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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 44479/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 16 dicembre 2021 il Tribunale di Marsala accoglieva l'istanza avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni avente ad oggetto la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena applicata con sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 4.12.2017 e confermata dalla Corte di Appello di Palermo in data 19.11.2019.

In motivazione, il Tribunale evidenzia che, dalla consultazione del fascicolo del giudizio di cognizione, si evince come il certificato del casellario giudiziale non riportasse la seconda condanna applicativa del beneficio della sospensione condizionale; ne deriva che il Giudice non ha errato nella applicazione della sospensione, correttamente subordinandola all'obbligo del lavoro di pubblica utilità a norma dell'art. 165 cod. pen., con conseguente necessità di dichiarare la revoca della sospensione applicata incolpevolmente per la terza volta.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Giovanni deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 164 e 168 cod. pen. o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione di punti già vagliati in modo adeguato nella decisione impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 16 dicembre 2021 il Tribunale di Marsala accoglieva l'istanza avanzata dal Pubblico Ministero nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Giovanni avente ad oggetto la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena applicata con sentenza pronunciata dal medesimo Tribunale in data 4.12.2017 e confermata dalla Corte di Appello di Palermo in data 19.11.2019. In motivazione, il Tribunale evidenzia che, dalla consultazione del fascicolo del giudizio di cognizione, si evince come il certificato del casellario giudiziale non riportasse la seconda condanna applicativa del beneficio della sospensione condizionale; ne deriva che il Giudice non ha errato nella applicazione della sospensione, correttamente subordinandola all'obbligo del lavoro di pubblica utilità a norma dell'art. 165 cod. pen., con conseguente necessità di dichiarare la revoca della sospensione applicata incolpevolmente per la terza volta. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione -- nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Giovanni deducendo mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione; erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 164 e 168 cod. pen. o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione di punti già vagliati in modo adeguato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 44479/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris