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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2024

Cassazione n. 10775/2025

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/05/2024 dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per intervenuta prescrizione del reato; il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; sentite, nell'interesse delle parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da comparsa conclusionale e nota spese; ssentite, nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso; sentite, nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto raccoglimento del ricorso; sentite, nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso. sentite, nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 21 novembre 2022 la Corte di assise di Caltanisetta giudicava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso a Gela il 9 ottobre 1998, ascritto agli imputati ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 1, 110, 112, primo comma, n. 1, 575 e 577, primo comma, n. 3, cod. pen.

Conseguiva a tali statuizioni la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]° alla pena dell'ergastolo e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti - alla pena di trent'anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni.

Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano ulteriormente condannati alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali; mentre, il solo [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.

Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infine, venivano condannati al risarcimento del danno in favore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle quali veniva riconosciuta una provvisionale provvisoriamente esecutiva dell'importo di 50.000,00 euro per ciascuna di esse, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in giudizio.

2. Con sentenza emessa il 3 maggio 2024 la Corte di assise di appello di Caltanissetta, pronunciandosi sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della decisione impugnata, escludeva, per tutti gli imputati, le circostanze aggravanti di cui agli artt. 61, primo comma, n. 1, e 112, primo comma, n. 1, cod. pen. e 61 comma 1, n. 1 c.p., e, per i soli imputati Palermo e Greco, quella di cui all'art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen.

Nel resto, la sentenza impugnata veniva confermata.

Conseguiva a tali statuizioni la conferma della pena dell'ergastolo irrogata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la riduzione della pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] a ventuno anni di reclusione; la riduzione della pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] a quattordici anni di reclusione. 3 7) Conseguiva, inoltre, a tali statuizioni la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle ulteriori spese processuali.

Conseguiva, infine, a tali statuizioni la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in giudizio dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Dalle sentenze di merito, che divergevano nei termini che si sono esposti, emergeva che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], deliberato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era stato eseguito materialmente dallo stesso Termino, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che lo avevano commesso, a Gela, il 9 ottobre 1988, nel contesto della sfera di operatività della criminalità organizzata nissena, nel cui ambito maturava la decisione di uccidere la vittima.

L'omicidio, in particolare, avveniva all'interno del [OSCURATO:PERSONA] di Gela, ubicato in [OSCURATO:PERSONA], gestito dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che, la mattina del 9 ottobre 1988, veniva trovato morto all'interno del suo locale da [OSCURATO:PERSONA], un dipendente della vittima.

In questa cornice, deve evidenziarsi che la ricostruzione degli accadimenti criminosi traeva origine dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, dopo essersi aperti alla collaborazione, fornivano indicazioni decisive per individuare gli autori dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e il contesto criminale nel quale maturava la decisione di assassinare la vittima.

Più precisamente, secondo quanto riferito dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] si collocava in un momento di forte tensione nell'area di [OSCURATO:PERSONA] - un paese alle porte di Caltanissetta - e costituiva la concretizzazione del progetto criminoso di [OSCURATO:PERSONA], lungamente coltivato, di vendicarsi dell'assassinio del padre, [OSCURATO:PERSONA], attribuito al gruppo criminale egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA], eseguito il 17 aprile 1982.

Precisava, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] che, all'inizio degli anni Ottanta, si sviluppava una contrapposizione armata tra la fazione di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - storicamente egemonizzata dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] - e la consorteria criminale guidata da [OSCURATO:PERSONA], alla quale era collegato [OSCURATO:PERSONA], che operava al di fuori delle strategie mafiose.

Nel corso di questo scontro, che assumeva i contorni di una vera e propria faida criminale, venivano assassinati, per la famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4 t L'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], dunque, pur traendo origine dai propositi di vendetta di [OSCURATO:PERSONA], si inseriva nella faida mafiosa sancataldese, nel contesto della quale [OSCURATO:PERSONA] precisava di essere venuto a conoscenza della vicenda criminosa in esame da [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, durante una cena che era stata organizzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva raccontato a [OSCURATO:PERSONA] di essere coinvolto nell'esecuzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso a Gela, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA].

Successivamente, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto le confidenze di [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva confermato il resoconto fornitogli da [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito al collaborante di avere eseguito materialmente l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato autorizzato da [OSCURATO:PERSONA], al quale si era rivolto personalmente, avvalendosi del supporto logistico di [OSCURATO:PERSONA], un esponente della criminalità organizzata gelese.

Venivano, quindi, esaminate le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che inseriva l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] nella contrapposizione armata sviluppatasi nell'area di [OSCURATO:PERSONA], all'inizio degli anni Ottanta, tra la famiglia mafiosa locale e il [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della quale erano stati uccisi diversi esponenti della criminalità organizzata nissena, tra cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

In questo contesto, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] riferiva che, inizialmente, aveva appreso da [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] rE era/ stato autorizzato a uccidere [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso Madonia, al quale [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto preventivamente, mosso dal desiderio di vendicare l'assassinio del padre, [OSCURATO:PERSONA], che si era verificato alcuni anni prima nell'ambito della "Faida di [OSCURATO:PERSONA]".

Le originarie confidenze di [OSCURATO:PERSONA], in un successivo momento, venivano confermate a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], che ribadiva la riconducibilità dell'omicidio ai suoi propositi di vendetta, maturati a seguito dell'uccisione del genitore.

Il collaboratore di giustizia, inoltre, precisava che, nel corso di questi colloqui, apprendeva che nell'esecuzione dell'attentato mortale in esame erano coinvolti anche gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il cui contributo si era reso necessario perché l'omicidio era stato eseguito a Gela.

In questa cornice, i Giudici di merito ritenevano dimostrato il coinvolgimento nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] degli odierni imputati, precisando però che l'assassinio, pur essendo maturato nel contesto della "Faida di [OSCURATO:PERSONA]", si connotava per un movente personalistico, traendo originario dal desiderio di [OSCURATO:PERSONA] di vendicarsi dell'uccisione del padre, [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 17 aprile 1982, diversi anni prima della vicenda delittuosa in esame, verificatasi il 9 ottobre 1988.

Questa cesura temporale, del resto, corroborava l'individuazione di un movente personalistico dell'assassinio di [OSCURATO:PERSONA], che si verificava a distanza di diversi anni dalla fase cruciale della "Faida di [OSCURATO:PERSONA]", che si concludeva con la definitiva affermazione della famiglia mafiosa locale e il dissolvimento del [OSCURATO:PERSONA].

Deve, infine, evidenziarsi che la collocazione del movente dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] in una dimensione personalistica, riconducibile ai propositi di vendetta maturati da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli epigoni del dissolto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], comportava la riqualificazione della fattispecie originariamente contestata agli odierni imputati, ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 1, 110, 112, primo comma, n. 1, 575 e 577, primo comma, n. 3, cod. pen.

Conseguiva, infatti, a tale inquadramento dell'attentato mortale commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] l'esclusione, per tutti gli imputati, delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 61, primo comma, n. 1, e 112, primo comma, n. 1, cod. pen., e, per i soli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della circostanza aggravante di cui all'art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen.

La stessa esclusione dell'aggravante della premeditazione si inseriva nel contesto personalistico della vicenda omicidiaria, atteso che, non essendo stato dimostrato il collegamento dell'assassinio alle dinamiche tipiche di [OSCURATO:PERSONA], non si riteneva di potere individuare, in assenza di elementi probatori specifici, il preciso momento in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati coinvolti da [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione dell'agguato.

Occorre aggiungere che tale, articolata, esclusione circostanziale, sul piano del disvalore dei fatti di reato oggetto di contestazione processuale e del trattamento sanzionatorio irrogato, assumeva un rilievo ancora maggiore nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali, già nel giudizio di primo grado, erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati alle pene di cui in premessa.

3. Avverso questa sentenza gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrevano per cassazione, con atti di impugnazione di cui occorre dare partitamente conto.3.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura difensiva.

Con questa doglianza, in particolare, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 187, 192, comma 3, cod. proc. pen., 111 Cost., conseguenti al fatto che la Corte di assise di appello di Caltanissetta aveva fondato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sulle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni, al contrario di quanto affermato nella decisione censurata, non convergevano sulla posizione dell'imputato ed erano smentite dalle emergenze probatorie.

Si deduceva, in proposito, che la Corte di assise di appello di Caltanissetta non aveva tenuto conto della circolarità delle accuse fornite dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], provenendo tali propalazioni dalla stessa fonte di conoscenza, rappresentata dalle confidenze ricevute da [OSCURATO:PERSONA], che erano state recepite acriticamente, senza il compimento di alcuna verifica sulle modalità con cui le dichiarazioni dell'imputato erano state acquisite.

Si deduceva, al contempo, che la Corte territoriale non aveva compiuto un vaglio adeguato sull'attendibilità delle accuse rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], atteso che il propalante, dopo essersi aperto alla collaborazione, nel corso dei suoi primi cinque interrogatori, non aveva mai fornito alcuna indicazione sulle dinamiche dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], esprimendo una progressione accusatoria oggettivamente incompatibile con il giudizio positivo espresso nella sentenza impugnata.

Analogo giudizio di inattendibilità doveva essere espresso per le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], reso evidente dal fatto che il propalante aveva coinvolto nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], il responsabile della famiglia mafiosa gelese dell'epoca, [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione era stata archiviata nel corso delle indagini preliminari, non essendo stati acquisiti elementi probatori che riscontrassero le accuse del collaborante.

Si deduceva, infine, che la Corte di merito, nel confermare il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di primo grado, non aveva tenuto conto delle dichiarazioni di un altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito del disappunto di [OSCURATO:PERSONA], reggente della omonima famiglia mafiosa gelese, perché era stato commesso un omicidio nel suo territorio di riferimento senza l'autorizzazione dei responsabili della stessa consorteria, rappresentati dallo stesso Emanuello e da [OSCURATO:PERSONA].

3.1.1. Queste argomentazioni venivano richiamate e ribadite nelle memorie di replica depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si evidenziava ulteriormente che le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non convergevano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], presentando contraddizioni insanabili, che erano state segnalate nell'atto di appello, con le quali la Corte di assise di appello di Caltanissetta non si era confrontata.

Si ribadiva, al contempo, l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che, come già evidenziato nell'atto di impugnazione originario, aveva coinvolto nella commissione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], il responsabile della famiglia mafiosa gelese dell'epoca, [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione era stata archiviata, con decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta del 27 marzo 2020, allegato, ai fini dell'autosufficienza, alle memorie di replica.

3.1.2. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

3.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., per avere la Corte di assise di appello di Caltanissetta fondato il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sulle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni, al contrario di quanto affermato nella decisione censurata, che non si era confrontata con le pur stringenti critiche difensive, non convergevano sulla posizione processuale dell'imputato ed erano smentite dalle emergenze probatorie.

Si deduceva, in proposito, che la Corte di merito non aveva compiuto una verifica congrua sull'attendibilità delle accuse rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che erano inficiate dalla progressione criminosa delle sue dichiarazioni, rese evidenti dalla circostanza che, nella fase iniziale della sua collaborazione, il propalante non aveva fornito alcuna indicazione sulla guerra di mafia di [OSCURATO:PERSONA] e sull'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], nonostante appartenesse alla cellula mafiosa dello stesso centro nisseno.

L'inattendibilità del collaborante [OSCURATO:PERSONA], del resto, costituiva un dato processuale incontroverso ed era ulteriormente attestata dai suoi rapporti ambigui e mai chiariti con alcuni esponenti del SISDE, sui quali, a fronte delle specifiche censure difensive, la decisione in esame non si era in alcun modo confrontata.

Analoghe censure venivano espresse a proposito del vaglio di attendibilità compiuto dalla Corte di merito in ordine all'attendibilità delle accuse rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni erano inficiate dalle contradizioni insanabili esistenti tra le sue propalazioni e quelle di [OSCURATO:PERSONA], che traevano origine dalla diversa provenienza criminale dei due collaboranti e non potevano ritenersi superabili, anche tenuto conto delle critiche difensive avanzate dai difensori del ricorrente nel giudizio di secondo grado, con le quali la decisione impugnata non si era confrontata.

Queste contraddizioni, del resto, erano rese evidenti dalla circostanza, incontroversa, che [OSCURATO:PERSONA] collocava l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] nel 1989 e non nel 1988, inserendolo nel contesto delle dinamiche della criminalità organizzata gelese, in un ambito del tutto differente da quello relativo alla "Faida di [OSCURATO:PERSONA]", sviluppatasi all'inizio degli anni Ottanta, nel quale l'assassinio era maturato.

Con il secondo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la doglianza precedente, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di assise di appello di Caltanissetta ritenuto attendibili le dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante costituisse un dato incontrovertibile quello del risentimento maturato dal propalante nei confronti dell'imputato, nel contesto delle dinamiche della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], comprovato dagli esiti del processo "Gammino", nel quale l'imputato era stato assolto nonostante le accuse del propalante.

Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.

3.3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di assise di appello di Caltanissetta fondato il giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sulle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni, al contrario di quanto affermato nel provvedimento censurato, non convergevano sulla posizione processuale dell'imputato ed erano connotate da genericità, non consentendo di definire con precisione il ruolo concorsuale svolto dal ricorrente nell'esecuzione dell'assassinio e il momento in cui lo stesso era stato coinvolto nella progettazione dell'attentato.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di assise di appello di Caltanissetta, nel confermare il giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], espresso dalla Corte di assise di Caltanissetta, dato esaustivo conto delle contraddizioni insanabili esistenti tra le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che collocavano l'omicidio in esame in due contesti criminali differenti e incompatibili, rappresentati dalla guerra di mafia di [OSCURATO:PERSONA] sviluppatasi all'inizio degli anni Ottanta, per il primo propalante, dalle fibrillazioni interne alla criminalità organizzata gelese, per il secondo propalante.

Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di collegare funzionalmente l'agguato mortale commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] a quello commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], pur risultando entrambi gli omicidi inseriti nella "Faida di [OSCURATO:PERSONA]".

Il disconoscimento di tale, pur incontroverso, collegamento consortile non aveva consentito di ritenere i due fatti di reato unificati dal vincolo della continuazione e non aveva permesso di irrogare ad [OSCURATO:PERSONA] una pena mitigata dagli effetti dosimetrici previsti dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. 3.3.1.

Questi argomenti difensivi venivano richiamati e ribadit4 nei motivi nuovi depositati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si evidenziava ulteriormente che le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non convergevano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], presentando contraddizioni insanabili, che erano statst segnalate nei motivi di appello dell'imputato, riguardanti il ruolo svolto dal ricorrente nell'organizzazione dell'agguato e il movente dell'omicidio.

Si ribadiva, al contempo, in linea con quanto sostenuto nel terzo motivo dell'atto di impugnazione originario, che la Corte di assise di appello di Caltanissetta non si era confrontata con la richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione esterna tra i fatti di reato oggetto di vaglio e quelli giudicati nel processo per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], definito con sentenza irrevocabile, nonostante fosse pacifico che entrambe le vicende criminose si inserissero in un unico scenario criminale, rappresentato dalla "Faida di [OSCURATO:PERSONA]", sviluppatasi all'inizio degli anni Ottanta nella cittadina nissena.

3.3.2. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.3.4.

Infine, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive.

Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., per avere la Corte di assise di appello di Caltanissetta fondato il giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'esecuzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sulle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni, al contrario di quanto affermato nella decisione censurata, che non si era confrontata con le critiche difensive introdotte nel giudizio di secondo grado, non convergevano sulla posizione processuale dell'imputato, il cui ruolo concorsuale non risultava definitivo dalle dichiarazioni, assolutamente generiche, dei due propalanti.

Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale fondato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su una adeguata ricostruzione del loro narrato, omettendo di valutare i contrasti insanabili esistenti tra le due propalgzioni - pur analiticamente evidenziate nei motivi di appello - e disattendui i parametri della _OPP.91' spontaneità, della coerenza, della costanza e della precisione, indispensabili per'—' ritenere provate le accuse in questione.

3.4.1. Queste argomentazioni difensive venivano integrate dai motivi nuovi depositati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 157 cod. pen., conseguente al fatto che il reato contestato ad [OSCURATO:PERSONA], per effetto del riconoscimento riconosciute le attenuanti generiche e dell'esclusione delle circostanze aggravanti, doveva ritenersi prescritto decorsi ventuno anni dai fatti di reato, avvenuti il 9 ottobre 1988.

3.4.2. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono, a mezzo dei rispettivi difensori, devono essere esaminati separatamente.2.

In via preliminare, deve rilevarsi che le posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere esaminate separatamente, pur essendo indispensabile, in relazione agli aspetti di censura della motivazione della sentenza impugnata comuni a tutti gli atti di impugnazione, richiamare i principi di carattere generale che ne consentono un corretto inquadramento sistematico, alla luce dei parametri ermeneutici di questa Corte.

2.1. In questa cornice, la prima questione ermeneutica di carattere comune sulla quale occorre soffermarsi preliminarmente riguarda i principi generali vigenti in materia di chiamate in correità o in reità acquisite nel presente procedimento penale, concernenti le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che costituiscono il nucleo probatorio essenziale del giudizio di colpevolezza formulato dai Giudici di merito nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

In questo ambito, innanzitutto, è necessario richiamare il principio di diritto affermato nell'ultimo, anche se non recente, arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite, applicabile nei confronti delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia esaminati nel presente procedimento penale, riconducibile a Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01, in cui si afferma: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale».

Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai definitivamente consolidato, in tema di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il 12 7/ suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676 - 01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348-01; Sez. 2, n. 21599 del 16/02/1999, Emmanuello, Rv. 244541 - 01).

In questa cornice, le chiamate in correità o in reità, in quanto contenute nelle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da uno dei soggetti processuali indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono che soggiacere ai criteri di valutazione della prova previsti da tale disposizione, nel senso che la loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, devono trovare conferma in altri elementi di prova, con la conseguente accentuazione, conformemente all'espressa previsione del primo comma dello stesso articolo 192, dell'obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi come espressione di un giudizio unitario e non frazionabile sulle propalazioni oggetto di vaglio giurisdizionale.

Tale arresto giurisprudenziale, a ben vedere, si colloca nel solco di un orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, risalente a Sez.

U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465 - 01, nel quale si evidenziava che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti personali con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato; dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata effettuata dal propalante, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità delle accuse; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria resa nei confronti dell'accusato, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità.

Deve, tuttavia, evidenziarsi, in linea con quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenza trifasica non deve svilupparsi rigidamente - essendo espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate -, nel senso che la valutazione dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità del dichiarante e l'attendibilità del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, deve essere valutata unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica deroga (tra le altre, Sez. 1, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270367 - 01; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355 - 01; Sez. 6, n. 41352 del 24/09/2010, Contini, Rv. 248713 - 01; Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 1999, Archesso, Rv. 213446 - 01).

Alla luce di questi principi, le doglianze proposte dai difensori degli odierni ricorrenti, con riferimento al vaglio giurisdizionale delle propalazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur nella varietà delle prospettazioni che le caratterizzano, si muovono in una direzione esattamente inversa a quella prefigurata da questa Corte, tendente a parcellizzare i singoli segmenti dichiarativi di tali propalanti, prospettando un'operazione di ermeneutica processuale irrispettosa del compendio probatorio acquisito e incompatibile con i principi affermati dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.).

Quanto, infine, alla tipologia e all'oggetto dei riscontri probatori, la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo penale e idoneo, sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione necessariamente unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma giurisdizionale (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.).

Ne discende che il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità di un propalante può essere offerto anche dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella richiamata disposizione, in termini analoghi a quanto si verificava nel caso in esame per le propalazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, purché estraneo alle dichiarazioni accusatorie che devono essere riscontrate, può essere legittimamente utilizzato a conferma della loro attendibilità, che dovrà essere vagliata rigorosamente dal giudice, verificando l'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione accusatoria e la sua attitudine a fungere da riscontro estrinseco di quella - ovvero di quelle - che lo stesso giudice ritenga di porre a fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto alle prime, della propria decisione sfavorevole all'imputato (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.).

Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, ormai definitivamente consolidati, da oltre un decennio, occorre esaminare le dichiarazioni accusatorie acquisite in relazione all'ipotesi delittuosa contestata agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di vagliare la correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta - in piena sintonia con le conclusioni poste a fondamento della decisione di primo grado, nei termini di cui si dirà più avanti - nel valutare le propalazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che costituiscono il nucleo probatorio essenziale del giudizio di responsabilità formulato nei confronti degli odierni ricorrenti.

2.2. La seconda questione ermeneutica di carattere comune sulla quale occorre soffermarsi, invece, concerne il decorso dei termini prescrizionali del reato oggetto di contestazione, riguardante l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso a Gela il 9 ottobre 1998, originariamente ascritto agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 1, 110, 112, primo comma, n. 1, 575 e 577, primo comma, n. 3, cod. pen.

Occorre premettere che tale questione non riguarda, se non in termini generali, la posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati all'ergastolo nei giudizio di merito, ma quella degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Occorre, in proposito, evidenziare che, nel giudizio di primo grado, agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, così come contestate ex artt. 61, primo comma, n. 1, 112, primo comma, n. 1, 577, primo comma, n. 3, cod. pen.

Nel giudizio di secondo grado, invece, venivano escluse per tutti gli imputati, le circostanze aggravanti di cui agli artt. 61, primo comma, n. 1, e 112, primo comma, n. 1, cod. pen., e, per i soli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la circostanza aggravante di cui all'art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen.

Ne discende che, per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], risultando contestato nella forma aggravata dalla premeditazione, ai sensi dell'art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen., risulta imprescrittibile.

C)? Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto affermato da Sez.

U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329 - 01, secondo cui: «Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea» (Sez.

U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329-01).

A conclusioni differenti, invece, deve giungersi per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], risultando commesso il 9 ottobre 1988 ed essendo ascritto senza le aggravanti originariamente contestate, ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 1, 112, primo comma, n. 1, 577, primo comma, n. 3, cod. pen., soggiace alla disciplina antecedente alla riforma dell'art. 157 cod. pen. da parte dell'art. 6 legge 5 dicembre 2005, n. 251, che impone di ritenere prescritto il reato contestato.

Osserva il Collegio che il decorso dei termini prescrizionali, relativamente all'omicidio in esame, discende dal fatto che< il reato contestato soggiace alla previgente disciplina, antecedente all'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005.

Ne discende che, trattandosi di fatti di reato commesso nel 1988, deve essere applicata la disciplina normativa più favorevole in tema di prescrizione, che è quella vigente all'epoca dei fatti, relativa all'originario art. 157 cod. pen., che prevedeva, per i reati puniti con la reclusione non inferiore a ventiquattro anni, il termine prescrizionale di venti anni, aumentabile fino a trent'anni per effetto delle eventuali interruzioni.

Tuttavia, nel caso di specie, non vi è stata alcuna interruzione dei termini di prescrizione, essendo l'unico atto interruttivo, rappresentato dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata nel presente procedimento dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta il 9 aprile 2019, compiuto dopo il decorso della prescrizione, maturato nel 2008, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 157, primo comma, n. 1, cod. pen. nella formulazione precedente l'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005.

Né è possibile fare applicazione dell'orientamento giurisprudenziale che affermava l'imprescrittibilità dei delitti sanzionati con la pena dell'ergastolo, a prescindere dalla data di commissione del reato, atteso che tale opzione ermeneutica postula l'astratta punibilità del reato con la pena dell'ergastolo, che, nel caso di specie, non può ipotizzarsi per effetto dell'esclusione delle aggravanti di cui agli artt. 61, primo comma, n. 1, 112, primo comma, n. 1, 577, primo comma, n. 3, cod. pen.

Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 11047 del 07/02/2013, Stasi, Rv. 254408 - 01, secondo cui: «Il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. da parte della

I. n. 251 del 2005 è imprescrittibile, anche se le circostanze aggravanti siano state ritenute equivalenti o subvalenti, in sede di giudizio di comparazione, alle circostanze attenuanti» (Sez. 1, n. 11047 del 07/02/2013, Stasi, Rv. 254408 - 01).

Ne discende conclusivamente che i termini prescrizionali per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano già ampiamenti decorsi prima dell'emissione della sentenza di primo grado, pronunciata dalla Corte di assise di Caltanissetta il 21 novembre 2022.

3. Fatta questa indispensabile premessa, occorre passare a considerare i singoli ricorsi, prendendo le mosse da quello proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato promiscuamente in un unico motivo, che veniva integrato dalle memorie di replica depositate dallo stesso difensore.

Con questa censura difensiva, in particolare, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la Corte di assise di appello di Caltanissetta aveva fondato il giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sulle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni, al contrario di quanto affermato nella decisione censurata, non convergevano sulla posizione dell'imputato ed erano smentite dalle emergenze probatorie.

Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] trae origine dalle dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto, in particolare, alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], occorre premettere che questo collaboratore di giustizia proveniva dalla famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] e, nel presente procedimento, veniva sentito nelle udienze del 30 aprile 2021 e dell'Il giugno 2021, celebrate davanti alla Corte di assise di Caltanissetta.

Nel corso del suo, articolato, esame, richiamato nelle pagine 17-21 della sentenza impugnata, il collaboratore di giustizia effettuava una chiamata in reità indiretta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riferendo che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] si inseriva nella "Faida di [OSCURATO:PERSONA]", sviluppatasi all'inizio degli anni Ottanta, tra la famiglia mafiosa locale e il gruppo criminale egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA].

In questo contesto, il collaborante [OSCURATO:PERSONA] riferiva che, in occasione di una cena organizzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] gli aveva raccontato di essere coinvolto nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che era stato eseguito a Gela, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], un esponente della criminalità organizzata gelese.

Successivamente, le confidenze ricevute da [OSCURATO:PERSONA] erano state confermate a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva riferito di avere eseguito personalmente l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] dopo essere stato autorizzato da [OSCURATO:PERSONA], al quale si era rivolto prima di organizzare l'attentato, avvalendosi, per realizzare l'agguato, dell'apporto di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al movente dell'omicidio, il collaboratore di giustizia riferiva che l'assassinio si inseriva nella contrapposizione armata, che si registrava all'epoca dei fatti, tra la cellula di [OSCURATO:PERSONA] sancataldese e il gruppo criminale guidato da [OSCURATO:PERSONA], al quale era collegato [OSCURATO:PERSONA], che operava al di fuori delle dinamiche e delle strategie mafiose.

Il collaborante [OSCURATO:PERSONA], inoltre, collocava perfettamente l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] nella "Faida di [OSCURATO:PERSONA]", aggiungendo che, nello stesso contesto conflittuale e nel medesimo arco temporale, collocato tra il 1981 e la prima metà del 1982, erano stati uccisi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali esponenti della famiglia mafiosa locale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali esponenti del [OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA], pur inserendosi nel contesto di fibrillazione criminale sviluppatosi a seguito della "Faida di [OSCURATO:PERSONA]", all'inizio degli anni Ottanta, si caratterizzava per un movente autonomo, collegato all'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di vendicarsi dell'omicidio del padre, [OSCURATO:PERSONA], tanto è vero che, pur avendo [OSCURATO:PERSONA] - chiamato dal collaborante "pipinu" - autorizzato l'esecuzione dell'agguato, all'operazione criminosa era rimasta estranea la famiglia mafiosa sancataldese.

Si ritiene, in proposito, opportuno richiamare il passaggio delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 30 aprile 2021, svoltasi davanti alla Corte di assise di Caltanissetta, richiamate a pagina 19 della sentenza impugnata, in cui il collaboratore di giustizia affermava: «Madonia, [OSCURATO:PERSONA] sì, ma [OSCURATO:PERSONA]... per lui... forse manco lo conosceva a questo qua.

Il problema è che lui gli ha dato il permesso perché lui [[OSCURATO:PERSONA]] glie l'ha chiesto e l'hanno fatto [...]».Quanto, invece, alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], occorre premettere che questo collaboratore di giustizia, nel presente procedimento, veniva sentito nelle udienze del 9 ottobre 2020 e del 4 dicembre 2020, svolte davanti alla Corte di assise di Caltanissetta, fornendo una ricostruzione degli accadimenti criminosi convergente con quella di [OSCURATO:PERSONA].

Nel corso del suo esame, richiamato nelle pagine 17-21 del provvedimento censurato, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] effettuava una chiamata in reità diretta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], affermando di avere appreso, in occasione di colloqui svolti in epoche diverse, dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA].

In questo contesto, il propalante aveva appreso che [OSCURATO:PERSONA] si era fatto autorizzare da [OSCURATO:PERSONA] per uccidere [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di vendicare l'assassinio del padre, [OSCURATO:PERSONA].

Si ritiene, in proposito, utile richiamare il passaggio delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado, all'udienza del 9 ottobre 2020, richiamate a pagina 20 della sentenza impugnata, in cui il collaboratore di giustizia affermava: «Me ne ha parlato sia [OSCURATO:PERSONA] ma anche [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] me ne ha parlato prima, cioè dopo l'omicidio.

Dopo che è avvenuto questo omicidio, mentre [OSCURATO:PERSONA] ne ha parlato in carcere da lì a Caltanissetta nel '93».

Il collaboratore di giustizia, inoltre, precisava che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era stato eseguito personalmente da [OSCURATO:PERSONA], all'apertura dell'esercizio commerciale gelese della vittima, aggiungendo che avevano preso parte alla fase esecutiva dell'agguato anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il collaborante [OSCURATO:PERSONA], infine, inseriva l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] nella contrapposizione armata che, in quel periodo, si era verificata tra la famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] e il sodalizio criminale egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA], definito come un gruppo di "selvaggi", fornendo un'indicazione sul movente dell'attentato mortale sostanzialmente analogo a quello fornito da [OSCURATO:PERSONA].

Entrambi i collaboratori di giustizia, infatti, collegavano i propositi di vendetta lungamente covati da [OSCURATO:PERSONA] per l'uccisione del padre, [OSCURATO:PERSONA], alla "Faida di [OSCURATO:PERSONA]", sviluppatasi all'inizio degli anni Ottanta nel centro nisseno, nel corso della quale, tra gli altri, veniva assassinato il genitore dello stesso imputato.

3.1. In questa cornice, prive di rilievo appaiono le censure difensive relative ai contrasti riscontrati tra le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla cui rilevanza probatoria, per le ragioni esposte nel paragrafo 3, non è possibile nutrire dubbi di sorta.

Non è, invero, dubitabile che risponda a canoni logico-processuali la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da uno o più collaboratori di giustizia, per cui la loro attendibilità, anche se negata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente le altre, che reggano alla verifica del riscontro probatorio, per essere avvalorate da elementi di natura estrinseca al resoconto, che consentano di eseguire un frazionamento valutativo delle propalazioni acquisite nel giudizio di merito.

Si tratta, allora, di ribadire la legittimità di un'operazione di ermeneutica processuale che, laddove correttamente eseguita dai giudici di merito, come nel caso in esame, al contrario di quanto affermato dalla difesa del ricorrente, non può essere censurata, sul piano motivazionale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

Non può, in proposito, non rilevarsi che i collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fornivano una ricostruzione degli accadimenti criminosi che, nel130.604'(J' 43 nucleo essenziale - rappresentato dal coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella fase organizzativa dell'attentato mortale, per effetto dell'autorizzazione fornita a [OSCURATO:PERSONA] di vendicare l'uccisione del padre, [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel corso della "Faida di [OSCURATO:PERSONA]"-i. deve ritenersi corroborata dal compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, su cui la Corte di assise di appello di Caltanissetta si soffermava in termini ineccepibili e rispettosi dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2.1, cui si deve rinviare (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez.

U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.).

I collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, pur incorrendo in alcune incongruità dichiarative, peraltro non decisive, anche tenuto conto del fatto che - oltre a provenire da due famiglie mafiose differenti, quella di [OSCURATO:PERSONA], per Messina, quella di [OSCURATO:PERSONA], per Vara - non avevano partecipato personalmente all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e riferivano dell'assassinio, commesso a Gela il 9 ottobre 1988, a distanza di diversi anni dalla sua esecuzione, ricostruivano gli eventi criminosi in termini intrinsecamente attendibili ed estrinsecamente convergenti sulla posizione concorsuale di [OSCURATO:PERSONA].

Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta, dunque, appare pienamente rispettoso della giurisprudenza di legittimità consolidatasi in tema di frazionabilità delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, dovendosi, in proposito, richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271253 - 01, in cui, tra l'altro, si evidenziava che «è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli reati».

In questa, incontroversa, cornice ermeneutica, non assume un rilievo decisivo il riferimento al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella fase deliberativa dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], effettuato da [OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che tale richiamo non smentisce la frazione del racconto relativa all'autorizzazione fornita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Non può, infatti, non rilevarsi che sulle modalità con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato coinvolto nell'omicidio in esame, le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appaiono perfettamente sovrapponibili e non sono smentite dal riferimento, ritenuto privo di riscontro probatorio, al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'attentato.

Invero, le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel contesto delle strategie operative di [OSCURATO:PERSONA] riguardanti l'area nissena, non potevano ritenersi contrapposte, come evidenziato nel passaggio argomentativo esplicitato nelle pagine 32 e 33 della decisione impugnata, in cui si evidenziava che «indiscutibilmente - secondo quanto emerso dalle numerose sentenze [...] che hanno ricostruito la genesi ed il progressivo consolidarsi della famiglia mafiosa gelese sotto il benestare [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] è stato, insieme ad [OSCURATO:PERSONA], uomo d'onore di spicco della famiglia gelese, la cui storia criminale si dipana invero attraverso [...] un alternarsi nella stessa reggenza della famiglia tra uomini dei due gruppi [...]».

Senza considerare, per altro verso, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] riferiva che «[OSCURATO:PERSONA] aveva potuto agire in quanto autorizzato da Madonia, "perché il rappresentante provinciale doveva saperlo" [...], precisando quanto ad [OSCURATO:PERSONA] che è lo stesso era "un elemento di spicco della famiglia di Gela", e che in quel periodo all'interno della famiglia non vi erano "cariche specifiche" [...]».

3.2. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], così come integrato dalle memorie di replica depositate dallo stesso difensore.

4. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in due censure difensive.4.1.

Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di assise di appello di Caltanissetta fondato il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sulle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni, al contrario di quanto affermato nella decisione censurata, non convergevano sulla posizione processuale dell'imputato ed erano smentite dalle emergenze probatorie.

Occorre, ancora una volta, ribadire, in linea con quanto si è affermato nell'esaminare la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], nei paragrafi 3 e 3.1, che il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] trae origine dalle dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti nel giudizio di primo grado, dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Quanto, in particolare, alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giumim 1-~Ede, Messina, deve evidenziarsi ene,iii C-13f5ú b1.1U ebdMe< che si svolgeva nelle udienze del 30 aprile 2021 e dell'Il giugno 2021, celebrate davanti alla Corte di assise di Caltanissetta, il propalante effettuava una chiamata in reità diretta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], precisando che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] si inseriva nella "Faida di [OSCURATO:PERSONA]", sulle cui dinamiche ci si è diffusamente soffermati.

In questa cornice, [OSCURATO:PERSONA] riferiva che [OSCURATO:PERSONA], durante una cena organizzata da [OSCURATO:PERSONA], gli aveva raccontato di essere coinvolto nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che aveva commesso insieme a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA].

Si ritiene, in proposito, utile richiamare il passaggio delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 30 aprile 2021, celebrata davanti alla Corte di assise di Caltanissetta, richiamate a pagina 20 della decisione impugnata, in cui il collaboratore di giustizia affermava che «ne aveva [...] sentito parlare direttamente da [OSCURATO:PERSONA] in occasione di una cena insieme a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), nel corso della quale il Palermo aveva raccontato "tutto il film di [OSCURATO:PERSONA]".

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva raccontato di sentirsi "tradito" da [OSCURATO:PERSONA] al quale aveva fatto "un favore a Gela".

Successivamente aveva saputo che il "favore" ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] era da riferire all'omicidio del Failla, avendone avuta conferma proprio dal [OSCURATO:PERSONA] il quale gli aveva detto, nell'occasione, che si "era portato" anche il Greco [...]».

Le iniziali confidenze di [OSCURATO:PERSONA], dunque, erano state confermate a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva riferito di avere eseguito l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] dopo essere stato autorizzato da [OSCURATO:PERSONA], nei termini che si sono già esposti nel valutare la posizione processuale dello stesso Madonia, nel paragrafo 3, avvalendosi della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA].

Quanto al movente dell'omicidio, [OSCURATO:PERSONA], come si è detto, nell'esaminare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], inseriva l'omicidio nella "Faida di [OSCURATO:PERSONA]", che, però, traeva origine dal desiderio di [OSCURATO:PERSONA] di vendicare l'assassinio del padre, [OSCURATO:PERSONA], attribuito agli esponenti del contrapposto [OSCURATO:PERSONA].

Quanto, invece, alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], rese nelle udienze del giudizio di primo grado, svolte il 9 ottobre 2020 e il 4 dicembre 2020, anch'esse vagliate in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve evidenziarsi che, nel corso del suo esame, anche questo propalante effettuava una chiamata in reità diretta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Il collaboratore di giustizia, in particolare, affermava che, nel corso di colloqui intrattenuti in occasioni differenti, aveva appreso dell'omicidio in esame da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], venendo a sapere che il primo dei due imputati aveva autorizzato il correo a eseguire l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA].

Il collaborante [OSCURATO:PERSONA] aggiungeva che l'assassinio era stato eseguito materialmente da [OSCURATO:PERSONA] presso il locale pubblico di [OSCURATO:PERSONA] - il [OSCURATO:PERSONA] di Gela -, aggiungendo che avevano preso parte all'attentato mortale anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Si ritiene, in proposito, opportuno richiamare il passaggio delle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 9 ottobre 2020, svoltasi davanti alla Corte di assise di Caltanissetta, richiamate a pagina 20 della decisione impugnata, in cui il collaboratore di giustizia affermava che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva «detto che aveva commesso l'omicidio, e si esaltava per il modo come aveva eseguito l'omicidio, anche perché era uno affidabile, diciamo di grande capacità, come anche il padre per questi fatti criminosi.

E mi ha detto che ha preso di sorpresa la vittima che erano al bar, dentro il bar di mattina presto... all'apertura dell'esercizio commerciale [...]».

Il collaborante [OSCURATO:PERSONA], infine, inseriva l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] nel conflitto mafioso verificatosi a [OSCURATO:PERSONA] all'inizio degli anni Ottanta, di cui si è già detto nel paragrafo 3, al quale, ancora una volta, si rinvia, pur precisando - in linea con quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] si era determinato a uccidere [OSCURATO:PERSONA] per vendicarsi della morte del padre, verificatasi alcuni anni prima.In questa cornice probatoria, non può non ribadirsi, ancora una volta, che le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel presente procedimento appaiono pienamente convergenti, sia sotto il profilo del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sia sotto il profilo del movente sottostante alla decisione di uccidere la vittima, collegato ai propositi di vendetta dell'imputato.

Pertanto, le conclusioni alle quali giungeva la Corte di assise di appello di Caltanissetta, a proposito dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], appaiono congrue sul piano logico-processuale e conformi ai parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2.1, ai quali si deve rinviare ulteriormente (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez.

U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.).

4.1.1. In questa cornice, non può non rilevarsi ulteriormente che, pur essendo riscontrabili talune discrasie nelle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], passate analiticamente in rassegna nel paragrafo precedente, la Corte di assise di appello di Caltanissetta risolveva adeguatamente tali contraddizioni, correlando le propalazioni tra loro e rappresentando che, nel loro nucleo essenziale, convergente sul ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], le accuse dei collaboratori di giustizia risultavano pienamente sovrapponibili.

Non può, del resto, non rilevarsi come già detto a proposito delle analoghe accuse rivolte a Madonia, che le dichiarazioni rese dai collaboranti Messina e Vara intervenivano a distanza di diversi anni dagli eventi criminosi, accaduti, a Gela, il 9 ottobre 1988.

Veniva, in questo modo, recepito nel rispetto delle emergenze probatorie, l'orientamento ermeneutico, al quale ci si è già riferiti nel paragrafo 3.1, cui si rinvia, risalente nel tempo e ormai definitivamente consolidato, secondo cui, per le dichiarazioni accusatorie rese da chiamanti in correità o in reità, è «sempre ammissibile la cosiddetta "frazionabilità", nel senso che la attendibilità della dichiarazione accusatoria anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico» (Sez. 6, n. 4162 del 02/11/1994, dep. 1995, Aveta, Rv. 200904 - 01).

Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica il principio di diritto affermato, in epoca sostanzialmente coeva, da Sez. 2, n. 10469 del 22/03/1996, Arena, Rv. 206491 - 01, secondo cui: «Il principio della scindibilità delle dichiarazioni del coimputato ovvero della persona imputata in un procedimento connesso, e la conseguente necessità di verifica non solo della loro credibilità generale, ma di ciascuna di esse, costituiscono canoni di valutazione che operano sia nel senso favorevole all'imputato, sia nel senso opposto, favorevole all'accusa, onde che se l'esistenza di riscontri relativi ad un reato e al suo autore non rileva nelle valutazioni di merito riguardanti altri reati ed altri soggetti, la mancanza di dati confermativi per un'imputazione e un imputato non si riverbera su altri fatti ed altri soggetti per i quali la chiamata in correità o in reità risulti confortata "aliunde"».

Non può, pertanto, non ribadirsi, che, nelle ipotesi di chiamate in correità o in reità effettuate da uno o più collaboratori di giustizia, è certamente consentita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative a una parte del narrato, quando i fatti descritti dai propalanti, in tutto o in parte, si riferiscono a episodi che non sono appresi direttamente dai dichiaranti, ma in conseguenza delle confidenze ricevute da altri soggetti, in termini analoghi a quanto si verificava per le accuse rivolte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA].

Naturalmente, il procedimento di valutazione frazionata postula l'individuazione del nucleo essenziale delle dichiarazioni accusatorie oggetto di vaglio, sul quale deve concentrarsi il giudizio di credibilità soggettiva, di attendibilità intrinseca e di attendibilità estrinseca del narrato dei propalanti, su cui il giudice di merito si deve soffermare analiticamente - in termini analoghi a quanto effettuato dalla Corte di merito con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] -, non essendo ammissibile, a sostegno del giudizio positivo di frazionabilità, il ricorso a formule di stile o ad affermazioni di contenuto assertivo.

4.1.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso.

4.2. Dall'infondatezza del primo motivo discende l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la doglianza precedente, con cui si si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di assise di appello di Caltanissetta ritenuto attendibili le dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante costituisse un dato incontrovertibile quello del risentimento maturato dal propalante nei confronti dell'imputato, nel contesto delle dinamiche della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], comprovato dagli esiti del processo "Gammino", nel quale l'imputato era stato assolto nonostante le accuse del propalante.

Le censure difensive, invero, postulano una rivalutazione del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che, unitamente alle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], costituiscono il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nei giudizi di merito, che, come si è detto più volte, venivano vagliate nel rispetto dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2.1, cui si deve rinviare (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez.

U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.).

Senza considerare, per altro verso, che le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], peraltro pienamente convergenti a quelle di [OSCURATO:PERSONA], non venivano valutate isolatamente, ma in correlazione con il residuo compendio probatorio, su cui ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 4.1 e 4.1.1, ai quali si deve rinviare per comprendere le ragioni che inducono a ritenere destituita di fondamento la censura difensiva in esame.

I riferimenti difensivi all'esito del processo "Gammino", in ogni caso, non appaiono utili a disarticolare il percorso argomentativo effettuato dalla Corte di merito per giustificare il giudizio di complessiva attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che appare fondato su argomentazioni ineccepibili.

Né su tale specifico passaggio argomentativo, riguardante l'esito del processo "Gammino", le conclusioni alle quali perveniva la Corte territoriale appaiono censurabili sul piano logico-processuale, affermandosi nelle pagine 26 e 27 della sentenza impugnata: «Non è possibile, in particolare, desumere alcun elemento in grado di disarticolare il positivo giudizio di attendibilità espresso dai giudici di prime cure relativamente alle dichiarazioni del medesimo collaboratore Messina [...] dall'assoluzione per l'omicidio in danno di Gammino, intervenuta in favore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [...] in quanto tale pronuncia, che pure dà atto dell'esistenza di un contrasto insorto fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [...], in realtà è pervenuta ad un esito assolutorio soltanto per mancanza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del Messina».

Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso.

4.3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto, nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. \--i

5. Deve,~ ritenersi fondato il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre censure difensive, integrate dai motivi nuovi depositati dallo stesso difensore.

5.1. Devono, innanzitutto, ritenersi infondati i primi due motivi di ricorso, così come integrati dai citati motivi nuovi, di cui si impone un esame congiunto, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito ritenute attendibili le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni, al contrario di quanto affermato assertivamente nel provvedimento censurato, non convergevano sulla posizione dell'imputato ed erano connotate da contraddittorietà.

Non può, in proposito, non rilevarsi, in linea con quanto evidenziato per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei paragrafi 3, 3.1, 4.1 e 4.1.1, cui si rinvia ancora una volta, che le censure difensive postulano una rivalutazione del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che costituiscono il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei complici, che, come si è già detto, venivano vagliate nel rispetto dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2.1, più volte richiamato (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez.

U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.).

Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente.

5.2. Privo di rilievo, invece, è il terzo motivo di ricorso, così come integrato dai già citati motivi nuovi, atteso che la questione dell'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati nel presente procedimento e quelli giudicati nel processo per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] - per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con sentenza irrevocabile - deve ritenersi assorbita nelle statuizioni sull'intervenuta prescrizione del reato di cui si dirà di qui a breve.

5.3. Ferme restando le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, non può non rilevarsi conclusivamente che i fatti di reato contestati ad [OSCURATO:PERSONA], risultando commessi il 9 ottobre 1988, per effetto dell'esclusione delle aggravanti originariamente contestate, ex artt. 61, primo comma, n. 1, 112, primo comma, n. 1, 577, primo comma, n. 3, cod. pen., devono ritenersi prescritti, in linea con quanto si è già evidenziato nel paragrafo 2.2, al quale occorre rinviare.

Non può, invero, non ribadirsi che la prescrizione dell'omicidio contestato ad [OSCURATO:PERSONA] soggiace alla disciplina normativa più favorevole all'imputato, che è quelle della formulazione dell'art. 157, primo comma, n. 1, cod. pen. quella vigente all'epoca dei fatti, che prevedeva, per i reati puniti con la reclusione non inferiore a ventiquattro anni, analoghi a quello in esame, il termine prescrizionale di venti anni, aumentabile fino a trent'anni per effetto delle eventuali interruzioni.

Nel caso di specie, però, l'unico atto interruttivo è rappresentato dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta il 9 aprile 2019, dopo il decorso della prescrizione, maturato nel 2008.

Ne discende conclusivamente, per le ragioni compiutamente esposte nel paragrafo 2.2, cui si rinvia ulteriormente, che i termini prescrizionali per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], erano già ampiamente decorsi prima dell'emissione della sentenza di primo grado, pronunciata dalla Corte di assise di Caltanissetta il 21 novembre 2022.

5.4. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, relativamente alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], per intervenuta prescrizione del reato, al quale conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.

6. Analoghe considerazioni valgono a proposito del ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in due censure difensive, integrate dai motivi nuovi depositati dallo stesso difensore.

Con tali censure difensive, così come integrati dai citati motivi nuovi, dei quali si impone un esame congiunto, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di assise di appello di Caltanissetta ritenuto attendibili le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni, al contrario di quanto affermato nel provvedimento censurato, non convergevano sulla posizione dell'imputato, non soddisfacendo i parametri della spontaneità, della coerenza, della costanza e della precisione, indispensabili per ritenere provate le accuse in questione.

Non si possono, in proposito, ancora una volta, non richiamare le considerazioni esposte nei paragrafi 3, 3.1, 4.1 e 4.1, dalle quali si evince che le censure difensive presuppongono una rivalutazione complessiva del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che costituiscono il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, come si è già detto nel valutare la posizione dei coimputati, venivano vagliate nel rispetto dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2.1, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez.

U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez.

U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.).Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza dei motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, motivi nuovi! depositati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] r\by

6.1. Non può/ )2t:~ta? non ni arsi conclusivamente che i fatti di reato contestati ad [OSCURATO:PERSONA], risultando commessi il 9 ottobre 1988, per effetto dell'esclusione delle aggravanti originariamente contestate all'imputato, ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 1, 112, primo comma, n. 1, 577, primo comma, n. 3, cod. pen., devono ritenersi prescritti, in linea con quanto si è già evidenziato nel paragrafo 2.2, al quale occorre rinviare ulteriormente.

Deve, pertanto, rilevarsi conclusivamente, ribadendo quanto si è affermato nel paragrafo 2.2, cui si rinvia ulteriormente, che i termini prescrizionali per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], risultavano già prescritti prima dell'emissione della sentenza di primo grado, deliberata dalla Corte di assise di Caltanissetta il 21 novembre 2022.

6.2. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, relativamente all'imputato [OSCURATO:PERSONA], per intervenuta prescrizione del reato, al quale conseguono le statuizioni di cui in dispositivo.

7. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono di esprimere conclusivamente le indicate statuizioni processuali qui di seguito indicate.

Deve, innanzitutto, disporsi l'annullamento della senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'intervenuta prescrizione del reato loro ascritto e ritenuto.

Deve, invece, disporsi il rigetto degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Consegue a tali statuizioni la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in giudizio dalle parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ritiene di dovere liquidare nell'importo complessivo di 6.000,00 euro, oltre accessori di legge.

Si manda, infine, alla canceller

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 03/05/2024 dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per intervenuta prescrizione del reato; il rigetto dei ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; sentite, nell'interesse delle parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso come da comparsa conclusionale e nota spese; ssentite, nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso; sentite, nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto raccoglimento del ricorso; sentite, nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto raccoglimento del ricorso. sentite, nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 novembre 2022 la Corte di assise di Caltanisetta giudicava [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso a Gela il 9 ottobre 1998, ascritto agli imputati ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 1, 110, 112, primo comma, n. 1, 575 e 577, primo comma, n. 3, cod. pen. Conseguiva a tali statuizioni la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]° alla pena dell'ergastolo e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - riconosciute le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti - alla pena di trent'anni di reclusione. [OSCURATO:PERSONA], inoltre, veniva condannato alla misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di tre anni. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano ulteriormente condannati alle pene accessorie di legge e al pagamento delle spese processuali; mentre, il solo [OSCURATO:PERSONA] veniva condannato pagamento delle spese di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere. Gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infine, venivano condannati al risarcimento del danno in favore delle parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alle quali veniva riconosciuta una provvisionale provvisoriamente esecutiva dell'importo di 50.000,00 euro per ciascuna di esse, oltre alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in giudizio. 2. Con sentenza emessa il 3 maggio 2024 la Corte di assise di appello di Caltanissetta, pronunciandosi sull'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della decisione impugnata, escludeva, per tutti gli imputati, le circostanze aggravanti di cui agli artt. 61, primo comma, n. 1, e 112, primo comma, n. 1, cod. pen. e 61 comma 1, n. 1 c.p., e, per i soli imputati Palermo e Greco, quella di cui all'art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen. Nel resto, la sentenza impugnata veniva confermata. Conseguiva a tali statuizioni la conferma della pena dell'ergastolo irrogata agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; la riduzione della pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] a ventuno anni di reclusione; la riduzione della pena irrogata ad [OSCURATO:PERSONA] a quattordici anni di reclusione. 3 7) Conseguiva, inoltre, a tali statuizioni la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle ulteriori spese processuali. Conseguiva, infine, a tali statuizioni la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in giudizio dalle parti civili, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Dalle sentenze di merito, che divergevano nei termini che si sono esposti, emergeva che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], deliberato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], era stato eseguito materialmente dallo stesso Termino, da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], che lo avevano commesso, a Gela, il 9 ottobre 1988, nel contesto della sfera di operatività della criminalità organizzata nissena, nel cui ambito maturava la decisione di uccidere la vittima. L'omicidio, in particolare, avveniva all'interno del [OSCURATO:PERSONA] di Gela, ubicato in [OSCURATO:PERSONA], gestito dalla persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], che, la mattina del 9 ottobre 1988, veniva trovato morto all'interno del suo locale da [OSCURATO:PERSONA], un dipendente della vittima. In questa cornice, deve evidenziarsi che la ricostruzione degli accadimenti criminosi traeva origine dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, dopo essersi aperti alla collaborazione, fornivano indicazioni decisive per individuare gli autori dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e il contesto criminale nel quale maturava la decisione di assassinare la vittima. Più precisamente, secondo quanto riferito dal collaborante [OSCURATO:PERSONA], l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] si collocava in un momento di forte tensione nell'area di [OSCURATO:PERSONA] - un paese alle porte di Caltanissetta - e costituiva la concretizzazione del progetto criminoso di [OSCURATO:PERSONA], lungamente coltivato, di vendicarsi dell'assassinio del padre, [OSCURATO:PERSONA], attribuito al gruppo criminale egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA], eseguito il 17 aprile 1982. Precisava, inoltre, [OSCURATO:PERSONA] che, all'inizio degli anni Ottanta, si sviluppava una contrapposizione armata tra la fazione di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] - storicamente egemonizzata dalla famiglia [OSCURATO:PERSONA] - e la consorteria criminale guidata da [OSCURATO:PERSONA], alla quale era collegato [OSCURATO:PERSONA], che operava al di fuori delle strategie mafiose. Nel corso di questo scontro, che assumeva i contorni di una vera e propria faida criminale, venivano assassinati, per la famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 4 t L'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], dunque, pur traendo origine dai propositi di vendetta di [OSCURATO:PERSONA], si inseriva nella faida mafiosa sancataldese, nel contesto della quale [OSCURATO:PERSONA] precisava di essere venuto a conoscenza della vicenda criminosa in esame da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, durante una cena che era stata organizzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] aveva raccontato a [OSCURATO:PERSONA] di essere coinvolto nell'esecuzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso a Gela, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA]. Successivamente, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto le confidenze di [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva confermato il resoconto fornitogli da [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, [OSCURATO:PERSONA] aveva riferito al collaborante di avere eseguito materialmente l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato autorizzato da [OSCURATO:PERSONA], al quale si era rivolto personalmente, avvalendosi del supporto logistico di [OSCURATO:PERSONA], un esponente della criminalità organizzata gelese. Venivano, quindi, esaminate le dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che inseriva l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] nella contrapposizione armata sviluppatasi nell'area di [OSCURATO:PERSONA], all'inizio degli anni Ottanta, tra la famiglia mafiosa locale e il [OSCURATO:PERSONA], nell'ambito della quale erano stati uccisi diversi esponenti della criminalità organizzata nissena, tra cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. In questo contesto, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] riferiva che, inizialmente, aveva appreso da [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] rE era/ stato autorizzato a uccidere [OSCURATO:PERSONA] dallo stesso Madonia, al quale [OSCURATO:PERSONA] si era rivolto preventivamente, mosso dal desiderio di vendicare l'assassinio del padre, [OSCURATO:PERSONA], che si era verificato alcuni anni prima nell'ambito della "Faida di [OSCURATO:PERSONA]". Le originarie confidenze di [OSCURATO:PERSONA], in un successivo momento, venivano confermate a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], che ribadiva la riconducibilità dell'omicidio ai suoi propositi di vendetta, maturati a seguito dell'uccisione del genitore. Il collaboratore di giustizia, inoltre, precisava che, nel corso di questi colloqui, apprendeva che nell'esecuzione dell'attentato mortale in esame erano coinvolti anche gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il cui contributo si era reso necessario perché l'omicidio era stato eseguito a Gela. In questa cornice, i Giudici di merito ritenevano dimostrato il coinvolgimento nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] degli odierni imputati, precisando però che l'assassinio, pur essendo maturato nel contesto della "Faida di [OSCURATO:PERSONA]", si connotava per un movente personalistico, traendo originario dal desiderio di [OSCURATO:PERSONA] di vendicarsi dell'uccisione del padre, [OSCURATO:PERSONA], avvenuta il 17 aprile 1982, diversi anni prima della vicenda delittuosa in esame, verificatasi il 9 ottobre 1988. Questa cesura temporale, del resto, corroborava l'individuazione di un movente personalistico dell'assassinio di [OSCURATO:PERSONA], che si verificava a distanza di diversi anni dalla fase cruciale della "Faida di [OSCURATO:PERSONA]", che si concludeva con la definitiva affermazione della famiglia mafiosa locale e il dissolvimento del [OSCURATO:PERSONA]. Deve, infine, evidenziarsi che la collocazione del movente dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] in una dimensione personalistica, riconducibile ai propositi di vendetta maturati da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli epigoni del dissolto [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], comportava la riqualificazione della fattispecie originariamente contestata agli odierni imputati, ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 1, 110, 112, primo comma, n. 1, 575 e 577, primo comma, n. 3, cod. pen. Conseguiva, infatti, a tale inquadramento dell'attentato mortale commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] l'esclusione, per tutti gli imputati, delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 61, primo comma, n. 1, e 112, primo comma, n. 1, cod. pen., e, per i soli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], della circostanza aggravante di cui all'art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen. La stessa esclusione dell'aggravante della premeditazione si inseriva nel contesto personalistico della vicenda omicidiaria, atteso che, non essendo stato dimostrato il collegamento dell'assassinio alle dinamiche tipiche di [OSCURATO:PERSONA], non si riteneva di potere individuare, in assenza di elementi probatori specifici, il preciso momento in cui [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati coinvolti da [OSCURATO:PERSONA] nell'esecuzione dell'agguato. Occorre aggiungere che tale, articolata, esclusione circostanziale, sul piano del disvalore dei fatti di reato oggetto di contestazione processuale e del trattamento sanzionatorio irrogato, assumeva un rilievo ancora maggiore nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai quali, già nel giudizio di primo grado, erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche Sulla scorta di questa ricostruzione degli accadimenti criminosi, gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano condannati alle pene di cui in premessa. 3. Avverso questa sentenza gli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei rispettivi difensori, ricorrevano per cassazione, con atti di impugnazione di cui occorre dare partitamente conto.3.1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando promiscuamente un'unica censura difensiva. Con questa doglianza, in particolare, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento agli artt. 187, 192, comma 3, cod. proc. pen., 111 Cost., conseguenti al fatto che la Corte di assise di appello di Caltanissetta aveva fondato la declaratoria di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sulle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni, al contrario di quanto affermato nella decisione censurata, non convergevano sulla posizione dell'imputato ed erano smentite dalle emergenze probatorie. Si deduceva, in proposito, che la Corte di assise di appello di Caltanissetta non aveva tenuto conto della circolarità delle accuse fornite dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], provenendo tali propalazioni dalla stessa fonte di conoscenza, rappresentata dalle confidenze ricevute da [OSCURATO:PERSONA], che erano state recepite acriticamente, senza il compimento di alcuna verifica sulle modalità con cui le dichiarazioni dell'imputato erano state acquisite. Si deduceva, al contempo, che la Corte territoriale non aveva compiuto un vaglio adeguato sull'attendibilità delle accuse rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], atteso che il propalante, dopo essersi aperto alla collaborazione, nel corso dei suoi primi cinque interrogatori, non aveva mai fornito alcuna indicazione sulle dinamiche dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], esprimendo una progressione accusatoria oggettivamente incompatibile con il giudizio positivo espresso nella sentenza impugnata. Analogo giudizio di inattendibilità doveva essere espresso per le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], reso evidente dal fatto che il propalante aveva coinvolto nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], il responsabile della famiglia mafiosa gelese dell'epoca, [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione era stata archiviata nel corso delle indagini preliminari, non essendo stati acquisiti elementi probatori che riscontrassero le accuse del collaborante. Si deduceva, infine, che la Corte di merito, nel confermare il giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dalla Corte di primo grado, non aveva tenuto conto delle dichiarazioni di un altro collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], che aveva riferito del disappunto di [OSCURATO:PERSONA], reggente della omonima famiglia mafiosa gelese, perché era stato commesso un omicidio nel suo territorio di riferimento senza l'autorizzazione dei responsabili della stessa consorteria, rappresentati dallo stesso Emanuello e da [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.1. Queste argomentazioni venivano richiamate e ribadite nelle memorie di replica depositate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si evidenziava ulteriormente che le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non convergevano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], presentando contraddizioni insanabili, che erano state segnalate nell'atto di appello, con le quali la Corte di assise di appello di Caltanissetta non si era confrontata. Si ribadiva, al contempo, l'inattendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che, come già evidenziato nell'atto di impugnazione originario, aveva coinvolto nella commissione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], il responsabile della famiglia mafiosa gelese dell'epoca, [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione era stata archiviata, con decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta del 27 marzo 2020, allegato, ai fini dell'autosufficienza, alle memorie di replica. 3.1.2. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 3.2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., per avere la Corte di assise di appello di Caltanissetta fondato il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sulle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni, al contrario di quanto affermato nella decisione censurata, che non si era confrontata con le pur stringenti critiche difensive, non convergevano sulla posizione processuale dell'imputato ed erano smentite dalle emergenze probatorie. Si deduceva, in proposito, che la Corte di merito non aveva compiuto una verifica congrua sull'attendibilità delle accuse rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che erano inficiate dalla progressione criminosa delle sue dichiarazioni, rese evidenti dalla circostanza che, nella fase iniziale della sua collaborazione, il propalante non aveva fornito alcuna indicazione sulla guerra di mafia di [OSCURATO:PERSONA] e sull'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], nonostante appartenesse alla cellula mafiosa dello stesso centro nisseno. L'inattendibilità del collaborante [OSCURATO:PERSONA], del resto, costituiva un dato processuale incontroverso ed era ulteriormente attestata dai suoi rapporti ambigui e mai chiariti con alcuni esponenti del SISDE, sui quali, a fronte delle specifiche censure difensive, la decisione in esame non si era in alcun modo confrontata. Analoghe censure venivano espresse a proposito del vaglio di attendibilità compiuto dalla Corte di merito in ordine all'attendibilità delle accuse rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], le cui dichiarazioni erano inficiate dalle contradizioni insanabili esistenti tra le sue propalazioni e quelle di [OSCURATO:PERSONA], che traevano origine dalla diversa provenienza criminale dei due collaboranti e non potevano ritenersi superabili, anche tenuto conto delle critiche difensive avanzate dai difensori del ricorrente nel giudizio di secondo grado, con le quali la decisione impugnata non si era confrontata. Queste contraddizioni, del resto, erano rese evidenti dalla circostanza, incontroversa, che [OSCURATO:PERSONA] collocava l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] nel 1989 e non nel 1988, inserendolo nel contesto delle dinamiche della criminalità organizzata gelese, in un ambito del tutto differente da quello relativo alla "Faida di [OSCURATO:PERSONA]", sviluppatasi all'inizio degli anni Ottanta, nel quale l'assassinio era maturato. Con il secondo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la doglianza precedente, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di assise di appello di Caltanissetta ritenuto attendibili le dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante costituisse un dato incontrovertibile quello del risentimento maturato dal propalante nei confronti dell'imputato, nel contesto delle dinamiche della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], comprovato dagli esiti del processo "Gammino", nel quale l'imputato era stato assolto nonostante le accuse del propalante. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. 3.3. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, articolando tre censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di assise di appello di Caltanissetta fondato il giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sulle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni, al contrario di quanto affermato nel provvedimento censurato, non convergevano sulla posizione processuale dell'imputato ed erano connotate da genericità, non consentendo di definire con precisione il ruolo concorsuale svolto dal ricorrente nell'esecuzione dell'assassinio e il momento in cui lo stesso era stato coinvolto nella progettazione dell'attentato. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per non avere la Corte di assise di appello di Caltanissetta, nel confermare il giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], espresso dalla Corte di assise di Caltanissetta, dato esaustivo conto delle contraddizioni insanabili esistenti tra le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che collocavano l'omicidio in esame in due contesti criminali differenti e incompatibili, rappresentati dalla guerra di mafia di [OSCURATO:PERSONA] sviluppatasi all'inizio degli anni Ottanta, per il primo propalante, dalle fibrillazioni interne alla criminalità organizzata gelese, per il secondo propalante. Con il terzo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, per non avere la decisione in esame dato esaustivo conto delle ragioni che non consentivano di collegare funzionalmente l'agguato mortale commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA] a quello commesso in danno di [OSCURATO:PERSONA], pur risultando entrambi gli omicidi inseriti nella "Faida di [OSCURATO:PERSONA]". Il disconoscimento di tale, pur incontroverso, collegamento consortile non aveva consentito di ritenere i due fatti di reato unificati dal vincolo della continuazione e non aveva permesso di irrogare ad [OSCURATO:PERSONA] una pena mitigata dagli effetti dosimetrici previsti dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. 3.3.1. Questi argomenti difensivi venivano richiamati e ribadit4 nei motivi nuovi depositati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si evidenziava ulteriormente che le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non convergevano nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], presentando contraddizioni insanabili, che erano statst segnalate nei motivi di appello dell'imputato, riguardanti il ruolo svolto dal ricorrente nell'organizzazione dell'agguato e il movente dell'omicidio. Si ribadiva, al contempo, in linea con quanto sostenuto nel terzo motivo dell'atto di impugnazione originario, che la Corte di assise di appello di Caltanissetta non si era confrontata con la richiesta di riconoscere il vincolo della continuazione esterna tra i fatti di reato oggetto di vaglio e quelli giudicati nel processo per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], definito con sentenza irrevocabile, nonostante fosse pacifico che entrambe le vicende criminose si inserissero in un unico scenario criminale, rappresentato dalla "Faida di [OSCURATO:PERSONA]", sviluppatasi all'inizio degli anni Ottanta nella cittadina nissena. 3.3.2. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata.3.4. Infine, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], proponeva ricorso per cassazione, articolando due censure difensive. Con il primo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., per avere la Corte di assise di appello di Caltanissetta fondato il giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'esecuzione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sulle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni, al contrario di quanto affermato nella decisione censurata, che non si era confrontata con le critiche difensive introdotte nel giudizio di secondo grado, non convergevano sulla posizione processuale dell'imputato, il cui ruolo concorsuale non risultava definitivo dalle dichiarazioni, assolutamente generiche, dei due propalanti. Con il secondo motivo di ricorso si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale fondato il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] su una adeguata ricostruzione del loro narrato, omettendo di valutare i contrasti insanabili esistenti tra le due propalgzioni - pur analiticamente evidenziate nei motivi di appello - e disattendui i parametri della _OPP.91' spontaneità, della coerenza, della costanza e della precisione, indispensabili per'—' ritenere provate le accuse in questione. 3.4.1. Queste argomentazioni difensive venivano integrate dai motivi nuovi depositati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduceva la violazione di legge della sentenza impugnata, in riferimento all'art. 157 cod. pen., conseguente al fatto che il reato contestato ad [OSCURATO:PERSONA], per effetto del riconoscimento riconosciute le attenuanti generiche e dell'esclusione delle circostanze aggravanti, doveva ritenersi prescritto decorsi ventuno anni dai fatti di reato, avvenuti il 9 ottobre 1988. 3.4.2. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi proposti dagli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono, a mezzo dei rispettivi difensori, devono essere esaminati separatamente.2. In via preliminare, deve rilevarsi che le posizioni degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono essere esaminate separatamente, pur essendo indispensabile, in relazione agli aspetti di censura della motivazione della sentenza impugnata comuni a tutti gli atti di impugnazione, richiamare i principi di carattere generale che ne consentono un corretto inquadramento sistematico, alla luce dei parametri ermeneutici di questa Corte. 2.1. In questa cornice, la prima questione ermeneutica di carattere comune sulla quale occorre soffermarsi preliminarmente riguarda i principi generali vigenti in materia di chiamate in correità o in reità acquisite nel presente procedimento penale, concernenti le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che costituiscono il nucleo probatorio essenziale del giudizio di colpevolezza formulato dai Giudici di merito nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In questo ambito, innanzitutto, è necessario richiamare il principio di diritto affermato nell'ultimo, anche se non recente, arresto giurisprudenziale delle Sezioni Unite, applicabile nei confronti delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia esaminati nel presente procedimento penale, riconducibile a Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145 - 01, in cui si afferma: «Nella valutazione della chiamata in correità o in reità, il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni, ma tale percorso valutativo non deve muoversi attraverso passaggi rigidamente separati, in quanto la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto devono essere vagliate unitariamente, non indicando l'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., alcuna specifica tassativa sequenza logico-temporale». Questo orientamento ermeneutico, com'è noto, si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai definitivamente consolidato, in tema di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, che è possibile esplicitare richiamando il seguente principio di diritto: «In tema di chiamata in reità, poiché la valutazione della credibilità soggettiva del dichiarante e quella della attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni non si muovono lungo linee separate, posto che l'uno aspetto influenza necessariamente l'altro, al giudice è imposta una considerazione unitaria dei due aspetti, pur logicamente scomponibili; sicché, in presenza di elementi incerti in ordine all'attendibilità del racconto, egli non può esimersi dal vagliarne la tenuta probatoria alla luce delle complessive emergenze processuali, in quanto - salvo il caso estremo di una sicura inattendibilità del dichiarato - il 12 7/ suo convincimento deve formarsi sulla base di un vaglio globale di tutti gli elementi di informazione legittimamente raccolti nel processo» (Sez. 6, n. 11599 del 13/03/2007, Pelaggi, Rv. 236151 - 01; si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 4, n. 34413 del 18/06/2019, Khess, Rv. 276676 - 01; Sez. 1, n. 22633 del 05/02/2014, Pagnozzi, Rv. 262348-01; Sez. 2, n. 21599 del 16/02/1999, Emmanuello, Rv. 244541 - 01). In questa cornice, le chiamate in correità o in reità, in quanto contenute nelle dichiarazioni eteroaccusatorie rese da uno dei soggetti processuali indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., non possono che soggiacere ai criteri di valutazione della prova previsti da tale disposizione, nel senso che la loro credibilità soggettiva e la loro attendibilità, intrinseca ed estrinseca, devono trovare conferma in altri elementi di prova, con la conseguente accentuazione, conformemente all'espressa previsione del primo comma dello stesso articolo 192, dell'obbligo di motivazione del convincimento del giudice, da intendersi come espressione di un giudizio unitario e non frazionabile sulle propalazioni oggetto di vaglio giurisdizionale. Tale arresto giurisprudenziale, a ben vedere, si colloca nel solco di un orientamento ermeneutico, collegato e parimenti consolidato, risalente a Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, Rv. 192465 - 01, nel quale si evidenziava che, ai fini della corretta valutazione del mezzo di prova di cui si sta discutendo, la metodologia a cui il giudice di merito deve conformarsi non può che essere quella trifasica, fondata sulla valutazione della credibilità del dichiarante, desunta dalla sua personalità, dalle sue condizioni socio-economiche e familiari, dal suo passato, dai rapporti personali con l'accusato, dalla genesi remota e prossima delle ragioni che lo hanno indotto all'accusa nei confronti del chiamato; dalla valutazione dell'attendibilità intrinseca della chiamata effettuata dal propalante, fondata sui criteri della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità delle accuse; dalla verifica esterna dell'attendibilità della dichiarazione accusatoria resa nei confronti dell'accusato, effettuata attraverso l'esame di elementi estrinseci di riscontro alla stessa chiamata, idonei ad attestarne la veridicità. Deve, tuttavia, evidenziarsi, in linea con quanto opportunamente precisato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, che tale sequenza trifasica non deve svilupparsi rigidamente - essendo espressione di un giudizio unitario, omogeneo e non frazionabile sulle propalazioni di volta in volta esaminate -, nel senso che la valutazione dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate, in quanto la credibilità del dichiarante e l'attendibilità del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, deve essere valutata unitariamente, conformemente ai criteri epistemologici generali e non prevedendo, per converso, la disposizione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., alcuna specifica deroga (tra le altre, Sez. 1, n. 13844 del 02/12/2016, dep. 2017, Aracu, Rv. 270367 - 01; Sez. 6, n. 47304 del 12/11/2015, Messina, Rv. 265355 - 01; Sez. 6, n. 41352 del 24/09/2010, Contini, Rv. 248713 - 01; Sez. 6, n. 1472 del 02/11/1998, dep. 1999, Archesso, Rv. 213446 - 01). Alla luce di questi principi, le doglianze proposte dai difensori degli odierni ricorrenti, con riferimento al vaglio giurisdizionale delle propalazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pur nella varietà delle prospettazioni che le caratterizzano, si muovono in una direzione esattamente inversa a quella prefigurata da questa Corte, tendente a parcellizzare i singoli segmenti dichiarativi di tali propalanti, prospettando un'operazione di ermeneutica processuale irrispettosa del compendio probatorio acquisito e incompatibile con i principi affermati dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). Quanto, infine, alla tipologia e all'oggetto dei riscontri probatori, la genericità del riferimento agli elementi di prova da parte dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. legittima l'interpretazione secondo cui, in questo ambito, vige il principio della libertà degli elementi di riscontro estrinseco, nel senso che questi, non essendo predeterminati nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi natura, ricomprendendo non soltanto le prove storiche dirette, ma ogni altro elemento probatorio, anche indiretto, legittimamente acquisito al processo penale e idoneo, sul piano della mera consequenzialità logica, a corroborare, nell'ambito di una valutazione necessariamente unitaria, il mezzo di prova ritenuto bisognoso di conferma giurisdizionale (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). Ne discende che il riscontro estrinseco alla chiamata in correità o in reità di un propalante può essere offerto anche dalle dichiarazioni di analoga natura rese da uno o più degli altri soggetti indicati nella richiamata disposizione, in termini analoghi a quanto si verificava nel caso in esame per le propalazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, qualunque elemento probatorio, diretto o indiretto che sia, purché estraneo alle dichiarazioni accusatorie che devono essere riscontrate, può essere legittimamente utilizzato a conferma della loro attendibilità, che dovrà essere vagliata rigorosamente dal giudice, verificando l'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione accusatoria e la sua attitudine a fungere da riscontro estrinseco di quella - ovvero di quelle - che lo stesso giudice ritenga di porre a fondamento, con valenza primaria o paritaria rispetto alle prime, della propria decisione sfavorevole all'imputato (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, cit.). Tenuto conto di questi parametri ermeneutici, ormai definitivamente consolidati, da oltre un decennio, occorre esaminare le dichiarazioni accusatorie acquisite in relazione all'ipotesi delittuosa contestata agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di vagliare la correttezza del percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta - in piena sintonia con le conclusioni poste a fondamento della decisione di primo grado, nei termini di cui si dirà più avanti - nel valutare le propalazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che costituiscono il nucleo probatorio essenziale del giudizio di responsabilità formulato nei confronti degli odierni ricorrenti. 2.2. La seconda questione ermeneutica di carattere comune sulla quale occorre soffermarsi, invece, concerne il decorso dei termini prescrizionali del reato oggetto di contestazione, riguardante l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], commesso a Gela il 9 ottobre 1998, originariamente ascritto agli imputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 1, 110, 112, primo comma, n. 1, 575 e 577, primo comma, n. 3, cod. pen. Occorre premettere che tale questione non riguarda, se non in termini generali, la posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati all'ergastolo nei giudizio di merito, ma quella degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Occorre, in proposito, evidenziare che, nel giudizio di primo grado, agli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] venivano riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, così come contestate ex artt. 61, primo comma, n. 1, 112, primo comma, n. 1, 577, primo comma, n. 3, cod. pen. Nel giudizio di secondo grado, invece, venivano escluse per tutti gli imputati, le circostanze aggravanti di cui agli artt. 61, primo comma, n. 1, e 112, primo comma, n. 1, cod. pen., e, per i soli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la circostanza aggravante di cui all'art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen. Ne discende che, per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], risultando contestato nella forma aggravata dalla premeditazione, ai sensi dell'art. 577, primo comma, n. 3, cod. pen., risulta imprescrittibile. C)? Non può, in proposito, non richiamarsi il principio di diritto affermato da Sez. U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329 - 01, secondo cui: «Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea» (Sez. U, n. 19576 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329-01). A conclusioni differenti, invece, deve giungersi per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per i quali l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], risultando commesso il 9 ottobre 1988 ed essendo ascritto senza le aggravanti originariamente contestate, ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 1, 112, primo comma, n. 1, 577, primo comma, n. 3, cod. pen., soggiace alla disciplina antecedente alla riforma dell'art. 157 cod. pen. da parte dell'art. 6 legge 5 dicembre 2005, n. 251, che impone di ritenere prescritto il reato contestato. Osserva il Collegio che il decorso dei termini prescrizionali, relativamente all'omicidio in esame, discende dal fatto che< il reato contestato soggiace alla previgente disciplina, antecedente all'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005. Ne discende che, trattandosi di fatti di reato commesso nel 1988, deve essere applicata la disciplina normativa più favorevole in tema di prescrizione, che è quella vigente all'epoca dei fatti, relativa all'originario art. 157 cod. pen., che prevedeva, per i reati puniti con la reclusione non inferiore a ventiquattro anni, il termine prescrizionale di venti anni, aumentabile fino a trent'anni per effetto delle eventuali interruzioni. Tuttavia, nel caso di specie, non vi è stata alcuna interruzione dei termini di prescrizione, essendo l'unico atto interruttivo, rappresentato dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere adottata nel presente procedimento dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta il 9 aprile 2019, compiuto dopo il decorso della prescrizione, maturato nel 2008, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 157, primo comma, n. 1, cod. pen. nella formulazione precedente l'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005. Né è possibile fare applicazione dell'orientamento giurisprudenziale che affermava l'imprescrittibilità dei delitti sanzionati con la pena dell'ergastolo, a prescindere dalla data di commissione del reato, atteso che tale opzione ermeneutica postula l'astratta punibilità del reato con la pena dell'ergastolo, che, nel caso di specie, non può ipotizzarsi per effetto dell'esclusione delle aggravanti di cui agli artt. 61, primo comma, n. 1, 112, primo comma, n. 1, 577, primo comma, n. 3, cod. pen. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 11047 del 07/02/2013, Stasi, Rv. 254408 - 01, secondo cui: «Il delitto di omicidio aggravato, punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen. da parte della I. n. 251 del 2005 è imprescrittibile, anche se le circostanze aggravanti siano state ritenute equivalenti o subvalenti, in sede di giudizio di comparazione, alle circostanze attenuanti» (Sez. 1, n. 11047 del 07/02/2013, Stasi, Rv. 254408 - 01). Ne discende conclusivamente che i termini prescrizionali per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla posizione degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], erano già ampiamenti decorsi prima dell'emissione della sentenza di primo grado, pronunciata dalla Corte di assise di Caltanissetta il 21 novembre 2022. 3. Fatta questa indispensabile premessa, occorre passare a considerare i singoli ricorsi, prendendo le mosse da quello proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato promiscuamente in un unico motivo, che veniva integrato dalle memorie di replica depositate dallo stesso difensore. Con questa censura difensiva, in particolare, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, conseguenti al fatto che la Corte di assise di appello di Caltanissetta aveva fondato il giudizio di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sulle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni, al contrario di quanto affermato nella decisione censurata, non convergevano sulla posizione dell'imputato ed erano smentite dalle emergenze probatorie. Osserva il Collegio che il nucleo essenziale del giudizio di responsabilità formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] trae origine dalle dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, in particolare, alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], occorre premettere che questo collaboratore di giustizia proveniva dalla famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] e, nel presente procedimento, veniva sentito nelle udienze del 30 aprile 2021 e dell'Il giugno 2021, celebrate davanti alla Corte di assise di Caltanissetta. Nel corso del suo, articolato, esame, richiamato nelle pagine 17-21 della sentenza impugnata, il collaboratore di giustizia effettuava una chiamata in reità indiretta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], riferendo che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] si inseriva nella "Faida di [OSCURATO:PERSONA]", sviluppatasi all'inizio degli anni Ottanta, tra la famiglia mafiosa locale e il gruppo criminale egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA]. In questo contesto, il collaborante [OSCURATO:PERSONA] riferiva che, in occasione di una cena organizzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] gli aveva raccontato di essere coinvolto nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che era stato eseguito a Gela, unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA], un esponente della criminalità organizzata gelese. Successivamente, le confidenze ricevute da [OSCURATO:PERSONA] erano state confermate a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva riferito di avere eseguito personalmente l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] dopo essere stato autorizzato da [OSCURATO:PERSONA], al quale si era rivolto prima di organizzare l'attentato, avvalendosi, per realizzare l'agguato, dell'apporto di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al movente dell'omicidio, il collaboratore di giustizia riferiva che l'assassinio si inseriva nella contrapposizione armata, che si registrava all'epoca dei fatti, tra la cellula di [OSCURATO:PERSONA] sancataldese e il gruppo criminale guidato da [OSCURATO:PERSONA], al quale era collegato [OSCURATO:PERSONA], che operava al di fuori delle dinamiche e delle strategie mafiose. Il collaborante [OSCURATO:PERSONA], inoltre, collocava perfettamente l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] nella "Faida di [OSCURATO:PERSONA]", aggiungendo che, nello stesso contesto conflittuale e nel medesimo arco temporale, collocato tra il 1981 e la prima metà del 1982, erano stati uccisi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali esponenti della famiglia mafiosa locale, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali esponenti del [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA], pur inserendosi nel contesto di fibrillazione criminale sviluppatosi a seguito della "Faida di [OSCURATO:PERSONA]", all'inizio degli anni Ottanta, si caratterizzava per un movente autonomo, collegato all'intenzione di [OSCURATO:PERSONA] di vendicarsi dell'omicidio del padre, [OSCURATO:PERSONA], tanto è vero che, pur avendo [OSCURATO:PERSONA] - chiamato dal collaborante "pipinu" - autorizzato l'esecuzione dell'agguato, all'operazione criminosa era rimasta estranea la famiglia mafiosa sancataldese. Si ritiene, in proposito, opportuno richiamare il passaggio delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 30 aprile 2021, svoltasi davanti alla Corte di assise di Caltanissetta, richiamate a pagina 19 della sentenza impugnata, in cui il collaboratore di giustizia affermava: «Madonia, [OSCURATO:PERSONA] sì, ma [OSCURATO:PERSONA]... per lui... forse manco lo conosceva a questo qua. Il problema è che lui gli ha dato il permesso perché lui [[OSCURATO:PERSONA]] glie l'ha chiesto e l'hanno fatto [...]».Quanto, invece, alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], occorre premettere che questo collaboratore di giustizia, nel presente procedimento, veniva sentito nelle udienze del 9 ottobre 2020 e del 4 dicembre 2020, svolte davanti alla Corte di assise di Caltanissetta, fornendo una ricostruzione degli accadimenti criminosi convergente con quella di [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso del suo esame, richiamato nelle pagine 17-21 del provvedimento censurato, il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] effettuava una chiamata in reità diretta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], affermando di avere appreso, in occasione di colloqui svolti in epoche diverse, dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. In questo contesto, il propalante aveva appreso che [OSCURATO:PERSONA] si era fatto autorizzare da [OSCURATO:PERSONA] per uccidere [OSCURATO:PERSONA], allo scopo di vendicare l'assassinio del padre, [OSCURATO:PERSONA]. Si ritiene, in proposito, utile richiamare il passaggio delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di primo grado, all'udienza del 9 ottobre 2020, richiamate a pagina 20 della sentenza impugnata, in cui il collaboratore di giustizia affermava: «Me ne ha parlato sia [OSCURATO:PERSONA] ma anche [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] me ne ha parlato prima, cioè dopo l'omicidio. Dopo che è avvenuto questo omicidio, mentre [OSCURATO:PERSONA] ne ha parlato in carcere da lì a Caltanissetta nel '93». Il collaboratore di giustizia, inoltre, precisava che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era stato eseguito personalmente da [OSCURATO:PERSONA], all'apertura dell'esercizio commerciale gelese della vittima, aggiungendo che avevano preso parte alla fase esecutiva dell'agguato anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il collaborante [OSCURATO:PERSONA], infine, inseriva l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] nella contrapposizione armata che, in quel periodo, si era verificata tra la famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] e il sodalizio criminale egemonizzato da [OSCURATO:PERSONA], definito come un gruppo di "selvaggi", fornendo un'indicazione sul movente dell'attentato mortale sostanzialmente analogo a quello fornito da [OSCURATO:PERSONA]. Entrambi i collaboratori di giustizia, infatti, collegavano i propositi di vendetta lungamente covati da [OSCURATO:PERSONA] per l'uccisione del padre, [OSCURATO:PERSONA], alla "Faida di [OSCURATO:PERSONA]", sviluppatasi all'inizio degli anni Ottanta nel centro nisseno, nel corso della quale, tra gli altri, veniva assassinato il genitore dello stesso imputato. 3.1. In questa cornice, prive di rilievo appaiono le censure difensive relative ai contrasti riscontrati tra le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sulla cui rilevanza probatoria, per le ragioni esposte nel paragrafo 3, non è possibile nutrire dubbi di sorta. Non è, invero, dubitabile che risponda a canoni logico-processuali la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie provenienti da uno o più collaboratori di giustizia, per cui la loro attendibilità, anche se negata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente le altre, che reggano alla verifica del riscontro probatorio, per essere avvalorate da elementi di natura estrinseca al resoconto, che consentano di eseguire un frazionamento valutativo delle propalazioni acquisite nel giudizio di merito. Si tratta, allora, di ribadire la legittimità di un'operazione di ermeneutica processuale che, laddove correttamente eseguita dai giudici di merito, come nel caso in esame, al contrario di quanto affermato dalla difesa del ricorrente, non può essere censurata, sul piano motivazionale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Non può, in proposito, non rilevarsi che i collaboranti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fornivano una ricostruzione degli accadimenti criminosi che, nel130.604'(J' 43 nucleo essenziale - rappresentato dal coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella fase organizzativa dell'attentato mortale, per effetto dell'autorizzazione fornita a [OSCURATO:PERSONA] di vendicare l'uccisione del padre, [OSCURATO:PERSONA], avvenuta nel corso della "Faida di [OSCURATO:PERSONA]"-i. deve ritenersi corroborata dal compendio probatorio acquisito nei giudizi di merito, su cui la Corte di assise di appello di Caltanissetta si soffermava in termini ineccepibili e rispettosi dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2.1, cui si deve rinviare (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.). I collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], infatti, pur incorrendo in alcune incongruità dichiarative, peraltro non decisive, anche tenuto conto del fatto che - oltre a provenire da due famiglie mafiose differenti, quella di [OSCURATO:PERSONA], per Messina, quella di [OSCURATO:PERSONA], per Vara - non avevano partecipato personalmente all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e riferivano dell'assassinio, commesso a Gela il 9 ottobre 1988, a distanza di diversi anni dalla sua esecuzione, ricostruivano gli eventi criminosi in termini intrinsecamente attendibili ed estrinsecamente convergenti sulla posizione concorsuale di [OSCURATO:PERSONA]. Il percorso argomentativo seguito dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta, dunque, appare pienamente rispettoso della giurisprudenza di legittimità consolidatasi in tema di frazionabilità delle propalazioni dei collaboratori di giustizia, dovendosi, in proposito, richiamare il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 41585 del 20/06/2017, Maggi, Rv. 271253 - 01, in cui, tra l'altro, si evidenziava che «è legittima la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative ad una parte del racconto, soprattutto quando i fatti narrati siano per lo più lontani nel tempo e si riferiscano ad una serie di episodi talora appresi non direttamente, ma solo in conseguenza delle rivelazioni degli autori materiali dei singoli reati». In questa, incontroversa, cornice ermeneutica, non assume un rilievo decisivo il riferimento al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nella fase deliberativa dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], effettuato da [OSCURATO:PERSONA], in ragione del fatto che tale richiamo non smentisce la frazione del racconto relativa all'autorizzazione fornita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Non può, infatti, non rilevarsi che sulle modalità con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato coinvolto nell'omicidio in esame, le propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] appaiono perfettamente sovrapponibili e non sono smentite dal riferimento, ritenuto privo di riscontro probatorio, al coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'attentato. Invero, le posizioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel contesto delle strategie operative di [OSCURATO:PERSONA] riguardanti l'area nissena, non potevano ritenersi contrapposte, come evidenziato nel passaggio argomentativo esplicitato nelle pagine 32 e 33 della decisione impugnata, in cui si evidenziava che «indiscutibilmente - secondo quanto emerso dalle numerose sentenze [...] che hanno ricostruito la genesi ed il progressivo consolidarsi della famiglia mafiosa gelese sotto il benestare [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] è stato, insieme ad [OSCURATO:PERSONA], uomo d'onore di spicco della famiglia gelese, la cui storia criminale si dipana invero attraverso [...] un alternarsi nella stessa reggenza della famiglia tra uomini dei due gruppi [...]». Senza considerare, per altro verso, che lo stesso [OSCURATO:PERSONA] riferiva che «[OSCURATO:PERSONA] aveva potuto agire in quanto autorizzato da Madonia, "perché il rappresentante provinciale doveva saperlo" [...], precisando quanto ad [OSCURATO:PERSONA] che è lo stesso era "un elemento di spicco della famiglia di Gela", e che in quel periodo all'interno della famiglia non vi erano "cariche specifiche" [...]». 3.2. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], così come integrato dalle memorie di replica depositate dallo stesso difensore. 4. Analogo giudizio di infondatezza deve essere espresso per il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che veniva articolato in due censure difensive.4.1. Deve, innanzitutto, ritenersi infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di assise di appello di Caltanissetta fondato il giudizio di colpevolezza espresso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sulle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni, al contrario di quanto affermato nella decisione censurata, non convergevano sulla posizione processuale dell'imputato ed erano smentite dalle emergenze probatorie. Occorre, ancora una volta, ribadire, in linea con quanto si è affermato nell'esaminare la posizione processuale di [OSCURATO:PERSONA], nei paragrafi 3 e 3.1, che il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] trae origine dalle dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti nel giudizio di primo grado, dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, in particolare, alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giumim 1-~Ede, Messina, deve evidenziarsi ene,iii C-13f5ú b1.1U ebdMe< che si svolgeva nelle udienze del 30 aprile 2021 e dell'Il giugno 2021, celebrate davanti alla Corte di assise di Caltanissetta, il propalante effettuava una chiamata in reità diretta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], precisando che l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] si inseriva nella "Faida di [OSCURATO:PERSONA]", sulle cui dinamiche ci si è diffusamente soffermati. In questa cornice, [OSCURATO:PERSONA] riferiva che [OSCURATO:PERSONA], durante una cena organizzata da [OSCURATO:PERSONA], gli aveva raccontato di essere coinvolto nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], che aveva commesso insieme a [OSCURATO:PERSONA] e ad [OSCURATO:PERSONA]. Si ritiene, in proposito, utile richiamare il passaggio delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 30 aprile 2021, celebrata davanti alla Corte di assise di Caltanissetta, richiamate a pagina 20 della decisione impugnata, in cui il collaboratore di giustizia affermava che «ne aveva [...] sentito parlare direttamente da [OSCURATO:PERSONA] in occasione di una cena insieme a [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), nel corso della quale il Palermo aveva raccontato "tutto il film di [OSCURATO:PERSONA]". In particolare, [OSCURATO:PERSONA] aveva raccontato di sentirsi "tradito" da [OSCURATO:PERSONA] al quale aveva fatto "un favore a Gela". Successivamente aveva saputo che il "favore" ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] era da riferire all'omicidio del Failla, avendone avuta conferma proprio dal [OSCURATO:PERSONA] il quale gli aveva detto, nell'occasione, che si "era portato" anche il Greco [...]». Le iniziali confidenze di [OSCURATO:PERSONA], dunque, erano state confermate a [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], che gli aveva riferito di avere eseguito l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] dopo essere stato autorizzato da [OSCURATO:PERSONA], nei termini che si sono già esposti nel valutare la posizione processuale dello stesso Madonia, nel paragrafo 3, avvalendosi della collaborazione di [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al movente dell'omicidio, [OSCURATO:PERSONA], come si è detto, nell'esaminare la posizione di [OSCURATO:PERSONA], inseriva l'omicidio nella "Faida di [OSCURATO:PERSONA]", che, però, traeva origine dal desiderio di [OSCURATO:PERSONA] di vendicare l'assassinio del padre, [OSCURATO:PERSONA], attribuito agli esponenti del contrapposto [OSCURATO:PERSONA]. Quanto, invece, alle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], rese nelle udienze del giudizio di primo grado, svolte il 9 ottobre 2020 e il 4 dicembre 2020, anch'esse vagliate in relazione alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deve evidenziarsi che, nel corso del suo esame, anche questo propalante effettuava una chiamata in reità diretta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Il collaboratore di giustizia, in particolare, affermava che, nel corso di colloqui intrattenuti in occasioni differenti, aveva appreso dell'omicidio in esame da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], venendo a sapere che il primo dei due imputati aveva autorizzato il correo a eseguire l'assassinio di [OSCURATO:PERSONA]. Il collaborante [OSCURATO:PERSONA] aggiungeva che l'assassinio era stato eseguito materialmente da [OSCURATO:PERSONA] presso il locale pubblico di [OSCURATO:PERSONA] - il [OSCURATO:PERSONA] di Gela -, aggiungendo che avevano preso parte all'attentato mortale anche [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si ritiene, in proposito, opportuno richiamare il passaggio delle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 9 ottobre 2020, svoltasi davanti alla Corte di assise di Caltanissetta, richiamate a pagina 20 della decisione impugnata, in cui il collaboratore di giustizia affermava che [OSCURATO:PERSONA] gli aveva «detto che aveva commesso l'omicidio, e si esaltava per il modo come aveva eseguito l'omicidio, anche perché era uno affidabile, diciamo di grande capacità, come anche il padre per questi fatti criminosi. E mi ha detto che ha preso di sorpresa la vittima che erano al bar, dentro il bar di mattina presto... all'apertura dell'esercizio commerciale [...]». Il collaborante [OSCURATO:PERSONA], infine, inseriva l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] nel conflitto mafioso verificatosi a [OSCURATO:PERSONA] all'inizio degli anni Ottanta, di cui si è già detto nel paragrafo 3, al quale, ancora una volta, si rinvia, pur precisando - in linea con quanto affermato da [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] si era determinato a uccidere [OSCURATO:PERSONA] per vendicarsi della morte del padre, verificatasi alcuni anni prima.In questa cornice probatoria, non può non ribadirsi, ancora una volta, che le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nel presente procedimento appaiono pienamente convergenti, sia sotto il profilo del coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'organizzazione dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sia sotto il profilo del movente sottostante alla decisione di uccidere la vittima, collegato ai propositi di vendetta dell'imputato. Pertanto, le conclusioni alle quali giungeva la Corte di assise di appello di Caltanissetta, a proposito dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], appaiono congrue sul piano logico-processuale e conformi ai parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2.1, ai quali si deve rinviare ulteriormente (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.). 4.1.1. In questa cornice, non può non rilevarsi ulteriormente che, pur essendo riscontrabili talune discrasie nelle dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], passate analiticamente in rassegna nel paragrafo precedente, la Corte di assise di appello di Caltanissetta risolveva adeguatamente tali contraddizioni, correlando le propalazioni tra loro e rappresentando che, nel loro nucleo essenziale, convergente sul ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], le accuse dei collaboratori di giustizia risultavano pienamente sovrapponibili. Non può, del resto, non rilevarsi come già detto a proposito delle analoghe accuse rivolte a Madonia, che le dichiarazioni rese dai collaboranti Messina e Vara intervenivano a distanza di diversi anni dagli eventi criminosi, accaduti, a Gela, il 9 ottobre 1988. Veniva, in questo modo, recepito nel rispetto delle emergenze probatorie, l'orientamento ermeneutico, al quale ci si è già riferiti nel paragrafo 3.1, cui si rinvia, risalente nel tempo e ormai definitivamente consolidato, secondo cui, per le dichiarazioni accusatorie rese da chiamanti in correità o in reità, è «sempre ammissibile la cosiddetta "frazionabilità", nel senso che la attendibilità della dichiarazione accusatoria anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale del riscontro; così come, per altro verso, la credibilità ammessa per una parte dell'accusa non può significare attendibilità per l'intera narrazione in modo automatico» (Sez. 6, n. 4162 del 02/11/1994, dep. 1995, Aveta, Rv. 200904 - 01). Si muove, a ben vedere, nella stessa direzione ermeneutica il principio di diritto affermato, in epoca sostanzialmente coeva, da Sez. 2, n. 10469 del 22/03/1996, Arena, Rv. 206491 - 01, secondo cui: «Il principio della scindibilità delle dichiarazioni del coimputato ovvero della persona imputata in un procedimento connesso, e la conseguente necessità di verifica non solo della loro credibilità generale, ma di ciascuna di esse, costituiscono canoni di valutazione che operano sia nel senso favorevole all'imputato, sia nel senso opposto, favorevole all'accusa, onde che se l'esistenza di riscontri relativi ad un reato e al suo autore non rileva nelle valutazioni di merito riguardanti altri reati ed altri soggetti, la mancanza di dati confermativi per un'imputazione e un imputato non si riverbera su altri fatti ed altri soggetti per i quali la chiamata in correità o in reità risulti confortata "aliunde"». Non può, pertanto, non ribadirsi, che, nelle ipotesi di chiamate in correità o in reità effettuate da uno o più collaboratori di giustizia, è certamente consentita la valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie relative a una parte del narrato, quando i fatti descritti dai propalanti, in tutto o in parte, si riferiscono a episodi che non sono appresi direttamente dai dichiaranti, ma in conseguenza delle confidenze ricevute da altri soggetti, in termini analoghi a quanto si verificava per le accuse rivolte da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA]. Naturalmente, il procedimento di valutazione frazionata postula l'individuazione del nucleo essenziale delle dichiarazioni accusatorie oggetto di vaglio, sul quale deve concentrarsi il giudizio di credibilità soggettiva, di attendibilità intrinseca e di attendibilità estrinseca del narrato dei propalanti, su cui il giudice di merito si deve soffermare analiticamente - in termini analoghi a quanto effettuato dalla Corte di merito con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] -, non essendo ammissibile, a sostegno del giudizio positivo di frazionabilità, il ricorso a formule di stile o ad affermazioni di contenuto assertivo. 4.1.2. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 4.2. Dall'infondatezza del primo motivo discende l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, proposto in stretta correlazione con la doglianza precedente, con cui si si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di assise di appello di Caltanissetta ritenuto attendibili le dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nonostante costituisse un dato incontrovertibile quello del risentimento maturato dal propalante nei confronti dell'imputato, nel contesto delle dinamiche della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], comprovato dagli esiti del processo "Gammino", nel quale l'imputato era stato assolto nonostante le accuse del propalante. Le censure difensive, invero, postulano una rivalutazione del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], che, unitamente alle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA], costituiscono il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] nei giudizi di merito, che, come si è detto più volte, venivano vagliate nel rispetto dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2.1, cui si deve rinviare (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.). Senza considerare, per altro verso, che le dichiarazioni accusatorie di [OSCURATO:PERSONA], peraltro pienamente convergenti a quelle di [OSCURATO:PERSONA], non venivano valutate isolatamente, ma in correlazione con il residuo compendio probatorio, su cui ci si è diffusamente soffermati nei paragrafi 4.1 e 4.1.1, ai quali si deve rinviare per comprendere le ragioni che inducono a ritenere destituita di fondamento la censura difensiva in esame. I riferimenti difensivi all'esito del processo "Gammino", in ogni caso, non appaiono utili a disarticolare il percorso argomentativo effettuato dalla Corte di merito per giustificare il giudizio di complessiva attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che appare fondato su argomentazioni ineccepibili. Né su tale specifico passaggio argomentativo, riguardante l'esito del processo "Gammino", le conclusioni alle quali perveniva la Corte territoriale appaiono censurabili sul piano logico-processuale, affermandosi nelle pagine 26 e 27 della sentenza impugnata: «Non è possibile, in particolare, desumere alcun elemento in grado di disarticolare il positivo giudizio di attendibilità espresso dai giudici di prime cure relativamente alle dichiarazioni del medesimo collaboratore Messina [...] dall'assoluzione per l'omicidio in danno di Gammino, intervenuta in favore dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] [...] in quanto tale pronuncia, che pure dà atto dell'esistenza di un contrasto insorto fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [...], in realtà è pervenuta ad un esito assolutorio soltanto per mancanza di riscontri individualizzanti alle dichiarazioni del Messina». Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del secondo motivo di ricorso. 4.3. Le considerazioni esposte impongono conclusivamente di ribadire l'infondatezza del ricorso proposto, nell'interesse dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA]. \--i 5. Deve,~ ritenersi fondato il ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre censure difensive, integrate dai motivi nuovi depositati dallo stesso difensore. 5.1. Devono, innanzitutto, ritenersi infondati i primi due motivi di ricorso, così come integrati dai citati motivi nuovi, di cui si impone un esame congiunto, con cui si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di merito ritenute attendibili le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni, al contrario di quanto affermato assertivamente nel provvedimento censurato, non convergevano sulla posizione dell'imputato ed erano connotate da contraddittorietà. Non può, in proposito, non rilevarsi, in linea con quanto evidenziato per gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei paragrafi 3, 3.1, 4.1 e 4.1.1, cui si rinvia ancora una volta, che le censure difensive postulano una rivalutazione del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che costituiscono il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e dei complici, che, come si è già detto, venivano vagliate nel rispetto dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2.1, più volte richiamato (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente. 5.2. Privo di rilievo, invece, è il terzo motivo di ricorso, così come integrato dai già citati motivi nuovi, atteso che la questione dell'omesso riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti giudicati nel presente procedimento e quelli giudicati nel processo per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] - per il quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato con sentenza irrevocabile - deve ritenersi assorbita nelle statuizioni sull'intervenuta prescrizione del reato di cui si dirà di qui a breve. 5.3. Ferme restando le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti, non può non rilevarsi conclusivamente che i fatti di reato contestati ad [OSCURATO:PERSONA], risultando commessi il 9 ottobre 1988, per effetto dell'esclusione delle aggravanti originariamente contestate, ex artt. 61, primo comma, n. 1, 112, primo comma, n. 1, 577, primo comma, n. 3, cod. pen., devono ritenersi prescritti, in linea con quanto si è già evidenziato nel paragrafo 2.2, al quale occorre rinviare. Non può, invero, non ribadirsi che la prescrizione dell'omicidio contestato ad [OSCURATO:PERSONA] soggiace alla disciplina normativa più favorevole all'imputato, che è quelle della formulazione dell'art. 157, primo comma, n. 1, cod. pen. quella vigente all'epoca dei fatti, che prevedeva, per i reati puniti con la reclusione non inferiore a ventiquattro anni, analoghi a quello in esame, il termine prescrizionale di venti anni, aumentabile fino a trent'anni per effetto delle eventuali interruzioni. Nel caso di specie, però, l'unico atto interruttivo è rappresentato dall'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta il 9 aprile 2019, dopo il decorso della prescrizione, maturato nel 2008. Ne discende conclusivamente, per le ragioni compiutamente esposte nel paragrafo 2.2, cui si rinvia ulteriormente, che i termini prescrizionali per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], erano già ampiamente decorsi prima dell'emissione della sentenza di primo grado, pronunciata dalla Corte di assise di Caltanissetta il 21 novembre 2022. 5.4. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, relativamente alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], per intervenuta prescrizione del reato, al quale conseguono le statuizioni di cui in dispositivo. 6. Analoghe considerazioni valgono a proposito del ricorso proposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], articolato in due censure difensive, integrate dai motivi nuovi depositati dallo stesso difensore. Con tali censure difensive, così come integrati dai citati motivi nuovi, dei quali si impone un esame congiunto, si deducevano la violazione di legge e il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte di assise di appello di Caltanissetta ritenuto attendibili le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le cui propalazioni, al contrario di quanto affermato nel provvedimento censurato, non convergevano sulla posizione dell'imputato, non soddisfacendo i parametri della spontaneità, della coerenza, della costanza e della precisione, indispensabili per ritenere provate le accuse in questione. Non si possono, in proposito, ancora una volta, non richiamare le considerazioni esposte nei paragrafi 3, 3.1, 4.1 e 4.1, dalle quali si evince che le censure difensive presuppongono una rivalutazione complessiva del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che costituiscono il nucleo essenziale del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che, come si è già detto nel valutare la posizione dei coimputati, venivano vagliate nel rispetto dei parametri ermeneutici richiamati nel paragrafo 2.1, cui si deve rinviare ulteriormente (Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, cit.; Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, Marino, cit.).Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'infondatezza dei motivi di ricorso, esaminati congiuntamente, motivi nuovi! depositati dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] r\by 6.1. Non può/ )2t:~ta? non ni arsi conclusivamente che i fatti di reato contestati ad [OSCURATO:PERSONA], risultando commessi il 9 ottobre 1988, per effetto dell'esclusione delle aggravanti originariamente contestate all'imputato, ai sensi degli artt. 61, primo comma, n. 1, 112, primo comma, n. 1, 577, primo comma, n. 3, cod. pen., devono ritenersi prescritti, in linea con quanto si è già evidenziato nel paragrafo 2.2, al quale occorre rinviare ulteriormente. Deve, pertanto, rilevarsi conclusivamente, ribadendo quanto si è affermato nel paragrafo 2.2, cui si rinvia ulteriormente, che i termini prescrizionali per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla posizione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], risultavano già prescritti prima dell'emissione della sentenza di primo grado, deliberata dalla Corte di assise di Caltanissetta il 21 novembre 2022. 6.2. Le considerazioni esposte impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, relativamente all'imputato [OSCURATO:PERSONA], per intervenuta prescrizione del reato, al quale conseguono le statuizioni di cui in dispositivo. 7. Le considerazioni esposte nei paragrafi precedenti impongono di esprimere conclusivamente le indicate statuizioni processuali qui di seguito indicate. Deve, innanzitutto, disporsi l'annullamento della senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per l'intervenuta prescrizione del reato loro ascritto e ritenuto. Deve, invece, disporsi il rigetto degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Consegue a tali statuizioni la condanna degli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute in giudizio dalle parti civili costituite, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ritiene di dovere liquidare nell'importo complessivo di 6.000,00 euro, oltre accessori di legge. Si manda, infine, alla canceller
Sentenza Cassazione n. 10775/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris