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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 2024

Cassazione n. 21313/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente sulla rideterminazione della pena è manifestamente infondato rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha proceduto alla individuazione del reato più grave seguendo pedissequamente quanto disposto dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento sui criteri da adottare, con conseguente applicazione del bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con il reato di rapina pluriaggravata, individuato dalla stessa Corte di cassazione come il reato più grave, senza alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus, essendo la pena finale stata determinata in misura non superiore a quella oggetto di impugnazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il giorno 17 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] e e estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente sulla rideterminazione della pena è manifestamente infondato rispetto alla motivazione della Corte di appello di Bari che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha proceduto alla individuazione del reato più grave seguendo pedissequamente quanto disposto dalla Corte di Cassazione in sede di annullamento sui criteri da adottare, con conseguente applicazione del bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con il reato di rapina pluriaggravata, individuato dalla stessa Corte di cassazione come il reato più grave, senza alcuna violazione del divieto di reformatio in pejus, essendo la pena finale stata determinata in misura non superiore a quella oggetto di impugnazione; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 17 maggio 2024 [OSCURATO:PERSONA] e e estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 21313/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris