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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2024

Cassazione n. 39776/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avfio alle parti; n udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 26/10/2023 il Tribunale di Trapani dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 46, comma 2, d.

Igs. 9 aprile 2008, n. 81, 4,

I. 20 maggio 300, n. 70, 114, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, condannandola alla pena di tremila euro di ammenda.

2. Rilevato che la sentenza è stata impugnata dalla condannata, con atto di appello poi convertito in ricorso per cassazione.

3. Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta da un avvocato - [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trapani - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108).

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e la ricorrente condannato„al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 liere es ns

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 del TRIBUNALE di TRAPANIdato avfio alle parti; n udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 26/10/2023 il Tribunale di Trapani dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole delle contravvenzioni di cui agli artt. 46, comma 2, d. Igs. 9 aprile 2008, n. 81, 4, I. 20 maggio 300, n. 70, 114, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, condannandola alla pena di tremila euro di ammenda. 2. Rilevato che la sentenza è stata impugnata dalla condannata, con atto di appello poi convertito in ricorso per cassazione. 3. Rilevato che l'impugnazione è inammissibile perché proposta da un avvocato - [OSCURATO:PERSONA] del foro di Trapani - non iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, ex art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Al riguardo, peraltro, non rileva la circostanza che l'impugnazione sia stata presentata quale atto di appello, in violazione dell'art. 593, comma 3, cod. proc. pen. (a mente del quale sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda, come nel caso di specie); per costante e condiviso orientamento di legittimità, infatti, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di difensore non iscritto nell'albo speciale determina, ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui sia stato convertito in questo mezzo l'atto di appello erroneamente proposto dalla parte (tra le altre, Sez. 6, n. 42385 del 17/9/2019, Maslova, Rv. 177108). 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e la ricorrente condannato„al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024 liere es ns