame delle questioni rimaste erroneamente assorbite dedotte dalla società contribuente i n tema di sanzioni , oltre che per la regolazione delle spese processuali del giudizio di legittimità. P. Q. M. LaCorte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche
Sentenza Cassazione n. 25156/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris