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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24868/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; QL, N. 11006/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure di cui all'unico motivo di ricorso, attinenti alla mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio sottoscritta dall'imputata all'atto di impugnazione, sono manifestamente infondate poiché il ricorrente non si confronta affatto con il provvedimento impugnato che, con logiche argomentazioni e richiamando i principi che non risultano essere stati osservati nel proporre l'appello, ha dichiarato l'inammissibilità del gravame ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1-ter, cod. proc. pen. e 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen. (v. pp. 1-2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; QL, N. 11006/25 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure di cui all'unico motivo di ricorso, attinenti alla mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio sottoscritta dall'imputata all'atto di impugnazione, sono manifestamente infondate poiché il ricorrente non si confronta affatto con il provvedimento impugnato che, con logiche argomentazioni e richiamando i principi che non risultano essere stati osservati nel proporre l'appello, ha dichiarato l'inammissibilità del gravame ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1-ter, cod. proc. pen. e 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen. (v. pp. 1-2); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20
Sentenza Cassazione n. 24868/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris