CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 11784/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A sul ricorso iscritto al n. 23053/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE -RISCOSSIONE ([OSCURATO:PERSONA]), in persona del Presidente pro tempore, domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale è rappresentata e difesa ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 2 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la SENTENZA della [OSCURATO:PERSONA] n. 194/2021 depositata il 16 febbraio udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 20 marzo 2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] impugnava dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Prato nove distinte cartelle di pagamento notificatele dall’Agenzia delle Entrate -Riscossione ([OSCURATO:PERSONA]) relative a tributi vari, di cui assumeva di essere venuta a conoscenza dalla consultazione di un estratto di ruolo spontaneamente acquisito in data 4 ottobre 2017. [OSCURATO:PERSONA] adìta, in accoglimento del ricorso, annullava gli atti esattivi impugnati. La decisione veniva poi parzialmente riformata dalla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], la quale, accogliendo per quanto di ragione l’appello dell’agente della riscossione, così statuiva con sentenza n. 194/2021 del 16 febbraio 2021: (a)dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla cartella recante il numero 13620040006978685, dell’importo di 673,61 euro, in quanto rientrante fra i carichi da ritenersi automaticamente annullati a norma dell’art. 4, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018; (b)dichiarava affette da nullità insanabile le notifiche delle cartelle distinte dai numeri 13620060001597991, 13620060002919811 e 13620060007886112, in quanto eseguite «a mezzo raccomandata della soc. [OSCURATO:SOCIETA]», operatore di posta privata non abilitato «ratione temporis» all’espletamento di tale attività; (c)dichiarava nulla la notifica della cartella n. 13620150008969801 per non essere stata inviata alla destinataria la raccomandata informativa prevista dall’art. 60, comma 1, lettera b-bis), ultimo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973, applicabile in virtù del richiamo contenuto nell’art. 26, ultimo comma, del D.P.R. n. 602 del 1973; (d)reputava sanata dall’opposizione proposta dalla Albini la nullità della notifica della cartella n. 13620140009109217, effettuata dalla predetta [OSCURATO:SOCIETA]. in epoca successiva all’entrata in vigore della direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo n. 2008/6/CE del 20 febbraio 2008, che aveva riconosciuto la possibilità di notificare atti giudiziari mediante operatori di posta privata; (e)giudicava, infine, valide le notifiche di tre ulteriori cartelle, portanti i numeri 13620160010130559, 13620160012719502 e 13620170001217102, eseguite a mezzo posta elettronica certificata. Contro questa sentenza l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 29552/2022 dell’11 ottobre 2022, emessa all’esito di adunanza camerale preceduta dal deposito di memorie da parte della controricorrente, l’ex Sesta Sezione Civile rimetteva gli atti a questa Sezione, non ravvisando l’evidenza decisoria. La causa è stata, quindi, avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Nel termine di cui al comma 1, terzo periodo, dello stesso articolo la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico mezzo di gravame, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., sono denunciate la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 del D. Lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 112, 115, 116 e 277 c.p.c.. 1.1 Si sostiene che l’impugnata sentenza sarebbe viziata da un evidente travisamento della realtà processuale , avendo la CTR erroneamente attribuito a uno dei motivi di appello proposti dall’[OSCURATO:PERSONA] un contenuto diverso da quello effettivo. 1.2 Segnatamente, il collegio di appello non avrebbe correttamente inteso il senso del motivo volto a censurare la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato che la notifica di alcune delle cartelle impugnate doveva considerarsi inesistente o insanabilmente nulla per essere stata eseguita a mezzo di corrieri privati nel periodo anteriore all’entrata in vigore della direttiva 2008/6/CE del Parlamento e del Consiglio del 20 febbraio 2008. 1.3 Si evidenzia, in proposito, che detta argomentazione era stata contestata sulla base del rilievo, non colto dai giudici di seconde cure, che la consegna delle cartelle era avvenuta tramite soggetti rivestenti la qualità di messi notificatori ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 112 del 1999. 1.4 La doglianza è fondata. 1.5 Con il motivo di appello di cui trattasi, trascritto nel corpo dell’odierno ricorso per cassazione in osservanza del principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 6) c.p.c., l’[OSCURATO:PERSONA] aveva impugnato la decisione assunta dai primi giudici, per quel che ancora interessa, in base alle seguenti fondamentali argomentazioni: (a)ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo sostituito dall’art. 12, comma 1, del D. Lgs. n. 46 del 1999, la cartella di pagamento è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra Comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; (b)la stessa norma, inoltre, espressamente prevede che la notifica possa essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; (c)a mente dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 112 del 1999, per la notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere il concessionario può nominare uno o più messi notificatori; (d)in virtù di tale ultima disposizione, il concessionario può, con apposito atto di nomina, incaricare della notifica delle cartelle anche soggetti che agiscono in rapporto di lavoro dipendente o autonomo con aziende private, in particolare cooperative o agenzie di recapito, con le quali il concessionario potrà stipulare contratti di appalto per la gestione del servizio di notificazione, operanti all’esterno della struttura ; (e)nella presente fattispecie, le notifiche erano state, per l’appunto, eseguite tramite messi notificatori appositamente nominati dall’agente della riscossione. 1.6 Ciò posto, va sùbito chiarito che detto motivo, a differenza di quanto asserito dalla controricorrente, non introdusse nel giudizio d’appello una nuova eccezione non rilevabile d’ufficio (cd. eccezione in senso stretto), come tale vietata dall’art. 57, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, giacchè la questione con esso veicolata integrava una mera difesa (cd. eccezione impropria), risolvendosi in argomentazioni giuridiche dirette a contrastare le ragioni addotte dalla contribuente a fondamento dell’esperita impugnazione degli atti impositivi oggetto di causa (cfr. Cass. n. 18807/2024, Cass. n. 2589/2019, Cass. n. 22105/2017; negli stessi termini vedasi anche Cass. n. 23080/2012, secondo cui, «in tema di contenzioso tributario, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto dall’art. 57 D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale, ma non limita la possibilità dell’Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio, perchè le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la fondatezza di un’eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso tecnico»). 1.7 Orbene, a fronte di una lagnanza così articolata, la CTR toscana si è limitata ad osservare che le notifiche di alcune delle cartelle oggetto di causa erano avvenute «a mezzo raccomandata dalla soc. [OSCURATO:SOCIETA]» e andavano considerate inesistenti per essere state eseguite tramite «operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo» nel periodo antecedente all’entrata in vigore della direttiva del Parlamento e del Consiglio 2008/6/CE del 20 febbraio 2008, 1.8 Da quanto precede appare, allora, evidente come la Commissione regionale non abbia colto il senso della critica mossa alla sentenza di primo grado dall’[OSCURATO:PERSONA], la quale sosteneva che, quand’anche fosse stato accertato che le notifiche in discorso erano state effettuate mediante corrieri privati, nessun dubbio sarebbe in ogni caso potuto sussistere in ordine alla loro validità, avendo i predetti corrieri pur sempre operato nella qualità di messi notificatori abilitati ai sensi dell’art. 45, comma 1, del D. Lgs. n. 112 del 1999. 1.9 Era questa, dunque, la censura sulla quale il collegio di secondo grado avrebbe dovuto pronunciare. 1.10 Sennonchè, la sentenza in scrutinio, a causa di un palese fraintendimento del contenuto sostanziale del motivo di appello sottoposto al suo esame, non ha affrontato il tema realmente introdotto dalla parte appellante. 1.11 Tanto premesso, giova rammentare che, per costante giurisprudenza di questa Corte, la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda, pur costituendo attività riservate al giudice di merito, sono comunque sindacabili in cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4) c.p.c., sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato, ove la loro non corretta esplicazione abbia determinato un vizio attinente all’individuazione del «petitum» (cfr., ex ceteris , Cass. n. 6225/2025, Cass. n. 29129/2024, Cass. n. 30770/2023). 1.12 Tale, per l’appunto, è la situazione venutasi a determinare nel nostro caso, avendo i giudici regionali adottato una pronuncia che non si correla alla doglianza prospettata dalla parte impugnante, così incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c.. 2. Per le ragioni illustrate, va quindi disposta, ai sensi degli artt. 384, comma 2, prima parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. n. 546 del 1992, la cassazione della gravata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi a quanto statuito con la presente ordinanza. 2.1 Al giudice del rinvio viene rimessa anche la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità, a norma degli artt. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c. e 62, comma 2, del D. Lgs. cit.. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle sp