CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 31500/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 30318-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] ex art. 395n.3) c.p.c. R.G.N. 30318/2019 Cron. Rep. Ud. 13/09/2023 [OSCURATO:PERSONA] in persona del Presidente pro tempore, domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - avverso la sentenza n. 490/2019 della CORTE D'APPELLO di MESSINA, depositata il 30/07/2019 R.G.N. 88/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Messina, pronunziando sul ricorso per revocazione proposto ex art. 395, comma primo, n. 3), c.p.c. dal [OSCURATO:PERSONA] (in sigla CAS), disponeva la revoca parziale della sentenza della medesima Corte d’appello n. 683/2018 del 18.10.2018, detraendo dall’importo in tale decisione quantificato in € 35.432,20 a titolo di risarcimento dei danni subiti (per la ritardata assunzione alle dipendenze di detto consorzio), per ciascuno degli istanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], quanto da ognuno di questi ultimi percepito a titolo di aliunde perceptumnel periodo dal 12 maggio 2005 al luglio 2008, confermando nel resto l’impugnata sentenza. 2. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale premetteva essere pacifico tra le parti che nel gennaio 2014 il CAS richiedeva all’INPS gli estratti contributivi di tutti i ricorrenti che avevano proposto l’azione contro il medesimo CAS per il periodo 2005-2008 e che l’INPS forniva i predetti documenti solo per cinque degli attori, senza fornirli per gli altri (vale a dire, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), e che i documenti “nuovi” per il giudizio venivano appresi dal CAS successivamente al deposito e alla pubblicazione della sentenza di cui si chiedeva la revocazione ed allorché il CAS in attuazione della stessa sentenza verificava i conti previdenziali dei propri dipendenti al fine di effettuare i relativi pagamenti. Secondo la Corte stessa, i documenti in questione (estratti contributivi INPS), oltre ad essere decisivi, dovevano considerarsi preesistenti alla decisione e ciò nel senso che il fatto storico in essi contenuto (la circostanza che anche altri ricorrenti oltre a quelli indicati dall’INPS nel gennaio 2014 avevano prestato nel periodo 2005-2008 attività lavorativa presso altri datori di lavoro) non solo esisteva prima della decisione ma era, altresì, contenuto nei documenti già esistenti. Inoltre, riteneva ricorrente anche il requisito dell’incolpevole impossibilità di produrre tali documenti nel giudizio da parte del CAS e che, in base agli stessi, potesse trovare applicazione il principio dell’aliunde perceptum, con conseguente riduzione del risarcimento del danno dovuto agli attori sopra specificati. 3. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (questi ultimi tre quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 4. Ha resistito l’intimato con controricorso. 5. I ricorrenti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano “Violazione di legge: art. 395 c.p.c. n. 3 ed art. 398 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)”. Lamentano: che la Corte distrettuale abbia ritenuto che gli estratti contributivi INPS datati 6.2.2019 e 12.2.2019, su cui poggiava la richiesta di revocazione, dovevano considerarsi preesistenti la decisione perché anche se di formazione successiva alla decisione (pubblicata il 18.10.2018) attestavano un fatto storico antecedente (la retribuzione percepita negli anni 2005-2008); che li abbia ritenuti decisivi, sic ed simpliciter , senza argomentare sulla possibilità del cumulo dei redditi da contratti part-time, e che abbia riconosciuto la causa di forza maggiore sul presupposto che il CAS aveva fatto affidamento che quanto attestato dall’INPS nell’anno 2014 non fosse mutato successivamente. 2. Col secondo motivo deducono “Violazione di legge: art. 395 c.p.c., artt. 1223, 1226 c.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.)”. Secondo i ricorrenti, la richiesta di revocazione doveva ritenersi infondata nel merito perché l’aliunde perceptum non può essere detratto in caso di liquidazione forfetaria del danno patito ed inoltre non opera avuto riguardo alla retribuzione dei contratti di lavoro part-time. 3. Il primo motivo di ricorso è fondato. 4. Secondo un risalente e consolidato orientamento di questa Corte, espresso anche a Sezioni Unite e di recente confermato, l’ipotesi di revocazione di cui al n. 3) dell’art. 395 c.p.c. presuppone che un documento decisivo preesistente alla decisione impugnata, che la parte non abbia potuto a suo tempo produrre per causa di forza maggiore o per fatto dell’avversario, sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione (così Cass. civ., sez. trib., 10.2.2017, n. 3591, e in termini esatti o analoghi id., sez. III, 7.5.2014, n. 9865; id., sez. un., 25.7.2007, n. 16402, id., sez. lav., 18.8.1997, n. 7653; id., sez. I, 18.12.1987, n. 9455, e, da ultimo, id., sez. 6, n. 4807/2023 e id., sez. V, n. 1914/2023); sicché non può essere utilmente invocata con riferimento a un documento formato dopo la decisione (id., sez. VI, 13.10.2015, n. 20587); atteso l’uso dell’espressione “sono stati trovati” contenuta nel citato n. 3), alla quale fa riscontro il termine “recupero” adottato nei successivi art. 396 e 398 c.p.c., mentre è irrilevante che il documento faccia riferimento a fatti antecedenti alla sentenza stessa e sia stato recuperato solo successivamente a tale decisione (id., sez. III, 20.2.2015, n. 3362; id., sez. I, 18.5.1996, n. 4610; id., sez. I, 8.3.1990, n. 1838). 5. L’impugnata sentenza non è conforme a tali principi di diritto. 6. La Corte adita per la revocazione, infatti, pur avendo correttamente premesso che il documento utile per chiedere la revocazione deve essere preesistente alla decisione impugnata essendo insufficiente che anteriore alla decisione sia solo il fatto rappresentato nel documento stesso (così alla fine di pag. 5 della sua decisione), ha poi affermato in termini giuridicamente errati che gli estratti contributivi provenienti dall’INPS “devono considerarsi altresì preesistenti”. Come già riportato in narrativa, la Corte di merito ha ritenuto tale preesistenza di quei documenti “nel senso che il fatto storico in essi contenuto (la circostanza che anche altri ricorrenti oltre a quelli indicati dall’INPS nel gennaio 2014 avevano prestato nel periodo 2005-2008 attività lavorativa presso altri datori di lavoro) non solo esisteva prima della decisione ma era, altresì, contenuto nei documenti già esistenti”. Sennonché, alla stregua dell’indirizzo di legittimità sopra premesso, è invece del tutto insufficiente a fondare l’ipotesi di revocazione di cui al n. 3 dell’art. 395 c.p.c. il dato che fossero anteriori alla decisione i fatti rappresentati in tali documenti. Quanto, poi, all’ulteriore asserzione che il medesimo “fatto storico” “era, altresì, contenuto nei documenti già esistenti”, osserva il Collegio che tali documenti, come peraltro non posto in discussione dal controricorrente in questa sede, sono degli estratti contributivi ottenuti dall’INPS (prodotti dai ricorrenti sub 4) della loro produzione in questa sede di legittimità) datati, rispettivamente, 12.2.2019 per l’attuale ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:DATA_NASCITA] per tutti gli altri ricorrenti. D’altronde, la stessa Corte territoriale aveva esposto tali datazioni nello “svolgimento del processo” (cfr. pag. 4 della sua sentenza), e, in motivazione, aveva considerato che i documenti asseritamente “nuovi” per il giudizio “venivano appresi dal CAS successivamente al deposito ed alla pubblicazione della sentenza di cui si chiede la revocazione”. 7. Per completezza, si osserva che ulteriore conferma che gli estratti contributivi posti a base della revocazione, in quanto datati 6.2.2019 e 12.2.2019, fossero posteriori alla sentenza di cui si chiedeva la revocazione, e non preesistenti alla stessa, si trae da ulteriori considerazioni svolte dalla medesima Corte territoriale. La Corte, infatti, nel motivare circa l’incolpevole impossibilità di produrre i documenti in precedenza da parte del CAS, ha rilevato che quest’ultimo nel gennaio 2014 aveva sì “richiesto all’INPS la documentazione contributiva attestante gli eventuali periodi lavorativi effettuati da tutti i ricorrenti che avevano proposto giudizio di primo grado, nel periodo 2005-2008”; ma che “l’INPS aveva prodotto tale documentazione solo per alcuni di essi ingenerando nel CAS la legittima consapevolezza che, oltre ai ricorrenti per i quali aveva ottenuto dall’INPS la certificazione contributiva (attestante che gli stessi avevano prestato attività lavorativa presso altri datori di lavoro nel periodo 2005-2008), non vi fosse alcun altro ricorrente che avesse svolto sempre per il periodo 2005-2008 alcuna attività lavorativa alle dipendenze di altro datore di lavoro”. Ebbene, da tali rilievi della Corte distrettuale si desume che il [OSCURATO:PERSONA] nel gennaio 2014, per quanto qui interessa, in relazione alle posizioni contributivo- previdenziali degli attuali controricorrenti, non avesse in realtà ottenuto dall’INPS alcuna certificazione ex art. 54 L. n. 88/1989 che attestasse, sia pure in negativo (vale a dire, per l’assenza di rapporti lavorativi produttivi di contributi), quali fossero le loro posizioni. Dunque, pure dette constatazioni confermano che, prima delle date suddette, posteriori alla pubblicazione della sentenza oggetto di revocazione, gli estratti contributivi in questione non esistessero. 8. L’accoglimento del primo motivo di ricorso fa sì che l’impugnazione per revocazione, ai sensi dell’art. 395, n. 3, c.p.c. debba essere giudicata inammissibile (cfr. Cass. n. 15242/2012), il che assorbe l’esame del secondo motivo di ricorso. 9. Pertanto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, giusta l’art. 384, comma secondo, c.p.c., la sentenza impugnata dev’essere cassata e l’impugnazione per revocazione proposta dal CAS nei confronti degli attuali ricorrenti per cassazione dev’essere dichiarata inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] controricorrente, di conseguenza, dev’essere condannato al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità e del giudizio di revocazione, liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e dichiara inammissibile la revocazione proposta dal [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 683/2018 del 18.10.2018 nei confronti degli attuali ricorrenti per cassazione. Condanna il controricorrente al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in € 7.000,00,