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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 31182/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 31595-22 deliberata il 09/06/2022, la Prima Sezione di questa Corte, per quanto è qui di interesse, annullò la sentenza del 01/10/2020 con la quale la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 allo stesso ascritto in relazione alla detenzione illegale di vari caricatori e 111 proiettili calibro 9X19 qualificati anche dal giudice di appello come parti di armi da guerra e come munizionamento da guerra.

Osservò al riguardo la Prima Sezione che «quanto ai proiettili, va rammentato che la più recente, e tuttavia consolidata, giurisprudenza di legittimità ritiene qualificabile come arma comune da sparo la pistola semiautomatica Beretta calibro 9x19 parabellum, con il corrispondente munizionamento (...), a fronte della pacifica qualificazione normativa come arma comune da sparo della pistola semiautomatica calibro 9x21, liberamente commerciabile sul mercato interno, che costituisce un modello di arma corta da fuoco munita di caratteristiche tecniche, e di capacità balistiche, pressoché identiche a quelle del modello 9x19», mentre, quanto ai caricatori, «dirimente il rilievo per cui le armi di riferimento, in base alle documentazione al ricorso allegata, sono state ora classificate come armi comuni da sparo dal Banco nazionale di prova di cui all'art. 11, secondo comma, legge n. 110 del 1975.

E' questo l'Ente di diritto pubblico cui il comma 12-sexiesdecies dell'art. 23 d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha attribuito, a seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il compito di verificare, per ogni arma prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, nonché la sua corrispondenza alle categorie di cui alla direttiva europea CEE/477/91, e succ. nnod., inserendo la relativa valutazione in database pubblico, liberamente consultabile.

Detta valutazione, da cui dipende la possibilità di legale detenzione dell'arma nel nostro Paese, ha valore vincolante "in negativo" per il giudice, che non può disattenderne il contenuto implicito di esclusione dal novero delle armi da guerra.

Già con riferimento all'abolito Catalogo nazionale delle armi, infatti, questa Corte aveva, da un lato, sottolineato la funzione meramente ricognitiva delle iscrizioni ivi contenute, che non condizionavano la possibilità di attribuire ad uno strumento di offesa la qualità di arma da sparo, collegata direttamente a requisiti legali (...); e, d'altra parte, aveva sottolineato come la finalità della classificazione, ora dislocata presso il Banco nazionale di prova, fosse viceversa proprio quella di delimitare la distinzione tra armi comuni da sparo e armi da guerra, soggette a distinto regime sanzionatorio (...)».

2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Trieste ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 697 cod. pen., così qualificata la detenzione di 111 proiettili cal. 9x19 e di tre caricatori del tipo MB 59 FAL, in quanto estinti per prescrizione, confermando la qualificazione delle precedenti sentenze di merito con riguardo al caricatore per munizionamento cal. 5.56 NATO, compatibile con fucile mitragliatore A.R. 70/90.

3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione alla qualificazione del caricatore per munizionamento cal. 5.56 Nato, posto che la sentenza di annullamento aveva stabilito che il giudice non può disattendere il contenuto implicito di esclusione dal novero delle armi da guerra della classificazione effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] di prova, sicché erroneamente richiamato quanto riferito dal consulente che invece aveva dato atto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che già nel 2014 il [OSCURATO:PERSONA] di Prova aveva classificato un'arma comune da sparo l'arma lunga denominata AR70, calibro 223 Remington, per la quale pure poteva essere utilizzato il caricatore Stang [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]

3.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge e vizi di motivazione con riguardo alla qualificazione del caricatore contestato come arma da guerra e non come accessorio di arma comune da sparo, in violazione dell'art. 1-bis del d.lgs. n. 527 del 1992 che non include il caricatore come parte di un'arma, laddove l'art. 3, comma 3-novies, dl. n. 7 del 2015 prevedeva una disciplina transitoria applicabile anche al caso di specie.

4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni nel senso dell'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati.

Come è noto, il giudice del rinvio ha l'obbligo di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa (Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275864 - 01), fermo restando che il principio di diritto enunciato in sede di annullamento con rinvio non deve essere inserito necessariamente nel dispositivo, trovando collocazione naturale nella motivazione esplicativa delle ragioni della decisione e degli errori giuridici contenuti nella sentenza annullata (Sez. 3, n. 15722 del 12/02/2009, Rv. 243437 - 01).

Ora, come puntualmente rilevato anche dal P.G. presso questa Corte, la sentenza di annullamento della Prima Sezione qualificava i caricatori (tutti i caricatori) di cui alle imputazioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] come relativi ad armi comuni da sparo, sicché al riguardo era precluso al giudice del rinvio qualsiasi diverso apprezzamento.

D'altra parte, il terzo motivo del ricorso accolto dalla sentenza di annullamento (concernente il caricatore per munizionamento cal. 5.56 NATO) non articolava censure fondate sull'art. 1-bis del d.lgs. n. 527 del 1992 e sull'art. 3, comma 3-novies, d.l. n. 7 del 2015, sicché l'esame di tali censure resta precluso in questa sede.

Invero, come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, all'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Miah, Rv. 276207 - 01).

Pertanto, nei termini appena precisati, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla competente Corte di appello di Venezia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Lette la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, cit., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, nonché le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], per l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 31595-22 deliberata il 09/06/2022, la Prima Sezione di questa Corte, per quanto è qui di interesse, annullò la sentenza del 01/10/2020 con la quale la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 allo stesso ascritto in relazione alla detenzione illegale di vari caricatori e 111 proiettili calibro 9X19 qualificati anche dal giudice di appello come parti di armi da guerra e come munizionamento da guerra. Osservò al riguardo la Prima Sezione che «quanto ai proiettili, va rammentato che la più recente, e tuttavia consolidata, giurisprudenza di legittimità ritiene qualificabile come arma comune da sparo la pistola semiautomatica Beretta calibro 9x19 parabellum, con il corrispondente munizionamento (...), a fronte della pacifica qualificazione normativa come arma comune da sparo della pistola semiautomatica calibro 9x21, liberamente commerciabile sul mercato interno, che costituisce un modello di arma corta da fuoco munita di caratteristiche tecniche, e di capacità balistiche, pressoché identiche a quelle del modello 9x19», mentre, quanto ai caricatori, «dirimente il rilievo per cui le armi di riferimento, in base alle documentazione al ricorso allegata, sono state ora classificate come armi comuni da sparo dal Banco nazionale di prova di cui all'art. 11, secondo comma, legge n. 110 del 1975. E' questo l'Ente di diritto pubblico cui il comma 12-sexiesdecies dell'art. 23 d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha attribuito, a seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il compito di verificare, per ogni arma prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, nonché la sua corrispondenza alle categorie di cui alla direttiva europea CEE/477/91, e succ. nnod., inserendo la relativa valutazione in database pubblico, liberamente consultabile. Detta valutazione, da cui dipende la possibilità di legale detenzione dell'arma nel nostro Paese, ha valore vincolante "in negativo" per il giudice, che non può disattenderne il contenuto implicito di esclusione dal novero delle armi da guerra. Già con riferimento all'abolito Catalogo nazionale delle armi, infatti, questa Corte aveva, da un lato, sottolineato la funzione meramente ricognitiva delle iscrizioni ivi contenute, che non condizionavano la possibilità di attribuire ad uno strumento di offesa la qualità di arma da sparo, collegata direttamente a requisiti legali (...); e, d'altra parte, aveva sottolineato come la finalità della classificazione, ora dislocata presso il Banco nazionale di prova, fosse viceversa proprio quella di delimitare la distinzione tra armi comuni da sparo e armi da guerra, soggette a distinto regime sanzionatorio (...)». 2. Investita del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Trieste ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui all'art. 697 cod. pen., così qualificata la detenzione di 111 proiettili cal. 9x19 e di tre caricatori del tipo MB 59 FAL, in quanto estinti per prescrizione, confermando la qualificazione delle precedenti sentenze di merito con riguardo al caricatore per munizionamento cal. 5.56 NATO, compatibile con fucile mitragliatore A.R. 70/90. 3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Trieste ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 627, comma 3, cod. proc. pen. e vizi di motivazione in relazione alla qualificazione del caricatore per munizionamento cal. 5.56 Nato, posto che la sentenza di annullamento aveva stabilito che il giudice non può disattendere il contenuto implicito di esclusione dal novero delle armi da guerra della classificazione effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] di prova, sicché erroneamente richiamato quanto riferito dal consulente che invece aveva dato atto all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che già nel 2014 il [OSCURATO:PERSONA] di Prova aveva classificato un'arma comune da sparo l'arma lunga denominata AR70, calibro 223 Remington, per la quale pure poteva essere utilizzato il caricatore Stang [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione della legge e vizi di motivazione con riguardo alla qualificazione del caricatore contestato come arma da guerra e non come accessorio di arma comune da sparo, in violazione dell'art. 1-bis del d.lgs. n. 527 del 1992 che non include il caricatore come parte di un'arma, laddove l'art. 3, comma 3-novies, dl. n. 7 del 2015 prevedeva una disciplina transitoria applicabile anche al caso di specie. 4. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. mod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Il difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato conclusioni nel senso dell'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati. Come è noto, il giudice del rinvio ha l'obbligo di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione per quanto riguarda ogni questione di diritto con essa decisa (Sez. 3, n. 15744 del 14/12/2018, dep. 2019, Rv. 275864 - 01), fermo restando che il principio di diritto enunciato in sede di annullamento con rinvio non deve essere inserito necessariamente nel dispositivo, trovando collocazione naturale nella motivazione esplicativa delle ragioni della decisione e degli errori giuridici contenuti nella sentenza annullata (Sez. 3, n. 15722 del 12/02/2009, Rv. 243437 - 01). Ora, come puntualmente rilevato anche dal P.G. presso questa Corte, la sentenza di annullamento della Prima Sezione qualificava i caricatori (tutti i caricatori) di cui alle imputazioni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] come relativi ad armi comuni da sparo, sicché al riguardo era precluso al giudice del rinvio qualsiasi diverso apprezzamento. D'altra parte, il terzo motivo del ricorso accolto dalla sentenza di annullamento (concernente il caricatore per munizionamento cal. 5.56 NATO) non articolava censure fondate sull'art. 1-bis del d.lgs. n. 527 del 1992 e sull'art. 3, comma 3-novies, d.l. n. 7 del 2015, sicché l'esame di tali censure resta precluso in questa sede. Invero, come questa Corte ha già avuto modo di puntualizzare, all'esito del giudizio di rinvio è preclusa la possibilità di dedurre una questione non già devoluta alla Corte di cassazione con il ricorso che ha determinato l'annullamento con rinvio e che non abbia neanche costituito oggetto di attenzione da parte della sentenza impugnata (Sez. 5, n. 29358 del 22/03/2019, Miah, Rv. 276207 - 01). Pertanto, nei termini appena precisati, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla competente Corte di appello di Venezia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugn
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