CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32468/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Foggia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica del difensore della ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo per l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca e sospensione dell'ingiunzione a demolire correlato all'ordine di demolizione di un immobile, disposto con sentenza in data 20/02/2001 (irrev. il 26/04/2001) dal Tribunale di iLucera - Sez. dist.Apricena, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Rachele, condannata alla pena di giustizia in relazione, tra l'altro, ai reati di cui agli artt. 20 lett. c) I. n. 47 del 1985 e 1-sexies I. n. 431 del 1985. In particolare il Tribunale, all'esito dell'attività istruttoria compiuta anche in relazione alle deduzioni difensive correlate all'inserimento dell'immobile nel Piano degli Interventi di [OSCURATO:PERSONA] del comune di Lesina (d'ora in avanti: P.I.R.T.), osservava: che l'istanza di condono resentata dalla [OSCURATO:PERSONA] era stata rigettata con provvedimento del 03/06/2022; che già nell'ottobre 1993 era stata emessa ordinanza comunale di demolizione, con successivo accertamento dell'inottemperanza all'ordine entro novanta giorni, e conseguente acquisizione dell'immobile al patrimonio del comune; che ostativo al condono era il fatto che l'immobile ricadeva in parte in area demaniale e all'interno del [OSCURATO:PERSONA] del Gargano, con conseguente vincolo paesaggistico ed ambientale; che le norme tecniche del [OSCURATO:PERSONA] precludevano la possibilità di ottenere il parere favorevole della Soprintendenza sull'istanza di condono; che le N.T.A. del P.I.R.T. non consentivano la sanatoria su area demaniale, ma -- per i soli immobilli per cui era stata presentata istanza di condono - solo la delocalizzazione della volumetria realizzata da traslare su altro sito individuato; che la dedotta alienazione a terzi non impediva l'esecuzione dell'ordine di demolizione, avendo quest'ultimo carattere reale e ricadendo quindi sul soggetto in rapporto con il bene immobile a prescindere dagli atti traslativi (si trattava peraltro di immobile acquisito al patrimonio comunale); che la possibilità di revocare o sospendere l'ordine di demolizione conseguente alla condanna per reati edilizi era possibile, rispettivamente, in presenza di provvedimenti giurisdizionali o amministrativi incompatibili con l'abbattimento o della ragionevole prevedibilità di una loro emanazione in tempi brevi; che tali presupposti risultavano insussistenti nella fattispecie in esame. 2. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Violazione di legge con riferimento alla trattazione di un procedimento da parte di un giudice onorario, in assenza delle condizioni legittimanti (impedimento di un giudice professionale. Si deduce, su tali basi, la nullità dell'ordinanza. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla violazione del diritto di difesa. Si censura l'ordinanza per avere il Tribunale rigettato l'istanza istruttoria di acquisizione degli atti indicati in sede di accesso, approfondimento ineludibile dopo l'acqiuisizione da parte del P.M., alla precedente udienza, di una relazione sul P.I.R.T. a firma del responsabile dell'ufficio tecnico. Si fa riferimento, al riguardo, all'elenco delle sanatorie rilasciate per alcuni immobili insistenti nella medesima località, all'elenco/individuazione dei fabbricati inseriti nel P.I.R.T. da 2 salvaguardare, demolire o delocalizzare, al programma di abbattimenti e al protocollo di intesa con la Procura. Si sottolinea la necessità di comprendere cosa fosse previsto per l'immobile oggetto dell'ordine di demolizione, e il fatto che la documentazione richiesta avrebbe contraddetto il tardivo rigetto del condono. La difesa richiama, al riguardo, la giurisprudenza che pone a carico dell'istante un mero onere di allegazione, sottolineando che neppure era stata acquisita ia sentenza di condanna, in relazione alla quale, in altro procedimento "parallelo", si sarebbe fatto riferimento ad una pronuncia di non luogo a procedere. 2.3.Violazione di legge con riferimento alla mancata rilevazione dell'intervenuta "sanatoria tacita" ai sensi dell'art. 39 I. n. 724 del 1994, a seguito del pagamento degli oneri e del decorso del periodo previsto. Si censura l'ordinanza per l'erroneo riferimento al c.d. "terzo condono" del 2003, e per non aver considerato l'interesse pubblico al recupero dell'insediamento comprovato dall'emanazione del P.I.R.T. che, però non aveva specificato i singoli fabbricati da demolire e delocalizzare (si evidenzia inoltre che l'ufficio tecnico avrebbe dovuto valutare l'intersse al mantenimento della parte del manufatto non ricadente nella "presunta" pare non demaniale). Il ricorrente illustra il procedimento previsto dal comune per i rilascio della sanatoria, sottolineando che l'ordine di demolizione di poneva in contrasto con tale interesse pubblico al recupero dell'insediamento. 2.4. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla dedotta impossibilità di procedere alla demolizione senza ledere il legittimo diritto di proprietà di terzi. Si deduce che tutti gli atti amministrativi (ordine di demolizione, verbale di inottemperanza, acquisizione al patrimonio comunale) conseguenti all'abuso erano stati posti in essere solo nei confronti di un terzo (DONATACCI Tonio) e non contro la ricorrente, unica interlocutrice del comune per la pratica di condono. Da ciò derivava l'impossibilità, per la [OSCURATO:PERSONA], di dare esecuzione spontanea all'ordine di demolizione. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa„ il Procuratore Generale sollecita un declaratoria di inammissibilità del ricorso, evidenziando - quanto al primo motivo - l'insussistenza della denunciata nullità, comunque non dedotta all'udienza camerale, avuto riguardo all'art. 43-bis ord. giud. come interpretato dalla costante elaborazione giurisprudenziale. In ordine al secondo motivo, il P.G. evidenzia l'idoneità e sufficienza dell'integrazione istruttoria (escussione in contraddittorio del responsabile dell'ufficio tecnico comunale) e il carattere generico ed esplorativo della richiesta difensiva. Si rileva poi la manifesta infondatezza del terzo motivo, non essendo prevedibile l'emissione in tempi brevi di provvedimenti favorevoli, attese le 3 plurime circostanze ostative valorizzate nel provvedimento impugnato e la mancanza di specifiche indicazioni al riguardo da parte del ricorrente (non potendo rilevare la sola pendenza dell'impugnazione avverso il rigetto dell'istanza di condono, attesa l'infondatezza della tesi difensiva secondo cui si sarebbe formato il silenzio assenso, e l'impossibilità di ottenere l'autorizzazione da parte delle Autorità preposte alla tutela del vincolo). Il P.G. rileva la manifesta infondatezza anche della residua censura, dovendosi escludere l'incompatibilità dell'intervenuta acquisizione al patrimonio comunale con l'esecuzione dell'ordine di demolizione (incompatibilità sussistente solo qualora il comune affermi, con apposita delibera, la prevalenza di interessi pubblici al mantenimento dell'opera). 4. Con memoria di replica, il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso osservando, quanto al primo motivo, che la nullità aveva carattere assoluto; quanto alla seconda doglianza, che gli atti richiesti erano stati ben individuati e che le determinazioni del P.I.R.T. quanto all'immobile de quo dovevano essere necessariamente acquisite, così come era necessario verificare "l'attualità della sentenza di condanna"; in ordine al terzo motivo, si insiste sulla fondatezza della tesi del silenzio assenso e sulla avvenuta manifestazione, da parte del comune con l'approvazione del P.I.R.T., dell'interesse pubblico al recupero dell'insediamento; quanto alla residua censura, si insiste per l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La situazione fattuale e giuridica emergente dal provvedimento impugnato e dallo stesso tenore del ricorso evidenzia, ad avviso di questo Collegio, una carenza di interesse all'impugnazione in capo alla ricorrente,,rendendo ultronea la disamina delle questioni prospettate. 2. Secondo un indirizzo interpretativo del tutto consolidato, «in tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell'accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è escluso dall'alienazione del manufatto abusivo a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo» (Sez. 3 n. 45848 del 01/10/2019, Cannova, Rv. 277266 - 01, la quale, in motivazione, ha evidenziato che l'ordine di demolizione, avendo carattere reale, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi, con la sola conseguenza che l'acquirente, se estraneo all'abuso, potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione. In senso analogo, tra le tante, cfr. da ultimo Sez. 3, n. 42306 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pennestrì; Sez. 3, n. 26282 del 26/04/2023, Costigliola).4 Nell'ultimo motivo di ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiarito di non essere più in rapporto con il bene: con ciò evidenziando, alla luce dei principi qui richiamati, la propria carenza di concreto ed attuale interesse. È tuttavia lo stesso provvedimento impugnato ad evidenziare un ancor più radicale ostacolo alla configurabilità di un attuale interesse della [OSCURATO:PERSONA], sottolineando (pag. 3 dell'ordinanza del Tribunale) che l'individuazione del destinatario dell'ordine di demolizione, in considerazione del suo carattere reale, presuppone l'attuale titolarità dell'immobile in capo al privato (eventualmente in qualità di cessionario): titolarità che nel caso di specie deve essere esclusa, essendo il bene pacificamente stato acquisito sin dal 1994 al patrimonio del comune, in conseguenza dell'inottemperanza all'ordine di demolizione (cfr. pag. 2 dell'ordinanza impugnata). In tale situazione, viene in rilievo l'ulteriore principio, altrettanto pacifico nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di reati edilizi, l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo fa cessare l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione in capo al responsabile dell'illecito» (Sez. 3, n. 35203 del 18/06/2019, Centione, Rv. 277500 - 01, Nello stesso senso, da ultimo, cfr. Sez. 4, n. 8522 del 31/0172023, Martino). 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente