CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 giugno 2026
Cassazione n. 17678/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
,depositato il 30/10/2025 nel giudizio proposto daAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;- ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C., in persona del l.r.p.t.,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente –rilevato checon decreto n. 28731/2025 depositato il 30/10/2025 è stato estintoil giudizio n. RG 1075/2025 a seguito di mancata istanza di decisionedopo la formulazione di proposta di definizione anticipata, ai sensidell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.;a seguito di istanza proposta dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensoredel controricorrente, con la quale si segnalava l’errore materialeNumero registro generale 22641/2025Numero sezionale 4401/2026Numero di raccolta generale 17678/2026Data pubblicazione 03/06/2026contenuto nel decreto suddetto, la Presidente titolare della Sezione hadisposto l’apertura del procedimento di correzione di errore materiale;considerato chenel decreto di estinzione predetto, nel condannare la ricorrente alpagamento delle spese processuali in favore della controricorrente, siè omesso di provvedere a norma dell’art. 93 c.p.c. e cioè di liquidarele stesse a favore del procuratore costituito ed anticipatario, malgradola specifica istanza formulata in calce al controricorso;in tali casi, è utilizzabile il procedimento per la correzione di errorimateriali (v. Cass., Sez. U., 7/07/2010, n. 16037; Cass., Sez. U.,5/11/2021, n. 32200);pertanto, va disposta la correzione del decreto nel senso sopraindicato mentre non occorre provvedere sulle spese (Cass., Sez. U.,14//11/2024, n. 29432); P.Q.Mdispone la correzione del decreto n. 28731/2025 pubblicato il30/10/2025 di estinzione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c., del giudizio iscritto al n. RG 1075/2025, inserendo nel capo deldispositivo relativo alla condanna alle spese del giudizio, di seguito alleparole «oltre agli accessori di legge (rimborso forfettario 15 %, i.v.a. ec.p.a. se dovute ed esborsi per € 200,00)» le seguenti espressioni: «,somme da distrarsi in favore del difensore della controricorrentedichiaratosi anticipatario» e manda alla Cancelleria per l’annotazionesull’originale del provvedimento e le comunicazioni di rito.Così deciso in Roma, il 22 maggio 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]