CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2022
Cassazione n. 10350/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA AAg sul ricorso iscritto al n. 25282/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 57 presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - con troricorrente - Ministero dell'economia e delle finanze, [OSCURATO:PERSONA] - intimati - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 125/28/13, depositata 1'8 aprile 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva parzialmente l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 352/2/10 della Commissione tributaria provinciale di Benevento che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contro la cartella esattoriale per II.DD. ed IVA 2006. La CTR, nella parte che qui rileva, osservava in particolare: -che i primi giudici avevano omesso di considerare le questioni relative al credito IVA portato nella cartella di pagamento impugnata; -che tale credito non risultava adeguatamente comprovato dalla contribuente, con particolare riguardo alla circostanza della spedizione delle dichiarazioni fiscali sule quali la Nicolella fondava il credito IVA vantato in compensazione; -che in ogni caso la dichiarazione integrativa nel quale viene inserito detto credito non poteva considerarsi quale valido titolo costitutivo del medesimo, trattandosi di un credito non dichiarato nella annualità ad esso relativa. Avverso tale decisione ha propcs.:o ricorso per cassazione la contribuente deducendo cinque motivi, Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate. Il Ministero dell'economia e delle finanze ed [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. Considerato che: In via preliminare va dichiarata l'ir ammissibilità del ricorso nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, in quanto carente di legittimazione passiva a seguito dell'istituzione dell'Agenzia delle entrate (tra le molte, v. Sez. 5 - , Ordinanza n. 1462 del 23/01/2020, Rv. 656711 - 01). Con il secondo motivo, da trattarsi pregiudizialmente poiché astrattamente dirimente, la ricorrente --ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- si duole della n, iolazione/falsa applicazione dell'art. 43, dPR 600/1973, poiché la CTR ha affermato la tardività dell'emenda della dichiarazione di pericdo correlativa al credito de quo. La censura è fondata. Va ribadito che: -«In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui all'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (art. 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d'imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria» (Cass., Sez. U, n. 13378 del 30/06/2016, Rv. 640206 - 01); -più specificamente, «La neutralità dell"mposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale per il periodo di maturazione„ l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e recolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione, sicché, in tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili» (Sez. U, Sentenza n. 17757 del 08/09/2016, Rv. 640943 - 01). Risulta invero pacifico in causa che nel caso di specie il credito IVA cui la cartella di pagamento impugnata si riferisce, omesso nella dichiarazione successiva all'annualità di maturazione (2006 per 2005), è stato tuttavia esposto in quella successiva (2007). Dai citati arresti giurisprudenziali, si intende senz'altro dare seguito, deriva pertanto, per un verso, c1e il credito IVA in questione era "recuperabile", ancorchè omesso nella dichiarazione di periodo, per altro verso, che lo stesso può essere fatto valere nella presente sede giudiziale. L'accoglimento del mezzo in esame assorbe la trattazione dei mezzi residui (violazione/falsa applicazione dell'art. 2697, cod. civ.; violazione/falsa applicazione degli artt. 36 bis, dPR 600/1973, 54 bis, dPR 633/1972; insufficiente/contraddittoria motivazione della sentenza impugnata; mancata considerazione da parte del giudice tributario di appello dell' eccezione di illegittimità della richiesta di compensi da parte dell'agente della riscossione). In conclusione, accolto il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, decidendo nel merito va accolto il ricorso introduttivo della lite. Stante l'esito alterno del giudizio le spese possono essere integralmente compensate tra le parti. PQM La Corte, accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo della lite; compensa integralmente