CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2021
Cassazione n. 37241/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 del TRIBUNALE di ENNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di ENNA, con sentenza in data 17/03/2021, ha riqualificato come ricorso per cassazione l'atto di appello proposto avverso la condanna a pena pecuniaria pronunciata dal [OSCURATO:PERSONA] di AGIRA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all' art. 636 CP . L'atto di impugnazione deduce i seguenti motivi: assoluzione dell'imputato per la inidoneità dimostrativa delle prove valorizzate dal primo giudice; concessione delle attenuanti generiche e rideterminazione della pena . Il ricorso è inammissibile perché generico. Invero lo stesso non contiene indicazione dei vizi rilevanti in sede di legittimità ma si risolve nella mera contestazione delle valutazioni del primo giudice , sia in punto di valutazione della prova di reità, sia in punto di trattamento sanzionatorio. Valutazioni comunque esistenti e non manifestamente illogiche. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore