Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1990
ECLI:EU:C:1990:233
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61988J0174 - IT
Avis juridique important
|
61988J0174
SENTENZA DELLA CORTE (PRIMA SEZIONE) DEL 6 GIUGNO 1990. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & SONS ([OSCURATO:PERSONA]) LTD. - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'S [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. - AGRICOLTURA - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]-CASEARI - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 174/88.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina I-02237
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] chiave
++++
Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - [OSCURATO:PERSONA] e latticini - [OSCURATO:PERSONA] supplementare sul latte - Fissazione dei quantitativi di riferimento esenti da prelievo - Produttori che vendono direttamente ai consumatori - Base di calcolo - [OSCURATO:PERSONA] venduti direttamente durante l' anno di riferimento e prodotti dal bestiame dell' azienda
( Regolamenti ( CEE ) del Consiglio n . 804/68, art . 5 quater, e n . 857/84, art . 6, n . 1 )
[OSCURATO:PERSONA]
L' art . 6, n . 1, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari va interpretato nel senso che il quantitativo di riferimento assegnato a ciascun produttore di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all' art . 5 quater, n . 2, del regolamento n . 804/88 va calcolato in base al quantitativo di latte o di prodotti lattiero-caseari che egli ha venduto direttamente al consumo durante l' anno di riferimento in questione e che è stato prodotto dal bestiame della sua azienda agricola .
[OSCURATO:PERSONA] procedimento C-174/88,
avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, dalla [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] di Londra, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
[OSCURATO:PERSONA]
e
[OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], ex parte [OSCURATO:PERSONA] & Sons ( [OSCURATO:PERSONA] ) Ltd,
domanda vertente sull' interpretazione delle norme del regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 856 ( GU L 90, pag . 10 ), che modifica il regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 148, pag . 13 ), nonché del regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857 ( GU L 90, pag . 13 ), che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68,
LA CORTE ( Prima Sezione ),
composta dai signori [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, R . Joliet e G.C . [OSCURATO:PERSONA], giudici,
avvocato generale : W . [OSCURATO:PERSONA]
cancelliere : H.A . Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate :
- per la [OSCURATO:PERSONA], dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], barristers, e dall' avv . D . Jackson, solicitor,
- per il [OSCURATO:PERSONA], dall' avv . [OSCURATO:PERSONA], barrister, e dalla sig.ra S . Hay, [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agente,
- per la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, dal sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali presentate all' udienza del 21 novembre 1989 dalla [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 13 dicembre 1989,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con ordinanza 4 ottobre 1987, giunta alla Corte il 28 giugno 1988, la [OSCURATO:PERSONA] di Londra ha posto, a norma dell' art . 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione delle norme del regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 856 ( GU L 90, pag . 10 ), che modifica il regolamento ( CEE ) del Consiglio 27 giugno 1968, n . 804, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ( GU L 148, pag . 13 ), nonché del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857 ( GU L 90, pag . 13 ), che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 .
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di un ricorso in cassazione proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] & Sons ( [OSCURATO:PERSONA] ) Ltd ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA] "), impresa che vende latte di produzione propria nonché latte acquistato presso terzi fornitori, avverso una pronuncia con la quale il [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : il "[OSCURATO:PERSONA] ") ha dichiarato di non poter modificare l' importo di un quantitativo di riferimento concesso alla [OSCURATO:PERSONA] dal ministro dell' Agricoltura, della Pesca e dell' Alimentazione ( in prosieguo : il "ministro ").
3 Risulta dal fascicolo che, il 22 agosto 1984, la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto al ministro competente l' assegnazione di una "quota iniziale per le vendite dirette", cioé del quantitativo di riferimento per dette vendite contemplato dalla disciplina comunitaria . Con lettera 21 gennaio 1985, il ministro informava la [OSCURATO:PERSONA] che intendeva concederle una quota iniziale di 1 323 193 litri in base ad una stima della produzione del suo bestiame da latte .
4 Ritenendo che questa quota non fosse correttamente determinata, la [OSCURATO:PERSONA] adiva il [OSCURATO:PERSONA], sostenendo che il ministro avrebbe dovuto fissarne l' entità in funzione di tutte le vendite da essa effettuate durante il periodo in questione, senza tener conto del fatto che il latte così venduto fosse stato prodotto nelle fattorie della [OSCURATO:PERSONA] oppure acquistato presso terzi fornitori, nella fattispecie presso il [OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : il "MMB "). [OSCURATO:PERSONA] chiedeva quindi una quota iniziale di 9 735 363 litri .
5 Con pronuncia del 29 agosto 1985, il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava di non poter modificare la quota iniziale concessa alla [OSCURATO:PERSONA] . Come risulta dagli atti, il [OSCURATO:PERSONA] ha motivato la sua decisione considerando che il latte di cui trattasi aveva già giustificato l' assegnazione di una quota ai fornitori del MMB, e che non si poteva tener conto dello stesso quantitativo di latte per assegnare due quote distinte senza pregiudicare il funzionamento del regime contemplato dalle disposizioni nazionali in questione, nella fattispecie le [OSCURATO:PERSONA] 1984 ( in prosieguo : le "[OSCURATO:PERSONA] "), promulgate per attuare nell' ambito nazionale il regime comunitario di prelievo sul latte .
6 [OSCURATO:PERSONA] promuoveva quindi un ricorso per cassazione avverso detta pronuncia dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA]' s [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] per il motivo che, tenendo conto solo del latte prodotto dal bestiame della [OSCURATO:PERSONA] ed escludendo il latte fornito dal MMB, il [OSCURATO:PERSONA] aveva interpretato erroneamente tanto le [OSCURATO:PERSONA] quanto la disciplina comunitaria in materia . [OSCURATO:PERSONA] di Londra ha quindi sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale :
"Se il quantitativo di riferimento da assegnare ad un produttore di latte in conformità con le disposizioni del regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 856, che modifica il regolamento ( CEE ) n . 804/68 relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, e del regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, vada calcolato tenendo conto di tutte le vendite dirette effettuate dal produttore nell' anno civile di cui trattasi oppure solo delle vendite dirette di latte da esso prodotto, effettuate nello stesso periodo ".
7 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, delle norme comunitarie e nazionali in questione, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nella misura necessaria per comprendere il ragionamento della Corte .
8 A norma dell' art . 5 quater, n . 1, del regolamento n . 804/68 ( introdotto dal regolamento n . 856/84 ), è istituito un prelievo supplementare a carico dei produttori o degli acquirenti di latte di vacca per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che durante il periodo di dodici mesi in questione superano un quantitativo di riferimento da determinarsi . In forza del n . 2 dello stesso articolo, il prelievo è pure dovuto da ogni produttore di latte per i quantitativi di latte e/o di equivalente latte che ha venduto direttamente al consumo e che superano il quantitativo di riferimento che gli è stato assegnato . A norma del n . 3 dello stesso articolo, il totale di detti quantitativi non deve in linea di massima superare il quantitativo globale garantito concesso allo Stato membro interessato .
9 L' art . 6, n . 1, del regolamento n . 857/84 stabilisce che ciascun produttore di cui all' art . 5 quater, n . 2, del regolamento n . 804/68 fruisce di un quantitativo di riferimento corrispondente alle vendite dirette da lui effettuate . Tuttavia il totale dei quantitativi di riferimento così assegnati non deve superare un limite stabilito per ciascuno Stato membro nell' allegato di detto regolamento .
10 La nozione di "latte o equivalente latte venduto direttamente al consumo" è definita dall' art . 12, lett . h ), del regolamento n . 857/84, nel senso che comprende "il latte o i prodotti lattiero-caseari convertiti in equivalente latte, venduti senza passare attraverso un' impresa dedita al trattamento o alla trasformazione del latte ". Questa definizione non indica tuttavia espressamente l' origine del latte così venduto .
11 [OSCURATO:PERSONA] sostiene quindi che il quantitativo di riferimento che le è stato assegnato a norma dell' art . 6 del regolamento n . 857/84 deve necessariamente corrispondere al totale delle sue vendite dirette . Essa adduce i seguenti argomenti . Nessuna disposizione di questo articolo stabilisce che la quantità di riferimento di un produttore sia limitata alla sua produzione . Un' interpretazione delle disposizioni di cui trattasi, con la quale si comprendano tutte le vendite dirette, non può venire inficiata dal fatto che si risolverebbe nell' assegnazione di più quantitativi di riferimento per una stessa quantità di latte, poiché ciascun quantitativo di riferimento viene assegnato a titolo diverso . Quest' interpretazione non avrebbe nemmeno l' effetto di operare una discriminazione tra i produttori, in quanto la [OSCURATO:PERSONA], come altri fornitori che praticano la vendita diretta, si trova in una situazione particolare, che non è né comparabile né identica a quella di altri produttori che vendono il loro latte soltanto al MMB .
12 [OSCURATO:PERSONA] e il governo britannico sostengono invece che l' art . 6 va interpretato nel senso che riguarda soltanto le vendite di latte prodotto dal produttore stesso, vale a dire proveniente dal suo bestiame . Tutto il latte acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] presso il MMB ha già consentito di assegnare una quota al produttore originario e l' attribuzione di più quote per lo stesso quantitativo di latte sarebbe del tutto incompatibile con la finalità del regime delle quote lattiere . Per di più, siffatta interpretazione costituirebbe una discriminazione sostanziale a favore dei produttori che praticano la vendita diretta, a danno dei produttori che riforniscono il MMB . Di conseguenza alla [OSCURATO:PERSONA] spetterebbe solo un quantitativo di riferimento proporzionale alle vendite di latte prodotto dal suo bestiame .
13 Si deve osservare che l' art . 6, n . 1, del regolamento n . 857/84 non specifica se le vendite dirette ivi contemplate sono limitate al solo latte prodotto dal bestiame del produttore o possono anche includere vendite dirette di latte acquistato da coloro che, parallelamente, producono pure latte per conto proprio .
14 Tuttavia emerge chiaramente dall' art . 6 che il quantitativo di riferimento va attribuito ad un "produttore ". Secondo l' art . 12, lett . c ) e d ), del regolamento n . 857/84, un "produttore" è colui che gestisce un' azienda agricola definita come "complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio geografico della Comunità ". Queste disposizioni indicano che i quantitativi di riferimento riguardano le sole vendite dirette di latte prodotto dal produttore stesso, vale a dire ottenuto dalle sue proprie unità di produzione . La frase "che vende latte (...) direttamente al consumatore" si riferisce al latte prodotto nell' azienda gestita dal produttore; è questo il latte che costituisce il parametro per il quantitativo di riferimento da assegnarsi a norma dell' art . 6 del regolamento n . 857/84 .
15 La correttezza di questa interpretazione, fondata sul tenore stesso dell' art . 6, n . 1, è confermata dall' obiettivo delle disposizioni comunitarie in questione . Infatti, come la [OSCURATO:PERSONA] ed il governo britannico hanno osservato giustamente, emerge dai termini dell' art . 5 quater, n . 1, primo comma, del citato regolamento n . 804/68, che il prelievo supplementare istituito da detto articolo "ha lo scopo di mantenere sotto controllo la crescita della produzione lattiera ". Come la Corte ha osservato nella sentenza 17 maggio 1988, Erpelding ( causa 84/87, Racc . pag . 2647 ), questo regime mira a ristabilire l' equilibrio tra l' offerta e la domanda sul mercato lattiero, caratterizzato da eccedenze strutturali, limitando questa produzione .
16 Un' interpretazione della nozione di quantitativo di riferimento attribuito in funzione delle vendite dirette, secondo la quale per detto quantitativo si dovrebbe tener conto non solo della produzione fornita dal bestiame lattiero del produttore stesso, ma anche del latte acquistato da quest' ultimo presso il MMB, allorché detto latte ha già consentito di attribuire un quantitativo di riferimento ad un altro produttore, offrirebbe ai produttori la possibilità di costituire quantitativi di riferimento supplementari tramite operazioni di compravendita . Essa sarebbe incompatibile con l' obiettivo e con il sistema del regime comunitario, che mira a limitare la produzione lattiera, e non può quindi venire accolta .
17 Occorre inoltre osservare che l' interpretazione caldeggiata dalla [OSCURATO:PERSONA] avrebbe come conseguenza che ai produttori che vendono soltanto la propria produzione lattiera dovrebbero venir assegnati quantitativi di riferimento individuali inferiori, per non superare il quantitativo di riferimento nazionale . Ne conseguirebbe una discriminazione, con vantaggio per i produttori che praticano la vendita diretta e danno per gli altri produttori, contrariamente al principio di non discriminazione, principio fondamentale riconosciuto dal diritto comunitario .
18 L' art . 6, n . 1, del regolamento n . 857/84 va perciò inteso nel senso che esclude le vendite dirette nelle quali il produttore opera non già in qualità di produttore, bensì soltanto in qualità di intermediario .
19 Si deve quindi risolvere la questione pregiudiziale sottoposta alla Corte dalla [OSCURATO:PERSONA] di Londra dichiarando che l' art . 6, n . 1, del regolamento del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, va interpretato nel senso che il quantitativo di riferimento assegnato a ciascun produttore di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all' art . 5 quater, n . 2, del regolamento n . 804/68 va calcolato in base al quantitativo di latte o di prodotti lattiero-caseari che egli ha venduto direttamente al consumo durante l' anno di riferimento in questione e che è stato prodotto dal bestiame della sua azienda agricola .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
20 Le spese sostenute dal governo britannico e dalla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee che hanno presentato osservazioni alla Corte non sono ripetibili . Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese .
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE ( Prima Sezione ),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla [OSCURATO:PERSONA] di Londra con ordinanza 4 ottobre 1987, dichiara :
L' art . 6, n . 1, del regolamento ( CEE ) del Consiglio 31 marzo 1984, n . 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo di cui all' art . 5 quater del regolamento ( CEE ) n . 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari va interpretato nel senso che il quantitativo di riferimento assegnato a ciascun produttore di latte e di prodotti lattiero-caseari di cui all' art . 5 quater, n . 2, del regolamento n . 804/68 va calcolato in base al quantitativo di latte o di prodotti lattiero-caseari che egli ha venduto direttamente al consumo durante l' anno di riferimento in questione e che è stato prodotto dal bestiame della sua azienda agricola .