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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 20 giugno 2023

Cassazione n. 51697/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE d'APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di ricettazione.

2. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando in primo luogo violazione dell'articolo 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli articoli 161 e 601 del medesimo codice.

Si sostiene che il decreto di citazione per il giudizio di appello non è stato notificato previamente presso il domicilio eletto dall'imputato con conseguente nullità assoluta ed insanabile.

Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'articolo 192 dello stesso codice poiché la corte d'appello, in tesi difensiva, ha travisato il fatto avendo ritenuto che il piazzale ove si trovava l'autovettura riciclata fosse di esclusiva pertinenza dell'officina meccanica condotta dall'imputato.

Tale dato fattuale non risulta da alcun documento processuale ed è stato introdotto indebitamente dalla corte di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato tardivamente.

2. A fronte della lettura della motivazione in udienza in data 23 maggio 2023, atto da cui decorre il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso previsto dall'art.585 comma 1 lettera a) c.p.p., il ricorso risulta depositato il 20 giugno 2023, con superamento del termine di legge.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2023 Il co sigliere r' latore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE d'APPELLO di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Salerno ha confermato la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia per il reato di ricettazione. 2. L'imputato ha presentato ricorso per cassazione lamentando in primo luogo violazione dell'articolo 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli articoli 161 e 601 del medesimo codice. Si sostiene che il decreto di citazione per il giudizio di appello non è stato notificato previamente presso il domicilio eletto dall'imputato con conseguente nullità assoluta ed insanabile. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'articolo 192 dello stesso codice poiché la corte d'appello, in tesi difensiva, ha travisato il fatto avendo ritenuto che il piazzale ove si trovava l'autovettura riciclata fosse di esclusiva pertinenza dell'officina meccanica condotta dall'imputato. Tale dato fattuale non risulta da alcun documento processuale ed è stato introdotto indebitamente dalla corte di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto presentato tardivamente. 2. A fronte della lettura della motivazione in udienza in data 23 maggio 2023, atto da cui decorre il termine di quindici giorni per il deposito del ricorso previsto dall'art.585 comma 1 lettera a) c.p.p., il ricorso risulta depositato il 20 giugno 2023, con superamento del termine di legge. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 novembre 2023 Il co sigliere r' latore [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 51697/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris