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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26637/2026

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ello di AnconaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso.La difesa dell’imputata ha depositato memoria di replica alle conclusioni delProcuratore generale e ha documentato l’intervenuta remissione di querela, con lapedissequa accettazione.Il difensore di parte civile ha inoltrato copia del verbale di remissione di querela edella successiva accettazione da parte della ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato lasentenza del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] penalmenteresponsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa di cui all'art. 595, terzocomma, cod. pen., a lei contestato per aver, in qualità di giornalista della testata"[OSCURATO:PERSONA]", pubblicato in data 10 febbraio 2018 due articoli nei quali descrivevail soggetto coinvolto, identificabile nel querelante [OSCURATO:PERSONA], come "trentenneperugino con precedenti per lesioni, violenza privata e furto", facendolo cosìapparire come soggetto gravato da precedenti condanne penali.2.

Il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avvocatoGiuseppe Innamorati, si articola in tre motivi.2.1.

Il primo motivo deduce violazione ed erronea applicazione degli artt.51 e 595 cod. pen. in relazione al requisito della verità del fatto quale presuppostodella scriminante del diritto di cronaca.

La Corte avrebbe adottatoun'interpretazione formalistica e restrittiva del requisito della verità, in contrastocon il consolidato principio giurisprudenziale della verità sostanziale: l'utilizzo deltermine "precedenti" in luogo della più tecnica locuzione "segnalazioni alle banchedati delle forze dell'ordine per ipotesi di reato" costituirebbe al più una sintesigiornalistica che non altera il nucleo essenziale della notizia, documentalmenteprovata, secondo cui il soggetto aveva avuto contatti con la giustizia per specificireati, senza che ciò integri una falsità idonea ad escludere la scriminante.2.2.

Il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione degliartt. 51, 59 e 595 cod. pen. in relazione alla scriminante putativa del diritto dicronaca e all'elemento soggettivo del reato.

Avendo la giornalista attinto la notiziadalla banca dati SDI in uso alle forze dell'ordine, l'affidamento su tale fontefonderebbe una presunzione di buona fede idonea a integrare quantomeno lascriminante putativa; pretendere un'ulteriore verifica dell'esito processuale di ognisingola segnalazione equivarrebbe a imporre una probatio diabolica incompatibilecon la normale diligenza richiesta al giornalista, tanto più che il criterio della veritàdella notizia deve essere rapportato allo stato delle conoscenze al momento dellapubblicazione.2.3.

Il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenutainsussistenza della scriminante, reale o putativa, del diritto di cronaca.

Lamotivazione sarebbe apodittica nell'affermare che i precedenti richiamatinell'articolo sarebbero stati inseriti a fini meramente sensazionalistici, senzaspiegare perché fornire un quadro più completo del protagonista di un fatto dicronaca di rilevanza sociale debba essere qualificato come sensazionalismo;contraddittoria nel riconoscere che la giornalista aveva basato lo scritto su unanota di P.G. e nell'imputarle al contempo un intento sensazionalistico nell'utilizzodel termine "precedenti"; e infine logicamente invertita nel trasformare inargomento a carico della ricorrente la circostanza che la stessa annotazione di P.G.dichiarasse di non conoscere l'esito dei procedimenti, dato che avrebbe invecedovuto deporre a favore della scusabilità dell'errore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

La sentenza deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 129comma 1 cod. proc. pen. e 152 cod. pen., per intervenuta remissione di querela.2.

Con memoria di replica alle conclusioni formulate dal Procuratore generale,la difesa dell’imputata ha documentato l’intervenuta remissione della querela daparte della persona offesa, con la relativa accettazione, formalizzate dunque dopola proposizione del ricorso e nelle more del giudizio di legittimità.L’estinzione del reato, conseguente all’operatività della remissione di querela,che prevale su eventuali cause di inammissibilità e che va rilevata e dichiarata dalgiudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01), deve essere sancita ovenon sussistano, come nel caso in esame, i presupposti per un proscioglimento nelmerito ai sensi dell’art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (Sez.5, n. 42260 del06/10/2004, il P.M. in proc.

Lena, Rv.230140).

Al di là della veridicità “sostanziale”della notizia, le decisioni di merito, nell’escludere l’operatività della scriminantedell’esercizio del diritto di cronaca, si sono invero ragionevolmente soffermate sulprofilo di incontinenza dell’informazione diffusa dalla testata giornalistica.3.

La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perchéil reato è estinto per intervenuta remissione di querela e tale decisione travolgeanche le statuizioni civili (Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138;Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 5, n. 41316 del16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini,Rv. 229400).

Non può invero operare la previsione dell'art. 578 cod. proc. pen.,che impone al giudice dell'impugnazione di decidere ai soli effetti delle disposizionie dei capi della sentenza di condanna concernenti gli interessi civili, limitatamenteai casi di declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, chenon dipendono dalla volontà della persona offesa, le cui pretese non debbonoessere frustrate da vicende processuali ad essa estranee.

L'art. 578 cod. proc.pen. delinea confini tassativi, in tema di estinzione del reato, ai quali l’organodecidente non può derogare perché di stretta interpretazione (cfr. in motivazione,Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti).4.

Ai sensi dell’art. 340 comma 4 cod. proc. pen., le spese del procedimentodevono essere poste a carico della querelata.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto perintervenuta remissione di querela.

Pone le spese del procedimento a carico dellaquerelata.Così deciso il 10/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ello di AnconaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] presso questa Corte, dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoil rigetto del ricorso.La difesa dell’imputata ha depositato memoria di replica alle conclusioni delProcuratore generale e ha documentato l’intervenuta remissione di querela, con lapedissequa accettazione.Il difensore di parte civile ha inoltrato copia del verbale di remissione di querela edella successiva accettazione da parte della ricorrente.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato lasentenza del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] penalmenteresponsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa di cui all'art. 595, terzocomma, cod. pen., a lei contestato per aver, in qualità di giornalista della testata"[OSCURATO:PERSONA]", pubblicato in data 10 febbraio 2018 due articoli nei quali descrivevail soggetto coinvolto, identificabile nel querelante [OSCURATO:PERSONA], come "trentenneperugino con precedenti per lesioni, violenza privata e furto", facendolo cosìapparire come soggetto gravato da precedenti condanne penali.2. Il ricorso per cassazione nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], a firma dell'avvocatoGiuseppe Innamorati, si articola in tre motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione ed erronea applicazione degli artt.51 e 595 cod. pen. in relazione al requisito della verità del fatto quale presuppostodella scriminante del diritto di cronaca. La Corte avrebbe adottatoun'interpretazione formalistica e restrittiva del requisito della verità, in contrastocon il consolidato principio giurisprudenziale della verità sostanziale: l'utilizzo deltermine "precedenti" in luogo della più tecnica locuzione "segnalazioni alle banchedati delle forze dell'ordine per ipotesi di reato" costituirebbe al più una sintesigiornalistica che non altera il nucleo essenziale della notizia, documentalmenteprovata, secondo cui il soggetto aveva avuto contatti con la giustizia per specificireati, senza che ciò integri una falsità idonea ad escludere la scriminante.2.2. Il secondo motivo deduce violazione ed erronea applicazione degliartt. 51, 59 e 595 cod. pen. in relazione alla scriminante putativa del diritto dicronaca e all'elemento soggettivo del reato. Avendo la giornalista attinto la notiziadalla banca dati SDI in uso alle forze dell'ordine, l'affidamento su tale fontefonderebbe una presunzione di buona fede idonea a integrare quantomeno lascriminante putativa; pretendere un'ulteriore verifica dell'esito processuale di ognisingola segnalazione equivarrebbe a imporre una probatio diabolica incompatibilecon la normale diligenza richiesta al giornalista, tanto più che il criterio della veritàdella notizia deve essere rapportato allo stato delle conoscenze al momento dellapubblicazione.2.3. Il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla ritenutainsussistenza della scriminante, reale o putativa, del diritto di cronaca. Lamotivazione sarebbe apodittica nell'affermare che i precedenti richiamatinell'articolo sarebbero stati inseriti a fini meramente sensazionalistici, senzaspiegare perché fornire un quadro più completo del protagonista di un fatto dicronaca di rilevanza sociale debba essere qualificato come sensazionalismo;contraddittoria nel riconoscere che la giornalista aveva basato lo scritto su unanota di P.G. e nell'imputarle al contempo un intento sensazionalistico nell'utilizzodel termine "precedenti"; e infine logicamente invertita nel trasformare inargomento a carico della ricorrente la circostanza che la stessa annotazione di P.G.dichiarasse di non conoscere l'esito dei procedimenti, dato che avrebbe invecedovuto deporre a favore della scusabilità dell'errore.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio, ai sensi dell’art. 129comma 1 cod. proc. pen. e 152 cod. pen., per intervenuta remissione di querela.2. Con memoria di replica alle conclusioni formulate dal Procuratore generale,la difesa dell’imputata ha documentato l’intervenuta remissione della querela daparte della persona offesa, con la relativa accettazione, formalizzate dunque dopola proposizione del ricorso e nelle more del giudizio di legittimità.L’estinzione del reato, conseguente all’operatività della remissione di querela,che prevale su eventuali cause di inammissibilità e che va rilevata e dichiarata dalgiudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01), deve essere sancita ovenon sussistano, come nel caso in esame, i presupposti per un proscioglimento nelmerito ai sensi dell’art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (Sez.5, n. 42260 del06/10/2004, il P.M. in proc. Lena, Rv.230140). Al di là della veridicità “sostanziale”della notizia, le decisioni di merito, nell’escludere l’operatività della scriminantedell’esercizio del diritto di cronaca, si sono invero ragionevolmente soffermate sulprofilo di incontinenza dell’informazione diffusa dalla testata giornalistica.3. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perchéil reato è estinto per intervenuta remissione di querela e tale decisione travolgeanche le statuizioni civili (Sez. 5, n. 19675 del 25/02/2019, Crupi, Rv. 276138;Sez. 2, n. 37688 del 08/07/2014, Gustinetti, Rv. 259989; Sez. 5, n. 41316 del16/04/2013, Tucci, Rv. 257935; Sez. 6, n. 13661 del 06/02/2004, Franceschini,Rv. 229400). Non può invero operare la previsione dell'art. 578 cod. proc. pen.,che impone al giudice dell'impugnazione di decidere ai soli effetti delle disposizionie dei capi della sentenza di condanna concernenti gli interessi civili, limitatamenteai casi di declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, chenon dipendono dalla volontà della persona offesa, le cui pretese non debbonoessere frustrate da vicende processuali ad essa estranee. L'art. 578 cod. proc.pen. delinea confini tassativi, in tema di estinzione del reato, ai quali l’organodecidente non può derogare perché di stretta interpretazione (cfr. in motivazione,Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti).4. Ai sensi dell’art. 340 comma 4 cod. proc. pen., le spese del procedimentodevono essere poste a carico della querelata. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto perintervenuta remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico dellaquerelata.Così deciso il 10/06/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA]
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