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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 11737/2026

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, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]controLa [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione in persona del legale rappresentantepro tempore, con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesadall’avvocato, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - RappresentanzaGenerale per l'Italia, in persona del procuratore speciale, con domiciliodigitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA]) in persona del procuratore speciale, con domiciliodigitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 20485/2025Numero sezionale 162/2026Numero di raccolta generale 11737/2026Data pubblicazione 29/04/2026-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Srl in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FiliceEmanuele, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, Asl N. 4 ora [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 676/2025depositata il 26/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, in favore di ciascuna parte controricorrente tranne che diBerkshire [OSCURATO:PERSONA] - RappresentanzaGenerale per l'Italia, il cui controricorso, in difetto di deposito dellaprocura speciale notarile relativa ai poteri sostanziali che si assumono4765/2026, Cass. 2033/2022, Cass. 24893/21), P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna dellecontroricorrenti tranne che di [OSCURATO:PERSONA] InsuranceNumero registro generale 20485/2025Numero sezionale 162/2026Numero di raccolta generale 11737/2026Data pubblicazione 29/04/2026Limeted - Rappresentanza Generale per l'Italia, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 350,00 per compensi professionali, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 2 aprile 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]controLa [OSCURATO:SOCIETA]. in Liquidazione in persona del legale rappresentantepro tempore, con domicilio digitale ex lege, rappresentata e difesadall’avvocato, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - RappresentanzaGenerale per l'Italia, in persona del procuratore speciale, con domiciliodigitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato, [OSCURATO:PERSONA]contro[OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA]) in persona del procuratore speciale, con domiciliodigitale ex lege, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Numero registro generale 20485/2025Numero sezionale 162/2026Numero di raccolta generale 11737/2026Data pubblicazione 29/04/2026-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Srl in persona del legalerappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], FiliceEmanuele, [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] in personadel legale rappresentante pro tempore, Asl N. 4 ora [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro n. 676/2025depositata il 26/06/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, in favore di ciascuna parte controricorrente tranne che diBerkshire [OSCURATO:PERSONA] - RappresentanzaGenerale per l'Italia, il cui controricorso, in difetto di deposito dellaprocura speciale notarile relativa ai poteri sostanziali che si assumono4765/2026, Cass. 2033/2022, Cass. 24893/21), P.Q.Mdichiara estinto il giudizio di cassazione;condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna dellecontroricorrenti tranne che di [OSCURATO:PERSONA] InsuranceNumero registro generale 20485/2025Numero sezionale 162/2026Numero di raccolta generale 11737/2026Data pubblicazione 29/04/2026Limeted - Rappresentanza Generale per l'Italia, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 350,00 per compensi professionali, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 2 aprile 2026Il Presidente di Sezione delegatoAntonietta Scrima
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