CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 36693/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/04/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il PG conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 23 luglio 2020 il GIP del Tribunale di Napoli - in rito abbreviato - ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in riferimento ai reati loro contestati di omicidio aggravato (capo a) tentato omicidio (capo b) e detenzione e porto di una pistola calibro 9 (capo c). Il fatto risulta avvenuto il 15 novembre del 2012. 1.1 In estrema sintesi, va ricordato in fatto che: a) nelle prime ore del mattino del 15 novembre, dopo una lite in discoteca per banali motivi (champagne gettato dal piano superiore a quello inferiore) che aveva visto protagonisti giovani appartenenti ai clan camorristici della zona di Secondigliano, si verificava l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (un unico colpo lo ha raggiunto in zona addominale) e il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (soggetti coinvolti poco prima nella rissa; il secondo ferito alla testa da un colpo di arma da fuoco), nei pressi della [OSCURATO:PERSONA], luogo di storica influenza del clan Licciardi. Sul posto si rinvenivano tre bossoli calibro 9 Luger; b) le fonti dichiarative in atti consentono di ricostruire, secondo il GIP, tanto l'immediato antecedente causale che il tragico epilogo successivo. In particolare assumono rilievo i contributi narrativi resi da [OSCURATO:PERSONA] (presente nella discoteca e coinvolto nello scontro unitamente alle due vittime Priore e Barretta), nonché i contributi resi da collaboratori di giustizia appartenenti al clan Abbinante (essenzialmente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e quelli resi da appartenenti al clan [OSCURATO:PERSONA], cui erano legati Annunziata e Mango (essenzialmente [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). Oltre alle fonti dichiarative, ritenute tra loro convergenti quanto all'identità degli autori del fatto, viene utilizzata una conversazione intercettata in data 15 novembre 2012 (poche ore dopo il fatto) tra [OSCURATO:PERSONA] e il fratello Antonio in cui si commentava l'accaduto e si faceva riferimento, quanto agli autori dell'omicidio, a soggetti affiliati al clan [OSCURATO:PERSONA]; c) quanto al trattamento sanzionatorio,va premesso che il GIP esclude la ricorrenza della circostanza aggravante della premeditazione (in ragione della sostanziale continuità di azione tra la rissa e la posteriore azione di sparo) e riteneva sussistenti quelle dei motivi futili e della finalità di agevolazione del clan [OSCURATO:PERSONA]. La pena, riuniti i reati dal vincolo della continuazione, è quantificata in quella dell'ergastolo in ragione delle quantificazioni degli incrementi per i reati-satellite superiori ad anni cinque (quattro anni per il tentativo di omicidio, tre anni per il porto dell'arma e due anni e sei mesi per la detenzione). 2. La Corte di Assise di Appello di Napoli, con sentenza resa in data 8 aprile 2022 ha escluso la sussistenza dell'aggravante della finalità di agevolazione mafiosa, confermando quella dei motivi futili. La pena è rimasta quella dell'ergastolo (l'incidenza dei reati satellite viene indicata in tre anni e sei mesi per il tentato omicidio, due anni e sei mesi per il porto dell'arma e un anno e dieci mesi per la detenzione, con mantenimento dell'isolamento diurno) . 2.1 In motivazione si ritiene corretto il metodo di valutazione delle fonti dichiarative, oggetto di contestazione da parte degli appellanti, e si evidenzia in particolare che: a) è significativo che gli apporti dichiarativi provengano dall'interno di due clan diversi, interessati alla ricostruzione in ragione della 'appartenenza degli autori' (i [OSCURATO:PERSONA], cui appartenevano Annunziata e Mango, come riconosciuto in diverso procedimento) o dalla 'vicinanza alle vittime' (il gruppo Abete-[OSCURATO:PERSONA]); b) vi è puntuale analisi nella decisione di primo grado dei profili di attendibilità intrinseca dei principali dichiaranti; c) le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] hanno una particolare valenza dimostrativa in ragione della natura 'diretta' della narrazione della riunione cui presero parte, subito dopo il fatto, Annunziata e Mango (per parlare del 'guaio' appena commesso), così come di particolare rilevo (sul fronte degli Abbinante) risultano essere le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], mutuate in larga misura da [OSCURATO:PERSONA], soggetto che con certezza va ritenuto presente al momento della rissa e nel frangente successivo (come affermato dallo stesso Barretta); d) le inevitabili discrasie tra le plurime narrazioni, rese a distanza di tempo dai fatti, non riguardano il nucleo essenziale del narrato, rappresentato dalla necessità da un lato (gli Abbinante) di identificare gli autori del fatto e dall'altro ( i [OSCURATO:PERSONA]) di proteggerli. Le stesse, peraltro, finiscono per rappresentare una conferma della autonomia delle narrazioni medesime (vengono esaminate in particolare le pretese discrasie tra la narrazione dell'esposito e quella di [OSCURATO:PERSONA] circa il luogo ove il secondo venne raggiunto per discutere dell'accaduto e circa la versione relativa alla strategìa da seguire con gli Abbinante che chiedevano 'la testa' degli autori del fatto); e) viene ritenuta utile riscontro ' di contesto' anche la captazione del colloquio intercorso tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella immediatezza del fatto ; f) viene ribadito il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei rispettivi difensori - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3.1 II ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola quattro motivi. 3.1.1 Al primo motivo si deduce vizio di motivazione in punto di responsabilità. Si ritiene non corretta l'applicazione dei principi di diritto elaborati in sede di legittimità quanto alla valutazione delle chiamate in reità de relato. In particolare si ripercorrono le principali doglianze contenute nei motivi di appello e relative alle rilevanti discrasie tra le diverse narrazioni dei collaboranti, aspetti che la Corte di secondo grado avrebbe superato con motivazione apparente o comunque illogica. Bersaglio principale delle critiche difensive sono i contributi narrativi resi da [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], principali fonti di accusa. Si ritengono trascurati tanto taluni profili di attendibilità intrinseca che taluni pqnti di 'non coincidenza' dei contenuti dichiarativi rispetto ad altre fonti. Sul punto si rinvia ai contenuti dell'atto di ricorso. 3.1.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta circostanza aggravante dei motivi futili. La ricostruzione delle ragioni della lite in discoteca è affidata principalmente alle parole di [OSCURATO:PERSONA], soggetto ritenuto inaffidabile in altra parte della decisione, il che - in tesi - rende contraddittoria la motivazione. Non vi è concreta analisi del contesto in cui è maturato il fatto e della effettiva 'derivazione' del delitto dal diverbio verificatosi nella discoteca. Non furono, peraltro, Annunziata e Mango a chiedere protezione al clan [OSCURATO:PERSONA] ma l'incontro, se verificatosi, sarebbe stato realizzato per dare una risposta agli esponenti del clan Licciard i. 3.1.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Sarebbero stati sottovalutati obiettivi fattori di potenziale attenuazione del trattamento sanzionatorio, tra cui quello della giovane età degli imputati al momento del fatto. 3.1.4 Al quarto motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla quantificazione degli aumenti di pena per ogni singolo reato satellite. Non vi sarebbe indicazione alcuna dei criteri seguiti per determinare i singoli aumenti, come richiesto dalla giurisprudenza di legittimità. 3.2. Il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi. 3.2.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta rilevanza e utilizzabilità della conversazione intercettata in data 15 novembre 2012. Si ripercorre il contenuto della conversazione e si ribadisce che sul fatto omicidiario i conversanti non hanno manifestato alcuna conoscenza diretta, con tutti i limiti che da ciò derivano in sede valutativa e quanto alla stessa utilizzabilità. Si evidenziano le imprecisioni e i contrasti con le risultanze di prova generica. Si afferma che lo scarso rilevo dimostrativo rende inapplicabile la previsione di legge di cui all'art.270 cod.proc.pen. . 3.2.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. Anche in tale atto si ritiene non corretta l'applicazione dei principi di diritto elaborati in sede di legittimità quanto alla valutazione delle chiamate in reità de relato. Si ripercorrono le principali doglianze contenute nei motivi di appello e relative alle rilevanti discrasie tra le diverse narrazioni dei collaboranti, aspetti che la Corte di secondo grado avrebbe superato con motivazione apparente o comunque illogica. Vengono riportati i testi narrativi allo scopo di evidenziare i punti controversi. Si rinvia, anche in tal caso, al testo dell'atto. Si evidenzia in particolare che tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] vi è sostanziale comunanza di fonte, il che rende unico (e non duplice) il contributo. Si evidenzia altresì che la fonte non poteva essere Marino, che non era presente al momento della consumazione dell'omicidio e che è solo in apparenza risolto il contrasto tra la narrazione di Esposito e quella di [OSCURATO:PERSONA]. Le restanti dichiarazioni, in estrema sintesi, raccolgono voci correnti e non sarebbero verificabili nei loro contenuti. 3.2.3 Al terzo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta applicabilità della circostanza aggravante dei motivi futili e sul dinego delle attenuanti generiche o del concorso anomalo. Non sarebbe stata provata la 'derivazione' del fatto omicidiario dal litigio in discoteca. La posizione del Mango soffre inoltre di una omessa valutazione dell'entità dello specifico contributo causale fornito all'evento, tanto da meritare attenuazione tramite le circostanze attenuanti generiche o quella del concorso anomalo. 4. E' stata depositata memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con cui si evidenzia un aspetto di travisamento dei contenuti dell'interrogatorio reso da [OSCURATO:PERSONA]. 5. I ricorsi sono infondati, per le ragioni che seguono. 5.1 Vanno tratti in maniera congiunta i motivi riguardanti la identificazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali autori dei fatti delittuosi oggetto dei giudizi di merito. In sostanza i profili di critica si muovono sulla mera apparenza di motivazione su un punto essenziale, rappresentato dall'analisi dei «punti di divergenza» tra le possibili narrazioni (specie per quanto riguarda il rapporto [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]). A ciò si aggiungono profili relativi alla mancanza di autonomia percettiva di alcuni dichiaranti (rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), nonché la segnalata irrilevanza della intercettazione relativa ai fratelli Trambarulo. 5.2 Va pertanto espresso un generale inquadramento dei temi in diritto, sui profili rilevanti.Va ribadito che la copiosa elaborazione della regola normativa di cui all'art. 192 comma 3 cod.proc.pen., in tema di valore probatorio della chiamata in correità, consente ormai di superare lo scetticismo iniziale espresso da autorevole dottrina nei confronti del dato normativo in questione (definito come formula malriuscita, trattandosi di argomento non codificabile, in quanto involge questioni da clinica giurisprudenziale). Il dato di partenza - come è noto - è rappresentato dalla ' non autosufficienza dimostrativa' delle dichiarazioni del soggetto 'coinvolto' nell'accadimento posto al centro dell'accertamento (perchè si tratta del coimputato, in medesimo o separato procedimento, o dell' imputato di reato connesso o collegato) ai fini di sorreggere una affermazione di penale responsabilità (connotata ai sensi dell'art. 533 cod.proc.pen.) del soggetto 'chiamato' in reità o in correità. La ragione di tale 'cautela valutativa', di particolare incidenza, va cercata, come è noto, nel riconoscimento - a monte - della esistenza di un interesse (Sez. I , 30.1.'97, imp. Barcena), di cui il soggetto narrante (proprio in quanto coinvolto, sia pure in diversa misura, negli stessi fatti narrati) è in tutta evidenza portatore (interesse astrattamente identificabile in più possibili matrici, che vanno dalla eventuale scelta di accrescere le responsabilità altrui tendendo a ridimensionare le proprie, alla eventualità di utilizzo della sede processuale come strumento di 'regolamento di conflitti' maturati altrove, sino alla necessità di maturare l'accesso a benefici di carattere processuale e sostanziale) e che, pertanto, si pone come elemento tale da determinare un deficit parziale di attendibilità, colmabile solo mediante il rinvenimento di elementi autonomi, capaci di asseverare la veridicità del contenuto rappresentativo. Da qui l'esistenza di una necessaria valutazione congiunta con dati di conferma esterni alla dichiarazione (lì dove si sia affermata la responsabilità del chiamato) o la 'presa d'atto' dell'assenza di ulteriori elementi capaci di accrescere la qualità dimostrativa delle dichiarazioni e la loro portata cognitiva (con affermazione della mancata prova della responsabilità del chiamato). Nell'interpretare la locuzione altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità - contenuta nell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. - va peraltro ricordato che la conferma imposta dalla norma non è direzionata alla persona del dichiarante (soggetto la cui attendibilità è da valutarsi previamente, in rapporto alla esistenza di indicatori logici e storici tali da asseverare la sua partecipazione al fatto narrato o comunque da rappresentare in modo chiaro le modalità della sua conoscenza) ma alle specifiche dichiarazioni (come già ritenuto, tra le altre, da Sez. VI nella decisione del 7.5.1999, ric. Emmanuello, ove si è affermato con chiarezza che una lettura del genere sarebbe contraria non solo alla ratio legis, ma anche alla lingua italiana, perché la particella .. ne.., nell'espressione ' ne confermano l'attendibilità' va riferita al soggetto della frase, che è il sostantivo 'le dichiarazioni' , le quali, appunto, devono essere confortate da altri elementi che ne confermino l'attendibilità). Tale deve essere la 'direzione' degli elementi di riscontro. 5.3 Con ciò, peraltro, non si intende certo negare che il primo momento di 'apprezzamento' di un contributo narrativo resta quello della verifica soggettiva di attendibilità del dichiarante, commisurata essenzialmente alla costanza e complessiva coerenza logica della narrazione in sè considerata (con eventuale giustificazione di accrescimenti narrativi solo se ed in quanto dipendenti dalle prove 'di resistenza' cui la fonte è sottoposta attraverso il contraddittorio dibattimentale, ove realizzato). Ma è pur vero che nel particolare ambito relazionale dei contesti criminali, gli indicatori di attendibilità 'tradizionali' - storicamente elaborati sul modello del 'teste indifferente' - appaiono ribaltati, posto che il livello di attendibilità soggettiva è qui correlato alla avvenuta emersione di indicatori tesi a rappresentare l'effettiva 'inclusione' del dichiarante nel contesto umano che ha condotto alla realizzazione del crimine (l'esperienza umana deviante crea, dunque, le condizioni di 'inclusione' nel circuito ove, in ipotesi, si sono appresi i fatti; v. per tutte Sez. VI n. 4108 del 17.2.'96, Cariboni, rv 204436). Del resto, se così non fosse non vi sarebbe necessità dell'elemento convalidante 'autonomo' per orientare il giudizio verso la responsabilità dell'incolpato. E' pertanto con tale consapevolezza che in sede di merito va affrontato il tema della attendibilità intrinseca, orientato - al di là degli ovvi profili di coerenza logica della narrazione - alla constatazione di : a) esistenza, o meno, di dati storici rappresentativi della avvenuta inclusione del dichiarante nel particolare contesto relazionale in cui risulta maturato il fatto narrato; b) esistenza, o meno, di elementi di chiara smentita su un segmento 'significativo' della specifica narrazione, tali da incidere complessivamente sul giudizio di attendibilità. In particolare, quanto al secondo aspetto, va anche precisato che è compito del giudice del merito, in presenza di elementi di fatto chiaramente antagonisti ai contenuti narrativi portati dal dichiarante, esporre in modo logico i criteri adoperati per realizzare un eventuale, possibile «frazionamento» della narrazione complessa. Ove tale esposizione non soddisfi i criteri della piena coerenza logica, il passaggio esplicativo si espone ad annullamento. Va dunque evidenziato - restando sul tema - che vi può essere 'irrilevanza' di un elemento di smentita lì dove il suo oggetto possa ritenersi marginale nell'economia del racconto (si veda, sul tema, Sez. I n. 34102 del 14.7.2015, rv 264368), mentre si ricorre alla «frazionabilità» lì dove la smentita è - su un fatto specifico - rilevante, ma la narrazione è stata positivamente vagliata in riferimento ad altri episodi storici. In particolare, il limite intrinseco della «frazionabilità» è rappresentato dalla complessità e articolazione della dichiarazione che, per essere frazionabile, deve avere ad oggetto episodi storici autonomi e distinti, non intimamente correlati. La c.d. valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie (per la quale l'attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale del riscontro), in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano adeguatamente riscontrate. Detta interferenza, peraltro, si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra (così Sez. I n. 468 del 18.12.2000, ric. Orofino, rv 218720, Sez. VI n. 35327 del 22.8.2013, ric. Arena, rv 256097; Sez. V n. 46471 del 19.10.2015, rv 265874). 5.4 Va anche sottolineato che nella scelta semantica operata dal legislatore quanto alla identità dell'elemento convalidante ( altri elementi di prova ) si è voluto evidenziare : la natura ontologica degli elementi utilizzati come riscontro, nel senso che gli stessi non possono consistere in meri sospetti (non basati su dati sensibili con capacità informativa, ma solo su elaborazioni soggettive) ma devono possedere una autonoma consistenza e una, sia pur limitata, capacità rappresentativa; la correlazione con il principio di pertinenza (ai sensi dell'art. 187 cod.proc.pen.) tra detti elementi e l'imputazione contestata. Dunque il riscontro - seppure in via mediata - non può limitarsi ad accrescere l'attendibilità intrinseca del dichiarante, ma deve essere riferibile (sia pure solo sul piano logico-deduttivo) ai fatti delittuosi attribuiti nella specifica decisione all'indagato . Ovviamente, tale idoneità probatoria dell'elemento di riscontro non va intesa - a sua volta - in termini di «autosufficienza», dovendo comunque lo stesso fungere da 'necessario completamento' della narrazione oggetto di verifica (cfr., tra le molte, già Sez. VI n. 5649 del 22.1.1997, ric. Dominante, nella parte in cui si precisa che la funzione processuale degli 'altri elementi di prova' è semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata; altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art.192 co.3, ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice; nello stesso senso, tra le molte, Sez. VI n.4108 del 17.2.1996, ric. Cantoni, rv 204439. Così come, secondo il chiaro insegnamento derivante già da Sez. VI, 6.3.2000 ric. Fortugno, il dato probatorio (della più diversa natura e provenienza) valorizzabile in chiave di riscontro può anche riferirsi a fatti apparentemente secondari, dai quali sia possibile risalire, con logica deduzione, all'oggetto dell'accusa. Nel compiere l' operazione valutativa, pertanto, va accuratamente vagliata la 'capacità dimostrativa' del singolo elemento di riscontro, secondo criteri capaci di selezionare - sul piano logico - l'apporto fornito. Non appare inutile, pertanto, evidenziare una preliminare distinzione di carattere generale - nel territorio qui esaminato - tra : a) elementi che rappresentano la mera possibilità che il narrato del collaborante corrisponda al vero (ciò accade, ad esempio, nell'ipotesi in cui il dichiarante abbia rappresentato, come elemento rilevante, l'avvenuto colloquio con altre persone in carcere o in un determinato luogo frequentato dai protagonisti del colloquio; la comune detenzione di tali soggetti nel periodo indicato o la frequentazione del luogo in questione è un dato che obiettivamente sorregge la possibile verificazione del colloquio, ma nulla dimostra, in via aggiuntiva, circa la sua effettività o il suo contenuto. O ancora, lo stato di libertà dell'incolpato al momento della commissione del fatto rende solo astrattamente possibile la sua attribuzione al soggetto indicato, e così via): si tratta, in tal caso , di semplici elementi di non/smentita, di certo utili sul piano della verifica di attendibilità intrinseca del dichiarante, ma che non possiedono una 'autonoma' capacità di asseverazione dei fatti posti a base della contestazione e non possono, quindi ritenersi riscontri alla narrazione operata nel senso imposto dall'art. 192 comma 3 ; b) elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, pur rappresentando un fatto diverso da quello oggetto di prova, ma ad esso ricollegabile sia sul piano oggettivo che, soprattutto, soggettivo. Sul punto, è stato ritenuto, in molti arresti giurisprudenziali, che la riscontrata, duratura appartenenza ad un gruppo delittuoso, con uno specifico ruolo, accresce la probabilità della partecipazione, dei diversi soggetti chiamati, alle azioni delittuose comesse da quel gruppo, in ciò incrementando il quantum di conoscenza posto a base della chiamata, e ciò specie in relazione alla consumazione di quei reati che siano concretamente 'espressivi' del programma delittuoso comune ( tra le molte, Sez. I, 30.3.'04, n.17886, ric. Voi/aro rv 228282; Sez. IV, 10.12.'04 n. 5821, Alfieri ; nonché Sez. VI n. 1472 del 2.11.1998, ric. Archesso, rv 213446; Sez.II, 23.10.'03, ric. Avare//o; Sez. VI, n.41352 del 24.9.2010, ric. Contini, rv 248713; Sez. VI n. 47304 del 12.11.2015, rv 265355) così come gli elementi tesi ad asseverare taluni antecedenti causali del fatto, indicati nella dichiarazione principale, accrescono il valore persuasivo della chiamata in correità. Si tratta, in tal caso, di riscontri indiretti, di natura logico-indiziaria , atteso che il rapporto tra il fatto da provare e il contenuto informativo del dato conoscitivo «di supporto» richiede l'applicazione di un criterio inferenziale che consente di operare, nell'ambito della necessaria valutazione unitaria e congiunta, il raccordo tra le diverse circostanze probatorie (si veda, sul punto Sez. I n. 16792 del 9.4.2010, rv 246948, nonchè Sez. I n.16548 del 14.3.2010, rv 246935, sull'obbligo di valutazione unitaria e congiunta dei diversi dati conoscitivi acquisiti) ; c) elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, rapportandosi, in via diretta ai fatti (o alle persone) oggetto di prova (in tal senso, la verifica positiva circa particolari specifici dell'azione delittuosa - difficilmente conoscibili o non divulgati in precedenza - accresce la complessiva idoneità rappresentativa della narrazione ; il possesso di mezzi o cose utilizzate per la commissione del reato o dallo stesso derivate, conformemente alla narrazione del dichiarante, in capo all'incolpato, è da ritenersi altamente significativo, in assenza di razionali ipotesi alternative; la stessa acclarata convergenza di più fonti dichiarative - dotate di reciproca autonomia genetica- parimenti si pone come dato accrescitivo rispetto alla dichiarazione di base, come riaffermato da Sez. U. n. 20804 del 29.11.2012, Aquilina ed altri) : si tratta di elementi qualificabili come riscontri «diretti», atteso il rapporto immediato tra il fatto da provare e il contenuto informativo dell'elemento di sostegno alla narrazione . 6. Ma la identificazione della esatta direzione (fermo restando il vaglio preliminare di attendibilità intrinseca) e delle possibili 'categorie' di elementi di riscontro esterno, qui abbozzata, non esaurisce, ovviamente, il tema in trattazione. Se si risale alla ratio della cautela valutativa, imposta circa l'affidabilità probatoria delle dichiarazioni del correo, si comprende agevolmente quale sia il rilievo del metodo valutativo da seguire nell'ipotesi in cui ci si trovi di fronte a più dati istruttori accomunati - come nel presente processo - dalla provenienza «interna» al circuito criminale posto a monte dell'evento trattato. La condivisibile preoccupazione del legislatore (espressa anche da norme apparentemente solo descrittive di adempimenti procedurali come l'art. 141 bis cod.proc.pen. o delimitanti l'area del diritto di difesa come l'art. 106 comma 4bis ) è anche quella di evitare inquinanti circolarità dichiarative tra le varie fonti, tali da determinare una pluralità solo apparente di dati dimostrativi tesi ad asseverare il coinvolgimento dell'imputato nel fatto. Se infatti è corretto - per quanto sinora detto - ipotizzare il reciproco incremento probatorio, tra le diverse chiamate, ciò chiama in causa la massima di tipo logico per cui quando più fonti, dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, finiscono con il riferire fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò aumenta oggettivamente le probabilità che i fatti narrati corrispondano al vero. Ma tale assunto è strettamente correlato alla verifica non solo in punto di attendibilità generica del singolo dichiarante, quanto da operarsi sul versante della coerenza e costanza narrativa (con assenza di sospetti incrementi tra il contenuto originario delle dichiarazioni e le affermazioni successive) nonchè sulla ricorrenza degli ulteriori presupposti messi in rilievo - da ultimo - nella decisione Sez. U. n. 20804/2013 del 29.11.2012 ric. Aquilina ed altri (rv 255143 - 255145) intervenuta sul tema del cd. riscontro «incrociato» tra più chiamate in reità (le fonti plurime de auditu). Nella indicata pronunzia (a sua volta punto di approdo di precedenti orientamenti che ormai risulta inutile citare) pur constatandosi l'assenza di una «catalogazione gerarchica in senso piramidale» dei tipi di prova, sganciata dal concreto contesto processuale, e pur riaffermandosi, in via generale, il valore e l'immanenza del principio del libero convincimento del giudice, si pone particolare attenzione al rigore metodologico che deve governare un simile procedimento valutativo e al correlato «aggravio» dell'onere motivazionale. In termini generali, la valutazione congiunta delle chiamate (siano esse dirette o de relato) risulta significativa - a fini di dimostrazione del fatto- lì dove ricorrano le seguenti evenienze : - la convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; - l'indipendenza delle medesime, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente o di altri condizionamenti inquinanti;- la specificità nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e deve riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità dello stesso all'incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni di accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere; - l'autonomia genetica, vale a dire la derivazione non ex unica fonte onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice. In presenza di tali caratteristiche le «plurime chiamate in correità (o in reità)» legittimamente concorrono a formare - in modo non rivalutabile in sede di legittimità - la base fattuale della affermazione di responsabilità del chiamato (in assenza di concrete ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti) proprio in ragione della loro verificata autonomia genetica e in riferimento alla massima di esperienza prima ricordata, rispettosa dei canoni normativi di valutazione della prova (quando più fonti, ritenute affidabili e rilevanti nonchè dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, riferiscono fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò crea le condizioni per l'affidamento del giudice sulla corrispondenza al vero dei fatti narrati). In sede di legittimità, pertanto, essendo inibita la rielaborazione autonoma della rilevanza e consistenza del dato probatorio, è doverosa la verifica - in rapporto al contenuto delle doglianze - del corretto inquadramento delle categorie logiche e giuridiche in punto di qualificazione dell' elemento di prova, realizzate in sede di merito su tale complesso terreno ricostruttivo, nonchè l'avvenuta applicazione dei profili metodologici sin qui richiamati (in tal senso v. Sez. VI n. 33875 del 12.5.2015, rv 264577), frutto della costante opera di mediazione interpretativa affidata alla Corte di Cassazione. In particolare negli arresti successivi è stato ulteriormente precisato che in tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (così Sez. VI n. 47108 del 8.10.2019, rv 277393).6.1 Tutto ciò premesso, va rilevato che l'incrocio narrativo realizzato in sede di merito è corretto sul piano del metodo, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei contributi dichiarativi resi da [OSCURATO:PERSONA] (sul versante degli Abbinante) ed [OSCURATO:PERSONA] (sul versante dei [OSCURATO:PERSONA]), che in modo esaustivo sono stati posti a fondamento della affermazione di penale responsabilità degli attuali ricorrenti. L'asse ricostruttivo si fonda, infatti, in modo rassicurante su tali supporti narrativi e non risente della 'circolarità' di altre fonti ([OSCURATO:PERSONA] effettivamente mutua le proprie conoscenze in larga misura dalla medesima fonte di Ambra) o della marginalità di altri apporti dichiarativi (utili a delineare esclusivamente il contesto in cui risultano maturati i fatti). Ciò perché : a) effettivamente è significativo che a fronte del grave fatto di sangue i due gruppi criminali, sia pure indirettamente, coinvolti si attivarono per comprendere l'accaduto ed in qualche modo reagire secondo logiche di appartenenza. Corrisponde dunque ad una collaudata massima di esperienza il ragionamento seguito in sede di merito che attribuisce valore di 'accrescimento della conoscenza' al fatto che tanto gli Abbinante che i [OSCURATO:PERSONA] (come testimoniato da Ambra e da Esposito) ebbero ad individuare due (dei tre) aggressori nelle persone appartenenti al clan [OSCURATO:PERSONA] come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; b) la fonte principale di [OSCURATO:PERSONA] è rappresentata da un soggetto che - in modo non illogico e dunque non rivalutabile - è stato ritenuto in sede di merito presente tanto all'interno della discoteca (ove venne anche colpito alla testa da una bottiglia)( che sul luogo del fatto in compagnia delle vittime, ossia [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di una fonte sicuramente qualificata in ambito criminale e certamente reticente sulla seconda parte dell'azione, in ragione delle considerazioni esposte in sede di merito, del tutto logiche e coerenti; c) al contempo, le informazioni fornite da [OSCURATO:PERSONA], sul fronte del clan [OSCURATO:PERSONA], hanno la particolare caratteristica di riportare uno «scenario» che non è soltanto di tipo narrativo, ma di tipo «operativo», nel senso che include la presenza fisica, ad un incontro, dei due soggetti coautori del 'guaio' appena accaduto - Mango e Annunziata - con necessità di informare [OSCURATO:PERSONA] dell'accaduto, visto che i Licciardi premevano per la punizione dei due. Anche in tal caso, dunque, si tratta di una fonte dichiarativa che si prospetta come privilegiata da una conoscenza 'mutuata' in modo inequivoco dagli stessi autori del fatto delittuoso.6.3 La convergenza 'essenziale' è dunque rappresentata dalla esistenza delle due fonti (Esposito e Ambra) appartenenti a gruppi criminali diversi che si 'occupano' della sorte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di coautori del particolare (per modalità e luogo di esecuzione) fatto di sangue. E tale aspetto non risulta minimamente scalfito dalle considerazioni esposte nei ricorsi, largamente riproduttive del contenuto degli atti di appello. In particolare : a) non vi sono reali elementi di fatto tesi a rendere dubbia o imprecisa la versione fornita da [OSCURATO:PERSONA], che assume informazioni non soltanto da [OSCURATO:PERSONA] dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], cugina dell'Annunziata; b) le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] trovano sostanziale conferma, come si è argomentato in sede di merito, nel contributo dichiarativo proveniente da [OSCURATO:PERSONA]. Su tale ultimo aspetto - su cui si soffermano in maniera ampia entrambi i ricorsi - va rilevato che, effettivamente, il nucleo essenziale delle due dichiarazioni è rappresentato dalle conseguenze 'imbarazzanti' del fatto delittuoso, che mettevano in pericolo i due affiliati Mango e Annunziata, con portata individualizzante innegabile. Su questo vi è sostanziale convergenza, il che esclude che le difformità (peraltro probabilistiche e legate alla dimensione soggettiva della contestualizzazione del ricordo) sul luogo ove venne raggiunto, da latitante, il [OSCURATO:PERSONA] abbiano una portata 'invalidante' del riscontro reciproco. Anche il diverso ricordo sulle modalità di 'relazione' con il clan diverso, posteriore all'incontro, trovano agevole spiegazione, come ritenuto in sede di merito, nel diverso livello di responsabilità dei soggetti dichiaranti, sicchè anche in tal caso va esclusa la fondatezza del profilo di critica. Va pertanto affermata, per quanto sinora detto, la infondatezza del primo motivo di ricorso introdotto dall'Annunziata e del primo e secondo motivo introdotti dal Mango. 7. I residui motivi sono parimenti infondati. 7.1 Quanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dei motivi futili, nessun dato dimostrativo appare idoneo a contrastare la corretta identificazione del tragico gesto nella banale lite avvenuta poco prima all'interno della discoteca. Circa tale aspetto converge l'intera attività istruttoria e le stesse dichiarazioni rese dai citati collaboratori di giustizia, lì dove - al contrario di quanto sos1puto dai ricorrenti - non viene attribuita alla dinamica dei fatti alcuna caratteristica di 'regolamento di conti' mafioso. E non vi è dubbio circa la irrilevanza dello stimolo a realizzare una così grave risposta, il che concretizza pienamente la ragione di aggravamento sanzionatorio. 7.2 Quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche la Corte di secondo grado ha rappresentato in modo del tutto esaustivo le ragioni, correlate alla estrema gravità dei fatti ed alla negativa personalità degli imputati, già inseriti - nonostante la giovane età - in contesti criminali di tipo organizzato. La doglianza è dunque inammissibile perché del tutto generica. 7.3 Quanto al profilo di cui all'art.116 cod.pen. (ricorso Mango) si tratta di doglianza inammissibile perché non proposta in secondo grado. 7.4 Quanto alla determinazione degli aumenti per la ritenuta continuazione (quarto motivo ricorso Annunziata) va rilevato che la Corte di secondo grado li ha indicati in mod