CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27163/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA /I-C160 Sul ricorso n. 21885-2016, proposto da: 202.2 SERRA Tatiana, cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 913/42/2016 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 19.02.2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22 maggids 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza n. 913/42/2016, depositata il 19.02.2016 dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, confermando le statuizioni del giudice di primo grado, aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente contro l'avviso di RGN 21885/2016 consigjyreI. Federici accertamento, con cui l'Agenzia delle entrate aveva preteso il pagamento di imposte relative all'anno 2002. Ha riferito che l'oggetto della controversia vedeva sull'impugnazione dell'atto impositivo, di cui sosteneva non aver mai ricevuto notifica. Nel giudizio celebratosi dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano -emergendo che l'avviso d'accertamento risultava notificato tramite messo comunale nelle mani del suo coniuge convivente- la Serra ne aveva contestato la nullità perché la relata di notifica era posta sul frontespizio e non in calce all'atto. Inoltre, eseguita la notifica nelle mani del coniuge, non si era provveduto all'invio della raccomandata informativa dell'avvenuta notifica. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Milano rigettò il ricorso con sentenza n. 10319/47/2014. L'appello della contribuente fu rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza ora impugnata. Il giudice regionale, dopo aver rilevato che la questione della rituale notificazione dell'avviso di accertamento era stata già affrontata nel distinto giudizio relativo alla cartella di pagamento emessa sulla base dell'atto prodromico ora impugnato, ha ritenuto inammissibile il ricorso, e in ogni caso infondate le ragioni di merito. [OSCURATO:PERSONA] ha censurato la sentenza con quattro motivi, chiedendo la cassazione della decisione, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate. Nell'adunanza camerale del 22 aprile 2022 la causa è stata trattata e decisa. La contribuente ha ritualmente depositato memoria illustrativa. Considerato che Il ricorrente ha proposto ricorso dolendosi: con il primo motivo della violazione e falsa applicazione dell'art. 148 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla relata di notifica risultante sul frontespizio e non in calce all'atto notificato; con il secondo motivo della violazione e falsa applicazione dell'art. 137 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla discordanza tra originale dell'atto notificato e copia consegnata; con il terzo motivo della violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lettera b.bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione RGN 21885/2016 Con re rpl. Federici all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all'omessa comunicazione con raccomandata della avvenuta notifica; con il quarto motivo dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto alla documentazione allegata dalla contribuente e non esaminata dal giudice d'appello. Il ricorso è inammissibile. Deve innanzitutto evidenziarsi che la sentenza d'appello è fondata su più ragioni. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha rilevato che la contribuente aveva già denunciato la mancanza di notifica dell'avviso di accertamento nel ricorso proposto avverso la cartella esattoriale che in quell'avviso aveva il proprio atto prodromico. Che già in quel giudizio la Serra aveva denunciato l'assenza della notifica dell'atto prodromico o la sua irregolarità. I giudici di primo e di secondo grado di quel giudizio avevano esaminato le eccezioni, rilevanti ai fini della validità della iscrizione a ruolo del debito fiscale e della emissione della cartella. Quindi, ha concluso la commissione regionale nella sentenza ora impugnata, «tale eccezione non può formare oggetto d'autonoma impugnativa essendo stata già trattata e decisa dalla CTP e dalla CTR di Milano. La dichiarazione di inammissibilità dell'appello assorbe le ulteriori eccezioni». Il giudice regionale tuttavia, nonostante avesse già dichiarato l'inammissibilità del ricorso -con ciò spogliandosi della giurisdizione sul merito dei motivi di appello- ha comunque "per completezza" ritenuto di esaminare anche questi, ritenendoli infondati. Ebbene, con il presente ricorso la difesa della contribuente ha censurato la parte della decisione nella quale la Commissione regionale ha rigettato nel merito i motivi d'impugnazione, non anche la declaratoria di inammissibilità dell'appello. Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (ex multis, Cass., 18 aprile 1998, n. 3951; 3 novembre 2011, n. 22753; 27 luglio 2017, RG N 21885/2016 Cons re rel. Fe.derici n. 18641; 6 luglio 2020, n. 13880). Si è infatti costituito un giudicato sulla ratio decidendi non censurata, che impedirebbe comunque alla nuova decisione, anche quando di accoglimento delle ragioni d'impugnazione, di incidere sulla sentenza impugnata. Il ricorso è peraltro inammissibile per come risultano formulati i motivi di ricorso, con i quali, alla evocazione della norma che si assume violata, non segue alcuna descrizione della critica mossa. Infatti non segue alcun riferimento alla motivazione della sentenza, non risulta indicato cosa e come il giudice avrebbe errato nell'interpretazione delle norme (1° 2° e 3° motivo), non è dato comprendere, per la genericità e la carenza di autosufficienza, se e come fosse possibile denunciare un vizio di motivazione della decisione, alla luce della nuova formulazione del vizio introdotta dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in I. n. 134 del 2012 (4° motivo). Alla inammissibilità del ricorso segue la soccombenza della ricorrente nelle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile, condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in favore della Agenzia delle entrate nella misura di € 5.600,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del