CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 aprile 1992
Cassazione n. 31198/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2026 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 4869/26 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso relativo alla sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 368 cod. pen. deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti, attinenti all'erroneità del giudizio di bilanciamento in termini di equivalenza in relazione alla diminuente di cui all'art. 416-bis.1, comma 3 cod. pen. non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio concordato fra le parti, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). Soltanto in caso di pena illegale la sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione. In tale ottica va ricordato che la pena determinata a seguito dell'erronea applicazione del giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee concorrenti è illegale soltanto nel caso in cui essa ecceda i limiti edittali generali previsti dagli artt. 23 e seguenti, nonché 65 e 71 e seguenti, cod. pen., oppure i limiti edittali previsti per le singole fattispecie di reato - ciò che non è accaduto nel caso di specie - a nulla rilevando il fatto che i passaggi intermedi che portano alla sua determinazione siano computati in violazione di legge (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma equitativamente determinata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara in P.Q.MDEPO "T A,. IN CANCELli::"5'flPi Sezione Vi' ¦c›,- 13 AG 2026 2 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]