CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 marzo 2021
Cassazione n. 47026/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 9.3.2021 dal Tribunale dì Bergamo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione degli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bergamo ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui all'art. 3 L. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 362 per apertura e gestione di una farmacia nonostante l'intervenuta revoca della necessaria autorizzazione, avverso il provvedimento di sequestro preventivo dei locali, unitamente agli arredi e alle merci ivi contenuti, della farmacia comunale sita in via 1° Maggio nel Comune di Villongo. Ha ritenuto il Tribunale che difettasse in capo a costui l'interesse ad agire avendo lo stesso, nel richiedere il dissequestro dei locali e di quanto in essi contenuto, dedotto di aver costituito una società, la [OSCURATO:SOCIETA]. di cui ricopriva la veste di legale rappresentante, che gestiva in tali locali una parafarmacia, precisando come solo quest'ultima, e non già il ricorrente che aveva agito in proprio, avesse la titolarità dei beni di cui veniva reclamata la restituzione. 2. Avverso il suddetto provvedimento il Triolo ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce che il sequestro era stato eseguito non già sulla [OSCURATO:PERSONA], trasferita in altra sede a seguito dell'intervenuta risoluzione del contratto con l'ente pubblico e segnatamente in Viale Italia n.4 idove era stata data in concessione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., bensì sulla parafarmacia di prossima apertura in capo al Triolo/ che era rimasto nella detenzione dei locali in virtù di regolare contratto di locazione. Specifica che, solo dopo aver provveduto all'inventario del magazzino, aveva costituito la s.r.I [OSCURATO:SOCIETA], di cui era legale appresentante, quale soggetto che avrebbe dovuto esercitare l'attività di parafarmacia nei suddetti locali, cui aveva altresì provveduto a cambiare l'insegna e ad apporre una croce luminosa di colore diverso, e nei quali era rimasta la merce vendibile nel nuovo esercizio. Nel contestare che si potesse ritenere perfezionata l'ipotesi delittuosa di cui all'art. 3 L. 362/1991 posto che la farmacia comunale era stata trasferita altrove e gestita da tutt'altro soggetto, titolare della relativa concessione, e nell'assumere di essere, invece, il proprietario dei beni attinti dal vincolo cautelare, nonchè il legittimo detentore dei locali nella veste di conduttore ed unico interessato ad ottenerne il dissequestro, nega, invocando il vizio di violazione di legge riferito all'art. 322 cod. proc. pen., di essere privo del necessario interesse ad agire. Sostiene, al contrario, che avendo il provvedimento di sequestro colpito i beni oggetto dell'inventario da lui personalmente effettuato un mese prima della costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA], di essere legittimato, in qualità sia di soggetto cui le cose dovevano essere restituite, sia di indagato, all'impugnativa del sequestro preventivo. Conclude quindi con la richiesta di annullamento del provvedimento impugnato [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può essere ritenuto ammissibile. E' invero lo stesso ricorrente ad avere evidenziato nel corpo dell'impugnativa rivolta a questa Corte di aver costituito la società [OSCURATO:SOCIETA], quale soggetto deputato a esercitare all'interno dei locali attinti dal vincolo cautelare l'attività commerciale di parafarmacia, la quale deve conseguentemente ritenersi subentrata all'indagato nel possesso dei locali e dei beni ivi contenuti, comprensivi tanto degli arredi quanto della merce custodita in magazzino. A nulla rileva2perciòf che sia stato lo stesso ricorrente ad eseguire l'inventario dei prodotti, configuranti le scorte dell'ex farmacia comunale e destinati alla vendita nell'esercizio di 72- prossima apertura in data antecedente alla costituzione del nuovo soggetto giuridico, posto che non vi è alcun elemento sulla base delle deduzioni articolate con il presente ricorso che consenta di ritenere che il Triolo sia personalmente o rimasto nella titolarità{dei beni di cui chiede il dissequestro. Del resto, essendo l'istanza di riesame finalizzata ad ottenere la restituzione dei beni attinti dalla misura cautelare, costituiti come emerge daeprovvedimento impugnato, "dai locali della farmacia comunale con i relativi arredi e prodotti ivi conservati per la vendita" anche le censure ivi svolte in ordine alla prosecuzione dell'attività farmaceutica, con le quali si contesta sostanzialmente il fumus commissi delicti, devono essere valutate con riferimento all'interesse all'impugnativa che, una volta escluso il diritto in capo al Triolo alla restituzione dei beni sequestrati, difetta del requisito dell'attualità e della concretezza che deve necessariamente connotare la legittimazione dell'istante a proporre il riesame avverso la misura cautelare. Conseguentemente, avendo il Triolo proposto sia l'istanza di riesame che il presente ricorso in proprio, e non già nella veste di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., lo stesso deve ritenersi carente della relativa legittimazione. Va peraltro chiarito che, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore nella discussione orale innanzi a questa Corte, non è consentita l'attivazione del meccanismo sanante previsto dall'art. 182 comma 2 cod. proc. civ.: e ciò non soltanto perché secondo le regole del codice di procedura penale, í termini per proporre impugnazione sono stabiliti a pena di decadenza, per cui, in assenza di una disposizione che consenta il rinvio alle regole dettate nel diverso contesto del processo civile, non è permesso derogare ad essi (Sez. U. n. 47239 del 30.10.2014 secondo cui la mancanza della procura speciale ai sensi dell'art. 100 c.p.p., delle parti private diverse dall'imputato al difensore non può essere sanata, previa concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art. 182 comma secondo c.p.c., ma comporta l'inammissibilità dell'impugnazione; in termini cfr. altresì Sez. 3, n. 29858 del 01/12/2017 - dep. 03/07/2018, Fazzari, Rv. 273505), ma a cor Priman ) perché, avendo il ricorrente agito in proprio, non si pone affatto un problema di di procura alle liti, trattandosi, invece, di difetto di legittimazione all'impugnativa. Non potendosi, alla luce degli esposti rilievi/ ritenere la declaratoria di inammissibilità del riesame resa dal Tribunale bergamasco passibile di censure, segue all'esito del presente ricorso la condanna del ricorrente, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e, non sussìstendo elementi, alla luce della sentenza del 13 giugno 2000 n.186, per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente liquidata come da dispositivo P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore del