CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 settembre 2025
Cassazione n. 38586/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato la pena in anni uno e mesi otto di reclusione, per il reato di cui all'articolo 5 d.l.vo n. 74 del 2000, per non aver presentato le dichiarazioni dei redditi al fine di evadere l'obbligazione tributaria. Il ricorrente deduce con un unico motivo di ricorso vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, non avendo il giudice a quo tenuto conto delle condizioni economiche disagiate.jm, k e4A Veli41%1/- Si sottolinea che le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale già esaminato la circostanza prospettata dal ricorrente, escludendo la possibilità di una ulteriore riduzione della pena, superiore a quella 114 applicata, pari a un sesto, per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione sia della natura del reato, reiterato e particolarmente lesivo per l'erario, sia della mancanza di condotte riparatorie, anche meramente simboliche. Pertanto, confermata la pena base di anni due e mesi sei di reclusione, ha ritenuto equo apportare la riduzione di mesi sei di reclusione ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen., ha applicato l'aumento di mesi sei di reclusione per la continuazione e ridotto la pena finale per la scelta del rito. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 19/09/2025 Il con