CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2022
Cassazione n. 28586/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il provvedimento del 11/10/2022 della PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di MILANOdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso risulta proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso provvedimento emesso in data 11 ottobre 2022 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano; ritenuto che trattasi di provvedimento non impugnabile ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen.; ritenuto che ricorre, quindi, la causa di inammissibilità del ricorso, prevista dall'art. 591, comma 1 lett. b), cod. proc. ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017; ritenuto che consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in :3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 marzo 20