CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 2024
Cassazione n. 40483/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha ammesso al regime della semilibertà [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino del 05/03/2021, passata in giudicato il 25/02/2022, alla pena di anni due e mesi sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. e, nel contempo, ne ha rigettato la richiesta di affidamento in prova. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione ex art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen., per inosservanza dell'art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 e manifesta illogicità della motivazione. A fronte della ritenuta gravità dei reati in espiazione, il condannato ha effettuato un eccellente percorso rieducativo, non annoverando egli né pendenze, né condanne ed essendosi pienamente reinserito nel mondo del lavoro; trattasi di un soggetto, infatti, che gode di una stabile occupazione lavorativa, peraltro reperita subito dopo la commissione dei fatti per i quali è intervenuta la condanna in esecuzione e mai abbandonata. Savioli, del resto, ha anche una stabile situazione familiare, come attestato dalla nota della Questura di Torino del 17/04/2024, né risulta a suo carico alcun collegamento con ambienti malavitosi. L'ordinanza impugnata, in definitiva, afferma l'assenza di un adeguato stato di risocializzazione del soggetto, sulla base della ritenuta insufficienza del risarcimento - pari a quarantamila euro - da questi offerto in sede di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. Erra l'ordinanza impugnata, però, laddove ritiene essersi verificato un danno di svariati milioni di euro, essendo tale dato confliggente con quanto riportato già nel capo di imputazione. E del resto, il risarcimento del danno non è requisito indispensabile, in vista dell'ammissione alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale. Ininfluenti devono ritenersi, infine, gli ulteriori precedenti penali annoverati dal soggetto, tutti temporalmente collocabili ad epoca anteriore, rispetto ai fatti per i quali è intervenuta la condanna in espiazione. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 4. La difesa ha presentato memoria, mediante la quale ha evidenziato la distonia dell'ordinanza impugnata, rispetto ai consolidati parametri giurisprudenziali che governano la materia. È viziato il provvedimento impugnato, laddove afferma la mancata risocializzazione e la mancata revisione critica della pregressa condotta criminosa, da parte del condannato, desumendo il tutto esclusivamente dall'insufficiente sforzo restitutorio, in punto di risarcimento del danno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come già esposto in parte narrativa, a carico di [OSCURATO:PERSONA] risulta in espiazione la pena di anni due e mesi sei di reclusione, riportata in relazione ai reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter cod. pen. Il Tribunale di sorveglianza di Torino ha accordato al condannato la misura alternativa alla detenzione della semilibertà, negando però l'affidamento in prova; la decisione reiettiva trae origine, essenzialmente, dal presupposto che il condannato non abbia fatto fronte ai propri impegni restitutori (nella sentenza in esecuzione, infatti, era stata ordinata la confisca della somma di euro quarantamila, al tempo disponibile sul conto corrente riconducibile al Savioli, nonché delle ulteriori somme di denaro, beni mobili e immobili a lui riferibili, fino alla concorrenza di euro 2.858.669,43, somma pari al profitto ottenuto grazie la commissione dei reati per i quali si era proceduto). Lo stesso provvedimento impugnato, come detto, ha accorda al condannato la semilibertà, evidenziando le connotazioni positive che emergono, relativamente alla posizione dello stesso e, segnatamente, dando atto trattarsi di un soggetto ben inserito nel mondo del lavoro, nonché stabile sotto ogni altro profilo, in tal modo descrivendo una persona il cui processo di risocializzazione si possa reputare ben avviato. 3. Le critiche difensive, sopra sintetizzate, colgono nel segno. Questa Corte, infatti, ha ripetutamente spiegato come sia certamente corretto affermare che il Tribunale di sorveglianza - in vista del diniego della concessione del beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale - possa legittimamente prendere in considerazione anche la immotivata indisponibilità del condannato a operare il risarcimento, relativo al danno provocato attraverso la commissione del reato in espiazione, sebbene tale elemento non sia previsto quale condizione ineludibile, ai fini della concessione del beneficio suddetto (Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Miele, rv. 271226; Sez. 1, n. 39474 del 25/09/2007, Arnesano, rv. 237740; Sez. 1, n. 3713 del 22/05/2000, Giorgio, rv. 216623). 3.1. L'errore commesso dall'avversata ordinanza si annida, però, nell'aver a tal punto valorizzato il profilo del mancato adempimento degli impegni restitutori, da elevarlo a fattore esclusivo e di valenza dirimente, ai fini dell'assunzione della decisione sfavorevole. E infatti, dal momento che la valutazione prognostica postulata dalla legge - in punto di ricorrenza dei presupposti per la concedibilità dell'invocata misura alternativa - deve basarsi sugli esiti dell'osservazione complessiva del comportamento serbato dal condannato, non può che risultare viziata la decisione negativa, che desuma l'assenza di segnali evocativi di ravvedimento e volontà di risocializzazione unicamente dal mancato risarcimento, anche solo parziale, del danno (Sez. 1, n. 5981 del 21/09/2016, dep. 2017, Panelli, rv. 269033). 3.2. Nella vicenda ora sottoposta al vaglio di questo Collegio, peraltro, il Tribunale di sorveglianza ha anche omesso di parametrare il giudizio attinente all'adempimento restitutorio al dato oggettivo, costituito dalle concrete e attuali condizioni economiche del condannato; il provvedimento impugnato, infatti, si limita a operare un pedissequo richiamo a quanto stabilito - a ben diversi fini - nella sentenza in esecuzione (si veda il principio di diritto fissato da Sez. 5, n. 7476 del 21/01/2014, Mariotti, rv. 258884; in termini anche Sez. 1, n. 23047 del 19/05/2009, Avanzi, rv. 244070, a mente della quale: «La mancata riparazione del danno causato dal reato non può, di per sé, giustificare il diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale, atteso che la riparazione del danno rientra fra le prescrizioni applicabili al soggetto nei confronti del quale l'affidamento sia stato disposto»). 3.3. In definitiva, il Tribunale di sorveglianza - non attenendosi alle sopra esposte regole ermeneutiche - ha finito per soffocare, nella valutazione sfavorevole concernente il mancato assolvimento degli obblighi restitutori, ogni ulteriore considerazione, invece necessaria. Manca, nell'avversata ordinanza, un'argomentata valutazione sinottica, in ordine al complesso degli elementi di valutazione e conoscenza emersi, al fine di spiegare la ragione per la quale le connotazioni negative, desumibili dal mancato impegno risarcitorio ulteriore di Savioli, debbano ritenersi tali da paralizzare le (pur riconosciute sussistenti) notazioni positive. Nemmeno è presente, sul punto specifico, un preciso riferimento all'esistenza di risorse economiche, che si presumano esistenti e non attivate a fini risarcitori; del resto, un eventuale richiamo (comunque assente, nel caso di specie) all'occultamento di disponibilità ricollegabili alla commissione dei reati in espiazione avrebbe dovuto, comunque, essere agganciato in maniera motivata ad affidabili dati di carattere istruttorio. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l'annullamento del provvedimento impugnato, quanto al profilo inerente all'affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo giudizio - con piena libertà negli esiti - al Tribunale di sorveglianza di Torino. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata relativamente all'affidamento in prova con rinvio per nuovo giudizio su tale