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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35776/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 29 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla ritenuta recidiva reiterata e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen. e, in subordine, alla mancata concessione di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto di escludere l'ipotesi attenuata di ricettazione poiché si trattava di un motociclo che, per quanto vetusto, aveva un valore economico non esiguo e ha motivato il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità anche alla luce dell'entità del profitto conseguito dall'imputato con la vendita del bene ricettato di 200 euro; osservato altresì che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'attenuante del fatto di particolare tenuità può essere riconosciuta solo se il valore del bene ricettato è particolarmente lieve e il fatto, valutato nel suo insieme, e quindi anche con riferimento alle modalità dell'azione e alla personalità dell'imputato (nel caso di specie recidivo reiterato), presenti quelle connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che consentano di qualificare il reato come ipotesi di particolare tenuità, evidenziando una rilevanza criminosa assolutamente modesta (cfr., ad es., Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Messina, con sentenza del 29 novembre 2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di ricettazione, ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza alla ritenuta recidiva reiterata e ha rideterminato la pena, confermando nel resto la sentenza impugnata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo (attuale quarto) comma, cod. pen. e, in subordine, alla mancata concessione di quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, con motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici, ha ritenuto di escludere l'ipotesi attenuata di ricettazione poiché si trattava di un motociclo che, per quanto vetusto, aveva un valore economico non esiguo e ha motivato il diniego della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità anche alla luce dell'entità del profitto conseguito dall'imputato con la vendita del bene ricettato di 200 euro; osservato altresì che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, l'attenuante del fatto di particolare tenuità può essere riconosciuta solo se il valore del bene ricettato è particolarmente lieve e il fatto, valutato nel suo insieme, e quindi anche con riferimento alle modalità dell'azione e alla personalità dell'imputato (nel caso di specie recidivo reiterato), presenti quelle connotazioni di marginalità, occasionalità e modestia che consentano di qualificare il reato come ipotesi di particolare tenuità, evidenziando una rilevanza criminosa assolutamente modesta (cfr., ad es., Sez. 2, n. 42866 del 20/06/2017, Gavitone, Rv. 271154; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118; Sez. 1, n. 13600 del 13/03/2012, Lorini, Rv. 252286; Sez. 2, n. 28689 del 09/07/2010, Sessa, Rv. 248214); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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