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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 19643/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 16424-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1468/14/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il 15/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]

I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per l'Emilia - Romagna ove ha confermato la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] di Reggio nell'Emilia per non aver sospeso il giudizio relativo alla pretesa di pagamento attivata in conseguenza di sentenza sostitutiva dell'originario avviso di accertamento e, a sua volta, oggetto di ricorso per cassazione; che il ricorso è affidato a due motivi; che la parte privata ha spiegato difese.

CONSIDERATO che, con il secondo motivo da esaminare preliminarmente (in ossequio al principio della ragione più liquida di cui a S.U. n. 9936/2014), si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 39 e 295 c.p.c. per non aver sospeso il giudizio in ragione della continenza di cause, segnatamente in pendenza del giudizio presupposto; che la continenza di cause costituisce ipotesi di connessione, da valutare da parte del giudice ai fini della riunione; che, in una prima fase, questa Corte aveva ritenuto il meccanismo di cui agli articoli 39 e 295 c.p.c. compatibile e doveroso nel processo tributario, in forza dell'art. 1, secondo comma, d.lgs. n.546/1992 (cfr. Cass.

V, n. 11866/2002); che, recentemente, questa Corte è intervenuta a Sezioni Unite, affermando il seguente principio di diritto: "In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la Ric. 2021 n. 16424 sez.

MT - ud. 27-04-2022 -2- pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c." (cfr. Cass.

S.U., n. 21763/2021); che questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza presupposta (cfr. Cass.

V, n. 141/2022); che, pertanto, il giudizio dev'essere rinviato al giudice di merito, per l'eventuale riunione oltre che per l'eventuale sospensione dei due giudizi; che resta assorbito il primo motivo, attinente all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sull'impugnabilità per vizi propri di ogni atto; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il secondq motivo di ticorso, assorbito il primo, ì , , l'4L(t9 cassa la sentenza impugnatarvia alla [OSCURATO:PERSONA] per l'Emilia — Romagna, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente gi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 16424-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 26, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1468/14/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], depositata il 15/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] per l'Emilia - Romagna ove ha confermato la pronuncia della [OSCURATO:PERSONA] di Reggio nell'Emilia per non aver sospeso il giudizio relativo alla pretesa di pagamento attivata in conseguenza di sentenza sostitutiva dell'originario avviso di accertamento e, a sua volta, oggetto di ricorso per cassazione; che il ricorso è affidato a due motivi; che la parte privata ha spiegato difese. CONSIDERATO che, con il secondo motivo da esaminare preliminarmente (in ossequio al principio della ragione più liquida di cui a S.U. n. 9936/2014), si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 39 e 295 c.p.c. per non aver sospeso il giudizio in ragione della continenza di cause, segnatamente in pendenza del giudizio presupposto; che la continenza di cause costituisce ipotesi di connessione, da valutare da parte del giudice ai fini della riunione; che, in una prima fase, questa Corte aveva ritenuto il meccanismo di cui agli articoli 39 e 295 c.p.c. compatibile e doveroso nel processo tributario, in forza dell'art. 1, secondo comma, d.lgs. n.546/1992 (cfr. Cass. V, n. 11866/2002); che, recentemente, questa Corte è intervenuta a Sezioni Unite, affermando il seguente principio di diritto: "In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la Ric. 2021 n. 16424 sez. MT - ud. 27-04-2022 -2- pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c." (cfr. Cass. S.U., n. 21763/2021); che questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza presupposta (cfr. Cass. V, n. 141/2022); che, pertanto, il giudizio dev'essere rinviato al giudice di merito, per l'eventuale riunione oltre che per l'eventuale sospensione dei due giudizi; che resta assorbito il primo motivo, attinente all'art. 19 d.lgs. n. 546/1992, sull'impugnabilità per vizi propri di ogni atto; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il secondq motivo di ticorso, assorbito il primo, ì , , l'4L(t9 cassa la sentenza impugnatarvia alla [OSCURATO:PERSONA] per l'Emilia — Romagna, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente gi
Sentenza Cassazione n. 19643/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris