CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04379/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'ad 291 bis D.P.R.43/1973, in relazione alla detenzione e al trasporto sul territorio italiano di un quantitativo di tabacchi lavorati esteri, pari a 4900 chilogrammi di sigarette di diversa tipologia. Il ricorrente deduce, con un unico motivo di ricorso, l'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato. Si ricorda che le determinazioni del giudice in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in sede di legittimità ove siano sorrette da motivazioni congrua ed esente da vizi logici. La Corte territoriale ha ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche in ragione della presenza di ben sei precedenti specifici con condanne irrevocabili, di cui due per condotte analoghe2WeGeGlenti-che-avrebbera-consentito di. _j.r la recidi a_xetgiata -ifiée—berrevotmerrte-ustiusa-da e t/dice-di rado nonché in ragione delle circostanze del fatto, trattandosi di detenzione e di trasporto di un quantitativo cospicuo di sigarette, ritenendo tuttavia di rideterminare il trattamento sanzionatorio alla pena di anni due di reclusione, avendo il ricorrente ammesso le proprie responsabilità. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen