CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 05398/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23658/2022 R.G. proposto [OSCURATO:PERSONA] 1972 [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitaleex lege -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (FIT), rappresentata e difes a dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. PRTMSM73B22H50 1 N ) e dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difes a dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio digitale ex lege -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] (CONI) -intimati- avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1274 del 24/2/2022; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 / 1 /202 6 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lettele memori e del l e controricorrent i ; [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] (FIT) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la [OSCURATO:PERSONA] 1972 [OSCURATO:PERSONA]; affermava di aver organizzato l’incontro dei quarti di finale della [OSCURATO:PERSONA] I della [OSCURATO:PERSONA] nei giorni 2 e 3 febbraio 2008 e che il 12 dicembre 2007 aveva stipulato con la convenuta un contratto, poi integrato con scrittura del 29 dicembre 2007, col quale la stessa convenuta si impegnava a realizzare l’allestimento dell’incontro, obbligandosi a versare alla FIT un corrispettivo di Euro 93.000 (oltre a IVA), suddiviso in quattro rate, e, inoltre, a restituire all’attrice la somma di Euro 41.121,38 (oltre a IVA), anticipata dalla Federazione per acquisire il godimento della superficie di gioco, nonché a fornire i servizi alberghieri per i partecipanti; quale corrispettivo erano previsti, per la [OSCURATO:PERSONA] 1972 [OSCURATO:PERSONA], la gestione delle sponsorizzazioni dell’evento e la percezione del 90% degli incassi derivanti da biglietti e abbonamenti; la FIT deduceva che la Garden aveva adempiuto solo parzialmente e che residuava a suo favore un credito di Euro 85.000, nonché l’obbligo di rimborso (sopra indicato) per la superficie di gioco, per un credito complessivo di Euro 126.121,38; la FIT domandava altresì il pagamento delle penali pattuite (Euro 1.000 per ogni giorno di ritardo nelle rate ed Euro 300 per ogni giorno di ritardo nella restituzione delle spese per la superficie di gioco), quantificando il proprio credito complessivo in Euro 511.521,38, oltre a rivalutazione e interessi(anche anatocistici), e si riservava di quantificare ulteriori somme per i servizi alberghieri non forniti; si costituiva la [OSCURATO:PERSONA] 1972 [OSCURATO:PERSONA], che resisteva alle avversarie domande eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto associazione senza scopo di lucro appartenente alla stessa FIT, sicché l’organizzazione dell’evento doveva imputarsi direttamente all’attrice; inoltre, la convenuta affermava che le infiltrazioni d’acqua verificatesi nel Palavesuvio-Palaindoor avevano compromesso l’incontro e che tale circostanza (nota) integrava un caso di forza maggiore, poiché i pagamenti dovuti dipendevano dagli introiti e dalla buona riuscita della manifestazione; la convenuta domandava di chiama re in causa la Federazione Italiana di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) – custode dell ’ impianto – e la riunione con il procedimento pendente innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per i danni cagionati alla stessa [OSCURATO:PERSONA] 1972 [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, contestava l’ammontare del credito, deduceva la nullità delle penali e negava l’esistenza di pattuizioni sugli interessi anatocistici; si costituiva nel giudizio la Federazione Italiana di [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della Campania ([OSCURATO:PERSONA] Campania) resistendo alle domande e chiedendo la chiamata in causa del [OSCURATO:PERSONA] (CONI) e del Comune di Napoli, che a loro volta si costituivano eccependo l’inammissibilità delle chiamate e la carenza di legittimazione passiva; il Tribunale di Roma rigettava la richiesta di riunione con il giudizio pendente a [OSCURATO:PERSONA], respingeva le istanze istruttorie e, con la sentenza n. 4646 del 27 febbraio 2015, accoglieva la domanda della FIT e condannava la Garden al pagamento di Euro 126.121,38, oltre a interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002; rigettava le domande della convenuta nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]; dichiarava inammissibili le ulteriori domande; compensava in parte le spese; la [OSCURATO:PERSONA] 1972 [OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione; la Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 1274 del 24 febbraio 2022, confermava integralmente la decisione del Tribunale di Roma e rigettava l’appello proposto dall’odierna ricorrente: nel ricostruire i fatti e nell’esaminare i motivi di gravame, la Corte rilevava che l’intero impianto difensivo dell’appellante non trovava riscontro né nella documentazione,né nella disciplina applicabile, né tantomeno nelle risultanze del precedente giudizio definito davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, riteneva infondata la tesi della Garden secondo cui le infiltrazioni d’acqua che avevano compromesso lo svolgimento dell’incontroavrebbero integrato un evento di forza maggiore, atteso che l’obbligazione concerneva la messa a disposizione della FIT di strutture «in perfetta efficienza» e che l’inidoneità dell’impianto non poteva essere considerata un fatto esterno, bensì un inadempimento agli obblighi assunti; in nessun modo risultava dimostrata la natura eccezionale e imprevedibile delle precipitazioni, né era stata fornita prova della non imputabilità dell’inadempimento alla [OSCURATO:PERSONA] 1972 [OSCURATO:PERSONA]; quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] Campania, il giudice d ’ appello sottolineava che essa era del tutto estranea al rapporto contrattuale tra FIT e [OSCURATO:PERSONA] 1972 [OSCURATO:PERSONA] e richiamava, a conferma, la sentenza n. 2304 del 14 luglio 2015 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] (definitiva per mancata impugnazione), la quale aveva escluso ogni obbligazione contrattuale della [OSCURATO:PERSONA] riguardo alla funzionalità dell’impianto; assumeva, inoltre, che non era configurabile un collegamento negoziale tra il contratto FIT–[OSCURATO:PERSONA] 1972 [OSCURATO:PERSONA] e la scrittura tra quest’ultima e la [OSCURATO:PERSONA]; in conclusione, la Corte d’appello confermava la responsabilità contrattuale della Garden nei confronti della FIT, escludeva ogni coinvolgimento della [OSCURATO:PERSONA] e rigettava tutte le doglianze dell’appellante, condannandola al pagamento delle spese in favore di FIT e [OSCURATO:PERSONA], con compensazione delle spese nei rapporti con CONI e Comune di Napoli; avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] 1972 [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, fondato su quattro motivi; resistevano con distinti controricorsi la [OSCURATO:PERSONA] (FIT) e la Federazione Italiana di [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] della Campania ([OSCURATO:PERSONA] Campania); gli intimati Comune di Napoli e [OSCURATO:PERSONA] (CONI) non svolgevano attività difensive nel giudizio di legittimità; FIT e [OSCURATO:PERSONA] Campania depositavano memorie ex art. 380 - bis .1 , primo comma, c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] col primo motivo si deduce « violazione falsa ed errata applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. – violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 1218, 1256 c.c. – violazione, falsa ed errata applicazione degli artt. 1463 e 1464 c.c. –carenza di legittimazione passiva – violazione falsa ed errata applicazione degli artt. 1575 e 1578 c.c. – violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.», per avere la Corte d’appello omesso di valutare correttamente i documenti agli atti, la causa di forza maggiore, il collegamento negoziale tra i contratti FIT – Garden e Garden – [OSCURATO:PERSONA] e la carenza di legittimazione passiva della ricorrente, nonché per errata applicazione delle norme sulla responsabilità contrattuale; il motivo è manifestamente inammissibile per molteplici ragioni, tra loro concorrenti; la censura non assolve agli oneri prescritti dall’art. 366 c.p.c. per il ricorso per cassazione: non espone in modo chiaro, completo ed ordinato la vicenda processuale (art. 366, n. 3, c.p.c.), né riproduce o riporta gli atti e i documenti sui quali fonda le doglianze (art. 366, n. 6, c.p.c.); la ricorrente si limita a richiamare genericamente e in maniera confusa e frastagliata contratti, scritture, atti difensivi, capitoli di prova e provvedimenti istruttori, senza trascriverne le parti rilevanti e, soprattutto, senza illustrarne il contenuto decisivo; tale carenza impedisce ex se alla Corte di svolgere il controllo di legittimità sugli stessi atti evocati, che non possono essere ricercati d’ufficio,né integrati mediante rinvii indeterminati; il motivo, poi, cumula in modo promiscuo la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge (art. 360, n. 3, c.p.c.) con il vizio di omesso esame di fatti decisivi (art. 360, n. 5, c.p.c.), senza distinguere i profili né articolare separati percorsi argomentativi: ne deriva un coacervo indifferenziato di censure che non consente di comprendere se si contesta l’errore di diritto nella sussunzione della fattispecie ovvero la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove da parte del giudice di merito; ciò frustra, evidentemente, i canoni di specificità, completezza e riferibilità del motivo d’impugnazione; inoltre, si evoca un catalogo eterogeneo di disposizioni (norme sostanziali e processuali) senza correlare ciascuna di esse alla concreta fattispecie né spiegare in che termini e per quali passaggi argomentativi la sentenza d’appello le avrebbe violate(anzi, nell’illustrazione non v’è traccia della congeriedi norme indicate nell’intestazione); il motivo, così impostato, si risolve in enunciazioni apodittiche e assertive, prive di un confronto puntuale con la ratio decidendi, e dunque non supera la soglia minima di specificità richiesta dall’art. 366, n. 4, c.p.c.; nella sostanza, il motivo imputa alla Corte d’appello un’erronea valutazione di documenti e prove (contratti, scritture, presunzioni, capitoli testimoniali): una siffatta doglianza attiene al merito ed è estranea al perimetro del giudizio di legittimità, giacché la valutazione delle risultanze probatorie e la ricostruzione del fatto sono rimesse al giudice del merito, salvo i tassativi limiti – qui non osservati né specificamente dedotti – del vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., nella sua ristretta configurazione (omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti); infine, il motivo, nel suo complesso, tende a sollecitare una rivalutazione integrale del compendio probatorio documentale (ad esempio, così alle pagg. 15-16 del ricorso: «il giudice a quo, quindi, omette totalmente di esaminare i documenti agli atti … la stessa Corte ignora che nella scrittura privata 11 gennaio 2008 …»), mirando a sostituire l’apprezzamento della Corte territoriale con quello del ricorrente: l ’ impostazione tradisce il maldestro tentativo di trasformare surrettiziamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito; col secondo motivo si deduce la « violazione falsa ed errata applicazione degli artt. 112, 113, 116 c.p.c. – violazione falsa ed errata applicazione dell’art. 2729 c.c. – violazione dell ’ art. 360 n. 5 c.p.c. », per avere la Corte di merito mancato di decidere in base alle presunzioni e alle prove documentali relative alla responsabilità della [OSCURATO:PERSONA] per l’inidoneità dell’impianto, così mancando di esaminare fatti decisivi già discussi nel giudizio; anche il secondo motivo è chiaramente inammissibile; oltre a quanto già rilevato in precedenza rispetto alla violazione dell’art. 366 c.p.c., che si giustifica anche rispetto a tale motivo, la censura de qua– camuffata dalla deduzione di violazione di disposizioni normative e di omesso esame di circostanze fattuali decisive – è invece rivolta ad una rivalutazione del materiale probatorio e alla formulazione di diversi accertamenti in fatto; come da tempo statuito da questa Corte (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629831-01, e successiva giurisprudenza conforme), «L’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come”e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.»; poi, la deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non rispetta i criteri indicati dalla giurisprudenza: «In tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati ela possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 c.p.c.» e «la doglianza circa la violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo “ prudente apprezzamento ” , pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione.» (ex multis, Cass. Sez. U., 30/09/2020, n. 20867, Rv. 659037-01 e 659037-02); inoltre, la deduzione della violazione dell’art. 2729 c.c. non rispetta i criteri indicati –in motivazione espressa, sebbene non massimata sul punto (paragrafi 4 e ss.) –da Cass. Sez. U., 24/01/2018, n. 1785 («la deduzione del vizio di falsa applicazione dell’art. 2729, primo comma, cod. civ., suppone allora un’attività argomentativa che si deve estrinsecare nella puntuale indicazione, enunciazione e spiegazione che il ragionamento presuntivo compiuto dal giudice di merito - assunto, però, come tale e, quindi, in facto per come è stato enunciato - risulti irrispe ttoso del paradigma della gravità, o di quello della precisione o di quello della concordanza. Occorre, dunque, una preliminare attività di individuazione del ragionamento asseritamente irrispettoso di uno o di tutti tali paradigmi compiuto dal giudice di merito e, quindi, è su di esso che la critica di c.d. falsa applicazione si deve innestare ed essa postula l’evidenziare in modo chiaro che quel ragionamento è stato erroneamente sussunto sotto uno o sotto tutti quei paradigmi»); in ogni caso, è manifestamente inammissibile il tentativo di sottoporre a questa Corte un ragionamento presuntivo sulla scorta delle risultanze istruttorie al fine di sovvertire l’accertamento di merito già compiuto nei precedenti gradi; col terzo motivo si deduce «violazione falsa ed errata applicazione dell’art. 244 c.p.c. –violazione e falsa applicazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c. –violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c.»; in particolare, la ricorrente afferma: «Il diniego di ammissione della prova orale puntualmente e regolarmente dedotta da parte convenuta in primo grado e poi reiterata in sede di gravame, non trova adeguata giustificazione, stante la genericità della motivazione della Corte di Appello, ancorata ad affermazioni di mero stile, prive di riferimenti alla concreta articolazione della prova. Vertendo la stessa su fatti decisivi, oggetto di discussione tra le parti, ancorché aliunde dimostrati, la sua non ammissione, con l’Ordinanza 30 novembre 2016-2 febbraio 2017, risulta essere incongrua ed errata e non condivisibile, perché anche in contrasto con l’art. 132 c.p.c. n. 4. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio.»; la formulazione stessa del motivo dimostra la sua evidente inammissibilità: a)la censura è assolutamente generica; b)non sono precisamente indicate le «prove orali» non ammesse (testimonianze? capitoli di prova dedotti?); c) non è specificato quali fatti avrebbe voluto provare la parte, né la loro rilevanza (e, tantomeno, la decisività) per la decisione; d)non è adeguatamente illustrato se e quando le istanze istruttorie siano state avanzate e/o reiterate nei gradi di merito; e)non è riportata la motivazione dell’ordinanza della Corte d’appello; f) la deduzione della violazione dell’art. 132, n. 4, c.p.c. non soddisfa i requisiti richiesti dalla giurisprudenza per individuare una motivazione al di sotto del minimo costituzionale; col quarto motivo si deduce«violazione falsa ed errata applicazione degli artt. 90 e 91 c.p.c. –ingiusto governo delle spese», perché «In prime cure la F.I.T. è risultata anch’essa soccombente, in quanto il Tribunale non ha condiviso la sproporzionata pretesa da essa formulata.» e «la soccombenza della FIT risulta confermata in sede di gravame, in quanto essa, in relazione alle penali e agli interessi anatocistici richiesti e rigettati dal Tribunale, non ha proposto appello incidentale, limitandosi ad eccepire l’infondatezza e la inammissibilità della impugnazione»; il motivo è inammissibile, perché formulato a dispetto dell’art. 366, primo comma, nn. 3 e 6, c.p.c. e – con riferimento alla pretesa erroneità della statuizione di primo grado, riguardante statuizione non oggetto di appello (tra l’altro, la pretesa soccombenza della FIT non sussiste, atteso che la domanda attorea è stata parzialmente accolta) – e chiaramente inconsistente, perché si ravvisa una soccombenza della parte appellata in relazione a domande non riproposte nel secondo grado; in conclusione, il ricorsova dichiarato inammissibile; consegue alla decisione la condanna dellaricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo; la palese inammissibilità dei motivi di ricorso costituisce elemento idoneo e sufficiente per considerare temeraria, agli scopi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] 1972 [OSCURATO:PERSONA]; come già ritenuto da numerosi precedenti di questa Corte, «nel giudizio di cassazione, ai fini della condanna exart. 96, comma 3, c.p.c. può costituire abuso del diritto all’impugnazione la proposizione di un ricorso basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo dell’autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia» (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 38528 del 06/12/2021, Rv. 663164-01) e «la proposizione di un ricorso per cassazione fondato su motivi palesemente inammissibili, rende l’impugnazione incompatibile con un quadro ordinamentale che, da una parte, deve universalmente garantire l’accesso alla tutela giurisdizionale dei diritti (art. 6 CEDU) e dall’altra, deve tenere conto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo e della conseguente necessità di strumenti dissuasivi rispetto ad azioni meramente dilatorie e defatigatorie; essa, pertanto, costituisce condotta oggettivamente valutabile come “abuso del processo”, poiché determina un ingiustificato sviamento del sistema processuale dai suoi fini istituzionali e si presta, dunque, ad essere sanzionata con la condanna del soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., la quale configura una sanzione di carattere pubblicistico che non richiede l’accertamento dell’elemento soggettivo del dolo o della colpa dell’agente ma unicamente quello della sua condotta processualmente abusiva, consistente nell’avere agito o resistito pretestuosamente.» (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22208 del 04/08/2021, Rv. 662202-01; analogamente, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 19285 del 29/09/2016, Rv. 642115-01,Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 5725 del 27/02/2019, Rv. 652838-02, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14548 del 09/05/2022, e Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 33324 del 19/12/2024); in applicazione della menzionata disposizione, dunque, si condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna controricorrent e , dell’ulteriore importo, equitativamente determinato, di Euro 3.500,00; va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere a ciascuna controricorrente le spese di questo giudizio, liquidate, per ognunacontroricorrente, in Euro 7.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge, nonché a pagare a ciascuna controricorrente la somma di Euro 3.500,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della r