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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 giugno 2022

Cassazione n. 25430/2022

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.VAIRO Guido ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Asti che lo aveva riconosciuto colpevole della contrav- venzione di cui all'art.186 comma 2 lett.c) Codice della Strada, e lo aveva condan- nato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.500 di ammenda, negando il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. In ordine a tale ultima statuizione il VAIRO concentra il motivo di do- glianza denunciando difetto motivazionale in ordine alle ragioni del mancato rico- noscimento del beneficio, tenuto conto della intervenuta revoca della patente di guida e del diverso divisamento del giudice di primo grado in relazione alla richie- sta di messa alla prova.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto del tutto privi della enunciazione di specifiche richieste con le ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono.

Il giudice di appello ha negato la sospensione condizionale con argomenti del tutto lineari, conside- rando i due precedenti specifici ed il fatto che il VARO circolava in assenza del titolo abilitativo alla guida, rappresentando pertanto una proclività alla trasgres- sione e una non cure dell'autorità amministrativa, circostanze c:he che rendevano evidenza che lo stesso non si sarebbe astenuto da ulteriori condotte trasgressive della stessa specie.

In relazione a tale argomento motivazionale è mancato poi del tutto un confronto nel motivo di ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 6.16 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1.VAIRO Guido ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Asti che lo aveva riconosciuto colpevole della contrav- venzione di cui all'art.186 comma 2 lett.c) Codice della Strada, e lo aveva condan- nato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 1.500 di ammenda, negando il beneficio della sospensione condizionale della pena. 2. In ordine a tale ultima statuizione il VAIRO concentra il motivo di do- glianza denunciando difetto motivazionale in ordine alle ragioni del mancato rico- noscimento del beneficio, tenuto conto della intervenuta revoca della patente di guida e del diverso divisamento del giudice di primo grado in relazione alla richie- sta di messa alla prova. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto del tutto privi della enunciazione di specifiche richieste con le ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono. Il giudice di appello ha negato la sospensione condizionale con argomenti del tutto lineari, conside- rando i due precedenti specifici ed il fatto che il VARO circolava in assenza del titolo abilitativo alla guida, rappresentando pertanto una proclività alla trasgres- sione e una non cure dell'autorità amministrativa, circostanze c:he che rendevano evidenza che lo stesso non si sarebbe astenuto da ulteriori condotte trasgressive della stessa specie. In relazione a tale argomento motivazionale è mancato poi del tutto un confronto nel motivo di ricorso. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 6.16 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma in data 8 Giugno 2022 Il C
Sentenza Cassazione n. 25430/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris