CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 gennaio 1976
Cassazione n. 12020/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 21/01/1976 avverso l'ordinanza del 29/07/2022 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 luglio 2022 il Tribunale di Milano, quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali, ha rigettato l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], imputato per il reato di cui all'art. 74, comma 1 e 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e già condannato nei giudizi di merito alla pena di anni diciassette di reclusione, nei confronti dell'ordinanza del 30 giugno 2022 della Corte d'Appello di Milano, in forza della quale era stata disattesa la richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari con controllo elettronico a distanza, disposta con ordinanza del 30 maggio 2022 della medesima Corte territoriale. 2. Avverso il predetto provvedimento è stato proposto ricorso per cassazione. In particolare il ricorrente ha lamentato la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'esistenza del pericolo di reiterazione delle condotte criminose, laddove anche il Tribunale di Sorveglianza di Torino - preso atto dell'avvenuta espiazione di altra condanna ad anni sedici di reclusione - aveva rilevato l'assenza di concretezza ed attualità di pericolosità sociale dell'imputato, cui era stato ascritto il ruolo di capo ovvero di promotore di associazione a delinquere dedita al traffico di stupefacenti, e per tali motivi ristretto da circa quattro anni e mezzo. Mentre altri due ritenuti capi del sodalizio erano stati già rimessi in libertà. Per quanto poi riguardava la pena detentiva scontata, il Giudice - che già aveva confuso l'applicazione della misura di sicurezza col procedimento di prevenzione - sarebbe incorso in contraddizione, dal momento che l'accertata esclusione della capacità di commettere nuovi reati determinava il venire meno del pericolo di reiterazione di condotte penalmente rilevanti, facendo altresì difetto l'attualità del pericolo, laddove i fatti ascritti al ricorrente nel procedimento pendente risalivano comunque addirittura agli anni 2013-2014, e l'unica condotta contestata in tempi successivi non si riferiva a fatti della stessa specie rispetto a quello per il quale vi era procedimento. 2.1. In relazione poi alla scarcerazione dei coimputati Barbaro e Pisano per pretesa scadenza dei termini massimi di custodia cautelare, non vi era alcuna ragione per distinguere le posizioni di costoro rispetto a quella del ricorrente. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è infondato. 4.1. In relazione alla censura complessivamente considerata (in disparte il corretto rilievo del Procuratore generale quanto alla mancata specificazione delle ragioni di doglianza, che appaiono al più lumeggiare una carente considerazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino, che aveva escluso la pericolosità sociale dell'odierno ricorrente, e comunque l'assenza di esigenze cautelari), l'impugnazione non merita accoglimento. 4.1.1. In primo luogo va ricordato - quanto alla pretesa disparità di trattamento tra coindagati - che, in tema di revoca delle misure cautelari, non può costituire "elemento nuovo" idoneo a superare il giudicato cautelare la sopravvenuta diversa e più favorevole valutazione operata nei confronti di un diverso soggetto, coindagato dello stesso reato (Sez. 6, n. 39346 del 03/07/2017, Castagna, Rv. 271056). Ciò in quanto, in tema di esigenze cautelari, la posizione processuale di ciascun coindagato o coimputato è autonoma, dal momento che la valutazione da esprimere ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen., in special modo relativamente al pericolo di recidivanza, si fonda, oltre che sulla diversa entità del contributo materiale e/o morale assicurato alla realizzazione dell'illecito da ognuno dei concorrenti, anche su profili strettamente attinenti alla personalità del singolo, sicché può risultare giustificata l'adozione di regimi difformi pur a fronte della contestazione di un medesimo fatto di reato (così Sez. 3, n. 7784 del 28/01/2020, Mazza, Rv. 278258). Tra l'altro, e l'argomento non è stato comunque più ripreso in questa sede, gli altri coindagati risultano essere stati posti in libertà per scadenza dei termini. 4.2. Ciò posto, ed a prescindere dall'errato riferimento operato dall'ordinanza impugnata ad un inesistente procedimento di prevenzione, l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza (con la quale il provvedimento del Tribunale della libertà si è invero posto a diretto e puntuale confronto) ha dato conto che a seguito della pregressa condanna per il reato di associazione mafiosa era discesa ex art. 417 cod. pen. la sottoposizione del condannato alla misura di sicurezza della libertà vigilata per anni uno, e che detta misura di sicurezza rappresentava l'oggetto del procedimento. Al riguardo, proprio tale provvedimento invocato dal ricorrente ha dato anzitutto conto che, nonostante la lunga detenzione, non era stata mai manifestata con chiarezza dal Romeo l'intenzione di dissociarsi dalla criminalità organizzata, e che effettivamente doveva ritenersi la possibilità che, in esito alla scarcerazione, lo stesso riallacciasse i legami con i componenti del sodalizio malavitoso, in tal modo perpetuando nuovi reati della medesima specie. Ciò peraltro solamente in via astratta, sì che non poteva giustificarsi l'applicazione della misura di sicurezza a suo tempo disposta. In definitiva, pertanto, pur a fronte altresì di un paio di infrazioni disciplinari maturate nel corso della detenzione, non erano intervenute segnalazioni circa un riallaccio dei legami con esponenti della criminalità organizzata, e non erano state evidenziate informazioni circa l'attualità dei collegamenti col sodalizio criminoso di appartenenza. 4.2.1. A questo riguardo, vero è che, in tema di associazione di tipo mafioso, l'applicazione della misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen. non richiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenere operante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, che può essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza di pericolosità in concreto (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999; Sez. 6, n. 44667 del 12/05/2016, Camarda e altri, Rv. 268678). 4.2.2. In tal senso è invero condivisibile il rilievo del provvedimento impugnato, circa la non coincidenza delle valutazioni. Per quanto concerne il reato di cui all'art. 74 cit., infatti, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen.; ne consegue che se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. detta presunzione fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, non desumibile dalla sola circostanza relativa al mero decorso del tempo, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (è stato così aggiunto che, nella materia cautelare, il decorso del tempo, in quanto tale, possiede una valenza neutra ove non accompagnato da altri elementi circostanziali idonei a determinare un'attenuazione del giudizio di pericolosità)(Sez. 1, n. 21900 del 07/05/2021, Poggiali, Rv. 282004). In relazione alla speciale ipotesi di cui all'art. 417 cod. pen., non par dubbio invece che la condanna per il reato associativo di per sé faccia presumere la pericolosità del soggetto, resosi sodale di una consorteria incentrata sull'utilizzo di un metodo basato sulla prevaricazione. Pur dovendosi ritenere plausibili plurime varianti in relazione alle particolarità del caso di specie, sta di fatto che in assenza di elementi di segno contrario ben può formularsi una presunzione semplice di pericolosità che di per sé consente di ordinare l'applicazione della misura di sicurezza. Peraltro non deve trascurarsi la circostanza che la concreta applicazione segue in genere all'esecuzione della pena e implica il decorso di un lasso di tempo. In tale prospettiva deve essere necessariamente recuperata la concretezza della valutazione dell'attuale pericolosità al momento dell'effettiva sottoposizione del soggetto alla misura all'epoca ordinata (così, in motivazione, Sez. 6, n. 44667 cit.). 4.2.3. In ragione dei rilievi che precedono, la valutazione del Tribunale torinese - anche a prescindere dalle possibili perplessità sulla soluzione adottata - si muove nell'ambito appunto della specifica ipotesi di cui all'art. 417 cod. pen., circa la persistenza o meno di legami dell'odierno ricorrente con la criminalità organizzata ed in relazione all'accertato ruolo dal medesimo a suo tempo colà ricoperto, come da accertamento giudiziale. In ordine invece al procedimento pendente a norma dell'art. 74 cit., in definitiva il ricorrente ha fatto valere il decorso del tempo rispetto ai fatti, laddove l'ordinanza impugnata ha dato non illogico conto dei periodi medio tempore sofferti di detenzione cautelare e di espiazione di pena, nonché degli episodi negativi di vita carceraria e, oltretutto, della conferma nel grado d'appello della severa condanna a pena detentiva. Sì da rendere tendenzialmente largamente proporzionata la misura, ora disposta, degli arresti domiciliari (cfr. art. 275, comma 2, cod. proc. pen.). 4.2.4. In ogni caso del tutto condivisibile è l'uttinna osservazione del provvedimento impugnato, che comunque ha dato conto dell'estrema brevità del periodo di osservazione rispetto al momento di concessione degli arresti domiciliari (v. supra), sì che non appariva possibile formulare una prognosi ragionata circa l'eventuale ulteriore affievolimento delle esigenze cautelari (ferma, ovviamente, la manifesta gravità indiziaria). 5. Alla stregua di quanto precede, pertanto, l'impugnazione non è fondata, col conseguente rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta i ricorsi e condanna iericorrenteal pag