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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 25292/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18089/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] IIn. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL], -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 15/2022 depositata in data 11/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] S.n.C. di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 15/2022 della Corte d'Appello di Ancona, resa pubblica in data 11gennaio 2022, formulando quattro motivi; resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]; la ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto che, nel mese di settembre 2006, si era rivolta alla società [OSCURATO:PERSONA] GesmbH Co.

KG, con sede a Wels (Austria), per l’acquisto di una macchina per la lavorazione del legno; la scelta ricadeva sul macchinario modello [OSCURATO:PERSONA] C 6.50; il prezzo, stabilito in complessivi euro 162.500,00, comprensivi delle spese per il ritiro del vecchio macchinario, veniva corrisposto tramite due bonifici sul conto corrente della società [OSCURATO:PERSONA]: l’uno, di euro 40.625,00 (25% del prezzo) in data 10/10/2006 , l’altro, di euro 105.625,00 (65% del prezzo) in data 15/12/2006, dopo la consegna del macchinario; il restante 10% del prezzo d’acquisto complessivo, ossia euro 16.250,00, era stato pattuito che sarebbe stato pagato entro 14 giorni dall’attivazione; a causa di vizi e difetti del macchinario, la [OSCURATO:PERSONA] instaurava, dinanzi al Tribunale di Bolzano, un procedimento per ATP nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], la quale si costituiva in tale procedimento, eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello austriaco, nonché l’assoggettamento della relativa vendita al diritto austriaco, e chiedendo di estendere il contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] di Pesaro; quest’ultima inviava alla Gebrüder la fattura n. 21934 del 29.12.2006 relativa al macchinario per cui è causa; la Gebrüder contestava formalmente detta fattura solo in data 22 settembre 2008, rilevando l’insussistenza di rapporti contrattuali con la società [OSCURATO:SOCIETA] aventi ad oggetto l’acquisto del macchinario; la società [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva dal Tribunale di Pesaro il decreto n. 942/2009 con cui ingiungeva alla Gebrüder il pagamento dell’importo di euro 68.950,00, oltre a interessi e rivalutazione, spese e competenze del procedimento, quale corrispettivo per la vendita del macchinario; la società [OSCURATO:PERSONA] nonché i soci Andreas ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione, eccependo l’inesistenza del credito ingiunto per l’assenza di qualsivoglia rapporto con la società opposta e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo; essendo il decreto provvisoriamente esecutivo, in data 26/04/2011 la [OSCURATO:PERSONA] provvedeva al pagamento del complessivo importo di Euro 98.226,84; con sentenza n. 131/2017, il Tribunale di Pesaro rigettava l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava la [OSCURATO:PERSONA], nonché i suoi soci, al pagamento delle spese di lite; la Corte d’Appello di Ancona, investita del gravame dalla società [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 15/2022, ha revocato il decreto opposto e condannato parte appellante al pagamento della minor somma di euro 48.950,00, oltre agli interessi di mora, ex d.lgs. 231/2002, e rivalutazione monetaria; segnatamente, la Corte d'Appello ha ritenuto che l’odierna ricorrente avesse consapevolezza che la vendita non era un’operazione intracomunitaria, perché se così fosse stato avrebbe dovuto tenere un comportamento specifico che, nel caso di specie, era mancato (cfr. p. 4 della sentenza, con riferimento al reverse recharge cui sono sottopost e le operazioni intracomunitarie) e perché nel documento 2 versato in atti l’indicazione del prezzo era seguita dalla dicitura “oltre IVA”; ha ritenuto provato che la [OSCURATO:PERSONA] svolgeva attività di assistenza post vendita alla clientela ed ha individuato nel comportamento successivo all’acquisto tenuto dalla società Gebrüder, caratterizzato da numerose richieste di assistenza e di contestazioni, un tentativo di sottrarsi al pagamento, tant’è che aveva avviato un procedimento di Atp cui non era seguito il giudizio di merito; ha poi ritenuto tempestiva la fattura emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA] (perché intervenuta entro 15 giorni dalla consegna del macchinario); ha dato rilievo al fatto che la contestazione formale della fattura inviatale dalla società [OSCURATO:SOCIETA], e accettata inizialmente senza riserve, era intervenuta solo un anno e sette mesi più tardi rispetto al suo ricevimento; ha ritenuto fondato il motivo di appello con cui la società Gebrüder lamentava che non si fosse tenuto conto che il ritiro del macchinario usato da parte della società [OSCURATO:PERSONA] era stato valutato in euro 20.000,00, da sottrarre al corrispettivo del prezzo; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc. civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: 1) con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4, cod. proc. civ. per mancanza, ovvero mera apparenza, della motivazione ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc. civ.; innanzitutto, la Corte d’Appello di Ancona, pur riconoscendo che il contratto di vendita era intercorso con la società [OSCURATO:PERSONA], avrebbe erroneamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse agito quale mandataria con rappresentanza della società [OSCURATO:SOCIETA], ma senza fornire alcuna motivazione che permetta di comprendere la formazione di tale suo convincimento; l’unico riferimento è alla fattura azionata col decreto ingiuntivo: successiva alla conclusione del contratto di compravendita tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e priva di riferimenti alla società [OSCURATO:PERSONA]; peraltro, quand’anche la [OSCURATO:PERSONA] avesse agito quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d'Appello non ha spiegato – secondo la società ricorrente - da cosa ha t ratto il convincimento che vi fosse stata la contemplatio domini necessaria al fine di imputare in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA] gli effetti del contratto concluso in suo nome da [OSCURATO:PERSONA]; il motivo è infondato; non solo parte ricorrente non tiene conto del ragionamento complessivo che ha indotto la Corte territoriale a ritenere che quella per cui è causa non era stata una vendita intracomunitaria, bensì una vendita diretta, promossa dalla [OSCURATO:PERSONA], ed attribuisce per errore alla Corte d'appello l’affermazione secondocui la vendita era intercorsa con la società [OSCURATO:PERSONA], ma pone anche a confronto, allo scopo di illustrare il vizio motivazionale dedotto, la sentenza impugnata e altri atti di causa; il che condanna il motivo al rigetto, stante che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio motivazionale per giustificare la cassazione della sentenza impugnata deve emergere dalla motivazione della sentenza in sé e per sé considerata e non essere argomentato confrontando la sentenza con fatti e argomenti estrinseci: Cass., Sez. un., 7/04/2014, n. 8053 e successiva giurisprudenza conforme; 2) con il secondo motivo si imputa alla sentenza gravata la falsa applicazione dell’art. 1704 cod.civ. e degli art. 1388 ss. cod. civ., nonché la violazione dell’art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente, in primo luogo, un mandato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e una contemplatio domini tacita, asseritamente in contrasto con i fatti materiali accertati, e, in secondo luogo, per essere giunta a tali conclusioni sulla base di elementi presuntivi, in assenza dei caratteri di precisione, gravità e concordanza degli stessi; la ricorrente sostiene che, al momento del perfezionamento del contratto di vendita del macchinario, coincidente con il momento in cui la società [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso formale conferma dell’ordine n. 161692 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quest’ultima non aveva dichiarato di agire su mandato della [OSCURATO:SOCIETA], non lo aveva fatto neppure al momento dell’offerta e nemmeno quando aveva emesso le fatture; pertanto, non essendoci stata la espressa spendita del nome della [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d'Appello avrebbe dovuto escludere la ricorrenza di un mandato con rappresentanza; inoltre, è denunciata l’erroneità del ragionamento inferenziale operato dalla Corte d'Appello, basato sul fatto che sotto il profilo fiscale la fattura emessa da [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto avere diverso tenore e sull’omessa contestazione immediata della fattura della [OSCURATO:SOCIETA]; il motivo è inammissibile, perché esso tende ad ottenere un diverso accertamento delle circostanze di fatto e documentali che hanno portato due pronunce di merito a ritenere dimostrato che la vendita per cui è causa non era, come si è detto, un’operazione intracomunitaria, bensì una vendita diretta, intermediata dalla [OSCURATO:PERSONA]; nonostante l’epigrafe del motivo indichi la sussistenza di un vizio di violazione di legge, le argomentazioni poste a suo supporto si sostanziano nella denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e si risolve nella tipica valutazione del giudice di merito; chi evoca la violazione di una norma di legge non può, infatti, limitarsi ad indicarla, ma deve indicare specificamente quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata si assumano motivatamente in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa tra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Corte di adempiere al suo compito istituzionale di verificare la fondatezza della denunziata violazione; anche la censura che attinge il ragionamento presuntivo della Corte territoriale è inammissibile; la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che gli elementi indizianti siano stato male apprezzati dal giudice o che siano privi di valenza inferenziale; chi censura un ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, dovendosi peraltro considerare che quand’anche un elemento singolo sia sprovvisto di valenza indiziaria lo stesso è in grado di acquisirla ove valutato nella sua combinazione con altri; il giudice a quo infatti ha tenuto conto di tutti gli elementi in suo possesso e correttamente li ha valutati non isolatamente, bensì complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, pervenendo ad una accettabile e plausibile conclusione quanto all’esistenza del fatto da provare (cfr., ex multis , Cass.13/09/2022, n.26853); 3) con il terzo motivo è denunciato l’omesso esame di fatti decisivi della controversia ai sensi dell’art. 360, n. 5 cod.proc. civ., rappresentati dai fatti materiali emergenti dai doc. 2, 3, 5 e 6 del fascicolo di primo grado, riportati sin dall’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nell’atto di citazione in appello, indicanti in maniera precisa, univoca e concordante che [OSCURATO:SOCIETA] era del tutto estranea all’operazione di compravendita; la Corte d’appello non avrebbe neppure tenuto conto della lettera di vettura CMR, da cui risultava che il macchinario era stato consegnato presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] in Austria, né del procedimento di ATP, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] si era costituita quale venditrice del macchinario ed aveva esteso il contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], indicandola quale produttrice del macchinario; il motivo è inammissibile, innanzitutto, per violazione dell’art. 348 ter,ultimo comma, cod. proc. civ.; benché la sentenza di appello abbia accolto parzialmente il gravame della società Gebrüder, le ragioni poste alla base della decisione d'appello, quanto al fatto che la vendita fosse intercorsa con la società [OSCURATO:SOCIETA], sono le stesse su cui si è basata la decisione di prime cure né la ricorrente ha dimostrato il contrario, al fine di vincere la preclusione in discorso (Cass. 25/02/2022, n. 6295); i n ogni caso, quand'anche il vizio fosse stato deducibile, se ne sarebbe dovuto ugualmente dichiarare l'inammissibilità: le censure, infatti, mancano di evidenziare un fatto storico decisivo, il cui esame avrebbe portato ad una sentenza di contenuto diverso; è appena il caso di precisare che la sentenza ha preso in considerazione l’Atp e ne ha tratto conclusioni opposte rispetto a quelle prospettate dalla odierna ricorrente; il che rende inammissibile il motivo anche a prescindere dall’art. 348 ter u.c., cod. proc. civ., perché l'indagine di legittimità sul discor so giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, in quanto il sindacato demandato a questa Corte non concerne l'esistenza di un logico e complessivo apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, non potendo oramai verificare l'adeguatezza o l'inconferenza fattuale delle argomentazioni di cui il giudice di merito si sia avvalso per formare il proprio convincimento; 4) con il quarto motivo è dedotta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia ai sensi del l’art. 360, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ.; la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta in grado d’appello di restituzione di quanto pagato in eccesso in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo impugnato in primo grado; il motivo merita accoglimento; la Corte d'Appello non ha esaminato la domanda restitutoria formulata dall’odierna ricorrente; perciò, va data continuità al principio secondo cui la sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati sulla scorta di essa, risultati in tutto o in parte non dovuti, non costituisce, in mancanza di un’espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo allo scopo un’apposita domanda in tal senso formulata dal solvens su cui il giudice ha l’obbligo di pronunciarsi (Cass.24/03/2022, n. 9684); 5) in definitiva va accolto il quarto motivo, va rigettato il primo, vanno dichiarati inammissibili il secondo e il terzo; 6) la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.

PQM La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta il primo, dichiara inammissibili il secondo ed il terzo, cassa la decisione impugnata in rel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18089/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] IIn. 33, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona dell’[OSCURATO:PERSONA] e legale rappresentante p.t., [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), pec: [OSCURATO:EMAIL], -controricorrente- Avverso la sentenza della Corte d'appello di Ancona n. 15/2022 depositata in data 11/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] S.n.C. di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 15/2022 della Corte d'Appello di Ancona, resa pubblica in data 11gennaio 2022, formulando quattro motivi; resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]; la ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto che, nel mese di settembre 2006, si era rivolta alla società [OSCURATO:PERSONA] GesmbH Co. KG, con sede a Wels (Austria), per l’acquisto di una macchina per la lavorazione del legno; la scelta ricadeva sul macchinario modello [OSCURATO:PERSONA] C 6.50; il prezzo, stabilito in complessivi euro 162.500,00, comprensivi delle spese per il ritiro del vecchio macchinario, veniva corrisposto tramite due bonifici sul conto corrente della società [OSCURATO:PERSONA]: l’uno, di euro 40.625,00 (25% del prezzo) in data 10/10/2006 , l’altro, di euro 105.625,00 (65% del prezzo) in data 15/12/2006, dopo la consegna del macchinario; il restante 10% del prezzo d’acquisto complessivo, ossia euro 16.250,00, era stato pattuito che sarebbe stato pagato entro 14 giorni dall’attivazione; a causa di vizi e difetti del macchinario, la [OSCURATO:PERSONA] instaurava, dinanzi al Tribunale di Bolzano, un procedimento per ATP nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA], la quale si costituiva in tale procedimento, eccependo, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello austriaco, nonché l’assoggettamento della relativa vendita al diritto austriaco, e chiedendo di estendere il contraddittorio nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA] di Pesaro; quest’ultima inviava alla Gebrüder la fattura n. 21934 del 29.12.2006 relativa al macchinario per cui è causa; la Gebrüder contestava formalmente detta fattura solo in data 22 settembre 2008, rilevando l’insussistenza di rapporti contrattuali con la società [OSCURATO:SOCIETA] aventi ad oggetto l’acquisto del macchinario; la società [OSCURATO:SOCIETA]. otteneva dal Tribunale di Pesaro il decreto n. 942/2009 con cui ingiungeva alla Gebrüder il pagamento dell’importo di euro 68.950,00, oltre a interessi e rivalutazione, spese e competenze del procedimento, quale corrispettivo per la vendita del macchinario; la società [OSCURATO:PERSONA] nonché i soci Andreas ed [OSCURATO:PERSONA] proponevano opposizione, eccependo l’inesistenza del credito ingiunto per l’assenza di qualsivoglia rapporto con la società opposta e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo; essendo il decreto provvisoriamente esecutivo, in data 26/04/2011 la [OSCURATO:PERSONA] provvedeva al pagamento del complessivo importo di Euro 98.226,84; con sentenza n. 131/2017, il Tribunale di Pesaro rigettava l’opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava la [OSCURATO:PERSONA], nonché i suoi soci, al pagamento delle spese di lite; la Corte d’Appello di Ancona, investita del gravame dalla società [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 15/2022, ha revocato il decreto opposto e condannato parte appellante al pagamento della minor somma di euro 48.950,00, oltre agli interessi di mora, ex d.lgs. 231/2002, e rivalutazione monetaria; segnatamente, la Corte d'Appello ha ritenuto che l’odierna ricorrente avesse consapevolezza che la vendita non era un’operazione intracomunitaria, perché se così fosse stato avrebbe dovuto tenere un comportamento specifico che, nel caso di specie, era mancato (cfr. p. 4 della sentenza, con riferimento al reverse recharge cui sono sottopost e le operazioni intracomunitarie) e perché nel documento 2 versato in atti l’indicazione del prezzo era seguita dalla dicitura “oltre IVA”; ha ritenuto provato che la [OSCURATO:PERSONA] svolgeva attività di assistenza post vendita alla clientela ed ha individuato nel comportamento successivo all’acquisto tenuto dalla società Gebrüder, caratterizzato da numerose richieste di assistenza e di contestazioni, un tentativo di sottrarsi al pagamento, tant’è che aveva avviato un procedimento di Atp cui non era seguito il giudizio di merito; ha poi ritenuto tempestiva la fattura emessa dalla [OSCURATO:SOCIETA] (perché intervenuta entro 15 giorni dalla consegna del macchinario); ha dato rilievo al fatto che la contestazione formale della fattura inviatale dalla società [OSCURATO:SOCIETA], e accettata inizialmente senza riserve, era intervenuta solo un anno e sette mesi più tardi rispetto al suo ricevimento; ha ritenuto fondato il motivo di appello con cui la società Gebrüder lamentava che non si fosse tenuto conto che il ritiro del macchinario usato da parte della società [OSCURATO:PERSONA] era stato valutato in euro 20.000,00, da sottrarre al corrispettivo del prezzo; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc. civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4, cod. proc. civ. per mancanza, ovvero mera apparenza, della motivazione ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 4 cod.proc. civ.; innanzitutto, la Corte d’Appello di Ancona, pur riconoscendo che il contratto di vendita era intercorso con la società [OSCURATO:PERSONA], avrebbe erroneamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse agito quale mandataria con rappresentanza della società [OSCURATO:SOCIETA], ma senza fornire alcuna motivazione che permetta di comprendere la formazione di tale suo convincimento; l’unico riferimento è alla fattura azionata col decreto ingiuntivo: successiva alla conclusione del contratto di compravendita tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e priva di riferimenti alla società [OSCURATO:PERSONA]; peraltro, quand’anche la [OSCURATO:PERSONA] avesse agito quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d'Appello non ha spiegato – secondo la società ricorrente - da cosa ha t ratto il convincimento che vi fosse stata la contemplatio domini necessaria al fine di imputare in capo alla società [OSCURATO:SOCIETA] gli effetti del contratto concluso in suo nome da [OSCURATO:PERSONA]; il motivo è infondato; non solo parte ricorrente non tiene conto del ragionamento complessivo che ha indotto la Corte territoriale a ritenere che quella per cui è causa non era stata una vendita intracomunitaria, bensì una vendita diretta, promossa dalla [OSCURATO:PERSONA], ed attribuisce per errore alla Corte d'appello l’affermazione secondocui la vendita era intercorsa con la società [OSCURATO:PERSONA], ma pone anche a confronto, allo scopo di illustrare il vizio motivazionale dedotto, la sentenza impugnata e altri atti di causa; il che condanna il motivo al rigetto, stante che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il vizio motivazionale per giustificare la cassazione della sentenza impugnata deve emergere dalla motivazione della sentenza in sé e per sé considerata e non essere argomentato confrontando la sentenza con fatti e argomenti estrinseci: Cass., Sez. un., 7/04/2014, n. 8053 e successiva giurisprudenza conforme; 2) con il secondo motivo si imputa alla sentenza gravata la falsa applicazione dell’art. 1704 cod.civ. e degli art. 1388 ss. cod. civ., nonché la violazione dell’art. 2729 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale ritenuto sussistente, in primo luogo, un mandato tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] e una contemplatio domini tacita, asseritamente in contrasto con i fatti materiali accertati, e, in secondo luogo, per essere giunta a tali conclusioni sulla base di elementi presuntivi, in assenza dei caratteri di precisione, gravità e concordanza degli stessi; la ricorrente sostiene che, al momento del perfezionamento del contratto di vendita del macchinario, coincidente con il momento in cui la società [OSCURATO:PERSONA] aveva emesso formale conferma dell’ordine n. 161692 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], quest’ultima non aveva dichiarato di agire su mandato della [OSCURATO:SOCIETA], non lo aveva fatto neppure al momento dell’offerta e nemmeno quando aveva emesso le fatture; pertanto, non essendoci stata la espressa spendita del nome della [OSCURATO:SOCIETA], la Corte d'Appello avrebbe dovuto escludere la ricorrenza di un mandato con rappresentanza; inoltre, è denunciata l’erroneità del ragionamento inferenziale operato dalla Corte d'Appello, basato sul fatto che sotto il profilo fiscale la fattura emessa da [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe dovuto avere diverso tenore e sull’omessa contestazione immediata della fattura della [OSCURATO:SOCIETA]; il motivo è inammissibile, perché esso tende ad ottenere un diverso accertamento delle circostanze di fatto e documentali che hanno portato due pronunce di merito a ritenere dimostrato che la vendita per cui è causa non era, come si è detto, un’operazione intracomunitaria, bensì una vendita diretta, intermediata dalla [OSCURATO:PERSONA]; nonostante l’epigrafe del motivo indichi la sussistenza di un vizio di violazione di legge, le argomentazioni poste a suo supporto si sostanziano nella denuncia di un’errata ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa, esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e si risolve nella tipica valutazione del giudice di merito; chi evoca la violazione di una norma di legge non può, infatti, limitarsi ad indicarla, ma deve indicare specificamente quali affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata si assumano motivatamente in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa tra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla Corte di adempiere al suo compito istituzionale di verificare la fondatezza della denunziata violazione; anche la censura che attinge il ragionamento presuntivo della Corte territoriale è inammissibile; la delimitazione del campo affidato al dominio del giudice del merito consente innanzi tutto di escludere che chi ricorre in cassazione in questi casi possa limitarsi a lamentare che gli elementi indizianti siano stato male apprezzati dal giudice o che siano privi di valenza inferenziale; chi censura un ragionamento presuntivo non può limitarsi a prospettare l’ipotesi di un convincimento diverso da quello espresso dal giudice del merito, ma deve far emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, dovendosi peraltro considerare che quand’anche un elemento singolo sia sprovvisto di valenza indiziaria lo stesso è in grado di acquisirla ove valutato nella sua combinazione con altri; il giudice a quo infatti ha tenuto conto di tutti gli elementi in suo possesso e correttamente li ha valutati non isolatamente, bensì complessivamente ed alla luce l'uno dell'altro, pervenendo ad una accettabile e plausibile conclusione quanto all’esistenza del fatto da provare (cfr., ex multis , Cass.13/09/2022, n.26853); 3) con il terzo motivo è denunciato l’omesso esame di fatti decisivi della controversia ai sensi dell’art. 360, n. 5 cod.proc. civ., rappresentati dai fatti materiali emergenti dai doc. 2, 3, 5 e 6 del fascicolo di primo grado, riportati sin dall’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e nell’atto di citazione in appello, indicanti in maniera precisa, univoca e concordante che [OSCURATO:SOCIETA] era del tutto estranea all’operazione di compravendita; la Corte d’appello non avrebbe neppure tenuto conto della lettera di vettura CMR, da cui risultava che il macchinario era stato consegnato presso la sede della [OSCURATO:PERSONA] in Austria, né del procedimento di ATP, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] si era costituita quale venditrice del macchinario ed aveva esteso il contraddittorio nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], indicandola quale produttrice del macchinario; il motivo è inammissibile, innanzitutto, per violazione dell’art. 348 ter,ultimo comma, cod. proc. civ.; benché la sentenza di appello abbia accolto parzialmente il gravame della società Gebrüder, le ragioni poste alla base della decisione d'appello, quanto al fatto che la vendita fosse intercorsa con la società [OSCURATO:SOCIETA], sono le stesse su cui si è basata la decisione di prime cure né la ricorrente ha dimostrato il contrario, al fine di vincere la preclusione in discorso (Cass. 25/02/2022, n. 6295); i n ogni caso, quand'anche il vizio fosse stato deducibile, se ne sarebbe dovuto ugualmente dichiarare l'inammissibilità: le censure, infatti, mancano di evidenziare un fatto storico decisivo, il cui esame avrebbe portato ad una sentenza di contenuto diverso; è appena il caso di precisare che la sentenza ha preso in considerazione l’Atp e ne ha tratto conclusioni opposte rispetto a quelle prospettate dalla odierna ricorrente; il che rende inammissibile il motivo anche a prescindere dall’art. 348 ter u.c., cod. proc. civ., perché l'indagine di legittimità sul discor so giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, in quanto il sindacato demandato a questa Corte non concerne l'esistenza di un logico e complessivo apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, non potendo oramai verificare l'adeguatezza o l'inconferenza fattuale delle argomentazioni di cui il giudice di merito si sia avvalso per formare il proprio convincimento; 4) con il quarto motivo è dedotta la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia ai sensi del l’art. 360, 1° comma, n. 4 cod. proc. civ.; la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciarsi sulla domanda proposta in grado d’appello di restituzione di quanto pagato in eccesso in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo impugnato in primo grado; il motivo merita accoglimento; la Corte d'Appello non ha esaminato la domanda restitutoria formulata dall’odierna ricorrente; perciò, va data continuità al principio secondo cui la sentenza d'appello che, in riforma di quella di primo grado, faccia sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati sulla scorta di essa, risultati in tutto o in parte non dovuti, non costituisce, in mancanza di un’espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo allo scopo un’apposita domanda in tal senso formulata dal solvens su cui il giudice ha l’obbligo di pronunciarsi (Cass.24/03/2022, n. 9684); 5) in definitiva va accolto il quarto motivo, va rigettato il primo, vanno dichiarati inammissibili il secondo e il terzo; 6) la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione. PQM La Corte accoglie il quarto motivo, rigetta il primo, dichiara inammissibili il secondo ed il terzo, cassa la decisione impugnata in rel
Sentenza Cassazione n. 25292/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris