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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 maggio 2024

Cassazione n. 00920/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 178, 420-ter, 601 cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU e, conseguentemente, la nullità della sentenza di primo grado per mancato rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento e per la mancata traduzione dell'imputata detenuta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è manifestamente infondato; che la Corte territoriale a pagina 5 ha infatti evidenziato, confermando l'ordinanza resa a suo tempo in udienza di fronte al difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., con corretti argomenti logici e giuridici, come il certificato medico trasmesso la mattina dell'udienza risultasse proveniente da un difensore privo pro tempore di mandato, privo di sottoscrizione e - nel merito - non attestante un attuale legittimo impedimento a partecipare all'udienza e come, pertanto, fosse stato congruamente ritenuto dal giudice di primo grado inidoneo a giustificare il rinvio e comunque insuperabilmente intempestiva (cfr. Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, Lombardi, Rv. 281964-01); che, dunque, alla successiva udienza, all'esito della materiale ricezione dell'istanza (inoltrata alle 19:46 della vigilia dell'udienza precedente), la richiesta di rinvio era stata valutata - contrariamente alle deduzioni difensive - nei termini suindicati e dichiarata inammissibile; che la doglianza afferente la nullità del decreto di citazione di appello per difetto di notifica è altresì manifestamente infondata, vertendosi in una nullità a regime intermedio, comunque soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-02), e, nel caso di specie, tale nullità non è stata dedotta prima della pronuncia della sentenza di appello e il verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] attesta comunque la rinuncia a comparire dell'imputata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per i reati contestati, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità (cfr. p. 4, in ordine al conferimento al mandato per l'inoltro della richiesta di risarcimento, con consegna della documentazione sanitaria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] t nsore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; Letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione degli artt. 178, 420-ter, 601 cod. proc. pen. e dell'art. 6 CEDU e, conseguentemente, la nullità della sentenza di primo grado per mancato rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per legittimo impedimento e per la mancata traduzione dell'imputata detenuta all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], è manifestamente infondato; che la Corte territoriale a pagina 5 ha infatti evidenziato, confermando l'ordinanza resa a suo tempo in udienza di fronte al difensore ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., con corretti argomenti logici e giuridici, come il certificato medico trasmesso la mattina dell'udienza risultasse proveniente da un difensore privo pro tempore di mandato, privo di sottoscrizione e - nel merito - non attestante un attuale legittimo impedimento a partecipare all'udienza e come, pertanto, fosse stato congruamente ritenuto dal giudice di primo grado inidoneo a giustificare il rinvio e comunque insuperabilmente intempestiva (cfr. Sez. 2, n. 35542 del 14/07/2021, Lombardi, Rv. 281964-01); che, dunque, alla successiva udienza, all'esito della materiale ricezione dell'istanza (inoltrata alle 19:46 della vigilia dell'udienza precedente), la richiesta di rinvio era stata valutata - contrariamente alle deduzioni difensive - nei termini suindicati e dichiarata inammissibile; che la doglianza afferente la nullità del decreto di citazione di appello per difetto di notifica è altresì manifestamente infondata, vertendosi in una nullità a regime intermedio, comunque soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 12778 del 27/02/2020, S., Rv. 278869-02), e, nel caso di specie, tale nullità non è stata dedotta prima della pronuncia della sentenza di appello e il verbale dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] attesta comunque la rinuncia a comparire dell'imputata; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per i reati contestati, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità (cfr. p. 4, in ordine al conferimento al mandato per l'inoltro della richiesta di risarcimento, con consegna della documentazione sanitaria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA] t nsore
Sentenza Cassazione n. 00920/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris