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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 gennaio 2021

Cassazione n. 37770/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di LECCE, Sezione Distaccata di TARANTO, con ordinanza in data 13/1/2021, depositata il 14/1/2021, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO il 20/11/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di all'art. 640 cod. pen. 1.

Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto l'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 544 e 585 cod. proc. pen. in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la possibilità di presentare l'atto di impugnazione a mezzo pec sarebbe stata comunque già prevista dall'art. 83 del D.L. n. 18/2020 e cioè dal 17 marzo 2020.

2. In data 2 novembre 2020 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Procuratore Generale, Sost.

Proc.

Gen.

Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato.

1. Il Tribunale di Taranto ha pronunciato la sentenza nei confronti del ricorrente in data 20 novembre 2019.

L'appello avverso il provvedimento è stata presentato dall'imputato con atto trasmesso a mezzo pec in data 24 marzo 2020.

La Corte territoriale, preso atto delle modalità di presentazione dell'atto e che questa non era espressamente prevista dalla legge prima della modifica apportata all'art. 24 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 137 in sede di conversione dalla legge 18/12/2020 n. 176, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione.

2. La difesa deduce l'erroneità di tale conclusione evidenziando che il deposito a mezzo pec, sebbene non espressamente previsto dall'rt. 83 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24/4/2020 n. 27, era comunque consentito in virtù della normativa emergenziale già entrata in vigore.

3. La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale è corretta e il ricorso deve essere rigettato.

4. Le disposizioni in materia di impugnazioni previste dagli artt. 581 e 582 cod. proc. pen. sono tassative ed inderogabili e nessuna norma applicabile al caso in esame, compresa la normativa anticovid, secondo il principio tempus regit actunn, prevedeva al tempo la presentazione, il deposito ovvero la trasmissione delle stesse mediante l'uso della pec (così Sez. 6, n. 24714 del 11/05/2021, Sinatra, Rv. 281529; Sez. 2, n. 11326 del 09/02/2021 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281125; Sez. 1, n. 32566 del 03/11/2020, Caprioli, Rv. 279737; Sez. 1, n. 28540 del 15/9/2020, Santapaola, Rv 279644).

L'invio dell'atto a mezzo pec, d'altro canto, proprio in assenza di specifica previsione, non poteva neanche essere equiparato alla spedizione a mezzo posta in quanto ciò avrebbe comportato un'indebita estensione dell'uso della pec nel processo penale, ciò soprattutto in relazione alla disciplina delle impugnazioni che prevede il rispetto di termini iniziali o finali a pena di decadenza.

Allo stato, infatti, diversamente dai settori nei quali tale modalità era espressamente prevista se non addirittura imposta (come per e comunicazioni e le notificazioni) mancavano disposizioni precise che ne regolamentassero le modalità di gestione e potessero così garantire il rispetto delle formalità previste per la ricezione e raccolta in tempo reale dell'atto (Sez. 1, n. 32566 del 03/11/2020, Caprioli, Rv. 279737).

In tali situazioni, quindi, non potevano estendersi modalità di trasmissione diverse da quelle espressamente stabilite in quanto le regole e le forme previste erano e sono necessariamente funzionali a garantire la concreta conoscenza dell'atto da parte dell'ufficio competente.

La circostanza che tali regole non contemplassero quale mezzo di deposito l'inoltro a mezzo pec, d'altro canto, apparivano coerenti con il sistema processuale in vigore.

Prima della specifica modifica normativa apportata all'art. 24 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 137 con la L. 18/12/2020 n. 176 in sede di conversione, infatti, non era prevista un'infrastruttura digitale per il deposito delle impugnazioni né erano previste regole specifiche -di natura tecnica e processuale- in grado di assicurarne la ricezione e la conoscenza, nel rispetto dei termini processuali, da parte della cancelleria, né erano previste modalità che garantissero la conservazione dell'atto e la fruizione da parte dell'autorità giudiziaria ricevente in vista dei connessi adempimenti di registrazione dell'impugnazione, copia e fascicolazione degli atti e attestazioni di cancelleria, disciplinati dagli artt. 164 e ss. disp. att. cod. proc. pen.

Situazione questa per la quale, pertanto, l'inoltro a mezzo pec -in cui i tempi e le modalità di ricezione dell'atto erano legate a fattori casuali e indeterminati (primo fra tutti la stampa del file a cura della cancelleria ricevente) che si ponevano in contrasto con il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione e la trasmissione delle impugnazioni- poteva essere considerato al più come una mera anticipazione della trasmissione dell'atto, che doveva comunque seguire nella forma ordinaria (in termini analoghi e con considerazioni in gran parte sovrapponibili cfr. anche Sez. 6, Sentenza n. 41283 del 11/09/2019, di Nolfo, Rv. 277369).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore Generale, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di LECCE, Sezione Distaccata di TARANTO, con ordinanza in data 13/1/2021, depositata il 14/1/2021, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di TARANTO il 20/11/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di all'art. 640 cod. pen. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto l'erronea applicazione del combinato disposto degli artt. 544 e 585 cod. proc. pen. in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, la possibilità di presentare l'atto di impugnazione a mezzo pec sarebbe stata comunque già prevista dall'art. 83 del D.L. n. 18/2020 e cioè dal 17 marzo 2020. 2. In data 2 novembre 2020 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Procuratore Generale, Sost. Proc. Gen. Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], conclude per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. 1. Il Tribunale di Taranto ha pronunciato la sentenza nei confronti del ricorrente in data 20 novembre 2019. L'appello avverso il provvedimento è stata presentato dall'imputato con atto trasmesso a mezzo pec in data 24 marzo 2020. La Corte territoriale, preso atto delle modalità di presentazione dell'atto e che questa non era espressamente prevista dalla legge prima della modifica apportata all'art. 24 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 137 in sede di conversione dalla legge 18/12/2020 n. 176, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione. 2. La difesa deduce l'erroneità di tale conclusione evidenziando che il deposito a mezzo pec, sebbene non espressamente previsto dall'rt. 83 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 18, convertito con modificazioni nella legge 24/4/2020 n. 27, era comunque consentito in virtù della normativa emergenziale già entrata in vigore. 3. La conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale è corretta e il ricorso deve essere rigettato. 4. Le disposizioni in materia di impugnazioni previste dagli artt. 581 e 582 cod. proc. pen. sono tassative ed inderogabili e nessuna norma applicabile al caso in esame, compresa la normativa anticovid, secondo il principio tempus regit actunn, prevedeva al tempo la presentazione, il deposito ovvero la trasmissione delle stesse mediante l'uso della pec (così Sez. 6, n. 24714 del 11/05/2021, Sinatra, Rv. 281529; Sez. 2, n. 11326 del 09/02/2021 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281125; Sez. 1, n. 32566 del 03/11/2020, Caprioli, Rv. 279737; Sez. 1, n. 28540 del 15/9/2020, Santapaola, Rv 279644). L'invio dell'atto a mezzo pec, d'altro canto, proprio in assenza di specifica previsione, non poteva neanche essere equiparato alla spedizione a mezzo posta in quanto ciò avrebbe comportato un'indebita estensione dell'uso della pec nel processo penale, ciò soprattutto in relazione alla disciplina delle impugnazioni che prevede il rispetto di termini iniziali o finali a pena di decadenza. Allo stato, infatti, diversamente dai settori nei quali tale modalità era espressamente prevista se non addirittura imposta (come per e comunicazioni e le notificazioni) mancavano disposizioni precise che ne regolamentassero le modalità di gestione e potessero così garantire il rispetto delle formalità previste per la ricezione e raccolta in tempo reale dell'atto (Sez. 1, n. 32566 del 03/11/2020, Caprioli, Rv. 279737). In tali situazioni, quindi, non potevano estendersi modalità di trasmissione diverse da quelle espressamente stabilite in quanto le regole e le forme previste erano e sono necessariamente funzionali a garantire la concreta conoscenza dell'atto da parte dell'ufficio competente. La circostanza che tali regole non contemplassero quale mezzo di deposito l'inoltro a mezzo pec, d'altro canto, apparivano coerenti con il sistema processuale in vigore. Prima della specifica modifica normativa apportata all'art. 24 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 137 con la L. 18/12/2020 n. 176 in sede di conversione, infatti, non era prevista un'infrastruttura digitale per il deposito delle impugnazioni né erano previste regole specifiche -di natura tecnica e processuale- in grado di assicurarne la ricezione e la conoscenza, nel rispetto dei termini processuali, da parte della cancelleria, né erano previste modalità che garantissero la conservazione dell'atto e la fruizione da parte dell'autorità giudiziaria ricevente in vista dei connessi adempimenti di registrazione dell'impugnazione, copia e fascicolazione degli atti e attestazioni di cancelleria, disciplinati dagli artt. 164 e ss. disp. att. cod. proc. pen. Situazione questa per la quale, pertanto, l'inoltro a mezzo pec -in cui i tempi e le modalità di ricezione dell'atto erano legate a fattori casuali e indeterminati (primo fra tutti la stampa del file a cura della cancelleria ricevente) che si ponevano in contrasto con il principio di tassatività ed inderogabilità delle forme per la presentazione e la trasmissione delle impugnazioni- poteva essere considerato al più come una mera anticipazione della trasmissione dell'atto, che doveva comunque seguire nella forma ordinaria (in termini analoghi e con considerazioni in gran parte sovrapponibili cfr. anche Sez. 6, Sentenza n. 41283 del 11/09/2019, di Nolfo, Rv. 277369). P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così
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