Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 giugno 2020

Cassazione n. 23635/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 2299/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: art. 14 d.

Lgs. n. 546 del 1992 – litisconsorzio necessario Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 1151/01/20 depositata in data 16/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento per IVA e IRAP 2004; - con la sentenza impugnata la CTP rigettava il ricorso; appellava quindi la società; - con la sentenza qui gravata la CTR rigettava l’impugnazione; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto aff idato a due motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - preliminarmente, rileva il Collegio come si evinca dalla sentenza impugnata che nei gradi di merito non risultano esser stati parti del giudizio i soci della società contribuente; - ritiene questa Corte, con orientamento del tutto consolidato (Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018) che in tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo; - è pur vero che l’accertamento a carico della società riguarda, oltre all’IRAP, anche l’IVA, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità è nel senso che l'accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci; - nondimeno, però, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto con un unico atto impositivo ad accertamenti per IVA e come nel caso qui vagliato,anche per IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi (anche in parte) comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus , attesa l'inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass. n. 12236 del 2010; conf. n. 11240 del 2011; n. 21340 del 2015; n. 16731 del 2016)». - pertanto, va dichiarata – rilevandola d’ufficio – la nullità dell’intero giudizio; - la sentenza impugnata quindi è cassata con rinvio alla CTP, giudice del primo grado di merito, che provvederà dapprima alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] della Paolagest di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e quindi all’esame del merito della lite nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; p.q.m. pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] di Crotone in diversa composizione che statuirà anche quanto alle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 2299/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] c. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: art. 14 d. Lgs. n. 546 del 1992 – litisconsorzio necessario Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Calabria n. 1151/01/20 depositata in data 16/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società contribuente impugnava l’avviso di accertamento per IVA e IRAP 2004; - con la sentenza impugnata la CTP rigettava il ricorso; appellava quindi la società; - con la sentenza qui gravata la CTR rigettava l’impugnazione; - ricorre a questa Corte la [OSCURATO:SOCIETA]. con atto aff idato a due motivi; resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate; Considerato che: - preliminarmente, rileva il Collegio come si evinca dalla sentenza impugnata che nei gradi di merito non risultano esser stati parti del giudizio i soci della società contribuente; - ritiene questa Corte, con orientamento del tutto consolidato (Cass. Sez.6 - 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018) che in tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo; - è pur vero che l’accertamento a carico della società riguarda, oltre all’IRAP, anche l’IVA, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità è nel senso che l'accertamento di maggior imponibile IVA a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei soci e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, comma 2 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi della società ai soci in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della società e dei soci; - nondimeno, però, qualora l’Agenzia abbia contestualmente proceduto con un unico atto impositivo ad accertamenti per IVA e come nel caso qui vagliato,anche per IRAP a carico di una società di persone, fondati su elementi (anche in parte) comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA, ove non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus , attesa l'inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass. n. 12236 del 2010; conf. n. 11240 del 2011; n. 21340 del 2015; n. 16731 del 2016)». - pertanto, va dichiarata – rilevandola d’ufficio – la nullità dell’intero giudizio; - la sentenza impugnata quindi è cassata con rinvio alla CTP, giudice del primo grado di merito, che provvederà dapprima alla integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] della Paolagest di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e quindi all’esame del merito della lite nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; p.q.m. pronunciando sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] di Crotone in diversa composizione che statuirà anche quanto alle
Sentenza Cassazione n. 23635/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris