CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2024
Cassazione n. 08410/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso n. 13831/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] C., p.i. 01669780437, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] nel suo studio in piazza [OSCURATO:PERSONA] n. 43 controricorrente avverso la sentenza n. 289/2021 della Corte d’Appello di Ancona , depositata il9-3-2021 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 - 3 - 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], udito il [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestol’accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, OGGETTO: risoluzione di contratto di compravendita inammissibilità dell’appello RG.13831/2021 P.U.7-3-2024 udito per la controricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per delega del difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato in data 11-12-2014 [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha convenuto in giudizio avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], esponendo che con atto a rogito notaio A. Testa del 21-12-2009 rep. 166982 aveva acquistato dalla convenuta per il prezzo di Euro 135.000,00 porzione di fabbricato sito a Sant’Elpidio a mare in via [OSCURATO:PERSONA] n. 175; all’art. 4 del contratto la venditrice aveva dichiarato l’assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, ma la promissaria acquirente di seguito era venuta a sapere dell’esistenza di pignoramento immobiliare che riguardava anche particella dell’immobile oggetto del contrattoe quindi ha chiesto l’annullamento del contratto per errore o dolo e comunque la sua risoluzione per inadempimento. La convenuta [OSCURATO:PERSONA] hachiesto il rigetto della domanda e con sentenza depositata il 7 - 7 - 2016 il Tribunale di Fermo ha dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento della promittente venditrice, consistito nel non avere dichiarato il pignoramento;ha condannato la convenuta alla restituzione del prezzo pagato, al rimborso delle tasse e spese sostenute per il contratto per Euro 13.730,00 con rivalutazione monetaria e interessi legali, aggiungendo agli interessi legali un punto percentuale a titolo di risarcimento dei danni. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, che la Corte d’appello di Ancona ha deciso con sentenza n. 289 depositata il 9-3-2021. La sentenza, in accoglimento dell’eccezione dell’appellata [OSCURATO:SOCIETA]., ha dichiarato l’appello inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ.; richiamando Cass. Sez. U 27199/2017, ha dichiarato che l’appellante contestava la sentenza di primo grado non sindacandone criticamente singoli capi, ma limitandosi a trascrivere i contenuti della comparsa conclusionale e della memoria di replica depositate in primo grado, così non soddisfacendo il requisito previsto dall’art. 342 cod. proc. civ., in quanto il semplice richiamo agli atti difensivi del primo grado esponeva il giudicante e la controparte a un’opera di ricostruzione delle ragioni di impugnazione viziata dalla soggettività dei criteri interpretativi adottati. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C. ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale avanti la Sesta Sezione sottosezione seconda e con ordinanza interlocutoria n. 28450/2022, escludendosi l’evidenza decisoria ex art. 380 - bis co.1 cod. proc. civ. ratione temporis vigente, è stata disposta la trattazione in pubblica udienza. Nei termini di cui all’art. 378 cod. proc. civ. in relazione alla pubblica udienza del 7-3-2024 il Pubblico Ministero ha depositato memoria con le sue conclusioni ed entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, rubricato “ violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 369, comma 1 n. 4 c.p.c.”, la ricorrente lamenta che il suo atto di appello sia stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Riproducendo il contenuto dell’atto di appello stesso , la ricorrente rileva che l’atto consentiva di individuare le statuizioni concretamente impugnate e le ragioni sulle quali si fondava il gravame, contrapponendo alle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata quelle dell’appellante; evidenzia che l’atto di appello, oltre a contenere la trascrizione della comparsa conclusionale e della memoria di replica, conteneva censure dei passaggi motivazionali che sorreggevano la pronuncia impugnata. 2.Con secondo motivo rubricato “violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.” la ricorrente lamenta che la Corte d’appello, dichiarando inammissibile l’appello nonostante l’atto avesse i requisiti richiesti dall’art. 342 cod. proc. civ., abbia omesso di pronunciare sulle censure in esso contenute, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. 3.Il primo motivo è fondato, in quanto la sentenza impugnata ha commesso la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ. lamentata che ne impone la cassazione, con il conseguente assorbimento del secondo motivo. Secondo l’indirizzodella giurisprudenza di legittimità , gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ. devono essere interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. Sez. U 13-12-2022 n. 36481 Rv. 666375-01, Cass. Sez. 6-3 30-5-2018 n. 13535 Rv. 648722-01, Cass. Sez. U 16-11-2017 n. 27199 Rv. 645991-01). Inoltre, la specificità dei motivi di appello richiesta dall’art. 342 cod. proc. civ. deve essere commisurata all’ampiezza e alla portata della sentenza impugnata (Cass. Sez. 6-3 26-7-2021 n. 21401 Rv. 662214 - 01 ) ; l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto invocate a sostegno del gravame può consistere anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purchésussista critica adeguata e specifica della decisione impugnata, che consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice (Cass.Sez. 2 28- 10-2020 n. 23781Rv. 659392-01, Cass. Sez. 1 12- 2- 2016 n. 2814 Rv. 638551-01). Poiché l ’appello è mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici ma rivolto a ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della specificità dei motivi posto dall’art. 342 co.1 cod. proc. civ. prescinde dal rigore delle forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte le ragioni per cui è chiesta la riforma della sentenza di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisatiil contenuto e la portata delle relative censure (Cass. Sez. 2 25-1-2023 n. 2320 Rv. 666797-01, Cass. Sez. 3 11-10-2006 n. 21745 Rv. 592771-01). Quindi, il dato che l’atto di appello sia stato redatto secondo una tecnica erronea, per il fatto d i avere inserito nel corpo dell’atto l’intero contenuto della comparsa conclusionale e della memoria di replica depositate in primo grado, non giustifica in sé la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, se nell’atto sono state esposte le ragioni di critica alla decisione impugnata ed è manifestata la volontà di ottenerne la riforma, in termini tali da consentire di individuarela parte volitiva e la parte argomentativa dell’appello. Nella fattispecie nell’atto di appello, che la Corte procede direttamente a esaminare in ragione dell’ error in procedendo prospettatocon motivo di ricorso formulato in modo ammissibile (Cass. Sez. L. 4-2-2022 n. 3612 Rv. 663837-01, Cass. Sez. 1 23-12-2020 n. 29495 Rv. 660190-01), l’appellante Storari ha lamentato in primo luogo che la sentenza impugnata “non ha tenuto in alcun conto né delle richieste istruttorie formulate dalla difesa Sorari…” e di seguito che la sentenza è“andata ultra petitum in quanto controparte aveva richiesto la risoluzione del contratto di vendita immobiliare per inadempimento della Storari, mentre il Got, incredibilmente, ha addirittura condannato quest’ultima al pagamento della somma di Euro 135.000,00 + accessori quale restituzione del prezzo senza però disporre la retrocessione dell’immobile compravenduto. In pratica l’attrice potrà ricevere la restituzione della somma pagata trattenendo però anche l’appartamento”; di seguito l’atto d’appello ha lamenta to anche la mancanzadi motivazione su tale statuizione e sul rigetto delle istanze istruttorie, che in effetti la convenuta Storari aveva riproposto in fase di precisazione delle conclusioni, come risulta dallastessa sentenza di primo grado. La circostanza che l’attod’appello sia pr o segui to con la trascrizione del contenuto della comparsa conclusionale e della memoria di replica non faceva venire meno le ragioni di critica già esposte; dopo la trascrizione di tali atti, l’appellante ha dichiara to di ribadire la richiesta di prove per interpello e testi, lamentando che il giudice non avesse detto alcunchéné per rigettare le istanze istruttorie néper accertare i fatti relativi all’esecuzione immobiliare, aggiungendo che, nell’ipotesi di accoglimento della domanda di risoluzione, doveva essere disposta la restituzione alla stessa dell’immobile compravenduto e che il giudice avrebbe dovuto pronunciarsi anche sulle eccezion i di decadenza e prescrizione,alle quali non aveva fatto cenno. Con questo contenuto, seppure comprensivo del la trascrizione della comparsa conclusionale e della memoria di replica, l’atto non si limitavané al generico richiamo agli atti difensivi di primo grado né a lamentare genericamente l’ingiustizia della sentenza impugnata, come sostiene la controricorrente, e neppure richiedeva ricostruzione delle argomentazioni dell’appellante attraverso la lettura della comparsa conclusionale e della memoria di replica; l’atto d’appello conteneva censure alla sentenza impugnata, che erano sufficientemente specifiche con riferimento alla mancata ammissione delle istanze istruttorieritenuta dall’appellante necessaria al fine di ricostruire i fatti relativi al pignoramento e , in via subordinata, all’ ultrapetizione, all’omissione di pronunciasulla restituzione dell’immobile conseguente all’accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e all’omissione di pronuncia sulle eccezioni proposte. Si trattava di censure comprensive sia della parte argomentativa sia della parte volitiva finalizzate a censurare la pronuncia impugnata e chepertanto avrebbero dovuto essere esaminate nel merito . 4.Ne consegue che, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, per procedere alla disamina nel merito dell’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA]. Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione, per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camer