CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 aprile 2022
Cassazione n. 17380/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
785/2019 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 17. - RICORRENTE - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in [OSCURATO:PERSONA] G.B. Martini n. 3. - CONTRORICORRENTE- avverso la sentenza n. 68/2018 della Corte d'appello di Venezia, depositata in data 30.5.2018. udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12.4.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione avverso la Delib. n. 19934 del 30 marzo 2017, con cui la [OSCURATO:PERSONA], all'esito del procedimentodisciplinato dall'art. 191 D.Igs. 58/1988, ha applicato al ricorrente, componente del Consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28.2.2015, la sanzione di €. 100.000,00 e la perdita per due mesi dei requisiti di idoneità previsti dal t.u.f., contestandogli la violazione dell'art. 94 t.u.f., per aver la banca realizzato una campagna volta ad offrire ai clienti, in contropartita diretta, i titoli azionari presenti nel [OSCURATO:PERSONA] senza la preventiva pubblicazione del prospetto informativo, benché le operazioni fossero qualificabili come offerta al pubblico di prodotti finanziari ex art. 1 co. 1 lett. t) t.u.f.. L'attività ispettiva aveva fatto emergere la vendita dei azioni della banca nel periodo dal 1 gennaio 2014 al 28 febbraio 2015 in maniera sistematica, tramite una serie di sollecitazioni indirizzate ad una pluralità di persone non individuabili ex ante e a condizioni di prezzo uniformi, con lo scopo di ridurre significativamente il numero di titoli presenti nel suddetto Fondo. Il ricorrente - sollevando plurime censure di carattere formale e sostanziale - ha chiesto di annullare il provvedimento sanzionatorio e di regolare le spese processuali. Si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA], resistendo all'opposizione e chiedendone il rigetto. All'esito, la Corte territoriale ha ritenuto infondata l'opposizione e ha condannato l'opponente al rimborso delle spese di lite. Disattese le questioni preliminari relative alla mancanza di un'autonoma attività valutativa rispetto alla proposta formulata dall'USA (ufficio sanzioni amministrative), alla pretesa decadenza dal potere sanzionatorio per il decorso del termine di cui all'art. 195 co. 1 t.u.f. e per l'eccessiva durata del procedimento sanzionatorio, la sentenza ha ribadito la necessità di applicare la disciplina vigente all'epoca dei fatti, esclusa l'applicazione retroattiva di quella sopravvenuta di cui all'art. 5 D.Igs. 72/2015. Ha respinto l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento riguardo alla misura concretamente irrogata, sia di genericità e 2contraddittorietà dell'atto di contestazione, reputando insussistente anche la violazione del contraddittorio quanto all'accesso alle prove raccolte dalla [OSCURATO:PERSONA] nella fase ispettiva, nonché in ordine alle modalità di acquisizione degli elementi utilizzati nel procedimento sanzionatorio e alla violazione del principio di imparzialità e separazione della funzione istruttoria e decisoria. Nel merito, riassunte le vicende del gruppo [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza, con il richiamo all'intervento della BCE - che aveva proceduto ad un attento riesame dei requisiti patrimoniali dei vari istituti di credito, così da evitare squilibri nell'applicazione degli obblighi di ricapitalizzazione - la Corte di merito ha ricordato come fossero stati resi particolarmente stringenti i presupposti per l'acquisto di azioni proprie, introducendo una soglia massima per l'utilizzo del Fondo appositamente costituito, in conformità alla disciplina codicistica (artt. 2357 e 2357 ter c.c.) e a quella comunitaria (REG. UE n. 575/2013). Sulla base degli approfondimenti svolti in sede ispettiva, era rimasto accertato, secondo la pronuncia, che la BPVi, per accrescere l'acquisto dei propri titoli in vista del comprehensive assessment della BCE e delle imminenti operazioni di aumento del capitale, tra il 2014 ed il 2015 aveva in maniera continuativa sollecitato un'ampia platea di clienti all'acquisto delle azioni proprie sul mercato secondario sulla base di ordini solo apparentemente impartiti dagli acquirenti. Trattavasi - secondo la pronuncia - di offerta al pubblico di prodotti finanziari con l'obiettivo di evitare il superamento del vincolo imposto dalla normativa prudenziale quanto alla consistenza del [OSCURATO:PERSONA]. L'offerta era stata condotta in maniera continuativa, sistematica e pianificata dalla rete commerciale, secondo specifiche direttive ed obiettivi fissati dai vertici aziendali, dando vita ad una campagna definita convenzionalmente come "svuotafondo", cui erano state affiancate iniziative consistenti nell'utilizzo di liste dei clienti da 3contattare, selezionati dall'intermediario, per la formulazione da parte della rete commerciale, alla scadenza dei time deposit (depositi bancari a vista), di proposte d'investimento indirizzate all'acquisto di sole azioni BPVi sia in sede di aumento di capitale, sia sul mercato secondario; nel porre la sottoscrizione di azioni BPVi come vera e propria condizione per l'erogazione di credito, dato che il finanziamento ottenuto doveva essere in parte utilizzato dal cliente (per il controvalore corrispondente al 10% dell'importo del fido) per l'acquisto di azioni della Banca; nell'ampliamento della base sociale della Banca mediante l'acquisizione di "nuovi soci" tramite il ricorso al "[OSCURATO:PERSONA]". Era ininfluente - secondo la sentenza - che il periodo dell'offerta non fosse stato prefissato, essendo la sua durata determinabile per relazione in vista dell'attuazione della campagna cd. svuotafondo, né poteva ragionevolmente pretendersi, in considerazione delle stesse modalità di comportamento della rete commerciale, che di tale offerta fosse stata effettuata una formalizzazione ufficiale. Si era infine in presenza di una gestione opportunistica del cd. blocking period, essendosi rimossi i limiti alle operazioni sulle azioni in forza di decisioni ampiamente discrezionali della banca, con una serie di deroghe non predeterminate in maniera oggettiva. Il blocco era stato eluso quanto alla alienazione delle azioni del Fondo e ciò anche al fine di far acquisire al maggior numero di clienti la qualità di soci, in vista del loro successivo coinvolgimento nelle previste operazioni di aumento del capitale. L'opponente, quale componente del CdA aveva condiviso ed avallato tali opzioni operative, anche approvando sistematiche operazioni di vendita in contropartita diretta con i clienti. E' posto in rilievo dal giudice distrettuale che la normativa interna della Banca attribuiva al CdA la competenza a deliberare l'autorizzazione in ordine alle richieste di cessione e di riacquisto delle azioni BPVi e che il CdA aveva approvato all'unanimità le operazioni di compravendita di dette azioni nelle sedute del 421.1.2014, 18.2.2014, 4.3.2014, 11.3.2014, 18.3.2014, 1.4.2014, 5.4.2014, 23.9.2014 e 27.1.2015. Le decisioni assunte dal Consiglio davano conto della piena consapevolezza in capo all'organo gestorio delle modalità operative adottate dalle strutture della Banca e dei volumi dell'operatività, che avevano permesso la realizzazione di tale iniziativa. La sistematicità e l'elevatissimo numero delle operazioni di vendita, che tale organo era deputato a esaminare e approvare, avrebbero dovuto indurre i singoli componenti del CdA, certamente consapevoli delle descritte necessità di bilanciamento del [OSCURATO:PERSONA], ad attivarsi attraverso l'esercizio dei poteri tipici connessi alla funzione ricoperta, anzitutto acquisendo maggiori informazioni e svolgendo approfondimenti in ordine alle richieste di vendita sottoposte alla loro attenzione con frequenza, significatività di volumi e perduranza nel tempo tali da non potersi giustificare sulla scorta dell'appetibilità del titolo azionario BPVi. I consiglieri erano peraltro consapevoli delle conseguenze dell'entrata in vigore del REG. UE 575/2013 e del Regolamento delegato UE n. 241/2014, in forza della Direttiva [OSCURATO:PERSONA], e perciò della necessità di rispettare i ratios patrimoniali imposti, nonché dell'enorme quantità di richieste di cessioni di azioni della BPV da parte dei soci, per i numerosi reclami presentati a causa del prolungarsi dei tempi per l'evasione delle richieste. Ugualmente nota era la situazione di sbilanciamento delle operazioni sul [OSCURATO:PERSONA], che aveva indotto i vertici aziendali a promuovere la campagna svuotafondo. La Corte di merito ha - in particolare - evidenziato che "l'imputabilità della violazione dell'art. 94, comma 1, t.u.f. al ricorrente discende dal fatto che egli, nominato nel corso della riunione assembleare del 26.4.2014, fu presente all'intervento del socio [OSCURATO:PERSONA], che nel corso di quell'assemblea chiese al collegio sindacale e alla Vigilanza della Banca d'Italia "di verificare se nel recente passato la Popolare di Vicenza ha fatto affidamenti o dato garanzie dirette od 5indirette a Soci o non Soci della Banca di Vicenza, affinché questi potessero sottoscrivere in toto o in parte azioni od obbligazioni convertibili della [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza'. A tale esplicita richiesta seguì solo l'interlocuzione del [OSCURATO:PERSONA] con il presidente del collegio sindacale, nel più totale disinteresse dell'organo gestorio. Il ricorrente, inoltre, partecipò alle sedute del C.d.A. del 23.9.14 e 27.1.15, successive al suo insediamento, nelle quali furono deliberate negoziazioni di azioni BPVi per un consistente controvalore ed in cui fu decisa la deroga al blocking period anche per il 2015, con decorrenza dal 28.1.2015 (senza specificare né i criteri di selezione delle operazioni di riacquisto di azioni BPVi né la casistica delle "ragioni eccezionali", ed anzi venne deciso che i rimborsi avrebbero dovuto essere "paritetici", vale a dire fino a concorrenza di eventuali operazioni di segno opposto). L'operatività sulle azioni proprie da parte della Banca proseguì sino al3.3.2015, ben oltre il tempo dell'incarico del ricorrente". Nessuna efficacia esimente poteva riconoscersi alla circostanza (peraltro non provata) che l'ideazione ed attuazione della campagna fossero ascrivibili ai vertici aziendali ed ai collaboratori della rete commerciale, senza che mai fosse stata evidenziata la presenza di criticità, non giustificandosi comunque le omissioni di cui si era reso responsabile il ricorrente. Sussistevano quindi i presupposti sia soggettivi che oggettivi per la configurazione dell'illecito e per l'applicazione della sanzione, che, essendo stata quantificata nel minimo edittale, è stata ritenuta insuscettibile di ulteriori riduzioni. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di 3 motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo denuncia la falsa applicazione degli artt. 94, comma primo, 191, comma primo, D.Igs. 385/1993 e 1 L. 689/1981, 6sostenendo che l'illecito contestato al ricorrente consisteva nell'offerta al pubblico di prodotti finanziari, condotta che però era imputabile esclusivamente alla rete commerciale della banca. L'atto di contestazione indicava nel Direttore generale, nel Vice direttore generale nel Capo divisione mercati i soggetti che avevano concepito o concorso ad attuare la campagna svuotafondo, gli unici che avevano posto in essere la condotta tipizzata che poteva legittimare l'irrogazione della sanzione amministrativa. Non era professabile un obbligo di agire informato a carico dei componenti del CDA e comunque l'illecito richiederebbe un elemento intenzionale del tutto assente nel comportamento del ricorrente. Il motivo è infondato. L'addebito mosso ai componenti del CDA, e - tra essi - al ricorrente, consiste nel non aver esercitato i poteri controllo e vigilanza sulle modalità operative di attuazione della campagna svuotafondo e nell'aver concorso alla sua attuazione in violazione del dovere di agire informati, attraverso una campagna di collocamento delle azioni proprie, qualificabile come offerta al pubblico di prodotti finanziari, che avrebbe richiesto la preventiva pubblicazione del prospetto informativo. La violazione degli obblighi comportamentali del CDA è apparsa evidente alla luce delle molteplici irregolarità riscontrate nella conduzione della campagna denominata svuotafondo, operazione di primario rilievo nelle strategie della banca di cui era a conoscenza l'intero CdA, tanto da concorrere fattivamente nella sua attuazione. L'attività dell'organo collegiale era imputabile a ciascun componente in mancanza di prova che i singoli si fossero diligentemente attivati nell'assolvimento del dovere di agire informati con riferimento ai singoli settori dell'attività bancaria in cui si erano manifestate criticità, in modo da prevenire la commissione delle gravi violazioni emerse in sede ispettiva. La responsabilità individuale dei singoli consiglieri, lungi dal porsi in contrasto con la "ratio", i principi regolatori (tra cui il carattere 7personale della responsabilità e di tipicità dell'illecito) e le norme vigenti in materia di sanzioni amministrative, discendeva dall'applicazione della disciplina del concorso di persone nell'illecito amministrativo ai sensi dell'art. 5 L. 689/1981, secondo cui quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione di legge, salvo che sia diversamente stabilito (cfr. art. 5 L. 689/1981). La pena pecuniaria è applicabile a tutti coloro che abbiano offerto un contributo alla realizzazione dell'illecito, concepito come una struttura unitaria, nella quale confluiscono tutti gli atti dei quali l'evento punito costituisce il risultato (Cass. 21797/2006; Cass. s.u. 20934/2009; Cass. 2406/2016 in tema di responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione). 1.1. La complessa articolazione della struttura organizzativa di una società di investimenti non può comportare l'esclusione od anche il semplice affievolimento del potere-dovere di controllo che compete a ciascun componente, che è sanzionabile a titolo di omissione "quoad functione", stante l'obbligo di vigilanza in funzione non soltanto della salvaguardia degli interessi degli azionisti nei confronti di atti di abuso di gestione da parte degli amministratori, ma anche della verifica dell'adeguatezza delle metodologie dirette al controllo interno della società di investimenti, secondo parametri procedimentali dettati dalla normativa regolamentare [OSCURATO:PERSONA] (Cass. 1602/2021; Cass. 6037/2016). Tali obblighi si connotano in termini particolarmente incisivi per gli amministratori di società che esercitano l'attività bancaria, prospettandosi, in tali ipotesi, non solo una responsabilità di natura contrattuale nei confronti dei soci della società, ma anche quella, di natura pubblicistica, nei confronti dell'Autorità di vigilanza (Cass. 19556/2020). Il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, 8giacché anche i primi devono possedere ed esprimere una costante e adeguata conoscenza del "business" bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall'intero consiglio, hanno l'obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi, non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati, ma anche ai fini dell'esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di direttiva o avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega (Cass. 24851/2019; Cass. 5606/2019; Cass. 2620/2021). Il fatto che il ricorrente fosse privo di deleghe non lo esimeva da responsabilità, non potendo a tal fine invocare la settorialità delle proprie competenze, dato che l'accettazione dell'incarico di amministratore non esecutivo imponeva il rispetto di tutti gli oneri ed obblighi connessi alla carica, in linea con quanto a livello di normativa primaria detta l'art. 2381 co. 6 c.c. D'altronde è la stessa Circolare della Banca d'Italia che, a prescindere dall'insorgenza di segnali di allarme, impone agli amministratori non esecutivi di dover acquisire informazioni sulla gestione e sull'organizzazione aziendale, avvalendosi sia degli eventuali comitati interni sia in via diretta del management, delle revisione interna e delle altre funzioni di controllo (Circ. 285/13, parte I, titolo IV, cap. 1, sez. IV, §.2.2). 1.2. Sotto il profilo soggettivo, la fattispecie dell'illecito amministrativo è ricalcata su quella dei reati penali di natura contravvenzionale. Per l'applicazione della sanzione è quindi sufficiente anche solo la colpa del trasgressore, per la cui dimostrazione, ai sensi dell'art. 3 L. 689/1981, è sufficiente la prova della condotta (anche omissiva) in violazione di norme specifiche di legge o di precetti generali di comune prudenza, gravando sull'incolpato la prova dell'inesigibilità 9del comportamento volto ad impedire la violazione (Cass. s.u. 20930/2009). Anche le ipotesi di cui si discute contemplano illeciti cd. "di mera trasgressione", nel senso che l'azione, esaurendosi nella oggettiva difformità rispetto alla fattispecie astratta, si identifica con la condotta inosservante (cd. suitas), che è neutra sotto l'ulteriore profilo del dolo o della colpa del responsabile (Cass. 9546/2018). Sia pure con riferimento a sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d'Italia, si è quindi precisato che il legislatore ha individuato una serie di fattispecie destinate a salvaguardare procedure e funzioni ed incentrate sulla mera condotta, secondo un criterio di agire o di omettere doveroso, ricollegando il giudizio di colpevolezza a parametri normativi estranei al dato puramente psicologico e limitando l'indagine sull'elemento oggettivo dell'illecito. Una volta provata dall'autorità amministrativa la fattispecie tipica dell'illecito, grava sul trasgressore l'onere di dimostrare di aver agito in assenza di colpevolezza (Cass. n. 24081/2019; (Cass. 11777/2020; Cass. 1921/2019) In definitiva, la [OSCURATO:PERSONA], anche in base ai principi ricavabili dall'art. 3, L. 689/1981, era tenuta unicamente a dimostrare l'esistenza dei segnali di allarme - di cui la sentenza da compiutamente conto - che avrebbero dovuto indurre i consiglieri di amministrazione, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo, mentre spettava a questi ultimi provare di avere tenuto la condotta attiva idonea a scongiurare la commissioni di irregolarità (Cass. 22848/2015). Sulla scorta di tali argomentazioni - già sostenute da questa Corte anche con riferimento a sanzioni amministrative ritenute di natura penale - non è legittimo neppure ravvisare un contrasto della disciplina interna con la presunzione di non colpevolezza sancita dall'art. 6, comma secondo, CEDU (Cass. 1529/2018). 2. Il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'art. 191 t.u.f, 10sostenendo che, nel quantificare la sanzione pecuniaria, la Corte di merito avrebbe dovuto considerare che: a) il ricorrente era rimasto in carica dal 26.4.2014, mentre le operazioni di vendita delle azioni proprie si erano svolte principalmente dal gennaio 2014 al 28 febbraio 2015; b) la pianificazione della campagna svuotafondo era stata programmata in un periodo precedente; c) solo il 36,97% delle azioni proprie complessivamente cedute erano state collocate nel periodo successivo e comunque le maggiori quantità erano state scambiante fino al 2014. Non poteva applicarsi al ricorrente una sanzione di importo pari a quella irrogata ai consiglieri in carica per un periodo corrispondente all'intero svolgimento della campagna svuotafondo, ed inoltre la stessa previsione di un minimo edittale della sanzione applicabile a prescindere da eventuali fattori di attenuazione della responsabilità risulterebbe in contrasto con i principi della Carta UE. Il motivo è infondato. Al ricorrente è stata applicata una sanzione pari al minimo edittale (C 100.000,00), che la Corte di merito ha perciò ritenuto di non poter ridurre. Ed invero, in materia di sanzioni amministrative, il giudice ha la facoltà di rideterminare ed anche ridurre l'ammontare della sanzione, ma pur sempre entro il limite minimo e quello massimo previsti dalla legge, non esistendo una norma analoga a quella dettata dall'art. 133-bis c.p., che autorizzi, entro certi limiti e in determinati casi, a scendere al di sotto del minimo edittale, non essendo ammissibile un'interpretazione analogica della disposizione penale, trattandosi di norma eccezionale (Cass. 23930/2006; Cass. 13286/2006; Cass. 19246/2004; Cass. 2968/2003). La previsione di minimi edittali non è in contrasto con i principi costituzionali o con le norme comunitarie, ma riflette piuttosto un giudizio di intrinseca gravità della condotta e di adeguatezza della sanzione effettuato a monte dal legislatore, non risultando pregiudicata la proporzionalità della reazione sanzionatoria. 11Va anzi evidenziato come sia ammissibile anche la previsione di sanzioni fisse, quale legittima esplicazione, nel limite della non manifesta irragionevolezza, della discrezionalità di cui gode il legislatore nell'individuazione delle condotte punibili e dei relativi trattamenti sanzionatori (cfr. Corte cost. 212/2019; Corte cost. 204/2008; Corte cost. 172/2003 e 282/2001). L'illecito di cui si discute è - per contro - punito con un importo pecuniario compreso tra un minimo ed un massimo, graduabile sulla base di fattori oggettivi e soggettivi, in modo da assicurare in concreto la proporzionalità e quindi la «mobilità» o «individualizzazione» della sanzione - tramite l'attribuzione al giudice di un margine di apprezzamento, in modo che siano compiutamente valutate le particolarità dei singoli casi. La proporzionalità del trattamento sanzionatorio, raccomandato dalla giurisprudenza comunitaria citata in ricorso, si svolge - dunque - entro la forbice prevista dalla norma. 3. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 49 CDFUE, 5 e 6d.lgs. 72/2015, sostenendo che la sanzione applicata complessivamente al ricorrente, per la sua afflitività, presenterebbe carattere penale, conseguendone l'illegittimità del regime transitorio delle modifiche normative introdotte con il d.lgs. 72/2015, che ha escluso la retroattività della lex mitior. Il motivo è infondato. Deve escludersi che le sanzioni amministrative di cui agli artt. 190 e ss. Tuf - nella versione applicabile ratione temporis - abbiano natura penale. Anche dopo l'intervento della CEDU, le misure adottate non sono equiparabili, quanto a tipologia, severità, incidenza patrimoniale e personale, alle sanzioni irrogate dalla [OSCURATO:PERSONA] per manipolazione del mercato ai sensi dell'art. 187 ter t.u.f. (sulle quali si è pronunciata la richiamata sentenza [OSCURATO:PERSONA]), dovendo escludersi che abbiano natura sostanzialmente penale, non configurandosi, quindi, un problema di compatibilità con le garanzie 12riservate ai processi penali dall'art. 6 CEDU (Cass. 8855/2017; Cass. 1621/2018; Cass. 4/2019; Cass. 5/2019; Cass. 31632/2019; Cass. 13433/2016; Cass. 4114/2016; Cass. 3656/2016, tutte in rapporto a Corte europea dei diritti dell'uomo, sentenza 4 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Italia). Secondo la giurisprudenza comunitaria - per stabilire la sussistenza di un'accusa di natura penale, occorre impiegare tre criteri: la qualificazione giuridica della misura secondo il diritto nazionale, la natura nonché il grado di severità della "sanzione". Sebbene i suddetti criteri (cd. Engel) siano alternativi e non cumulativi e per quanto debba aversi riguardo alla misura della sanzione edittale e non alla gravità della sanzione alla fine inflitta - va tuttavia considerato che la valutazione sull'afflittività economica di una sanzione non può essere svolta in termini totalmente astratti, ma va necessariamente rapportata al contesto normativo nel quale la disposizione punitiva si inserisce. Nel caso in esame, il diritto nazionale attribuisce chiaramente natura amministrativa alla misura adottata e la medesima qualificazione pare confermata dalle specifiche connotazioni della sanzione, apparendo indirizzata ad una platea ristretta di possibili destinatari , a conferma del fatto che la disposizione non contempla un divieto di generale applicabilità. La natura amministrativa non è contraddetta dal grado di afflittività della misura, la quale va apprezzata in comparazione con il più gravoso trattamento previsto per altre violazioni nell'ambito del t.u.f.. Nella sentenza 14.3.2014 [OSCURATO:PERSONA] c. Italia, la stessa Corte Edu ha ritenuto, in tema di market abuse, che la conformità con l'art. 6 CEDU non viene meno nel caso in cui una sanzione di natura penale sia inflitta da un'autorità amministrativa la cui decisione non soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1 della norma, laddove sul provvedimento adottato sia previsto un controllo a posteriori da 13parte di un organo indipendente e imparziale avente giurisdizione piena. Sul punto questa Corte ha perciò ribadito che "in tema di sanzioni che, pur qualificate come amministrative, abbiano natura sostanzialmente penale, la garanzia del giusto processo, ex art. 6 Cedu, può essere realizzata, alternativamente, nella fase amministrativa - nel qual caso, una successiva fase giurisdizionale non sarebbe necessaria - ovvero mediante l'assoggettamento del provvedimento sanzionatorio - adottato in assenza di tali garanzie - ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva ed attuato attraverso un procedimento conforme alle richiamate prescrizioni della convenzione, il quale non ha l'effetto di sanare alcuna illegittimità originaria della fase amministrativa giacché la stessa, sebbene non connotata dalle garanzie di cui al citato art. 6, è comunque rispettosa delle relative prescrizioni, per essere destinata a concludersi con un provvedimento suscettibile di controllo giurisdizionale (fattispecie in tema di sanzioni applicate dalla [OSCURATO:PERSONA] all'esito del procedimento amministrativo previsto dall'art. 187 septies D.Igs. 58 del 1998: Cass. 770/2017). E' escluso che i principi convenzionali possano indurre a ritenere che una sanzione qualificata come amministrativa dal diritto interno abbia - sempre e a tutti - gli effetti natura sostanzialmente penale (Cass. 1621/2018; Cass.8855/2017; Cass.770/2017; Cass. 13433/2016). L'orientamento qui condiviso è stato già motivatamente affermato da questa Corte proprio con riferimento alle sanzioni applicate agi componenti del CDA e del Collegio sindacabile della BVPI per i fatti di cui si discute (Cass. 5347/2022; Cass. 5346/2022; Cass. 4519/2022; Cass. 1771/2022). 3.1. Il regime transitorio delle novità normative apportate alla disciplina del t.u.f. è previsto dall'art. 6, comma secondo, D.Igs. 72/2015, per il quale le modifiche alla parte V, D.Igs. 58/1998, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore delle 14disposizioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Banca d'Italia, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'art. 196-bis, D.Igs. 58/1998. Analoga previsione è stata introdotta con riferimento alla disciplina contenuta nel capo VIII, D.Igs. 385/1993, introdotte dal D.Igs. 72/2015: il comma terzo, dell'art. 2 ne esclude l'applicabilità alle violazioni commesse prima dell'entrata in vigore delle disposizioni adottate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 145-quater, D.LGS. 385/1993 (Cass. 23814/2019). Alla luce del tenore testuale delle norme transitorie, non è consentito distinguere tra disposizioni sostanziali immediatamente applicabili e norme procedurali ad entrata in vigore differita, essendo chiaro l'intento del legislatore di far decorrere l'efficacia delle nuove disposizioni dal momento del completamento, in sede attuativa, del nuovo quadro normativo, fermo peraltro che l'art. 3 delle legge delega non imponeva affatto la generalizzata applicazione del principio del favor rei, rimettendo al legislatore delegato la facoltà di estenderne l'ambito applicativo anche per il periodo anteriore. Si è già detto che le sanzioni irrogate non hanno carattere penale, essendo sottratte al principio del favor rei. Deve perciò tenersi fermo il principio generale dell'irretroattività della legge più favorevole che vige in materia di sanzioni amministrative, non senza osservare che nessun argomento è esposto in ricorso riguardo alla concreta possibilità della ricorrente di beneficiare di circostanze idonee a contenere la sanzione al di sotto dell'importo irrogato (Cass. 4114/2016; Cass. 20689/2017; Cass. 13433/2016; Cass. 4114/2016). Quanto affermato è coerente con le indicazioni della Corte costituzionale, secondo cui la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo in tema di retroattività della legge penale più favorevole ha riguardato non l'intero sistema sanzionatorio unitariamente considerato, ma le singole e specifiche discipline sanzionatorie (Corte cost. 193/2016; Corte Cost. 43/2017). 15I principi di legalità, irretroattività e di divieto dell'applicazione analogica di cui all'art. 1 L. 689/1981, in tema di sanzioni amministrative, comportano infatti l'assoggettamento della condotta illecita alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore più favorevole, sia che si tratti di illeciti amministrativi derivanti da depenalizzazione, sia che essi debbano considerarsi tali "ah origine", senza che possano trovare applicazione analogica, attesa la differenza qualitativa delle situazioni considerate, gli opposti principi di cui all'art. 2, commi 2 e 3, c.p.., i quali, recando deroga alla regola generale dell'irretroattività della legge, possono, al di fuori della materia penale, trovare applicazione solo nei limiti in cui siano espressamente richiamati dal legislatore (Cass. 29411/2011). Tale interpretazione non viola i principi convenzionali enunciati dalla Corte EDU nella sentenza 4 marzo 2014 ([OSCURATO:PERSONA] ed altri c/o Italia): tali principi non possono indurre a ritenere che una sanzione, qualificata come amministrativa dal diritto interno, abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale, con conseguente irrilevanza di un'eventuale questione di costituzionalità, anche ai sensi dell'art. 117 Cost. (Cass. 13433/2016; Cass. 26131/2015). Nel quadro delle garanzie apprestate dalla CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, non si rinviene - dunque - l'affermazione di un vincolo di matrice convenzionale in ordine alla previsione generalizzata, da parte degli ordinamenti interni dei singoli Stati aderenti, del principio di retroattività della legge più favorevole, da trasporre nel sistema delle sanzioni amministrative. Né sussiste neppure un analogo vincolo interno di matrice costituzionale: rientra nella discrezionalità del legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza, modulare le proprie determinazioni in materia secondo criteri di maggiore o minore rigore. Il differente e più favorevole trattamento riservato ad alcune sanzioni trova - difatti - fondamento nelle peculiarità che le 16caratterizzano e non è automaticamente estensibile ad ipotesi diverse (cfr. Cass. 23814/2019, in tema di intermediazione finanziaria; Cass. 20689/2018). Non è dato trarre indicazioni difformi neppure dall'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 63/2019), che, pur ritenendo costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 2, d.lgs. 72/2015, in relazione agli artt. 3 e 117, comma primo, della Costituzione (quest'ultimo per rinvio all'art. 7 della CEDU), nella parte in cui esclude l'applicazione retroattiva delle modifiche favorevoli apportate dal terzo comma dello stesso art. 6 alle sanzioni amministrative previste per l'illecito disciplinato dall'art. 187-bis t.u.f., ha però precisato che la regola di derivazione penale deve ritenersi applicabile agli illeciti amministrativi aventi natura e funzione punitiva, salvo che vi sia la necessità di tutelare interessi di rango costituzionale prevalenti, tali da resistere al « vaglio positivo di ragionevolezza », al cui metro debbono essere valutate le deroghe al principio di retroattività in mitius. Il ricorso è respinto, con aggravio delle spese liquidate in dispositivo. Si dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Suprema Corte di Cassazione, in data 12.4.2022. [OSCURATO:PERSONA] Felic DEPOSITATO N CANCELLERIA Roma, 30 M462922 18