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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:379
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CC0219

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

del 22 maggio 2025 ( 1 ) Causa C‑219/25 PPU [Kamekris] ( i ) Ministère public (Pubblico ministero, [OSCURATO:PERSONA]) contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Estradizione verso uno Stato terzo al fine di scontarvi una pena detentiva – Riconoscimento della decisione di un giudice di un altro Stato membro sulla richiesta di estradizione – Cittadinanza dell’Unione – Libertà di circolazione delle persone – Carta dei diritti fondamentali – Rischio serio di tortura o di pene o altri trattamenti inumani o degradanti – Tutela giurisdizionale effettiva – Processo equo»

I. Introduzione

1. Si pone la questione se, quando il giudice di uno Stato membro (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA]) si pronuncia sull’estradizione di un cittadino dell’Unione, il quale sia cittadino di un altro Stato membro (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA]) verso uno Stato terzo (nella specie, la Georgia) al fine di scontarvi una pena detentiva, esso sia vincolato alla decisione del giudice di un ulteriore Stato membro (nella specie, il Belgio) avente ad oggetto la stessa richiesta di estradizione.

A tale questione occorre dare risposta nel caso in esame.

II. Contesto normativo A. Diritto internazionale

2. L’articolo 1 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 (in prosieguo: la «Convenzione europea di estradizione»), stabilisce quanto segue: «Le [p]arti [c]ontraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente, secondo le regole e le condizioni stabilite negli articoli seguenti, gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della [p]arte richiedente».

3. La convenzione europea di estradizione è entrata in vigore per la [OSCURATO:PERSONA] l’11 maggio 1986, per la Georgia il 13 settembre 2001 e per la [OSCURATO:PERSONA] il 27 agosto 1961. [OSCURATO:PERSONA] (ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della Convenzione) si è riservata di negare l’estradizione qualora sia stata pronunciata una condanna in un procedimento giudiziario, nel quale le garanzie procedurali fondamentali e i diritti della difesa non sono stati garantiti oppure qualora l’estradizione possa avere conseguenze particolarmente gravi per la persona richiesta. [OSCURATO:PERSONA] si è riservata, inter alia , di non estradare i propri cittadini ( 2 ).

B. Diritto dell’Unione 1.

TFUE

4. L’articolo 67 TFUE descrive gli obiettivi dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

All’articolo 67, paragrafo 3, TFUE viene menzionato il riconoscimento reciproco delle sentenze penali: «L’Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali».

5. I poteri normativi dell’Unione nel settore della cooperazione in materia penale sono oggetto dell’articolo 82 TFUE: «1.

La cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all’articolo

83. [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a: a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l’Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria; b) (…) d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli [OSCURATO:PERSONA] membri in relazione all’azione penale e all’esecuzione delle decisioni.

2. Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria.

Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Esse riguardano: a) l’ammissibilità reciproca delle prove tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri; b) i diritti della persona nella procedura penale; c) i diritti delle vittime della criminalità; d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all’unanimità previa approvazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo.

L’adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone».

2. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

6. L’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantisce protezione in caso di estradizioni: «Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti».

7. Il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva è sancito all’articolo 47 della Carta: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge.

Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. (…)».

C. Diritto francese

8. Ai sensi dell’articolo 696-4, paragrafo 1, del code de procédure pénale (codice di procedura penale), l’estradizione non viene concessa se la persona richiesta aveva, al momento del fatto, la cittadinanza francese.

III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale

9. KN ha sia la cittadinanza georgiana sia la cittadinanza greca.

Nel 2011, i giudici georgiani lo hanno condannato in contumacia all’ergastolo in quanto, negli anni 2008 e 2009, egli aveva commissionato un omicidio (alla fine non compiuto) per nascondere altri reati, e aveva commesso reati connessi alle armi e alla droga nell’ambito della criminalità organizzata.

10. Il 4 ottobre 2021, KN era stato arrestato provvisoriamente in Belgio, in quanto le autorità georgiane lo avevano segnalato per l’arresto all’Interpol (cosiddetta «[OSCURATO:PERSONA]»).

Dopo essere stato inizialmente detenuto ai fini estradizionali, il 29 ottobre 2021 egli è stato sottoposto a vigilanza giudiziaria.

11. Il 20 gennaio 2025, KN è stato arrestato in [OSCURATO:PERSONA] sulla base dello stesso avviso.

Le autorità georgiane hanno quindi presentato formale richiesta di estradizione anche in [OSCURATO:PERSONA] sulla base della Convenzione europea di estradizione.

12. Al momento del suo arresto in [OSCURATO:PERSONA], il procedimento di estradizione dinanzi ai giudici belgi non si era ancora concluso; tuttavia, con sentenza del 19 febbraio 2025, la [OSCURATO:PERSONA] d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio) ha respinto la richiesta di estradizione rivolta dalla Georgia al Belgio.

Non potrebbe essere sufficientemente garantito che KN non corra il rischio, in Georgia, di essere sottoposto a un palese diniego di giustizia o alla tortura o a trattamenti inumani o degradanti.

13. [OSCURATO:PERSONA] d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, è chiamata ora a pronunciarsi sulla richiesta di estradizione rivolta alla [OSCURATO:PERSONA].

In tale procedimento, sia la procura sia KN chiedono che l’estradizione venga negata in conformità alla sentenza del giudice belga.

14. Il giudice del rinvio chiede alla Corte se lo stesso sia vincolato alla decisione del giudice belga: Se l’articolo 67, paragrafo 3, e l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro è tenuto a rifiutare di eseguire una richiesta di estradizione di un cittadino dell’Unione verso uno Stato terzo qualora un altro Stato membro abbia precedentemente rifiutato di eseguire la stessa richiesta di estradizione con la motivazione che la consegna della persona interessata rischierebbe di violare il diritto fondamentale di non essere sottoposto alla tortura o a trattamenti inumani o degradanti sancito dall’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il diritto a un processo equo sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

15. Il giudice del rinvio ha chiesto inoltre l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza ai sensi dell’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

16. Il 3 aprile 2025, la Terza Sezione della Corte ha deciso di sottoporre la presente domanda di pronuncia pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte e all’articolo 107 e segg. del regolamento di procedura.

KN, la Repubblica francese e la Commissione europea hanno quindi presentato osservazioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] parti, nonché la Repubblica ceca e la Germania, hanno partecipato all’udienza tenutasi l’8 maggio 2025.

IV. Analisi giuridica

17. Laddove la Corte dovesse rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale, la risposta è, a mio avviso, ovvia: né l’articolo 67, paragrafo 3, TFUE, né l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, obbligano un giudice di uno Stato membro a riconoscere una decisione di un giudice di un altro Stato membro di non estradare un cittadino di un terzo Stato membro, a causa del rischio di una violazione degli articoli 19 e 47 della Carta, verso uno Stato terzo al fine di scontarvi una pena detentiva, nel senso che il giudice summenzionato debba anch’egli negare l’estradizione senza procedere a un esame autonomo.

Nella misura in cui il diritto dell’Unione sia applicabile, tale giudice deve peraltro tenere debitamente conto, nell’ambito del suo esame autonomo dell’estradizione, dei motivi alla base della decisione di diniego dell’altro giudice.

18. Meno chiaro è tuttavia se, nel procedimento principale, il diritto dell’Unione e quindi la Carta siano o meno applicabili, ossia se la Corte sia competente (v. al riguardo sub A).

Occorre inoltre esaminare più attentamente i requisiti di applicazione di un procedimento pregiudiziale d’urgenza (v. al riguardo sub B).

A. Applicazione del diritto dell’Unione e della Carta

19. In assenza di una convenzione internazionale tra l’Unione e uno Stato terzo relativa all’estradizione in materia penale, le norme in materia di estradizione rientrano nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 3 ).

Ciò non toglie che, in situazioni ricadenti nell’ambito del diritto dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in sede di applicazione delle norme nazionali di cui trattasi, devono rispettare tale diritto ( 4 ).

20. Il giudice del rinvio chiede quali siano gli obblighi risultanti nel caso di specie dall’articolo 67, paragrafo 3, e dall’articolo 82, paragrafo 1, TFUE.

Come illustrato anche dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla Repubblica ceca, dalla Germania e dalla Commissione, tali disposizioni hanno peraltro carattere programmatico e non disciplinano in particolare l’estradizione di cittadini dell’Unione verso [OSCURATO:PERSONA] terzi al fine di scontarvi una pena detentiva (v. al riguardo sub 1).

L’applicazione del diritto dell’Unione e della Carta può derivare, piuttosto, dall’esercizio della libertà di circolazione da parte dei cittadini dell’Unione interessati (v. al riguardo sub 2).

1. Norme sulla cooperazione giudiziaria in materia penale

21. KN sostiene che dall’articolo 67, paragrafo 3, e dall’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, nonché dal principio della fiducia reciproca risulta che un giudice di uno Stato membro è obbligato a riconoscere, senza procedere a un esame autonomo degli ostacoli all’estradizione, il rifiuto di estradizione, fondato sul rischio di una violazione di un diritto fondamentale, di un cittadino dell’Unione verso uno Stato terzo pronunciato da un giudice di un altro Stato membro.

22. Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, TFUE, l’Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali.

Tale obiettivo di sicurezza costituisce il fondamento, accanto alla garanzia della libertà (articolo 67, paragrafo 2) e all’accesso agevolato alla giustizia (articolo 67, paragrafo 4), dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell’articolo 67 paragrafo 1, in cui vengono rispettati i diritti fondamentali nonché i diversi ordinamenti giuridici e le diverse tradizioni giuridiche.

23. Il compito dell’Unione di realizzare un livello elevato di sicurezza tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali non contiene, tuttavia, un obbligo direttamente applicabile agli [OSCURATO:PERSONA] membri, il quale debba essere rispettato in relazione alla decisione sull’estradizione di un cittadino dell’Unione verso uno Stato terzo.

In particolare, dall’articolo 67, paragrafo 3, TFUE, non consegue l’obbligo di riconoscere la decisione di un giudice di un altro Stato membro in relazione a tale questione.

24. Per contro, all’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, vengono sancite competenze normative dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale.

Ai sensi della lettera a), l’Unione può, in particolare, definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l’Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria.

L’Unione non ha tuttavia disciplinato il riconoscimento di decisioni giudiziarie aventi ad oggetto l’estradizione verso [OSCURATO:PERSONA] terzi e, anche qualora l’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dovesse fondare una base giuridica a tal fine, da ciò non è ancora desumibile un obbligo di riconoscimento.

Di conseguenza, neanche l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE contiene un obbligo di riconoscimento della decisione del giudice di un altro Stato membro di non estradare l’interessato verso uno Stato terzo.

25. Diversa è la situazione nel caso di una sentenza menzionata da KN, secondo la quale uno Stato membro non può estradare una persona a cui un altro Stato membro ha riconosciuto la qualità di rifugiato verso lo Stato di origine di tale persona, fintantoché la qualità di rifugiato persista ( 5 ).

Tale effetto preclusivo non consegue tuttavia dalle disposizioni di diritto primario del TFUE, bensì dalle norme di diritto derivato dell’Unione sulla protezione dei rifugiati nonché dal principio di leale cooperazione ( 6 ).

Nel presente procedimento, non esistono, per contro, norme di diritto derivato equiparabili che obblighino la [OSCURATO:PERSONA] ad attribuire effetto vincolante alla decisione del giudice belga.

26. Su ciò non incide neanche il principio della fiducia reciproca fatto valere da KN. 27.

È vero che tale principio impone a ciascuno Stato membro di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri rispettino il diritto dell’Unione, e più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo ( 7 ).

Qualora un giudice di uno Stato membro accerti correttamente che, in casi di estradizione, sussista il rischio di violazione di diritti fondamentali della Carta, i giudici degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri devono pertanto tenere debitamente conto, quando sono chiamati a decidere in merito alla stessa estradizione, dell’accertamento del primo giudice ( 8 ).

In ciò non è tuttavia ancora ravvisabile un obbligo di riconoscere la decisione del primo giudice ( 9 ).

Esso necessiterebbe di una disciplina espressa, finora mancante ( 10 ).

28. Peraltro, il principio della fiducia reciproca si applica in tale forma solo in caso di applicabilità dei diritti fondamentali della Carta.

Tuttavia, ai sensi del suo articolo 51, paragrafo 1, prima frase, la Carta si applica agli [OSCURATO:PERSONA] membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione.

29. La nozione di «attuazione del diritto dell’Unione» di cui all’articolo 51, paragrafo 1, prima frase, della Carta, presuppone l’esistenza di collegamento tra un atto di diritto dell’Unione e la misura nazionale in causa che vada al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una materia sull’altra ( 11 ).

I diritti fondamentali dell’Unione sono pertanto applicabili a una normativa nazionale solo se le disposizioni di diritto dell’Unione relative alla materia in questione impongono determinati obblighi agli [OSCURATO:PERSONA] membri in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale ( 12 ).

30. Dal momento che, tuttavia, né l’articolo 67, paragrafo 3, TFUE, né l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, fondano siffatti obblighi, nemmeno essi comportano l’applicazione della Carta o del principio della fiducia reciproca.

2. Libertà di circolazione di un cittadino dell’Unione

31. Peraltro, il diritto di circolare liberamente nell’Unione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, può fondare, nel procedimento principale, l’applicazione della Carta.

KN, cittadino greco, recandosi in un altro Stato membro, segnatamente dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], si è avvalso, in quanto cittadino dell’Unione, di tale libertà fondamentale.

32. Una limitazione di tale libertà fondamentale non sembra necessariamente sussistente; KN, infatti, dovrebbe aspettarsi di essere estradato verso la Georgia nel suo Stato membro, ossia la [OSCURATO:PERSONA], proprio come in [OSCURATO:PERSONA].

33. Peraltro, al momento della conclusione della Convenzione europea di estradizione, la [OSCURATO:PERSONA] si è riservata di non estradare propri cittadini.

Pertanto, KN non dovrebbe probabilmente temere, in [OSCURATO:PERSONA], di essere estradato.

34. Nella maggior parte dei casi che hanno avuto ad oggetto un’estradizione verso [OSCURATO:PERSONA] terzi a causa di un procedimento penale, la Corte ha ritenuto sussistente una restrizione della libertà di circolazione in ragione di una disparità di trattamento rispetto ai cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati ( 13 ). [OSCURATO:PERSONA] membri prevedevano, infatti, che i propri cittadini non venissero estradati o consegnati.

Come sottolineato dalla Commissione e illustrato dalla [OSCURATO:PERSONA], è questo il caso della normativa francese, per cui esse ravvisano una restrizione della libertà di circolazione.

35. Sussistono dubbi quanto alla portata della tutela del diritto alla parità di trattamento in sede di esercizio della libertà di circolazione, ad esempio in merito al fatto se essa ricomprenda anche la normativa nazionale in materia di voto, che non garantisce l’applicazione dello specifico divieto di discriminazione di cui all’articolo 22 TFUE in relazione ai diritti di voto dei cittadini dell’Unione ( 14 ).

36. La maggior parte dei casi in materia di estradizione era caratterizzata dal fatto che i cittadini interessati di altri [OSCURATO:PERSONA] membri erano integrati nello Stato richiesto ( 15 ).

In assenza di una siffatta integrazione – come nel caso di specie – è pertanto dubbio se sussista o meno una comparabilità con i cittadini dello Stato richiesto, i quali non vengono estradati.

37. In linea di principio, la comparabilità deve essere verificata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali ( 16 ).

Essa è esclusa qualora sussistano differenze oggettive tra le categorie di raffronto ( 17 ).

38. Entrambi i criteri depongono contro la comparabilità, con riguardo ai divieti di estradizione, tra i cittadini dell’Unione in transito e i propri cittadini.

39. Il fondamento del vincolo di cittadinanza di uno Stato membro risiede nel particolare rapporto di solidarietà e di lealtà esistente tra tale Stato e i suoi cittadini nonché nella reciprocità di diritti e di doveri ( 18 ). [OSCURATO:PERSONA] membri devono pertanto garantire una protezione speciale ai propri cittadini; il divieto di estradizione è finalizzato a tale protezione.

Al contempo, uno Stato è munito, di norma, di un’ampia competenza penale sui propri cittadini, anche per fatti commessi all’estero.

In relazione ai propri cittadini, l’impunità può pertanto essere prevenuta più facilmente.

Di conseguenza, può effettivamente accadere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non siano obbligati a perseguire i reati commessi all’estero dai propri cittadini; tuttavia, essi valuteranno l’opportunità di una siffatta azione penale.

Essi possono prevenire l’impunità e proteggere al contempo i propri cittadini dalle conseguenze sproporzionate di un’azione penale in [OSCURATO:PERSONA] terzi ( 19 ).

40. Cittadini dell’Unione stabiliti e integrati possono aspettarsi di essere trattati in maniera analoga ai cittadini dello Stato membro di cui trattasi.

In relazione allo Stato in cui si sono stabiliti, essi sono senz’altro comparabili, per taluni aspetti, ai cittadini di tale Stato, ma non per tutti.

Vengono ad esempio fatte ancora eccezioni per il diritto di voto ( 20 ), e anche nel diritto tributario (in tal caso la residenza «sostituisce» la cittadinanza) è l’entità della retribuzione a determinare se sia lo Stato dell’occupazione o lo Stato di residenza a dover accordare privilegi equiparabili a quelli dei residenti ( 21 ).

41. La questione che si pone nel caso di specie è tuttavia un’altra.

In questa sede, si chiede se ogni cittadino dell’Unione in transito sia comparabile nello Stato di transito, con riferimento all’esecuzione di un mandato di arresto promanante da uno Stato terzo, ai cittadini residenti nello Stato di transito.

Sotto il profilo della cittadinanza dell’Unione, la risposta potrebbe essere affermativa.

Secondo la giurisprudenza della Corte, la cittadinanza dell’Unione si sovrappone sempre di più alla cittadinanza nazionale ( 22 ).

42. Sotto il profilo della competenza di uno Stato membro in materia penale, la summenzionata questione deve tuttavia essere risolta in senso negativo.

Per i cittadini dell’Unione in transito non sussiste un particolare rapporto di solidarietà e di lealtà equiparabile verso lo Stato di transito.

Piuttosto, in quest’ultimo caso è spesso persino dubbia la competenza in materia penale dello Stato di transito per reati commessi in [OSCURATO:PERSONA] terzi, ragion per cui la mancata esecuzione del mandato d’arresto aumenta le possibilità di impunità del soggetto richiesto.

43. Propongo pertanto alla Corte, come avviene nel diritto sociale ( 23 ), di distinguere al riguardo tra i cittadini dell’Unione integrati nello Stato membro e cittadini dell’Unione unicamente in transito.

Poiché nel caso di esame siamo in presenza di un cittadino dell’Unione in transito, ritengo che il diritto dell’Unione non contempli tale fattispecie.

L’esecuzione di un mandato d’arresto promanante da uno Stato terzo non rientra pertanto nell’attuazione del diritto dell’Unione.

Le libertà fondamentali nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia non sono destinate a sollevare gli [OSCURATO:PERSONA] dalla responsabilità loro incombente verso i propri cittadini di dare esecuzione effettiva a sanzioni penali nei confronti di autori di reati che sono stati condannati, aumentando in tal modo le loro possibilità di impunità.

Le libertà fondamentali non devono neanche esonerare lo Stato membro dalla responsabilità nei confronti di uno Stato terzo (vincolo di diritto internazionale, il quale garantisce reciprocamente che i cittadini condannati non possano sottrarsi alla loro pena tramite la fuga nell’altro Stato contraente).

La questione di stabilire se la persona di cui trattasi possa dunque essere estradata verso uno Stato terzo deve pertanto essere risolta sulla scorta del diritto nazionale e delle sue garanzie dei diritti fondamentali nonché della CEDU.

44. Nel caso in cui la Corte dovesse cionondimeno ritenere sussistente una limitazione delle libertà fondamentali, ne verifico in subordine la giustificazione.

45. La prevenzione dell’impunità può essere esaminata, in caso di equiparazione di principio tra i propri cittadini e i cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, sotto il profilo della giustificazione ( 24 ).

Come sottolineato dalla Commissione in udienza, tale obiettivo costituisce altresì l’espressione della tutela dei diritti fondamentali delle vittime di reati ( 25 ).

Ciononostante, nel caso di estradizione di un cittadino dell’Unione verso uno Stato terzo, la giurisprudenza impone di tenere debitamente conto dei diritti fondamentali degli autori dei reati ( 26 ).

3. Rischio di una violazione dei diritti fondamentali

46. L’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, riguarda specificamente l’estradizione.

Ai sensi di tale disposizione, infatti, nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

47. Ne consegue che, quando l’autorità competente dello Stato membro richiesto dispone di elementi che attestano un rischio concreto di trattamento inumano o degradante nello Stato terzo richiedente, essa è tenuta a valutare la sussistenza di tale rischio al momento di decidere in ordine all’estradizione di una persona in tale Stato ( 27 ).

48. Al riguardo, tale Stato membro non può limitarsi a prendere in considerazione le dichiarazioni dello Stato terzo richiedente o l’accettazione, da parte di quest’ultimo, di trattati internazionali che garantiscono, in via di principio, il rispetto dei diritti fondamentali.

L’autorità competente dello Stato membro richiesto deve fondarsi piuttosto, ai fini di tale verifica, su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, elementi che possono risultare, in particolare, da decisioni giudiziarie internazionali, quali sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), da decisioni giudiziarie dello Stato terzo richiedente nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite ( 28 ).

In relazione alle condizioni di detenzione, stando a taluni documenti del Consiglio d’Europa, pare effettivamente che vi siano margini di miglioramento, ma non che sussistano violazioni sistematiche gravi ( 29 ).

49. Decisioni di altri [OSCURATO:PERSONA] membri aventi ad oggetto la stessa richiesta di estradizione o una richiesta analoga dello Stato terzo di cui trattasi, le quali contengano accertamenti sul rischio di violazioni dei diritti fondamentali, nella specie la sentenza del 19 febbraio 2025 della [OSCURATO:PERSONA] d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles), fanno parimenti parte di tali elementi ( 30 ).

Ciò deriva dal principio stesso della fiducia reciproca ( 31 ).

50. Peraltro, secondo la Corte EDU, l’onere di dimostrare il rischio concreto di un trattamento inumano o degradante incombe all’interessato ( 32 ).

Pertanto, l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, non osta a un’estradizione qualora il rischio di un trattamento inumano o degradante, pur non potendo essere escluso sulla base delle informazioni a disposizione, non possa tuttavia neanche essere accertato.

51. In relazione al rischio di una violazione del diritto a un processo equo sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta, parimenti menzionato nella sentenza del 19 febbraio 2025 della [OSCURATO:PERSONA] d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles), valgono, in linea di principio, considerazioni analoghe ( 33 ).

52. Pertanto, il giudice del rinvio dovrà verificare se, in base alle informazioni a sua disposizione, sussista il rischio di una violazione dei summenzionati diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le condizioni di detenzione e/o a causa della condanna in contumacia ( 34 ).

53. Si osservi, per completezza, che, contrariamente a quanto ritenuto da KN, non è ravvisabile alcun elemento che deponga nel senso di una violazione del principio del ne bis in idem ai sensi dell’articolo 50 della Carta o dell’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (CAAS).

La sentenza del 19 febbraio 2025 della [OSCURATO:PERSONA] d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles), la quale ha negato l’estradizione verso la Georgia, non costituisce infatti una sentenza penale di condanna, che possa far sorgere l’obbligo di rispettare tale principio ( 35 ).

B. Procedimento pregiudiziale d’urgenza

54. Il giudice del rinvio ha chiesto l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza ai sensi dell’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

55. La domanda di pronuncia pregiudiziale ha ad oggetto, inter alia , l’articolo 67, paragrafo 3, TFUE, e l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, i quali si trovano nel titolo V («Spazio di libertà, sicurezza e giustizia») della parte terza del Trattato FUE, il che costituisce il presupposto di applicabilità, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura, del procedimento pregiudiziale d’urgenza.

56. Come appena illustrato, tali disposizioni non rivestono, in sostanza, un’importanza diretta per la decisione della controversia principale.

Tuttavia, resta il fatto che la domanda di pronuncia pregiudiziale è intesa a chiarire proprio tale aspetto.

57. Di conseguenza, il procedimento pregiudiziale d’urgenza è applicabile.

58. A sostegno della propria richiesta, il giudice del rinvio ha affermato, in particolare, che la risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale è urgente, in quanto KN si troverebbe in stato di detenzione solo a causa del procedimento di estradizione verso la Georgia.

59. Qualora la Corte non dovesse rispondere alla questione pregiudiziale come previsto nella specie, bensì nel senso che la decisione del giudice belga dovrebbe essere riconosciuta, tale motivo di detenzione verrebbe meno.

60. È vero che non si può escludere che, successivamente, i giudici francesi continuino a tenere in stato di detenzione KN al fine di dare esecuzione in [OSCURATO:PERSONA] ( 36 ) alla sentenza georgiana oppure di condurre un procedimento penale a causa dei fatti oggetto di condanna in Georgia.

A un siffatto nuovo procedimento penale non osterebbero né il principio del ne bis in idem di cui all’articolo 14, paragrafo 7, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – esso non si applica infatti alle azioni penali esercitate da [OSCURATO:PERSONA] diversi ( 37 ) – né i corrispondenti divieti di diritto dell’Unione, in quanto essi non sono applicabili nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] terzi.

61. La domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene tuttavia elementi che indichino che un siffatto approccio verrà preso in considerazione in [OSCURATO:PERSONA] oppure che le autorità competenti in Belgio si siano mosse in tal senso.

Piuttosto, la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato, in udienza, che KN verrà liberato in caso di inammissibilità dell’estradizione.

62. Inoltre, la risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale suggerita nella specie potrebbe anche incidere sulla durata della detenzione.

Da essa consegue infatti che il giudice francese deve verificare sotto la propria responsabilità se un’estradizione verso la Georgia comporti rischi significativi di una violazione di diritti fondamentali.

Nel caso in cui, nel corso di tale verifica, KN continui ad essere detenuto, sarebbe opportuno che il giudice francese inizi il più presto possibile tale verifica.

63. Pertanto, la prosecuzione della detenzione di KN dipende dal momento in cui la Corte si pronuncerà sulla domanda di pronuncia pregiudiziale.

64. Di conseguenza, la Corte applica giustamente il procedimento pregiudiziale d’urgenza nel caso di specie.

V. Conclusione

65. Propongo pertanto alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla domanda di pronuncia pregiudiziale: Né l’articolo 67, paragrafo 3, TFUE, né l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, e neppure la libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione ai sensi degli articoli 21 e 18 TFUE, comportano l’applicabilità del diritto dell’Unione a una richiesta di estradizione di un cittadino di un altro Stato membro verso uno Stato terzo, se tale persona era unicamente in transito nello Stato membro richiesto al momento dell’arresto. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 2 ) https://www.coe.int/en/web/conventions. ( 3 ) Sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punto 26 ). ( 4 ) Sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punti 26 e 27 ), e del 18 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Domanda di estradizione di un rifugiato verso la Turchia) ( C‑352/22 , EU:C:2024:521 , punto 38 ). ( 5 ) Sentenza del 18 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Domanda di estradizione di un rifugiato verso la Turchia) ( C‑352/22 , EU:C:2024:521 , punto 71 ). ( 6 ) Sentenza del 18 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Domanda di estradizione di un rifugiato verso la Turchia) ( C‑352/22 , EU:C:2024:521 , punti da 64 a 70 ). ( 7 ) Parere 2/13 del 18 dicembre 2014 (Adesione dell’Unione alla CEDU)( EU:C:2014:2454 , punto 191 ), nonché sentenza del 29 luglio 2024, Breian (

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, EU:C:2024:658 , punto 46 ). ( 8 ) Sentenza del 29 luglio 2024, Breian (

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, EU:C:2024:658 , punto 46 ). V. anche sentenza del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura (Mandati d’arresto successivi) ( C‑71/21 , EU:C:2023:668 , punto 55 ). ( 9 ) In tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Breian (

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, EU:C:2024:658 , punto 43 ). ( 10 ) V., sull’accertamento della qualità di rifugiato, sentenze del 18 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Effetto di una decisione di riconoscimento dello status di rifugiato) ( C‑753/22 , EU:C:2024:524 , punto 68 ), e [OSCURATO:PERSONA] (Domanda di estradizione di un rifugiato verso la Turchia) ( C‑352/22 , EU:C:2024:521 , punto 43 ). ( 11 ) Sentenze del 6 marzo 2014, Siragusa ( C‑206/13 , EU:C:2014:126 , punto 24 ); del 10 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑198/13 , EU:C:2014:2055 , punto 34 ), e del 28 novembre 2024, PT (Accordo tra il pubblico ministero e l’autore di un reato) ( C‑432/22 , EU:C:2024:987 , punto 35 ). ( 12 ) Sentenze del 6 marzo 2014, Siragusa ( C‑206/13 , EU:C:2014:126 , punto 26 ); del 10 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑198/13 , EU:C:2014:2055 , punto 35 ), e del 28 novembre 2024, PT (Accordo tra il pubblico ministero e l’autore di un reato) ( C‑432/22 , EU:C:2024:987 , punto 36 ). ( 13 ) Sentenze del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punto 33 ); del 10 aprile 2018, Pisciotti ( C‑191/16 , EU:C:2018:222 , punto 45 ); del 13 novembre 2018, Raugevicius ( C‑247/17 , EU:C:2018:898 , punto 27 ); del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Estradizione verso l’Ucraina) ( C‑398/19 , EU:C:2020:1032 , punto 30 ), e del 22 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Domanda di estradizione verso la Bosnia-Erzegovina) ( C‑237/21 , EU:C:2022:1017 , punto 34 ). ( 14 ) Sentenze del 19 novembre 2024, Commissione/Polonia (Eleggibilità e status di membro di un partito politico) ( C‑814/21 , EU:C:2024:963 , punto 154 ), e Commissione/Repubblica ceca (Eleggibilità e status di membro di un partito politico) ( C‑808/21 , EU:C:2024:962 , punto 155 ). ( 15 ) Sentenze del 13 novembre 2018, Raugevicius ( C‑247/17 , EU:C:2018:898 , punto 19 ); del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Estradizione verso l’Ucraina) ( C‑398/19 , EU:C:2020:1032 , punti 10 e 16 ), e del 22 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Domanda di estradizione verso la Bosnia-Erzegovina) ( C‑237/21 , EU:C:2022:1017 , punto 13 ).

Diversamente ma in via incidentale, sentenza del 10 aprile 2018, Pisciotti ( C‑191/16 , EU:C:2018:222 , punto 34 ). ( 16 ) Sentenza del 1o aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑80/12 , EU:C:2014:200 , punto 25 ). ( 17 ) Sentenza del 22 marzo 2007, Talotta ( C‑383/05 , EU:C:2007:181 , punto 19 ). ( 18 ) Sentenze del 17 dicembre 1980, Commissione/Belgio ( 149/79 , EU:C:1980:297 , punto 10 ); del 2 marzo 2010, Rottmann ( C‑135/08 , EU:C:2010:104 , punto 51 ), e del 29 aprile 2025, Commissione/Malta (Cittadinanza tramite investimento) ( C‑181/23 , EU:C:2025:283 , punto 96 ). ( 19 )

V. sentenze del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punti 48 e 49 ), e del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Estradizione verso l’Ucraina) ( C‑398/19 , EU:C:2020:1032 , punto 52 ). ( 20 ) In tal senso, sentenze del 19 novembre 2024, Commissione/Polonia (Eleggibilità e status di membro di un partito politico) ( C‑814/21 , EU:C:2024:963 , punto 154 ) e Commissione/Repubblica ceca (Eleggibilità e status di membro di un partito politico) ( C‑808/21 , EU:C:2024:962 , punto 155 ), in relazione all’articolo 22 TFUE. ( 21 ) Sentenza del 14 febbraio 1995, Schumacker ( C‑279/93 , EU:C:1995:31 , punti 35 e 36 ). ( 22 ) Recentemente, sentenza del 29 aprile 2025, Commissione/Malta (Cittadinanza tramite investimento) ( C‑181/23 , EU:C:2025:283 , punti 100 e 101 ). ( 23 ) Sentenza dell’11 novembre 2014, Dano ( C‑333/13 , EU:C:2014:2358 , punti 77 e seguenti). ( 24 ) Sentenze del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punti 37 e 38 ); del 13 novembre 2018, Raugevicius ( C‑247/17 , EU:C:2018:898 , punto 32 ), e del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] (

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, EU:C:2020:262 , punto 60 ). ( 25 ) Sul diritto alla vita ai sensi dell’articolo 2 CEDU, sentenze della Corte EDU del 29 gennaio 2019, Güzelyurtlu e a./Cipro e Turchia (CE:ECHR:2019:0129JUD003692507, §§ da 231 a 236), e del 9 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (CE:ECHR:2019:0709JUD000835117, § 81). ( 26 ) Sentenze del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punti da 53 a 59 ), e del 22 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Domanda di estradizione verso la Bosnia-Erzegovina) ( C‑237/21 , EU:C:2022:1017 , punto 55 ), nonché sentenze della Corte EDU del 7 luglio 1989, Soering/[OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1989:0707JUD001403888, § 88), e del 25 marzo 2021, Bivolaru e Moldovan/[OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2021:0325JUD004032416, § 107). ( 27 ) Sentenze del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punto 58 ), e del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] (

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, EU:C:2020:262 , punto 64 ), nonché ordinanza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] ( C‑473/15 , EU:C:2017:633 , punto 24 ).

V. anche sentenze della Corte EDU del 7 luglio 1989, Soering/[OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1989:0707JUD001403888, § 88); del 26 luglio 2005, N./Finlandia (CE:ECHR:2003:0923DEC003888502, § 158); del 4 settembre 2014, Trabelsi/Belgio (CE:ECHR:2014:0904JUD000014010, § 116), e del 25 marzo 2021, Bivolaru e Moldovan/[OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2021:0325JUD004032416, § 107). ( 28 ) Sentenze del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punti 57 e 59 ); del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] (

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, EU:C:2020:262 , punto 65 ), e del 18 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Domanda di estradizione di un rifugiato verso la Turchia) ( C‑352/22 , EU:C:2024:521 , punto 63 ). ( 29 )

V. Council of [OSCURATO:PERSONA] for Georgia 2024-2027 (CM(2023)168, pag. 31), e Report to the [OSCURATO:PERSONA] on the visit to Georgia carried out by the [OSCURATO:PERSONA] for the Prevention of Torture and Inhuman or [OSCURATO:PERSONA] or Punishment (CPT) from 10 to 21 September 2018 (CPT/Inf (2019) 16, nn. da 44 a 48). ( 30 ) In tal senso, sentenze del 18 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Effetto di una decisione di riconoscimento dello status di rifugiato) ( C‑753/22 , EU:C:2024:524 , punti 77 e 78 ), e del 29 luglio 2024, Breian (

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, EU:C:2024:658 , punto 46 ). ( 31 )

V. supra , paragrafo

27. ( 32 ) Sentenze della Corte EDU del 28 febbraio 2008, Saadi/Italia (CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, § 129); del 23 agosto 2016, J.K. e a./Svezia (CE:ECHR:2016:0823JUD005916612, § 91), e del 25 marzo 2021, Bivolaru e Moldovan/[OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2021:0325JUD004032416, § 109). ( 33 ) In tal senso, sentenze del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punto 97 ), e del 29 luglio 2024, Breian ( C‑318/24 EU:C:2024:658 , punto 38 ). ( 34 )

V. sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni ( C‑399/11 , EU:C:2013:107 , punto 49 ). ( 35 ) Sentenza del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura (Mandati d’arresto successivi) ( C‑71/21 , EU:C:2023:668 , punto 52 ). ( 36 )

V. sentenza del 13 novembre 2018, Raugevicius ( C‑247/17 , EU:C:2018:898 , punto 39 ). ( 37 ) Comunicazioni del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite n. 692/1996, A.R.J./Australia, n. 6.4, e n. 204/1986, A. P./Italia, n. 7.3.

Nel caso dell’articolo 4 del protocollo addizionale n. 7 alla CEDU, ciò deriva dalla formulazione stessa della disposizione.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CC0219 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] del 22 maggio 2025 ( 1 ) Causa C‑219/25 PPU [Kamekris] ( i ) Ministère public (Pubblico ministero, [OSCURATO:PERSONA]) contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA])] «Domanda di pronuncia pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Estradizione verso uno Stato terzo al fine di scontarvi una pena detentiva – Riconoscimento della decisione di un giudice di un altro Stato membro sulla richiesta di estradizione – Cittadinanza dell’Unione – Libertà di circolazione delle persone – Carta dei diritti fondamentali – Rischio serio di tortura o di pene o altri trattamenti inumani o degradanti – Tutela giurisdizionale effettiva – Processo equo» I. Introduzione 1. Si pone la questione se, quando il giudice di uno Stato membro (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA]) si pronuncia sull’estradizione di un cittadino dell’Unione, il quale sia cittadino di un altro Stato membro (nella specie, la [OSCURATO:PERSONA]) verso uno Stato terzo (nella specie, la Georgia) al fine di scontarvi una pena detentiva, esso sia vincolato alla decisione del giudice di un ulteriore Stato membro (nella specie, il Belgio) avente ad oggetto la stessa richiesta di estradizione. A tale questione occorre dare risposta nel caso in esame. II. Contesto normativo A. Diritto internazionale 2. L’articolo 1 della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 (in prosieguo: la «Convenzione europea di estradizione»), stabilisce quanto segue: «Le [p]arti [c]ontraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente, secondo le regole e le condizioni stabilite negli articoli seguenti, gli individui perseguiti per un reato o ricercati per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza dalle autorità giudiziarie della [p]arte richiedente». 3. La convenzione europea di estradizione è entrata in vigore per la [OSCURATO:PERSONA] l’11 maggio 1986, per la Georgia il 13 settembre 2001 e per la [OSCURATO:PERSONA] il 27 agosto 1961. [OSCURATO:PERSONA] (ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della Convenzione) si è riservata di negare l’estradizione qualora sia stata pronunciata una condanna in un procedimento giudiziario, nel quale le garanzie procedurali fondamentali e i diritti della difesa non sono stati garantiti oppure qualora l’estradizione possa avere conseguenze particolarmente gravi per la persona richiesta. [OSCURATO:PERSONA] si è riservata, inter alia , di non estradare i propri cittadini ( 2 ). B. Diritto dell’Unione 1. TFUE 4. L’articolo 67 TFUE descrive gli obiettivi dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. All’articolo 67, paragrafo 3, TFUE viene menzionato il riconoscimento reciproco delle sentenze penali: «L’Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali». 5. I poteri normativi dell’Unione nel settore della cooperazione in materia penale sono oggetto dell’articolo 82 TFUE: «1.   La cooperazione giudiziaria in materia penale nell’Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all’articolo 83. [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure intese a: a) definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l’Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria; b) (…) d) facilitare la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli [OSCURATO:PERSONA] membri in relazione all’azione penale e all’esecuzione delle decisioni. 2.   Laddove necessario per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale, il [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio possono stabilire norme minime deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria. Queste tengono conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri. Esse riguardano: a) l’ammissibilità reciproca delle prove tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri; b) i diritti della persona nella procedura penale; c) i diritti delle vittime della criminalità; d) altri elementi specifici della procedura penale, individuati dal Consiglio in via preliminare mediante una decisione; per adottare tale decisione il Consiglio delibera all’unanimità previa approvazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo. L’adozione delle norme minime di cui al presente paragrafo non impedisce agli [OSCURATO:PERSONA] membri di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone». 2. Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea 6. L’articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea garantisce protezione in caso di estradizioni: «Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti». 7. Il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva è sancito all’articolo 47 della Carta: «Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. (…)». C. Diritto francese 8. Ai sensi dell’articolo 696-4, paragrafo 1, del code de procédure pénale (codice di procedura penale), l’estradizione non viene concessa se la persona richiesta aveva, al momento del fatto, la cittadinanza francese. III. Fatti e domanda di pronuncia pregiudiziale 9. KN ha sia la cittadinanza georgiana sia la cittadinanza greca. Nel 2011, i giudici georgiani lo hanno condannato in contumacia all’ergastolo in quanto, negli anni 2008 e 2009, egli aveva commissionato un omicidio (alla fine non compiuto) per nascondere altri reati, e aveva commesso reati connessi alle armi e alla droga nell’ambito della criminalità organizzata. 10. Il 4 ottobre 2021, KN era stato arrestato provvisoriamente in Belgio, in quanto le autorità georgiane lo avevano segnalato per l’arresto all’Interpol (cosiddetta «[OSCURATO:PERSONA]»). Dopo essere stato inizialmente detenuto ai fini estradizionali, il 29 ottobre 2021 egli è stato sottoposto a vigilanza giudiziaria. 11. Il 20 gennaio 2025, KN è stato arrestato in [OSCURATO:PERSONA] sulla base dello stesso avviso. Le autorità georgiane hanno quindi presentato formale richiesta di estradizione anche in [OSCURATO:PERSONA] sulla base della Convenzione europea di estradizione. 12. Al momento del suo arresto in [OSCURATO:PERSONA], il procedimento di estradizione dinanzi ai giudici belgi non si era ancora concluso; tuttavia, con sentenza del 19 febbraio 2025, la [OSCURATO:PERSONA] d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles, Belgio) ha respinto la richiesta di estradizione rivolta dalla Georgia al Belgio. Non potrebbe essere sufficientemente garantito che KN non corra il rischio, in Georgia, di essere sottoposto a un palese diniego di giustizia o alla tortura o a trattamenti inumani o degradanti. 13. [OSCURATO:PERSONA] d’appel de [OSCURATO:PERSONA] (Corte d’appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]), giudice del rinvio, è chiamata ora a pronunciarsi sulla richiesta di estradizione rivolta alla [OSCURATO:PERSONA]. In tale procedimento, sia la procura sia KN chiedono che l’estradizione venga negata in conformità alla sentenza del giudice belga. 14. Il giudice del rinvio chiede alla Corte se lo stesso sia vincolato alla decisione del giudice belga: Se l’articolo 67, paragrafo 3, e l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con gli articoli 19 e 47 della Carta dei diritti fondamentali debbano essere interpretati nel senso che uno Stato membro è tenuto a rifiutare di eseguire una richiesta di estradizione di un cittadino dell’Unione verso uno Stato terzo qualora un altro Stato membro abbia precedentemente rifiutato di eseguire la stessa richiesta di estradizione con la motivazione che la consegna della persona interessata rischierebbe di violare il diritto fondamentale di non essere sottoposto alla tortura o a trattamenti inumani o degradanti sancito dall’articolo 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e il diritto a un processo equo sancito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. 15. Il giudice del rinvio ha chiesto inoltre l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza ai sensi dell’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. 16. Il 3 aprile 2025, la Terza Sezione della Corte ha deciso di sottoporre la presente domanda di pronuncia pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto all’articolo 23 bis dello Statuto della Corte e all’articolo 107 e segg. del regolamento di procedura. KN, la Repubblica francese e la Commissione europea hanno quindi presentato osservazioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] parti, nonché la Repubblica ceca e la Germania, hanno partecipato all’udienza tenutasi l’8 maggio 2025. IV. Analisi giuridica 17. Laddove la Corte dovesse rispondere alla domanda di pronuncia pregiudiziale, la risposta è, a mio avviso, ovvia: né l’articolo 67, paragrafo 3, TFUE, né l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, obbligano un giudice di uno Stato membro a riconoscere una decisione di un giudice di un altro Stato membro di non estradare un cittadino di un terzo Stato membro, a causa del rischio di una violazione degli articoli 19 e 47 della Carta, verso uno Stato terzo al fine di scontarvi una pena detentiva, nel senso che il giudice summenzionato debba anch’egli negare l’estradizione senza procedere a un esame autonomo. Nella misura in cui il diritto dell’Unione sia applicabile, tale giudice deve peraltro tenere debitamente conto, nell’ambito del suo esame autonomo dell’estradizione, dei motivi alla base della decisione di diniego dell’altro giudice. 18. Meno chiaro è tuttavia se, nel procedimento principale, il diritto dell’Unione e quindi la Carta siano o meno applicabili, ossia se la Corte sia competente (v. al riguardo sub A). Occorre inoltre esaminare più attentamente i requisiti di applicazione di un procedimento pregiudiziale d’urgenza (v. al riguardo sub B). A. Applicazione del diritto dell’Unione e della Carta 19. In assenza di una convenzione internazionale tra l’Unione e uno Stato terzo relativa all’estradizione in materia penale, le norme in materia di estradizione rientrano nella competenza degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 3 ). Ciò non toglie che, in situazioni ricadenti nell’ambito del diritto dell’Unione, gli [OSCURATO:PERSONA] membri, in sede di applicazione delle norme nazionali di cui trattasi, devono rispettare tale diritto ( 4 ). 20. Il giudice del rinvio chiede quali siano gli obblighi risultanti nel caso di specie dall’articolo 67, paragrafo 3, e dall’articolo 82, paragrafo 1, TFUE. Come illustrato anche dalla [OSCURATO:PERSONA], dalla Repubblica ceca, dalla Germania e dalla Commissione, tali disposizioni hanno peraltro carattere programmatico e non disciplinano in particolare l’estradizione di cittadini dell’Unione verso [OSCURATO:PERSONA] terzi al fine di scontarvi una pena detentiva (v. al riguardo sub 1). L’applicazione del diritto dell’Unione e della Carta può derivare, piuttosto, dall’esercizio della libertà di circolazione da parte dei cittadini dell’Unione interessati (v. al riguardo sub 2). 1. Norme sulla cooperazione giudiziaria in materia penale 21. KN sostiene che dall’articolo 67, paragrafo 3, e dall’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, nonché dal principio della fiducia reciproca risulta che un giudice di uno Stato membro è obbligato a riconoscere, senza procedere a un esame autonomo degli ostacoli all’estradizione, il rifiuto di estradizione, fondato sul rischio di una violazione di un diritto fondamentale, di un cittadino dell’Unione verso uno Stato terzo pronunciato da un giudice di un altro Stato membro. 22. Ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, TFUE, l’Unione si adopera per garantire un livello elevato di sicurezza attraverso misure di prevenzione e di lotta contro la criminalità, attraverso misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, nonché tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali e, se necessario, il ravvicinamento delle legislazioni penali. Tale obiettivo di sicurezza costituisce il fondamento, accanto alla garanzia della libertà (articolo 67, paragrafo 2) e all’accesso agevolato alla giustizia (articolo 67, paragrafo 4), dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell’articolo 67 paragrafo 1, in cui vengono rispettati i diritti fondamentali nonché i diversi ordinamenti giuridici e le diverse tradizioni giuridiche. 23. Il compito dell’Unione di realizzare un livello elevato di sicurezza tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali non contiene, tuttavia, un obbligo direttamente applicabile agli [OSCURATO:PERSONA] membri, il quale debba essere rispettato in relazione alla decisione sull’estradizione di un cittadino dell’Unione verso uno Stato terzo. In particolare, dall’articolo 67, paragrafo 3, TFUE, non consegue l’obbligo di riconoscere la decisione di un giudice di un altro Stato membro in relazione a tale questione. 24. Per contro, all’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, vengono sancite competenze normative dell’Unione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale. Ai sensi della lettera a), l’Unione può, in particolare, definire norme e procedure per assicurare il riconoscimento in tutta l’Unione di qualsiasi tipo di sentenza e di decisione giudiziaria. L’Unione non ha tuttavia disciplinato il riconoscimento di decisioni giudiziarie aventi ad oggetto l’estradizione verso [OSCURATO:PERSONA] terzi e, anche qualora l’articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dovesse fondare una base giuridica a tal fine, da ciò non è ancora desumibile un obbligo di riconoscimento. Di conseguenza, neanche l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE contiene un obbligo di riconoscimento della decisione del giudice di un altro Stato membro di non estradare l’interessato verso uno Stato terzo. 25. Diversa è la situazione nel caso di una sentenza menzionata da KN, secondo la quale uno Stato membro non può estradare una persona a cui un altro Stato membro ha riconosciuto la qualità di rifugiato verso lo Stato di origine di tale persona, fintantoché la qualità di rifugiato persista ( 5 ). Tale effetto preclusivo non consegue tuttavia dalle disposizioni di diritto primario del TFUE, bensì dalle norme di diritto derivato dell’Unione sulla protezione dei rifugiati nonché dal principio di leale cooperazione ( 6 ). Nel presente procedimento, non esistono, per contro, norme di diritto derivato equiparabili che obblighino la [OSCURATO:PERSONA] ad attribuire effetto vincolante alla decisione del giudice belga. 26. Su ciò non incide neanche il principio della fiducia reciproca fatto valere da KN. 27. È vero che tale principio impone a ciascuno Stato membro di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri rispettino il diritto dell’Unione, e più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo ( 7 ). Qualora un giudice di uno Stato membro accerti correttamente che, in casi di estradizione, sussista il rischio di violazione di diritti fondamentali della Carta, i giudici degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri devono pertanto tenere debitamente conto, quando sono chiamati a decidere in merito alla stessa estradizione, dell’accertamento del primo giudice ( 8 ). In ciò non è tuttavia ancora ravvisabile un obbligo di riconoscere la decisione del primo giudice ( 9 ). Esso necessiterebbe di una disciplina espressa, finora mancante ( 10 ). 28. Peraltro, il principio della fiducia reciproca si applica in tale forma solo in caso di applicabilità dei diritti fondamentali della Carta. Tuttavia, ai sensi del suo articolo 51, paragrafo 1, prima frase, la Carta si applica agli [OSCURATO:PERSONA] membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. 29. La nozione di «attuazione del diritto dell’Unione» di cui all’articolo 51, paragrafo 1, prima frase, della Carta, presuppone l’esistenza di collegamento tra un atto di diritto dell’Unione e la misura nazionale in causa che vada al di là dell’affinità tra le materie prese in considerazione o dell’influenza indirettamente esercitata da una materia sull’altra ( 11 ). I diritti fondamentali dell’Unione sono pertanto applicabili a una normativa nazionale solo se le disposizioni di diritto dell’Unione relative alla materia in questione impongono determinati obblighi agli [OSCURATO:PERSONA] membri in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale ( 12 ). 30. Dal momento che, tuttavia, né l’articolo 67, paragrafo 3, TFUE, né l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, fondano siffatti obblighi, nemmeno essi comportano l’applicazione della Carta o del principio della fiducia reciproca. 2. Libertà di circolazione di un cittadino dell’Unione 31. Peraltro, il diritto di circolare liberamente nell’Unione ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, può fondare, nel procedimento principale, l’applicazione della Carta. KN, cittadino greco, recandosi in un altro Stato membro, segnatamente dalla [OSCURATO:PERSONA] alla [OSCURATO:PERSONA], si è avvalso, in quanto cittadino dell’Unione, di tale libertà fondamentale. 32. Una limitazione di tale libertà fondamentale non sembra necessariamente sussistente; KN, infatti, dovrebbe aspettarsi di essere estradato verso la Georgia nel suo Stato membro, ossia la [OSCURATO:PERSONA], proprio come in [OSCURATO:PERSONA]. 33. Peraltro, al momento della conclusione della Convenzione europea di estradizione, la [OSCURATO:PERSONA] si è riservata di non estradare propri cittadini. Pertanto, KN non dovrebbe probabilmente temere, in [OSCURATO:PERSONA], di essere estradato. 34. Nella maggior parte dei casi che hanno avuto ad oggetto un’estradizione verso [OSCURATO:PERSONA] terzi a causa di un procedimento penale, la Corte ha ritenuto sussistente una restrizione della libertà di circolazione in ragione di una disparità di trattamento rispetto ai cittadini degli [OSCURATO:PERSONA] membri interessati ( 13 ). [OSCURATO:PERSONA] membri prevedevano, infatti, che i propri cittadini non venissero estradati o consegnati. Come sottolineato dalla Commissione e illustrato dalla [OSCURATO:PERSONA], è questo il caso della normativa francese, per cui esse ravvisano una restrizione della libertà di circolazione. 35. Sussistono dubbi quanto alla portata della tutela del diritto alla parità di trattamento in sede di esercizio della libertà di circolazione, ad esempio in merito al fatto se essa ricomprenda anche la normativa nazionale in materia di voto, che non garantisce l’applicazione dello specifico divieto di discriminazione di cui all’articolo 22 TFUE in relazione ai diritti di voto dei cittadini dell’Unione ( 14 ). 36. La maggior parte dei casi in materia di estradizione era caratterizzata dal fatto che i cittadini interessati di altri [OSCURATO:PERSONA] membri erano integrati nello Stato richiesto ( 15 ). In assenza di una siffatta integrazione – come nel caso di specie – è pertanto dubbio se sussista o meno una comparabilità con i cittadini dello Stato richiesto, i quali non vengono estradati. 37. In linea di principio, la comparabilità deve essere verificata tenendo conto dell’obiettivo perseguito dalle disposizioni nazionali ( 16 ). Essa è esclusa qualora sussistano differenze oggettive tra le categorie di raffronto ( 17 ). 38. Entrambi i criteri depongono contro la comparabilità, con riguardo ai divieti di estradizione, tra i cittadini dell’Unione in transito e i propri cittadini. 39. Il fondamento del vincolo di cittadinanza di uno Stato membro risiede nel particolare rapporto di solidarietà e di lealtà esistente tra tale Stato e i suoi cittadini nonché nella reciprocità di diritti e di doveri ( 18 ). [OSCURATO:PERSONA] membri devono pertanto garantire una protezione speciale ai propri cittadini; il divieto di estradizione è finalizzato a tale protezione. Al contempo, uno Stato è munito, di norma, di un’ampia competenza penale sui propri cittadini, anche per fatti commessi all’estero. In relazione ai propri cittadini, l’impunità può pertanto essere prevenuta più facilmente. Di conseguenza, può effettivamente accadere che gli [OSCURATO:PERSONA] membri non siano obbligati a perseguire i reati commessi all’estero dai propri cittadini; tuttavia, essi valuteranno l’opportunità di una siffatta azione penale. Essi possono prevenire l’impunità e proteggere al contempo i propri cittadini dalle conseguenze sproporzionate di un’azione penale in [OSCURATO:PERSONA] terzi ( 19 ). 40. Cittadini dell’Unione stabiliti e integrati possono aspettarsi di essere trattati in maniera analoga ai cittadini dello Stato membro di cui trattasi. In relazione allo Stato in cui si sono stabiliti, essi sono senz’altro comparabili, per taluni aspetti, ai cittadini di tale Stato, ma non per tutti. Vengono ad esempio fatte ancora eccezioni per il diritto di voto ( 20 ), e anche nel diritto tributario (in tal caso la residenza «sostituisce» la cittadinanza) è l’entità della retribuzione a determinare se sia lo Stato dell’occupazione o lo Stato di residenza a dover accordare privilegi equiparabili a quelli dei residenti ( 21 ). 41. La questione che si pone nel caso di specie è tuttavia un’altra. In questa sede, si chiede se ogni cittadino dell’Unione in transito sia comparabile nello Stato di transito, con riferimento all’esecuzione di un mandato di arresto promanante da uno Stato terzo, ai cittadini residenti nello Stato di transito. Sotto il profilo della cittadinanza dell’Unione, la risposta potrebbe essere affermativa. Secondo la giurisprudenza della Corte, la cittadinanza dell’Unione si sovrappone sempre di più alla cittadinanza nazionale ( 22 ). 42. Sotto il profilo della competenza di uno Stato membro in materia penale, la summenzionata questione deve tuttavia essere risolta in senso negativo. Per i cittadini dell’Unione in transito non sussiste un particolare rapporto di solidarietà e di lealtà equiparabile verso lo Stato di transito. Piuttosto, in quest’ultimo caso è spesso persino dubbia la competenza in materia penale dello Stato di transito per reati commessi in [OSCURATO:PERSONA] terzi, ragion per cui la mancata esecuzione del mandato d’arresto aumenta le possibilità di impunità del soggetto richiesto. 43. Propongo pertanto alla Corte, come avviene nel diritto sociale ( 23 ), di distinguere al riguardo tra i cittadini dell’Unione integrati nello Stato membro e cittadini dell’Unione unicamente in transito. Poiché nel caso di esame siamo in presenza di un cittadino dell’Unione in transito, ritengo che il diritto dell’Unione non contempli tale fattispecie. L’esecuzione di un mandato d’arresto promanante da uno Stato terzo non rientra pertanto nell’attuazione del diritto dell’Unione. Le libertà fondamentali nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia non sono destinate a sollevare gli [OSCURATO:PERSONA] dalla responsabilità loro incombente verso i propri cittadini di dare esecuzione effettiva a sanzioni penali nei confronti di autori di reati che sono stati condannati, aumentando in tal modo le loro possibilità di impunità. Le libertà fondamentali non devono neanche esonerare lo Stato membro dalla responsabilità nei confronti di uno Stato terzo (vincolo di diritto internazionale, il quale garantisce reciprocamente che i cittadini condannati non possano sottrarsi alla loro pena tramite la fuga nell’altro Stato contraente). La questione di stabilire se la persona di cui trattasi possa dunque essere estradata verso uno Stato terzo deve pertanto essere risolta sulla scorta del diritto nazionale e delle sue garanzie dei diritti fondamentali nonché della CEDU. 44. Nel caso in cui la Corte dovesse cionondimeno ritenere sussistente una limitazione delle libertà fondamentali, ne verifico in subordine la giustificazione. 45. La prevenzione dell’impunità può essere esaminata, in caso di equiparazione di principio tra i propri cittadini e i cittadini di altri [OSCURATO:PERSONA] membri, sotto il profilo della giustificazione ( 24 ). Come sottolineato dalla Commissione in udienza, tale obiettivo costituisce altresì l’espressione della tutela dei diritti fondamentali delle vittime di reati ( 25 ). Ciononostante, nel caso di estradizione di un cittadino dell’Unione verso uno Stato terzo, la giurisprudenza impone di tenere debitamente conto dei diritti fondamentali degli autori dei reati ( 26 ). 3. Rischio di una violazione dei diritti fondamentali 46. L’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, riguarda specificamente l’estradizione. Ai sensi di tale disposizione, infatti, nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti. 47. Ne consegue che, quando l’autorità competente dello Stato membro richiesto dispone di elementi che attestano un rischio concreto di trattamento inumano o degradante nello Stato terzo richiedente, essa è tenuta a valutare la sussistenza di tale rischio al momento di decidere in ordine all’estradizione di una persona in tale Stato ( 27 ). 48. Al riguardo, tale Stato membro non può limitarsi a prendere in considerazione le dichiarazioni dello Stato terzo richiedente o l’accettazione, da parte di quest’ultimo, di trattati internazionali che garantiscono, in via di principio, il rispetto dei diritti fondamentali. L’autorità competente dello Stato membro richiesto deve fondarsi piuttosto, ai fini di tale verifica, su elementi oggettivi, attendibili, precisi e opportunamente aggiornati, elementi che possono risultare, in particolare, da decisioni giudiziarie internazionali, quali sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), da decisioni giudiziarie dello Stato terzo richiedente nonché da decisioni, relazioni e altri documenti predisposti dagli organi del Consiglio d’Europa o appartenenti al sistema delle Nazioni Unite ( 28 ). In relazione alle condizioni di detenzione, stando a taluni documenti del Consiglio d’Europa, pare effettivamente che vi siano margini di miglioramento, ma non che sussistano violazioni sistematiche gravi ( 29 ). 49. Decisioni di altri [OSCURATO:PERSONA] membri aventi ad oggetto la stessa richiesta di estradizione o una richiesta analoga dello Stato terzo di cui trattasi, le quali contengano accertamenti sul rischio di violazioni dei diritti fondamentali, nella specie la sentenza del 19 febbraio 2025 della [OSCURATO:PERSONA] d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles), fanno parimenti parte di tali elementi ( 30 ). Ciò deriva dal principio stesso della fiducia reciproca ( 31 ). 50. Peraltro, secondo la Corte EDU, l’onere di dimostrare il rischio concreto di un trattamento inumano o degradante incombe all’interessato ( 32 ). Pertanto, l’articolo 19, paragrafo 2, della Carta, non osta a un’estradizione qualora il rischio di un trattamento inumano o degradante, pur non potendo essere escluso sulla base delle informazioni a disposizione, non possa tuttavia neanche essere accertato. 51. In relazione al rischio di una violazione del diritto a un processo equo sancito all’articolo 47, secondo comma, della Carta, parimenti menzionato nella sentenza del 19 febbraio 2025 della [OSCURATO:PERSONA] d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles), valgono, in linea di principio, considerazioni analoghe ( 33 ). 52. Pertanto, il giudice del rinvio dovrà verificare se, in base alle informazioni a sua disposizione, sussista il rischio di una violazione dei summenzionati diritti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le condizioni di detenzione e/o a causa della condanna in contumacia ( 34 ). 53. Si osservi, per completezza, che, contrariamente a quanto ritenuto da KN, non è ravvisabile alcun elemento che deponga nel senso di una violazione del principio del ne bis in idem ai sensi dell’articolo 50 della Carta o dell’articolo 54 della Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (CAAS). La sentenza del 19 febbraio 2025 della [OSCURATO:PERSONA] d’appel de Bruxelles (Corte d’appello di Bruxelles), la quale ha negato l’estradizione verso la Georgia, non costituisce infatti una sentenza penale di condanna, che possa far sorgere l’obbligo di rispettare tale principio ( 35 ). B. Procedimento pregiudiziale d’urgenza 54. Il giudice del rinvio ha chiesto l’applicazione del procedimento pregiudiziale d’urgenza ai sensi dell’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte. 55. La domanda di pronuncia pregiudiziale ha ad oggetto, inter alia , l’articolo 67, paragrafo 3, TFUE, e l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, i quali si trovano nel titolo V («Spazio di libertà, sicurezza e giustizia») della parte terza del Trattato FUE, il che costituisce il presupposto di applicabilità, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del regolamento di procedura, del procedimento pregiudiziale d’urgenza. 56. Come appena illustrato, tali disposizioni non rivestono, in sostanza, un’importanza diretta per la decisione della controversia principale. Tuttavia, resta il fatto che la domanda di pronuncia pregiudiziale è intesa a chiarire proprio tale aspetto. 57. Di conseguenza, il procedimento pregiudiziale d’urgenza è applicabile. 58. A sostegno della propria richiesta, il giudice del rinvio ha affermato, in particolare, che la risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale è urgente, in quanto KN si troverebbe in stato di detenzione solo a causa del procedimento di estradizione verso la Georgia. 59. Qualora la Corte non dovesse rispondere alla questione pregiudiziale come previsto nella specie, bensì nel senso che la decisione del giudice belga dovrebbe essere riconosciuta, tale motivo di detenzione verrebbe meno. 60. È vero che non si può escludere che, successivamente, i giudici francesi continuino a tenere in stato di detenzione KN al fine di dare esecuzione in [OSCURATO:PERSONA] ( 36 ) alla sentenza georgiana oppure di condurre un procedimento penale a causa dei fatti oggetto di condanna in Georgia. A un siffatto nuovo procedimento penale non osterebbero né il principio del ne bis in idem di cui all’articolo 14, paragrafo 7, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – esso non si applica infatti alle azioni penali esercitate da [OSCURATO:PERSONA] diversi ( 37 ) – né i corrispondenti divieti di diritto dell’Unione, in quanto essi non sono applicabili nei rapporti con [OSCURATO:PERSONA] terzi. 61. La domanda di pronuncia pregiudiziale non contiene tuttavia elementi che indichino che un siffatto approccio verrà preso in considerazione in [OSCURATO:PERSONA] oppure che le autorità competenti in Belgio si siano mosse in tal senso. Piuttosto, la [OSCURATO:PERSONA] ha illustrato, in udienza, che KN verrà liberato in caso di inammissibilità dell’estradizione. 62. Inoltre, la risposta alla domanda di pronuncia pregiudiziale suggerita nella specie potrebbe anche incidere sulla durata della detenzione. Da essa consegue infatti che il giudice francese deve verificare sotto la propria responsabilità se un’estradizione verso la Georgia comporti rischi significativi di una violazione di diritti fondamentali. Nel caso in cui, nel corso di tale verifica, KN continui ad essere detenuto, sarebbe opportuno che il giudice francese inizi il più presto possibile tale verifica. 63. Pertanto, la prosecuzione della detenzione di KN dipende dal momento in cui la Corte si pronuncerà sulla domanda di pronuncia pregiudiziale. 64. Di conseguenza, la Corte applica giustamente il procedimento pregiudiziale d’urgenza nel caso di specie. V. Conclusione 65. Propongo pertanto alla Corte di rispondere nei seguenti termini alla domanda di pronuncia pregiudiziale: Né l’articolo 67, paragrafo 3, TFUE, né l’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, e neppure la libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione ai sensi degli articoli 21 e 18 TFUE, comportano l’applicabilità del diritto dell’Unione a una richiesta di estradizione di un cittadino di un altro Stato membro verso uno Stato terzo, se tale persona era unicamente in transito nello Stato membro richiesto al momento dell’arresto. ( 1 ) Lingua originale: il tedesco. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento. ( 2 ) https://www.coe.int/en/web/conventions. ( 3 ) Sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punto 26 ). ( 4 ) Sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punti 26 e 27 ), e del 18 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Domanda di estradizione di un rifugiato verso la Turchia) ( C‑352/22 , EU:C:2024:521 , punto 38 ). ( 5 ) Sentenza del 18 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Domanda di estradizione di un rifugiato verso la Turchia) ( C‑352/22 , EU:C:2024:521 , punto 71 ). ( 6 ) Sentenza del 18 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Domanda di estradizione di un rifugiato verso la Turchia) ( C‑352/22 , EU:C:2024:521 , punti da 64 a 70 ). ( 7 ) Parere 2/13 del 18 dicembre 2014 (Adesione dell’Unione alla CEDU)( EU:C:2014:2454 , punto 191 ), nonché sentenza del 29 luglio 2024, Breian ( C‑318/24 PPU , EU:C:2024:658 , punto 46 ). ( 8 ) Sentenza del 29 luglio 2024, Breian ( C‑318/24 PPU , EU:C:2024:658 , punto 46 ). V. anche sentenza del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura (Mandati d’arresto successivi) ( C‑71/21 , EU:C:2023:668 , punto 55 ). ( 9 ) In tal senso, sentenza del 29 luglio 2024, Breian ( C‑318/24 PPU , EU:C:2024:658 , punto 43 ). ( 10 ) V., sull’accertamento della qualità di rifugiato, sentenze del 18 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Effetto di una decisione di riconoscimento dello status di rifugiato) ( C‑753/22 , EU:C:2024:524 , punto 68 ), e [OSCURATO:PERSONA] (Domanda di estradizione di un rifugiato verso la Turchia) ( C‑352/22 , EU:C:2024:521 , punto 43 ). ( 11 ) Sentenze del 6 marzo 2014, Siragusa ( C‑206/13 , EU:C:2014:126 , punto 24 ); del 10 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑198/13 , EU:C:2014:2055 , punto 34 ), e del 28 novembre 2024, PT (Accordo tra il pubblico ministero e l’autore di un reato) ( C‑432/22 , EU:C:2024:987 , punto 35 ). ( 12 ) Sentenze del 6 marzo 2014, Siragusa ( C‑206/13 , EU:C:2014:126 , punto 26 ); del 10 luglio 2014, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑198/13 , EU:C:2014:2055 , punto 35 ), e del 28 novembre 2024, PT (Accordo tra il pubblico ministero e l’autore di un reato) ( C‑432/22 , EU:C:2024:987 , punto 36 ). ( 13 ) Sentenze del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punto 33 ); del 10 aprile 2018, Pisciotti ( C‑191/16 , EU:C:2018:222 , punto 45 ); del 13 novembre 2018, Raugevicius ( C‑247/17 , EU:C:2018:898 , punto 27 ); del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Estradizione verso l’Ucraina) ( C‑398/19 , EU:C:2020:1032 , punto 30 ), e del 22 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Domanda di estradizione verso la Bosnia-Erzegovina) ( C‑237/21 , EU:C:2022:1017 , punto 34 ). ( 14 ) Sentenze del 19 novembre 2024, Commissione/Polonia (Eleggibilità e status di membro di un partito politico) ( C‑814/21 , EU:C:2024:963 , punto 154 ), e Commissione/Repubblica ceca (Eleggibilità e status di membro di un partito politico) ( C‑808/21 , EU:C:2024:962 , punto 155 ). ( 15 ) Sentenze del 13 novembre 2018, Raugevicius ( C‑247/17 , EU:C:2018:898 , punto 19 ); del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Estradizione verso l’Ucraina) ( C‑398/19 , EU:C:2020:1032 , punti 10 e 16 ), e del 22 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Domanda di estradizione verso la Bosnia-Erzegovina) ( C‑237/21 , EU:C:2022:1017 , punto 13 ). Diversamente ma in via incidentale, sentenza del 10 aprile 2018, Pisciotti ( C‑191/16 , EU:C:2018:222 , punto 34 ). ( 16 ) Sentenza del 1o aprile 2014, [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑80/12 , EU:C:2014:200 , punto 25 ). ( 17 ) Sentenza del 22 marzo 2007, Talotta ( C‑383/05 , EU:C:2007:181 , punto 19 ). ( 18 ) Sentenze del 17 dicembre 1980, Commissione/Belgio ( 149/79 , EU:C:1980:297 , punto 10 ); del 2 marzo 2010, Rottmann ( C‑135/08 , EU:C:2010:104 , punto 51 ), e del 29 aprile 2025, Commissione/Malta (Cittadinanza tramite investimento) ( C‑181/23 , EU:C:2025:283 , punto 96 ). ( 19 ) V. sentenze del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punti 48 e 49 ), e del 17 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] (Estradizione verso l’Ucraina) ( C‑398/19 , EU:C:2020:1032 , punto 52 ). ( 20 ) In tal senso, sentenze del 19 novembre 2024, Commissione/Polonia (Eleggibilità e status di membro di un partito politico) ( C‑814/21 , EU:C:2024:963 , punto 154 ) e Commissione/Repubblica ceca (Eleggibilità e status di membro di un partito politico) ( C‑808/21 , EU:C:2024:962 , punto 155 ), in relazione all’articolo 22 TFUE. ( 21 ) Sentenza del 14 febbraio 1995, Schumacker ( C‑279/93 , EU:C:1995:31 , punti 35 e 36 ). ( 22 ) Recentemente, sentenza del 29 aprile 2025, Commissione/Malta (Cittadinanza tramite investimento) ( C‑181/23 , EU:C:2025:283 , punti 100 e 101 ). ( 23 ) Sentenza dell’11 novembre 2014, Dano ( C‑333/13 , EU:C:2014:2358 , punti 77 e seguenti). ( 24 ) Sentenze del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punti 37 e 38 ); del 13 novembre 2018, Raugevicius ( C‑247/17 , EU:C:2018:898 , punto 32 ), e del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑897/19 PPU , EU:C:2020:262 , punto 60 ). ( 25 ) Sul diritto alla vita ai sensi dell’articolo 2 CEDU, sentenze della Corte EDU del 29 gennaio 2019, Güzelyurtlu e a./Cipro e Turchia (CE:ECHR:2019:0129JUD003692507, §§ da 231 a 236), e del 9 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Belgio (CE:ECHR:2019:0709JUD000835117, § 81). ( 26 ) Sentenze del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punti da 53 a 59 ), e del 22 dicembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (Domanda di estradizione verso la Bosnia-Erzegovina) ( C‑237/21 , EU:C:2022:1017 , punto 55 ), nonché sentenze della Corte EDU del 7 luglio 1989, Soering/[OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1989:0707JUD001403888, § 88), e del 25 marzo 2021, Bivolaru e Moldovan/[OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2021:0325JUD004032416, § 107). ( 27 ) Sentenze del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punto 58 ), e del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑897/19 PPU , EU:C:2020:262 , punto 64 ), nonché ordinanza del 6 settembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] ( C‑473/15 , EU:C:2017:633 , punto 24 ). V. anche sentenze della Corte EDU del 7 luglio 1989, Soering/[OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:1989:0707JUD001403888, § 88); del 26 luglio 2005, N./Finlandia (CE:ECHR:2003:0923DEC003888502, § 158); del 4 settembre 2014, Trabelsi/Belgio (CE:ECHR:2014:0904JUD000014010, § 116), e del 25 marzo 2021, Bivolaru e Moldovan/[OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2021:0325JUD004032416, § 107). ( 28 ) Sentenze del 6 settembre 2016, Petruhhin ( C‑182/15 , EU:C:2016:630 , punti 57 e 59 ); del 2 aprile 2020, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑897/19 PPU , EU:C:2020:262 , punto 65 ), e del 18 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Domanda di estradizione di un rifugiato verso la Turchia) ( C‑352/22 , EU:C:2024:521 , punto 63 ). ( 29 ) V. Council of [OSCURATO:PERSONA] for Georgia 2024-2027 (CM(2023)168, pag. 31), e Report to the [OSCURATO:PERSONA] on the visit to Georgia carried out by the [OSCURATO:PERSONA] for the Prevention of Torture and Inhuman or [OSCURATO:PERSONA] or Punishment (CPT) from 10 to 21 September 2018 (CPT/Inf (2019) 16, nn. da 44 a 48). ( 30 ) In tal senso, sentenze del 18 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] (Effetto di una decisione di riconoscimento dello status di rifugiato) ( C‑753/22 , EU:C:2024:524 , punti 77 e 78 ), e del 29 luglio 2024, Breian ( C‑318/24 PPU , EU:C:2024:658 , punto 46 ). ( 31 ) V. supra , paragrafo 27. ( 32 ) Sentenze della Corte EDU del 28 febbraio 2008, Saadi/Italia (CE:ECHR:2008:0228JUD003720106, § 129); del 23 agosto 2016, J.K. e a./Svezia (CE:ECHR:2016:0823JUD005916612, § 91), e del 25 marzo 2021, Bivolaru e Moldovan/[OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2021:0325JUD004032416, § 109). ( 33 ) In tal senso, sentenze del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a. ( C‑158/21 , EU:C:2023:57 , punto 97 ), e del 29 luglio 2024, Breian ( C‑318/24 EU:C:2024:658 , punto 38 ). ( 34 ) V. sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni ( C‑399/11 , EU:C:2013:107 , punto 49 ). ( 35 ) Sentenza del 14 settembre 2023, Sofiyska gradska prokuratura (Mandati d’arresto successivi) ( C‑71/21 , EU:C:2023:668 , punto 52 ). ( 36 ) V. sentenza del 13 novembre 2018, Raugevicius ( C‑247/17 , EU:C:2018:898 , punto 39 ). ( 37 ) Comunicazioni del Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite n. 692/1996, A.R.J./Australia, n. 6.4, e n. 204/1986, A. P./Italia, n. 7.3. Nel caso dell’articolo 4 del protocollo addizionale n. 7 alla CEDU, ciò deriva dalla formulazione stessa della disposizione.
Sentenza Corte di giustizia UE/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris