CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 giugno 2024
Cassazione n. 24256/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 27047-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistente con mandato - [OSCURATO:PERSONA] errore materiale R.G.N.27047/2022 Cron. Rep. Ud.13/06/2024 CC per la correzione dell'ordinanza n. 10480/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 03/06/2020 R.G.N. 24908/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Parte ricorrente richiede la correzione di errore materiale della ordinanza n. 10480 del 2020, non essendo ivi indicata la distrazione delle spese in favore della gli avvocati anticipatari. [OSCURATO:PERSONA], all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]: Rileva il Collegio che il mancato rilievo dato alla richiesta di distrazione delle spese in favore de i difensori antistatari della parte ricorrente costituisce frutto di mera disattenzione, emendabile attraverso il ricorso al rimedio della correzione dell'errore materiale. Il ricorso va conseguentemente accolto nei termini cheseguono, come riportati in dispositivo. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez.un.n. 9438 del 2002; Cass. n. 1020., del 2009; Cass. n. 21213 del 2013). P.Q.M. Si dispone la correzione dell’ordinanza in premessa di modo che risulti, dopo la condanna alle spese, che le spese devono essere distratte in favore dei procuratori della parte ricorrente. Così deciso og