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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17180/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10904/2015 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] oe [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161 Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10904/2015 Numero sezionale 1196/2022 Numero di raccolta generale 17180/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 avverso la sentenza n. 226/13/15 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 6/2/2015 e non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella nella camera di consiglio del 6 aprile 2022; viste le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, dott. [OSCURATO:PERSONA], di cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) rigettava l'appello principale proposto dall’agente della riscossione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze che aveva ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria su un bene immobile facente parte del fondo familiare, ex art. 170 cod. civ., in relazione ad un debito tributario contratto da [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio dell'impresa; accoglieva quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] condannando l’agente della riscossione alla cancellazione dell'ipoteca.

2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

3. Successivamente, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria contenente istanza di cessazione della materia del contendere a seguito di procedura di definizione agevolata, ex art. 6 d.-l. 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, con modificazioni, dalla legge del 1° dicembre 2016, n. 225.

All’uopo ha allegato la comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. recante l'accettazione dell'istanza di adesione, le ricevute di pagamento secondo il piano di rateizzazione convenuto con Equitalia.

Dal canto suo, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato atto con il quale, preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e, contestualmente, il signor Melani 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10904/2015 Numero sezionale 1196/2022 Numero di raccolta generale 17180/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 ha dichiarato di accettare la rinuncia; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] chiedono che le spese di giudizio siano compensate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Facendo seguito ai principi espressi in materia da questa Corte, il presente giudizio va dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, stante l’accoglimento dell’istanza di definizione agevolata da parte dell’esattore ai sensi del comma 3 dell’art. 6 d. l. cit. e la sua rinuncia al ricorso.

Va, inoltre, dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo il debitore provveduto all’integrale pagamento del debito (cfr. Cass. Sez. 6, 03/10/2018, n. 24083: «In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art.391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.»).

2. Le spese di giudizio vengono interamente tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Così deciso, in data 6 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10904/2015 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] oe [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in Roma via delle [OSCURATO:PERSONA] n. 161 Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 17, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10904/2015 Numero sezionale 1196/2022 Numero di raccolta generale 17180/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 avverso la sentenza n. 226/13/15 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata in data 6/2/2015 e non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Angiolella nella camera di consiglio del 6 aprile 2022; viste le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, dott. [OSCURATO:PERSONA], di cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Commissione tributaria regionale della Toscana (di seguito CTR) rigettava l'appello principale proposto dall’agente della riscossione, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze che aveva ritenuto illegittima l'iscrizione ipotecaria su un bene immobile facente parte del fondo familiare, ex art. 170 cod. civ., in relazione ad un debito tributario contratto da [OSCURATO:PERSONA] nell'esercizio dell'impresa; accoglieva quello incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA] condannando l’agente della riscossione alla cancellazione dell'ipoteca. 2. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 3. Successivamente, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria contenente istanza di cessazione della materia del contendere a seguito di procedura di definizione agevolata, ex art. 6 d.-l. 22 ottobre 2016, n. 193, come convertito, con modificazioni, dalla legge del 1° dicembre 2016, n. 225. All’uopo ha allegato la comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. recante l'accettazione dell'istanza di adesione, le ricevute di pagamento secondo il piano di rateizzazione convenuto con Equitalia. Dal canto suo, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha presentato atto con il quale, preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia, ha dichiarato di rinunciare al ricorso e, contestualmente, il signor Melani 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 10904/2015 Numero sezionale 1196/2022 Numero di raccolta generale 17180/2022 Data pubblicazione 26/05/2022 ha dichiarato di accettare la rinuncia; [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA] chiedono che le spese di giudizio siano compensate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Facendo seguito ai principi espressi in materia da questa Corte, il presente giudizio va dichiarato estinto, ex art. 391 cod. proc. civ. in combinato disposto con l’art. 6 d.l. n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, stante l’accoglimento dell’istanza di definizione agevolata da parte dell’esattore ai sensi del comma 3 dell’art. 6 d. l. cit. e la sua rinuncia al ricorso. Va, inoltre, dichiarata la cessazione della materia del contendere avendo il debitore provveduto all’integrale pagamento del debito (cfr. Cass. Sez. 6, 03/10/2018, n. 24083: «In presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell'esattore ai sensi del comma 3 di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art.391 cod. proc. civ., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione "ex lege", qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.»). 2. Le spese di giudizio vengono interamente tra le parti. P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Così deciso, in data 6 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P
Sentenza Cassazione n. 17180/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris